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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.08.2005 11.2005.18

23. August 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,548 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

restrizioni in via provvisionale al diritto di visita

Volltext

Incarto n. 11.2005.18

Lugano 23 agosto 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Lardelli e Walser

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2000.704 (protezione dell'unione coniugale: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 dicembre 2002 da

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 2 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'  PA 1 )  

giudicando ora sul decreto cautelare del 14 gennaio 2005 con cui il Pretore ha disciplinato in via provvisionale il diritto di visita dell'istante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 31 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 14 gennaio 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1963) e AO 1 (1967) si sono sposati a __________ il 30 maggio 1997. A quel tempo la moglie aveva già A__________, nato il 12 gennaio 1990 da una precedente relazione. Dal matrimonio è nata E__________, il 2 giugno 1999. Già __________, AP 1 è tuttora dipendente dello __________. AO 1 ha lavorato per __________ di __________ e, dopo la nascita di E__________, per __________ di __________ come impiegata d'ufficio. I coniugi si sono separati nel mese di luglio 2000 quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi altrove.

                                  B.   Il 12 luglio 2000 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, chiedendo, in particolare, l'affidamento – già in via provvisionale – della figlia E__________. Con decreto emesso senza contraddittorio il giorno successivo, il Pretore ha accolto la richiesta (DI.2000.469). All'udienza del 28 luglio 2000, indetta per la discussione cautelare e delle misure a protezione dell'unione coniugale, le parti si sono accordate sul diritto di visita paterno in ogni sabato dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00, oltre il martedì sul mezzogiorno e il giovedì dalle 18.30 alle 20.00. Tale assetto è poi stato modificato, all'udienza del 13 dicembre 2000, in 4 ore settimanali “con l'aiuto della __________”. Incaricata dal Pretore per valutare le capacità genitoriali e di altri componenti della famiglia, la psicologa e psicoterapeuta __________ ha rilasciato il proprio referto il 30 dicembre 2000, completato il 19 febbraio 2001. Sulla base di tale relazione, il 6 marzo 2001 AP 1 ha chiesto al Pretore di estendere il diritto di visita in due fine settimana al mese. Esaminato un rapporto rilasciato il 29 maggio 2001 dal Servizio sociale di Lugano, con decreto del 7 giugno 2001 il Pretore ha disciplinato il diritto di visita in tutti i sabati dalle 9.30 alle 18.00 da esercitarsi al domicilio del padre e alla presenza di __________, madrina della bambina, con passaggio della minore attraverso il punto di incontro della __________.

                                  C.   Il 2 dicembre 2002 AP 1 ha presentato un'istanza di modifica di provvedimenti cautelari per ottenere che il diritto di visita fosse fissato in almeno un fine settimana ogni due, una settimana alternativamente a Pasqua, rispettivamente a Natale o a carnevale, e tre settimane nel periodo estivo, di cui almeno due consecutive, come pure due ore infrasettimanali, segnatamente il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00. All'udienza del 23 dicembre 2002, indetta per la discussione, le parti hanno espresso la loro volontà di volersi accordare in separata sede sicché il Pretore ha sospeso la procedura (DI.2004.704).

                                  D.   Il 21 agosto 2003 il Pretore, preso atto che durante un diritto di visita AP 1 aveva spintonato e insultato un'educatrice della __________, ha sospeso, inaudita parte, il diritto di visita paterno “che potrà essere esercitato se il convenuto lo desidera all'interno della __________, secondo le modalità che gli verranno indicate dalle operatrici preposte”. Il 20 aprile 2004 si è tenuta un'udienza indetta dal Pretore per una “messa a punto“ della situazione, durante la quale AP 1 ha postulato il ripristino graduale delle relazioni personali con la figlia. AO 1 non si è opposta al diritto di visita, salvo chiedere di fissarlo alla presenza di terzi, con passaggio della bambina attraverso il punto di incontro della __________. Il 29 aprile 2004 AP 1 ha poi chiesto di modificare – già in via supercautelare – l'assetto stabilito con decreto del 7 giugno 2001, nel senso di incontrare la figlia due volte per circa un'ora, alla presenza della sua docente presso la scuola materna e in seguito ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00, con passaggio della figlia alla presenza di __________, sua conoscente, ma non in un “luogo istituzionalizzato”. Il 27 maggio 2004 AO 1 ha proposto che il padre potesse vedere la figlia ogni sabato pomeriggio alla __________ fino alla designazione di un curatore alla bambina.

