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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.04.2005 11.2005.51

28. April 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,175 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

modifica di sentenza di divorzio

Volltext

Incarto n. 11.2005.51

Lugano 28 aprile 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.28 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 19 luglio 2001 da

 AO 1   (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29 marzo 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 26 ottobre 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il  16 settembre 1988 da AP 1 (1963), cittadino italiano, e AO 1 (1963). La convenzione sulle conseguenze accessorie omologata dal Pretore prevedeva, tra l'altro, la rinuncia della moglie a contributi di mantenimento, l'affidamento delle figlie M__________ (nata il 7 aprile 1990) e P__________ (nata il 12 giugno 1994) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e la seguente regolamentazione circa i contributi alimentari per le figlie (clausola n. 3.1):

                                         Considerato che il signor AP 1 non è attualmente in grado di corrispondere alcun contributo di mantenimento per le figlie M__________ e P__________, poiché ciò intaccherebbe il suo minimo esistenziale, le parti convengono che non appena il marito avrà risorse sufficienti, al di sopra del suo minimo esistenziale, di stabilire di comune accordo il contributo di mantenimento per le figlie, mediante un'apposita convenzione da sottoporre per approvazione del Giudice.

                                         In caso contrario, la parte più diligente farà istanza al Giudice competente per fissare il contributo di mantenimento per le figlie M__________ e P__________ a carico dell'obbligato.

                                         Il signor AP 1 è tenuto a informare la moglie per quel che concerne la sua situazione salariale nonché a fornire i relativi giustificativi.

                                  B.   Il 19 luglio 2001 AO 1 ha promosso un'azione davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando – già in via cautelare – un contributo alimentare per le figlie di fr. 700.– mensili ciascuna dal giugno del 2001. L'indomani il Pretore ha intimato per rogatoria la petizione con l'assegnazione del termine per la risposta a “AP 1, __________, __________ (provincia di __________)”. Il plico è tornato al mittente con l'indicazione “Trattasi di omonimia; da ricerche eseguite all'anagrafe comunale il destinatario del presente risulta sconosciuto, sia tra i presenti che tra gli emigranti”.

                                  C.   Gli atti sono quindi stati intimati al convenuto mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 79/2001 di martedì 2 ottobre 2001. AP 1 non si è costituito in giudizio ed è rimasto precluso dalla lite. Statuendo il 18 ottobre 2002, il Pretore ha accolto l'azione e ha obbligato il convenuto a versare alle figlie, dal giugno del 2001, un contributo alimentare indicizzato di fr. 700.– mensili per ciascuna di esse. Su appello presentato il

                                         9 dicembre 2002 da AP 1, con sentenza del 6 febbraio 2003 questa Camera ha dichiarato nullo il giudizio impugnato e ha ritornato gli atti al Pretore per il rifacimento del processo (inc. 11.2002.143).

                                  D.   Ripristinata la litispendenza davanti al Pretore, all'udienza del

                                         5 giugno 2003, indetta per la discussione, le parti hanno valutato la possibilità di giungere a una soluzione amichevole, riservandosi un termine per formalizzare l'accordo. Risultate infruttuose le trattative, con decreto cautelare del 4 settembre 2003 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ciascuna figlia. Alla discussione del 3 ottobre 2003 il convenuto ha poi proposto di respingere l'istanza, sostenendo che la sua situazione finanziaria non gli permette di versare contributi. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  E.   Statuendo il 29 marzo 2005, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha condannato AP 1 a versare, dal luglio del 2003, un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per ciascuna figlia. Egli non ha prelevato tasse o spese né ha assegnato ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  F.   Contro la sentenza predetta è insorto AP 1 con un appello del 13 aprile 2005 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'azione. L'appello non è stato intimato a AO 1.

Considerando

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Trattandosi di minorenni invece, dal

                                         1° gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 135). Quanto ai requisiti che giustificano una modifica o la soppressione del contributo alimentare, l'art. 286 cpv. 2 CC richiede che le circostanze considerate al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e duratura, senza che ciò dipenda dalla loro prevedibilità (DTF 128 III 310 consid. 5b, 120 II 292 consid. 4b). 

                                   2.   Litigiosa è, in concreto, la possibilità per il convenuto di far fronte a un contributo alimentare per le figlie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito dell'interessato in circa fr. 2400.– mensili netti, corrispondenti a € 1550 circa, e il relativo fabbisogno minimo in fr. 1675.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 775.–, locazione fr. 500.–, spese di trasferta fr. 400.–). Donde, secondo il Pretore, la possibilità per lui di versare fr. 300.– mensili a ogni figlia. L'appellante fa valere, in sintesi, che il suo reddito ammonta a soli fr. 1500.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2500.–, ciò che non gli lascia alcun margine per erogare contributi di mantenimento.

                                   3.   Per quanto riguarda il reddito, l'appellante sostiene di guadagnare non più di € 900 mensili, di non percepire alcuna tredicesima e che eventuali incentivi o rimborsi di spese non gli possono essere computati. Ora, dal fascicolo processuale risulta che egli lavora per la fondazione __________ __________, sede di __________. Agli atti figurano la “certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente” (CUD) relativa al 2002 (doc. 1), la quale attesta il gua­dagno complessivo del 2001, e al 2003 (doc. 2), la quale attesta il guadagno complessivo del 2002, come pure i conteggi di stipendio dal gennaio al maggio del 2003 (doc. 3). Da questi ultimi però, soggetti a notevoli sbalzi (con svariati incentivi di “produttività” e rimborsi spese disparati), non può ragionevolmente estrapolarsi il guadagno annuo netto. Ai fini del giudizio non rimane che far capo perciò all'ultima certificazione completa, dalla quale risulta che nel 2002 l'interessato ha conseguito un reddito di complessivi € 24 847.01 (doc. 2), il quale per altro non si scosta apprezzabilmente da quello dell'anno precedente (€ 23 541.79: doc. 1). Tenuto conto delle deduzioni Irpef (di complessivi € 6340.26), il reddito netto risulta perciò di € 18 506.75 annui, ossia € 1542 mensili, pari a circa fr. 2400.–, già dedotta una trattenuta mensile di € 246 per “cessione 1/5 IFL” (finanziamento, a ben vedere, di cui tutto si ignora).

