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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.01.2005 11.2005.5

14. Januar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,322 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

appellabilità di una decisione con cui l'autorità tutoria ordina l'assunzione di una perizia psichiatrica o commina l'accompagnamento forzato dell'interdicendo

Volltext

Incarto n. 11.2005.5

Lugano, 14 gennaio 2005 /rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 171.1.1990 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 5 ottobre 2001 dalla

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona  

nei confronti di  

RI 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),  

giudicando ora sulla decisione del 3 gennaio 2005 con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha comminato a RI 1 l'accompagnamento forzato per l'esecuzione di una perizia volta ad accertare le di lui condizioni psichiche;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 gennaio 2005 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 3 gennaio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 14 ha presen­tato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC (infermità o de­bolezza di mente) nei confronti di RI 1 (1979). A sostegno della richiesta essa ha allegato un rapporto del 7 settembre 2001 in cui il dott. __________ di __________, psicologo e psicoterapeuta, attestava unitamente alla psicologa __________ di avere visitato un soggetto “debile, che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante”, e di ritenere “estremamente necessario istituire misure di protezione”. Chiamato dall'autorità di vigilanza a espri­mersi, con osservazioni del 7 novembre 2001 RI 1 ha contestato l'esistenza di motivi sufficienti per l'istituzione di una tutela.

                                  B.   Il 18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio psico-sociale di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni psichiche di RI 1, con particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza di mente e alla necessità di misure di protezione. Contro tale decisione RI 1 si è appellato il 5 febbraio 2002 a questa Camera, dolendosi della circostanza che l'autorità di vigilanza non avesse tenuto debito conto delle sue osservazioni. Con sentenza del 7 marzo 2002 questa Camera ha respinto l'appello nella misura in cui era ricevibile, confermando la decisione impugnata. Non sono stati riscossi oneri processuali né sono state assegnate ripetibili (inc. 11.2002.17). Tale sentenza è passata in giudicato.

                                  C.   L'autorità di vigilanza ha scritto l'8 luglio 2002 al Servizio psico-sociale di __________, invitandolo a eseguire la perizia. Tale Servizio è poi stato sollecitato il 23 settembre 2002, il 14 gennaio 2003, il 27 marzo 2003, il 16 luglio 2003, il 3 novembre 2003 e il 23 luglio 2004. Finalmente, il 22 novembre 2004 RI 1 è stato convocato dal Servizio psico-sociale, ma ha rifiutato di dar seguito alla citazione. L'autorità di vigilanza lo ha diffidato pertanto il 10 dicembre 2004 a ottemperare senza indugio. Egli ha risposto per lettera il 14 dicembre successivo, invocando il lungo tempo trascorso nelle more della procedura. Con decisione del

                                         3 gennaio 2005 l'autorità di vigilanza ha emanato così una decisione in cui ha fatto obbligo a RI 1 di presentarsi lunedì 24 gennaio 2005 alle ore 15.00 al Servizio psico-sociale di __________ per l'esecuzione della perizia, comminandogli l'accompagnamento forzato in caso di renitenza. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

                                  D.   Il 10 gennaio 2005 RI 1 è insorto a questa Camera con un appello nel qua­le chiede di annullare la procedura di interdizione avviata il 5 ottobre 2001 dalla Commissione tutoria regionale, come pure la citata decisione dell'autorità di vigilanza. In via cautelare egli postula il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello e la sospensione della decisione dell'autorità di vigilanza fino alla sentenza di appello. Il memoriale non ha for­mato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'orga­nizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, del­l'8 marzo 1999, richiamata anche dall'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque proponibile.

                                   2.   Oggetto della decisione impugnata è la comminatoria rivolta dall'autorità di vigilanza all'appellante perché si presenti dinanzi al Servizio psico-sociale di __________, incaricato di eseguire una perizia sulla sua persona. Tutto quanto l'interessato può ottenere in appello è pertanto l'annullamento della comminatoria. Nella misura in cui egli chiede alla Camera di annullare anche la procedura di interdizione avviata il 5 ottobre 2001 dalla Commissione tutoria regionale, egli formula una domanda estranea all'oggetto del contendere e, per di più, neppure sottoposta all'autorità tutoria. In quanto tende a più o altro che l'annullamento della decisione impugnata, l'appello va pertanto dichiarato inammissibile.

