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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.12.2008 11.2005.27

30. Dezember 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,896 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari

Volltext

Incarto n. 11.2005.27

Lugano 30 dicembre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2001.835 (proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 18 dicembre 2001 da

AP 1 (patrocinata PA 2)  

contro  

AO 1, (patrocinata PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 febbraio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31 dicembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 possiede la proprietà per piani n. 21 924, pari a 168/1000 della particella n. 276 RFD di __________ (“Condominio __________”), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 5. All'assemblea straordinaria del 16 novembre 2001 i comproprietari hanno trattato, fra l'altro, i seguenti oggetti, così descritti nell'ordine del giorno:

                                         3. Assegnazione posteggi esterni ed interni alle singole parti condominiali;

                                         4. Assegnazione cantine alle singole parti condominiali.

                                         Tutti e due gli oggetti sono stati approvati, nonostante il voto contrario di AP 1.

                                  B.    Il 18 dicembre 2001 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, contro la AO 1 per ottenere l'annullamento delle deliberazioni n. 3 e 4. Nella sua risposta del 5 luglio 2002 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. In sede di replica e duplica le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista. Dopo l'istruttoria esse hanno ribadito le loro domande in allegati conclusivi, l'attrice ancora al dibattimento finale del 10 marzo 2003. Statuendo con sentenza del 31 dicembre 2004, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1200.– con le spese a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1600.– per ripetibili.

                                  C.    Contro la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 14 febbraio 2005, chiedendo che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di accogliere la sua petizione. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2005 la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerando

in diritto:                  1.    La contestazione di delibere assembleari ha, per principio, natura pecuniaria (DTF 108 II 77; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 368, n. 1324b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.75 del 18 novembre 2008, consid. 3). Il valore litigioso è quello che l'annullamento delle risoluzioni comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c). Nella fattispecie l'attrice non ha indicato l'ammontare del valore litigioso, né il Pretore lo ha accertato, come gli incombeva (art. 13 CPC), né agli atti figurano elementi oggettivi che possano supplire tale mancanza. Se appena si considera tuttavia che le due deliberazioni contestate vertono sull'assegnazione in uso riservato di sei cantine, di sei posteggi interni e di sei posteggi esterni, si può ragionevolmente presumere che il valore di causa superi non solo la soglia di fr. 8000.– per la proponibilità dell'appello (art. 13 vLOG, 36 cpv. 1 LOG), ma anche quella di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

                                   2.    Per i combinati art. 712m cpv. 2 e 75 CC ogni comproprietario che non abbia aderito a una risoluzione assembleare ha la facoltà di impugnare quest'ultima davanti al giudice entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza (Steinauer, op. cit., pag. 368 n. 1319). Una risoluzione è annullabile quando violi la legge o anche solo disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà per piani (atto costitutivo, regolamento per l'amministra­-zione e l'uso, regolamento della casa ecc.: RtiD I-2007 pag. 768 consid. 4 con riferimenti). Il termine di un mese è perentorio e il suo rispetto va controllato d'ufficio (Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, edizione 1988, n. 140 ad art. 712m CC; Steinauer, op. cit., pag. 368 n. 1324).

                                          Diversamente dall'annullabilità, la nullità di risoluzioni assembleari può invece essere fatta valere in ogni tempo. Nulle, tuttavia, sono solo risoluzioni di una gravità qualificata, adottate in spregio di norme fondamentali, di forma o di sostanza, che toccano l'essenza della proprietà per piani o che tutelano il pubblico, in specie i creditori (Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 146 ad art. 712m CC; Steinauer, op. cit., pag. 367 n. 1319). Una deliberazione che trasgredisca disposizioni imperative non è necessariamente nulla. Sapere se in un caso specifico si ravvisi nullità o mera annullabilità dipende dalle particolarità concrete; nel dubbio, l'annullabilità prevale sulla nullità già per questioni di sicurezza giuridica (Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 148 ad art. 712m CC).

                                   3.    Il Pretore ha respinto la petizione, in concreto, con l'argomento che l'assegnazione di parti comuni in uso riservato (“particolare”) costituisce un atto di amministrazione soggetto “a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa” (art. 647b cpv. 1, cui rinvia l'art. 712g cpv. 1 CC). Identico principio vale – egli ha soggiunto – per la soppressione di un posteggio e la costituzione di uno nuovo, onde la regolarità delle deliberazioni litigiose. L'appellante ripete che l'assegnazione in uso riservato di parti comuni, così come la soppressione di un posteggio per crearne uno nuovo, abbisognano del voto unanime dei comproprietari. A mente sua, invero, nella fattispecie l'assegnazione di parti comuni soggiace non alle norme sulla proprietà per piani, bensì a quelle che regolano il modo della divisione nel diritto successorio, giacché i AO 1 formano nel loro insieme una comunione ereditaria.