                                         Ciò premesso, nulla muta che l'interessato riceva la somma annua predetta in dodici o in tredici mensilità. Quanto agli incentivi, essi costituiscono un'entrata regolare e non si vede perché dovrebbero essere esclusi dal reddito. L'appellante obietta di non più percepirli, ma per rendere verosimile un simile asserto non basta certo la sua annotazione di pugno sulla certificazione dei redditi 2002, stando alla quale egli non sarebbe più autorizzato a compiere lavoro straordinario nel 2003 (doc. 2, pag. 3). Per quel che è infine del rimborso spese, il Pretore ha già inserito nel fabbisogno dell'interessato fr. 400.– per trasferte. Mancando ogni verosimile indicazione sulle spese effettive sopportate dal lavoratore, non ci si può empiricamente sospingere oltre (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Ne discende che, su questo punto, l'appello si rivela destituito di buon diritto.

                                   4.   Relativamente al suo fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore abbia ridotto a metà il minimo esistenziale del diritto esecutivo “per coniugi o due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica” (tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 2/2001 pag. 74) e la spesa della locazione solo perché che egli vive con un'altra donna. Chiede di conseguenza che gli sia riconosciuto il minimo esistenziale di fr. 1100.– mensili previsto dal diritto esecutivo per persona sola e fr. 1000.– per spese di alloggio, onde un fabbisogno complessivo di fr. 2500.– mensili.

                                         a)   In antitesi all'opinione del Pretore, poco importa che l'appellante viva con un'altra donna (cfr. doc. 4). Per prassi invalsa, questa Camera riconosce a ogni persona il fabbisogno minimo che le andrebbe riconosciuto se vivesse da sé sola, indipendentemente da eventuali coabitazioni (le quali non riguardano il giudice né la controparte: sentenza inc. 11.2003.121 del 3 maggio 2004, consid. 8; v. anche RtiD 2004-II pag. 583 consid. 5a con riferimento). La generica argomentazione del Pretore, secondo cui “computando l'intero importo si aggrava artificialmente una situazione a scapito delle possibilità contributive del genitore verso il figlio”, non adduce nulla di concreto che induca a rimettere in discussione tale prassi. Resta il fatto che il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persone sole, di fr. 1100.– mensili, è quello applicabile in Svizzera, mentre il costo della vita in Italia è del 18-20% inferiore a quello elvetico (v. per Milano e Roma la pubblicazione di UBS, Prezzi e salari, edizione 2003, pag. 6). Tenuto conto di ciò, nel fabbisogno minimo dell'interessato non può essere compreso un mimino esistenziale più elevato di fr. 900.– mensili.

                                         b)   In merito all'alloggio, l'appellante ha prodotto un contratto di locazione per un appartamento di tre locali a __________ che costa Lit. 1 021 000 (doc. 4), anche se nel fabbisogno minimo espone un canone di fr. 1000.– mensili (il contratto in questione sembra riferirsi al precedente alloggio di lui, che ora risiede presso __________). Ancora una volta, poco giova – contrariamente all'opinione del Pretore – che l'appellante viva con un'altra donna. Secondo la giurisprudenza di questa Camera, nota al Pretore (sentenza 11.2003.23 del 25 giugno 2003, consid. 10), in casi del genere non si dividono a metà le spese di alloggio tra la parte e la persona convivente (tanto meno senza alcun riguardo al reddito di quest'ultima), ma si inserisce nel fabbisogno dell'interessato l'onere d'alloggio presumi­bile che questi avrebbe se abitasse per conto proprio (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimento). In concreto, viste le ristrettezze economiche in cui l'appellante versa, una locazione di fr. 1000.– mensili appare nondimeno esagerata. Tutto quanto gli si può riconoscere nel fabbisogno minimo se vivesse da sé solo sarebbe, ancorché per motivi diversi da quelli addotti dal Pretore, la cifra di fr. 500.– mensili.

                                         c)   Ne discende che il fabbisogno minimo dell'interessato può, in definitiva, essere stabilito in fr. 1800.– mensili, compresi fr. 400.– per spese di trasferta (che davanti al Pretore egli limitava invero a fr. 200.–: verbale del 3 ottobre 2003, pag. 2 a metà). Ciò posto, con un reddito di fr. 2400.– netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 1800.–, egli conserva una disponibilità di fr. 600.– mensili che può destinare alle figlie, conservando l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami). A prescindere dai motivi su cui si fondano, nel loro risultato i contribu­ti alimentari fissati dal Pretore resistono dunque alla critica.

                                   5.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta. Quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza, per vero, nel caso specifico difettava sin dall'inizio all'appello il requisito cumulativo della parvenza di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che il memoriale non è stato notificato alla controparte. Della situazione dell'appellante si tiene conto ad ogni modo, rinunciando – in via del tutto eccezionale – al prelievo di tasse e spese.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione  a:

– avv. ; – avv. .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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