                                  E.   Il 28 luglio 2004 si è proceduto alla discussione delle istanze presentate da AP 1 il 2 dicembre 2002 e il 29 aprile 2004, in occasione della quale egli ha chiesto di poter incontrare la figlia in due incontri di un'ora alla presenza della docente alla scuola materna, e in seguito, per ulteriori tre mesi, ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00 con passaggio della bambina in presenza di __________, ma non in un “luogo istituzionalizzato” e successivamente un fine settimana ogni due, una settimana alternativamente a Pasqua, rispettivamente a Natale o a carnevale, e tre settimane nel periodo estivo, di cui almeno due consecutive, come pure due ore infrasettimanali, segnatamente il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00. AO 1 ha proposto di concedere all'istante solo il diritto di visita del sabato da esercitarsi alla presenza di un curatore o di altra persona incaricata da quest'ultimo, e di provvedere al passaggio di E__________ attraverso la __________ o un centro analogo. Alla discussione finale del 9 settembre 2004 le parti hanno sostanzialmente riconfermato le loro domande.

                                  F.   Il 4 ottobre 2004 il Pretore ha concesso, inaudita parte, a AP 1 la facoltà di esercitare il diritto all'esterno di __________ ogniqualvolta le operatrici lo avessero giudicato indicato dalle circostanze. L'11 novembre 2004 AO 1 si è rivolta al Pretore chiedendo, sulla base di un certificato medico della psichiatra e psicoterapeuta __________, così come di un rapporto del punto di Incontro della __________, la sospensione immediata dei diritti di visita. Ciò che il Pretore ha decretato, inaudita parte, il giorno successivo (DI.2004.1365). Assunto un nuovo certificato dalla dottoressa __________, con decreto del 20 dicembre 2004 il Pretore ha poi ripristinato il diritto di visita paterno.

                                  G.   Statuendo il 14 gennaio 2005 sull'istanza del 2 dicembre 2002, il Pretore ha fissato il diritto di visita di AP 1 in due ore settimanali, da esercitarsi anche all'esterno del punto di incontro della __________ qualora le operatrici lo avessero giudicato indicato dalle circostanze, con passaggio della bambina attraverso l'istituto. Egli ha altresì nominato un curatore alla figlia con il compito – segnatamente – di disciplinare gli aspetti pratici dell'esercizio del diritto di visita, compreso un eventuale ampliamento, incaricando la Commissione tutoria regionale 3 per la designazione. La tassa di giustizia di fr. 600.– è stata posta a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                  H.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 31 gennaio 2005 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, il diritto di visita sia fissato in ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00 per i primi tre mesi, a ogni sabato dalle 9.30 alle 18.00 per gli ulteriori tre mesi e, in seguito, due fine settimana al mese alternati dalle 9.30 del sabato alle 18.00 della domenica, oltre a ogni mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, senza accompagnamento e senza passaggio presso un “luogo istituzionalizzato”. Il 22 febbraio 2005 l'appellante ha ritirato la richiesta di assistenza giudiziaria. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

                                         Il 12 maggio 2005 la Commissione tutoria 3 ha istituito in favore di E__________ una curatela a norma dell'art. 308 cpv. 1 e 2 CC, designando quale curatrice __________, incaricata di vigilare sull'evoluzione della situazione, fornire consiglio e disciplinare gli aspetti pratici dell'esercizio del diritto di visita, compreso un eventuale ampliamento.

Considerando

in diritto:                  1.   Nella fattispecie il Pretore non ha deciso sull'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale del 12 luglio 2000, ma su quella del 2 dicembre 2002 di modifica di misure cautelari. Il che è possibile, poiché in casi urgenti il giudice può decretare, o modificare, provvedimenti cautelari giusta gli art. 376 segg. CPC (art. 371 CPC). Tali provvedimenti sono appellabili – purché emanati “pre­vio contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC) – nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il decreto impugnato è stato emesso dopo la discussione finale del 9 settembre 2004 , tenuto a istruttoria provvisionale conclusa. Tempestivo l'appello in esa­me è quindi ricevibile.

                                   2.   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497) e nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (Rtid II-2004 pag. 609). La legge non prevede invero un'età fissa dalla quale il giudice sia obbligato a interpellare i minorenni. Una rinuncia a priori si giustifica solo, tuttavia, se l'audizione – o almeno l'osservazione – sia impossibile o non avrebbe senso, nemmeno se eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents in: SJ 2003 II pag. 120 segg.). Il Tribunale federale dopo avere già avuto modo di rilevare che l'audizione di un ragazzo di 6 anni non va esclusa a priori (DTF 124 III 92 consid. 3a), l'ha ritenuta possibile da questa età (sentenza 5C.63/2005 del 1° giugno 2005 consid. 1.2.3). In concreto, al momento in cui il Pretore ha statuito E__________ aveva cinque anni e mezzo, e, ancorché informalmente, è stata sentita in due occasioni dalla psichiatra e psicoterapeuta __________. Non vi sono pertanto motivi per procedere a una sua audizione, fermo restando il fatto che, nell'ambito della procedura a protezione dell'unione coniugale essa andrà ormai interpellata.