                                   3.   L'interdizione per infermità o debolezza di mente “può essere decretata solo dietro relazione di periti, i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo” (art. 374 cpv. 2 CC). Ora, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, la decisione con cui un'autorità tutoria ordina l'assunzione di una prova è una decisione meramente “incidentale” nel senso dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia – appunto – alla legge di procedura per le cause amministrative). Può dunque essere impugnata davanti all'autorità di vigilanza solo ove sia suscettibile di arrecare al ricorrente “un danno non altrimenti riparabile”, ovvero un pregiudizio al quale non potrà più rimediare completamente nemmeno una decisione finale favorevole (sentenza inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 5). La decisione dell'autorità di vigilanza non può più, per converso, essere impugnata, giacché in appello la procedura amministrativa lascia spazio alla proce­dura civile. E in un processo civile la decisione con cui un giudice dispone l'assunzione di una prova è una semplice ordinanza, come tale inappellabile (sentenze inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 6, e inc. 11.2004.158 del 16 dicembre 2004, pag. 2 in fondo).

                                   4.   La decisione con cui un'autorità amministrativa commina a un renitente l'accompagnamen­to forzato a fini istruttori è, a sua volta, una decisione “incidentale” nel senso dell'art. 44 LPAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad art. 44 LPAmm). Siccome nella fattispecie essa ema­na già dall'autorità di vigilanza, unica competente a pronunciare – nel Ticino – le interdizioni (art. 11 lett. h del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999), non sussistono possibilità di ricorso sul piano amministrativo. La questione è di sapere pertanto se tale decisione sia appellabile. Ci si attenesse alla prassi testé evocata, la risposta sareb­be negativa. Nella procedura civile la decisione con cui un giudice commina l'accompagnamento forzato a un renitente (v. per esempio l'art. 233 cpv. 3 CPC) è anch'essa un'ordinanza. L'appello in esame andrebbe quindi dichiarato irricevibile. Né potrebbe essere altrimenti: se si parte dal presupposto che la decisione con cui l'autorità amministrativa ordina l'assunzione della prova non è appellabile, mal si comprende come potrebbe essere appellabile la decisione con cui l'autorità prospetta l'accompagnamento forzato in caso di resistenza all'assunzione della prova stessa.

                                   5.   Se si giustifica, con la presente sentenza, di mitigare la prassi indicata, ciò si deve a una riflessione d'ordine generale. Decisioni “incidentali” nel senso dell'art. 44 LPAmm non sono, in effetti, solo quelle con cui l'autorità amministrativa ordina l'assunzione di una prova o commina l'accompagnamento forzato di un recalcitrante, ma tutte quelle che precedono la decisione finale. Poco importa ch'esse vertano su questioni di forma o di sostanza: “incidentali” sono decisioni sulla competenza, sulla ricusazione, sulla sospensione del procedimento, sulla restituzione di un termine, sull'ammissibilità di un complemento istruttorio, sul rifiuto di assumere prove e finanche su provvedimenti d'urgenza, compre­si gli effetti sospensivi (Borghi/Corti, loc. cit.; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 263 in basso con riferimento all'art. 45 cpv. 1 PA). Tant'è vero che decisioni del genere sono impugnabili all'autorità amministrativa superiore, per principio, solo ove possano arrecare al ricorrente un pregiudizio irreparabile (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 lett. d ad art. 44 LPAmm; Bovay, op. cit., pag. 264 in alto con riferimento all'art. 45 cpv. 2 PA).

                                   6.   Ne discende che per sapere, secondo la predetta giurisprudenza, se decisioni “incidentali” prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele – direttamente o come autorità di ricorso – siano impugnabili davanti a questa Camera, occorrerebbe appurare in ogni singolo caso se la corrispondente decisione presa da un giudice civile sia appellabile. Ciò potrebbe creare situazioni di incertezza, non da ultimo alla stessa autorità di vigilanza che nella propria decisione deve indicare i rimedi giuridici (art. 26 cpv. 2 LPAmm, applicabile per il noto rinvio contenuto nell'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). La sicurezza del diritto meritando di essere privilegiata, conviene temperare la prassi descritta nel senso di ammettere la ricevibilità di tutti gli appelli diretti contro decisioni “incidentali” emanate dall'autorità di vigilanza, indipendentemente dall'appellabilità della relativa decisione secondo le norme della procedura civile, a condizione che il ricorrente faccia valere il rischio di un pregiudizio irreparabile. Da quest'ultimo requi­sito non si può evidentemente prescindere, il potere cognitivo della Camera non potendo essere più esteso di quello che compete all'autorità di vigilanza come giurisdizione di ricorso.

