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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.02.2006 11.2005.40

27. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·539 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Stralcio per desistenza

Volltext

Incarto n. 11.2005.40

Lugano 27 febbraio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 142.2001/R.94.2004 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1, (patrocinato dall¿  PA 1, )  

alla

Commissione tutoria regionale 14,  

                                         riguardo al figlio D__________ (2000)

                                         (rappresentato dal curatore , );

                                         premesso che dal matrimonio tra AP 1 (1949) e __________ (1981) è nato D__________, il 26 giugno 2000;

                                         ricordato che con decisione del 23 aprile 2001 la Commissione tutoria regionale 14 ha privato provvisoriamente i genitori della custodia parentale, ha disposto il collocamento del figlio alla __________ di __________ e ha disciplinato il diritto di visita dei genitori;

                                         rammentato che il 30 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale, confermata la privazione della custodia parentale, ha disposto il collocamento di D__________ in una famiglia affidataria e ha fissato il diritto di visita dei genitori in una domenica ogni quindici giorni;

                                         accertato che in seguito a difficoltà manifestatesi nell'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio, il 14 luglio 2004 la Commissione tutoria regionale ha sospeso il diritto di visita di AP 1, salvo ripristinarlo il 24 novembre 2004 sotto sorveglianza presso la __________ di __________ il mercoledì ogni quindici giorni;

                                         rilevato che un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 21 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         constatato che contro tale decisione AP 1 è insorto con un appello dell'11 marzo 2005 per ottenere ¿un diritto di visita ogni quindici giorni, la domenica, e 15 giorni durante le vacanze scolastiche invernali ed estive¿;

                                         osservato che l'appello non è stato oggetto di  intimazione;

                                         preso atto che il 17 febbraio 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il ricorso ¿sottolineando di essersi sempre comportato correttamente e di non condividere il modo di procedere della Commissione tutoria regionale¿;

                                         stabilito che il ritiro di un appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;

                                         considerato che ¿ di regola ¿ il recesso da una lite implica l'addebito delle tasse e delle spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

                                         ritenuto che nel caso precipuo non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 24 lett. b LTG);

                                         appurato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.¿

                                         b) spese                         fr.   50.¿

                                                                                fr. 150.¿

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

¿    ; ¿  ;  ¿ , .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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