                                   3.   In concreto non è litigioso il diritto di visita come tale, bensì la sua estensione. La regolamentazione del diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore non affidatario e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di eventuali conflitti tra i genitori, della frequenza con cui è stato precedentemente esercitato il dritto di visita e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 CC con richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Il giudice può limitare il diritto alle relazioni personali quando le condizioni espresse dall'art. 274 cpv. 2 CC sono soddisfatte. In sede provvisionale tale giudizio è limitato, in ogni modo, a un esame sommario, come quello che presiede all’emanazione di ogni provvedimento cautelare (art. 376 cpv. 1 lett. d CPC).

                                   4.   Il Pretore, accertati i pessimi rapporti tra i genitori e le regolari relazioni tra padre e figlia, ha rilevato che dal momento in cui non si è più potuto fare assegnamento sul sostegno e la presenza di __________, madrina di E__________, sono sorti problemi non tanto per l'organizzazione degli aspetti pratici del diritto di visita, ma per la mancanza di una figura di riferimento per i genitori, di equilibrio nei loro rapporti e di mediatrice per le richieste e le esigenze di entrambi. Egli ha altresì considerato che il padre rifiuta qualsiasi altra figura che possa fungere quale appoggio nell'esercizio del diritto di visita e che i genitori non sono riusciti a trovare una reciproca diversa modalità di comunicazione atta a garantire alla figlia di trascorrere con il padre momenti che la mettano al riparo da disagi. Il primo giudice ha così ritenuto che quando il padre è in grado di rassicurare la figlia, essi si intrattengono tranquillamente e passano momenti piacevoli. Per contro, ha soggiunto, il problema consiste nel fatto che il padre può avere reazioni violente che non tengono conto delle necessità della figlia. In tali circostanze se egli godesse di un diritto di visita senza restrizioni la figlia non sarebbe sufficientemente protetta. Ciò premesso, il Pretore ha mantenuto il diritto di visita settimanale di un paio d'ore, da esercitarsi in un ambiente in cui la bambina poteva essere protetta “dalle modalità di relazione paterne non sempre adeguate”, ovvero al punto di incontro della __________, rispettivamente al suo esterno ogni qualvolta le operatrici lo avessero ritenuto indicato dalle circostanze.

                                   5.   L'appellante lamenta anzitutto il fatto che il Pretore ha statuito oltre due anni dopo l'istanza di modifica rilevando che tale attesa lo ha logorato al punto da fargli commettere errori di comportamento verso il giudice e i vari operatori sociali. Ciò, aggiunge, potrebbe aver influenzato negativamente il Pretore, oggetto per altro di una segnalazione al Consiglio della magistratura. Sta di fatto che questa Camera non ha competenza per pronunciarsi su un'eventuale diniego di giustizia, né, in assenza di una formale istanza di ricusa, sull'operato del primo giudice. La questione non merita particolare disamina.

                                   6.   In merito al diritto di visita, l'appellante, rievocato quanto successo fino all'agosto 2003, rileva che dopo di allora, amareggiato, arrabbiato ed esasperato dall'inoperosità del Pretore, si è isolato e non ha più incontrato la figlia. Solo alla fine di agosto 2004, egli ha ripreso di nuovo contatto con le operatrici di __________ per riprendere le relazioni con la figlia, con la quale fino a gennaio 2005 si è incontrato 7 volte il sabato per due ore. Contesta di avere relazioni violente e assevera di non avere mai tenuto comportamenti scorretti davanti alla figlia. Soggiunge che il Pretore non ha considerato il comportamento della madre, la quale potrebbe non essere idonea all'affidamento, influenza negativamente la figlia e non collabora per raggiungere un equilibrio nel diritto di visita.

                                         Così argomentando, tuttavia, l'appellante non si confronta minimamente con le motivazioni addotte dal Pretore. Egli tenta di giustificare il suo comportamento nei confronti del giudice e dei vari operatori che si occupano dei diritti di visita, sostiene di sentirsi vittima di un iter processuale e di decisioni ingiustificate e intempestive, espone le sue perplessità nei confronti della moglie e dei suoceri, evidenzia una certa manipolazione subita dalla figlia, contesta di avere reazioni violente e di non avere relazioni adeguate con la figlia ed esprime i suoi desideri nel poter trascorrere maggior tempo con la figlia, ma nulla dice in merito al  bene della figlia medesima, al rapporto con lei, alla sua capacità di occuparsi convenientemente di lei e, in generale se il diritto alle relazioni personali sia conforme al bene della figlia. Tanto basterebbe per ritenere l'appello insufficientemente motivato e dichiararlo finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC).