                                   7.   L'evoluzione di giurisprudenza in rassegna fa sì che l'appello di RI 1 appaia di per sé ricevibile, sebbene diretto contro una decisione “incidentale”. Il problema è che l'appellante non invoca alcun pregiudizio irreparabile, ciò che rimette seriamente in causa l'ammissibilità del ricorso. Sia come sia, preso come tale un ordine di accompagnamento forzato non implica una grave restrizione della libertà personale per il destinatario (BlZR 95/ 1996 pag. 244 consid. 8), come l'esecuzione di una perizia psichiatrica non cagiona una grave restrizione della libertà personale per l'interdicendo, seppure possa richiedere qualche giorno di degenza in un istituto (DTF 124 I 43 consid. 3c e 47 consid. 5a). Non può quindi farsi questione, per ciò solo, di pregiudizio irreparabile. La situazione sarebbe diversa ove l'ordine di accompagnamento apparisse sproporzionato, ad esempio ove riguardasse una persona molto anziana, fragile e bisognosa di cure, che ai fini di una perizia psichiatrica potrebbe essere trattata anche ambulatoriamente a domicilio o nella casa di cura in cui risiede (DTF 124 I 45 consid. 4). In siffatta evenienza il pregiudizio potrebbe, effettivamente, rivelarsi irreparabile.

                                   8.   Nulla di quanto precede risulta nella fattispecie, né l'interessato pretende che la comminatoria impugnata sia un provvedimento esagerato o inadatto allo scopo. Egli afferma che, a distanza di tre anni dall'ultima volta in cui il suo stato di salute è stato esaminato da specialisti (rapporto 7 settembre 2001 del dott. __________ e della psicologa __________), più non sussistono i presupposti per indiziarlo di infermità o debolezza di mente, sicché l'esigenza della perizia risulta ormai superata. Così argomentando, egli dimentica però che oggetto del contendere non è più l'allestimento della perizia, ma solo la diffida a presentarsi davanti ai medici del Servizio psico-sociale. Del resto, che dal 2001 a oggi le sue condizioni siano migliorata è una tesi priva di elementi a sostegno. Certo, l'appellante fa valere che negli ultimi tre anni egli ha vissuto in modo tranquillo, svolgendo alcuni lavori temporanei, senza importunare nessuno e senza dare adito a segnalazione di sorta. Sta di fatto però che nel 2001 la perizia era stata ordinata non perché egli tenesse comportamenti inadeguati o aggressivi né, tanto meno, perché conducesse una vita inoperosa, bensì per sospetta infermità o debolezza di mente. E a questo riguardo nulla confor­ta l'ipotesi che il suo stato di salute psichica sia nel frattempo migliorato. Il solo tempo trascorso non corrobora, manifestamente, una presunzione del genere. Privo di fondamento, l'appello si rivela quindi destinato all'insuccesso.

                                   9.   Il caso particolare impone per vero una chiosa correlata all'applicazione del diritto federale. Dal passaggio in giudicato della sentenza emanata il 7 marzo 2002 da questa Camera a oggi, invero, non è accettabile che l'autorità di vigilanza non sia ancora riuscita a far eseguire la perizia da uno specialista idoneo. Da un lato mal si capisce la pervicacia nel voler far allestire il referto dal Servizio psico-sociale di __________, che già il 23 agosto 2001 aveva espresso alla Commissione tutoria regionale il proprio disagio nel dover peritare RI 1, essendo tale Servizio “fortemente implicato (cura alla madre, avvisi per il fratello) con procedure decisamente poco condivise dai familiari” (act. 1, doc. C). Disagio che il medico caposervizio ha poi ribadito il 26 giugno 2002 all'au­torità di vigilanza (act. 7, secondo foglio). D'altro lato, avesse avuto buone ragioni per insistere affinché proprio il medico responsabile del Servizio psico-sociale di __________ redigesse la perizia, di fronte alle remore l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto procedere con metodo e coerenza, prima designando personalmente il perito, poi fissandogli un ter­mine entro cui consegnare il referto e infine comminandogli sanzioni in caso di inosservanza (art. 249 cpv. 3 e 4 CPC, applicabili per il rinvio dell'art. 19 cpv. 2 LPAmm). Accomodarsi di reiterate lettere di sollecito non basta per garantire una corretta attuazione del diritto federale.

                                10.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato alla Commissione tutoria regionale, cui non ha provocato costi presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         –     ;

                                         –  Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.

                                         Comunicazione:

                                         –  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         –  Servizio psico-sociale, .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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