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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.11.2009 11.2005.54

9. November 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·630 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale. Assitenza giudiziaria. Stralcio della causa per ritiro del ricorso

Volltext

Incarto n. 11.2005.54

Lugano 9 novembre 2009/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2004.69 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 30 giugno 2004 da

 AP 1    

contro  

 AO 1   (  PA 1 ),

giudicando ora sulla decisione (“decreto”) del 18 marzo 2005 con cui il Pretore ha revocato retroattivamente l'assistenza giudiziaria concessa il 7 ottobre 2004 a AP 1;

                                         premesso che AP 1 (1963) e AO 1 (1967) si

                                         sono sposati a __________ il 1° aprile 1988;

ricordato che dal matrimonio sono nate A__________, l'11 febbraio 1989, e L__________, il 28 agosto 1992;

rilevato che nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale, promossa da AP 1 il 9 maggio 2003, il Pretore del Distretto di Riviera ha omologato il 17 dicembre 2003 un accordo dei coniugi in base al quale le figlie sarebbero state affidate alla madre e il padre si sarebbe impegnato a versare dal 1° dicembre 2003 un contributo alimentare di fr. 850.– mensili per ognuna di loro (inc. DI.2003.57);

rammentato che il 30 giugno 2004 AP 1 si è rivolto al Pretore, chiedendo una riduzione di tali contributi alimentari;

ritenuto che all'udienza del 21 settembre 2004, indetta per la discussione, AP 1 ha confermato l'istanza, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre AO 1 ha proposto di respingere la richiesta;

constatato che con decisione del 7 ottobre 2004 il Pretore ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria;

accertato nondimeno che con decisione del 18 marzo 2005 il Pretore ha revocato il beneficio retroattivamente dal giorno della concessione, rimproverando all'interessato di avere fornito false indicazioni sulla sua situazione finanziaria;

preso atto che il 17 aprile 2005 AP 1 ha ricorso a questa Camera contro la revoca dell'assistenza giudiziaria;

appurato che con lettera del 22 giugno 2007 AP 1 ha dichiarato di ritirare il ricorso;

osservato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

precisato che la procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag);

considerato che ancorché ai limiti non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso in rassegna;

stabilito che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non

avendo formato oggetto di intimazione;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

  ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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