                                   4.    La particella n. 276 RFD di __________ è stata costituita in proprietà per piani nel 1992 da __________. Deceduto quest'ultimo, gli eredi hanno suddiviso tra di loro le sei unità condominiali in ragione di due ciascuno: __________ ha ricevuto

                                          la n. 21 920 e la n. 21 925, __________ la n. 21 922 e la n. 21 923, AP 1 la n. 21 921 (venduta a terzi nel giugno del 2008) e la n. 21 924. L'attrice pretende che la spartizione delle unità condominiali non ha conferito alcun diritto alla comunione dei comproprietari sulle parti comuni, rimaste a suo avviso in regime di proprietà comune degli eredi, ma la tesi è insostenibile. Parti soggette a uso esclusivo e parti comuni non possono soggiacere a regimi giuridici diversi. Dividendosi le unità condominiali, gli eredi sono divenuti proprietari spotici delle medesime, con tutte le attribuzioni connesse a tale loro statuto. Proprietà per piani formate solo da parti soggette a uso esclusivo (come quella che, secondo l'appellante, sarebbe la particella n. 276) non esistono. In proposito l'appello manca di qualsiasi consistenza.

                                   5.    L'appellante asserisce che, si applicassero pure alla fattispecie le norme sulla proprietà per piani, l'assegnazione in uso esclusivo di parti comuni richiederebbe la decisione unanime di tutti i comproprietari. Con un assunto del genere però essa mostra di non conoscere la differenza tra parti soggette a uso esclusivo e parti soggette a uso riservato (o “particolare”). Su questo punto il Pretore ha spiegato, appunto, che “i posteggi e le cantine dell'immobile condominiale in questione costituiscono delle parti comuni e quindi possono essere attribuiti alle singole quote di PPP solo dei diritti d'uso particolare” (sentenza impugnata, consid. 4). L'opinione è pertinente: cantine e posteggi non possono formare oggetto di diritti esclusivi nel senso dell'art. 712b cpv. 1 CC. Anche al riguardo l'appello cade nel vuoto.

                                   6.    Quanto all'attribuzione di un diritto d'uso riservato su una parte comune a un singolo condomino, il Pretore l'ha ritenuto un atto d'amministrazione “importante” a norma dell'art. 647b cpv. 1 CC, non sussistendo un regolamento per l'uso e l'amministrazione del __________ che disponga altrimenti. E siccome le decisioni prese il 16 novembre 2001 dall'assemblea dei condomini sugli oggetti n. 3 e 4 rispettano la maggioranza di tutti i comproprietari rappresentante in pari tempo la maggior parte della cosa, le delibere impugnate sono legittime. Anzi, ha soggiunto il Pretore, tale maggioranza sarebbe stata sufficiente quand'anche l'attribuzione di diritti riservati fosse avvenuta sulla base di un regolamento (art. 712g cpv. 3 CC). Perché mai simili motivazioni sarebbero errate non è dato di capire.

                                   7.    L'appellante obietta che, comunque sia, la decisione (riconducibile alla delibera n. 3) di sopprimere un posteggio esterno per crearne uno nuovo nelle adiacenze della rampa d'accesso all'autorimessa andava presa all'unanimità, poiché raffigura un cambiamento di destinazione giusta l'art. 648 cpv. 2 CC. Se non che, così deliberando, la comunione dei comproprietari non ha fatto altro che sopprimere un diritto riservato su una parte comune per attribuirne un altro. Vale di conseguenza quanto si è appena illustrato. Diverso sarebbe stato il caso qualora la comunione dei comproprietari avesse mutato la destinazione degli spazi esterni (si vedano gli esempi menzionati da Brunner/ Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 20 ad art. 648 CC) o qualora lo spostamento del parcheggio cagionasse all'attrice una situazione di durevole disagio, ciò che

                                          avrebbe richiesto il consenso di lei (art. 647d cpv. 2 CC). Nessuna delle due ipotesi si riscontra tuttavia nella fattispecie. Ancora una volta l'appello si rivela così votato all'insuccesso.

                                   8.    Nelle osservazioni all'appello la convenuta rimprovera all'attrice un “intento puramente persecutorio” e chiede di dichiarare l'appello temerario (art. 152 cpv. 1 CPC), raddoppiando gli oneri processuali di seconda sede. In realtà l'operato dell'appellante non denota eccessi del genere. Temerario è un modo di procedere dal quale si asterrebbe ogni persona ragionevole e in buona fede (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 2 ad art. 31 OG; DTF 111 Ia 148). In concreto l'attrice ha sostenuto asserti eterodossi e ha agito non senza pretestuosità, ma non con manifesta ingiustizia. Ancorché soggettivamente la convenuta possa avvertire il processo come “persecutorio”, non soccorrono dunque gli estremi per raddoppiare l'indennità a titolo di ripetibili.

                                   9.    Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia     fr. 600.–

                                          b) spese                        fr.   50.–

                                                                                fr. 650.–

                                          sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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