                                   7.   Sia come sia, occorre esaminare se le relazioni con il padre rispondano oggettivamente all'interesse di E__________. Decisivo è unicamente, a tale proposito, il bene del figlio inteso in senso fisico, psichico, morale e spirituale. Occorre dunque valutare, in ogni singolo caso, le ragioni per cui il bambino adotti un atteggiamento di difesa nei confronti del genitore che non ne ha la custodia e se l'esercizio del diritto di visita possa realmente recare pregiudizio. È infatti unanimemente riconosciuto che il rapporto di un minorenne con entrambi i genitori è un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con riferimenti). Il bene del figlio, per il resto, prevale sempre sugli interessi dei genitori.

                                         a) L'appellante, in sintesi, chiede l'estensione graduale del diritto di visita, da esercitarsi liberamente. Dal fascicolo processuale si evince che l'interessato dalla separazione dei coniugi ha sempre esercitato il diritto di visita accompagnato dalla madrina della bambina (deposizione __________ del 10 giugno 2003), che dal mese di agosto 2003 egli non ha praticamente più avuto contatti con la figlia, che le loro relazioni sono riprese nel mese di agosto 2004 e che fino a gennaio 2005 il padre ha incontrato la figlia 7 volte (appello pag. 6).

                                         b)  Nella fattispecie è palmare che i rapporti tra i genitori sono tesi e tali attriti si ripercuotono sulla bambina tanto che “le suggestioni degli adulti hanno creato in lei ricordi non suoi che hanno valenza di realtà e per questo le fanno vivere ansia e paura… in E__________ tale ansia non è contenuta dalle parole, poiché sperimenta sempre che fra i genitori vi è rabbia e diffidenza, cioè emozioni insicurizzanti”. Secondo la specialista il disagio di minore trova probabilmente origine in aspetti di personalità dei genitori, e solo costoro potrebbero eliminare tale malessere (certificato medico 15 dicembre 2004 della dott. __________, nell'inc. DI.2004.1365).

                                         c)  Ora, tenuto conto del fatto che l'appellante non ha praticamente mai esercitato un diritto di visita libero, e che per oltre un anno non ha più incontrato la figlia, una ripresa del diritto di visita senza restrizioni non appare proponibile, ma giustifica un ragionevole riserbo iniziale. Una certa cautela si impone, a maggior ragione, per il fatto che il disagio della bambina è stato riscontrato anche dall'operatrice di __________, per la quale in occasione di un incontro con il padre E__________ appariva “a momenti imbarazzata, destando l'impressione di avere perso quella spontaneità che aveva prima nella relazione con il padre, tanto che a ogni interruzione necessitava di sicurezze e di conferme” (relazione del 15 gennaio 2005, nell'inc. DI.2004.1365). Il diritto di visita in questione appare idoneo non tanto per prevenire atti pregiudizievoli per la bambina, ma per accertare il comportamento del padre, quello della figlia, i loro rapporti e le capacità del genitore di occuparsi convenientemente della figlia (cfr. Schwenzer, op. cit., n. 26 ad art. 273 CC). Certo, i conflitti tra genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita, ma una tale limitazione si giustifica qualora la concessione del diritto di visita usuale minacci il bene del figlio (DTF 131 III 212 consid. 5).

                                         d)  Certo, è possibile che l'episodio di intolleranza verso le operatrici della __________ sia stato occasionale, dettato dall'esasperazione momentanea e riconducibile al fatto che l'appellante non accettava la loro presenza (rapporti 5 agosto 2003 e 23 ottobre 2004 del Punto di incontro). Ma ciò non toglie che decisivo è il bene della figlia, la quale ha diritto a relazioni personali adeguate per poter integrare la figura paterna nell'ambito di un'adeguata tranquillità relazionale. E come si è visto allo stato attuale E__________, pur non necessitando cure particolari, vive un disagio dovuto al conflitto dei genitori (certificato medico 15 dicembre 2004 della dottoressa __________). Una limitazione delle relazioni personali è volta, per altro, a proteggere il bene del figlio, non a punire i genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 18 e 19 ad art. 274 CC). Soluzione transitoria per sua natura (Wirz in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 22 ad art. 274 CC), essa consentirà alla curatrice di presentare un rapporto sull'evolvere della situazione e di formulare una proposta sul modo in cui continuare il diritto di visita, tenendo conto delle indicazioni date dagli operatori del punto d'incontro.

                                         e)  In circostanze del genere, nella misura in cui costituisce un assetto di durata limitata, visite brevi, di due ore, da trascorrere in luogo protetto appaiono, a un esame sommario come quello che presiede l'emanazione di misure provvisionali, senz'altro idonee per favorire una ripresa graduale delle relazioni personali tra padre e figlia e rispondono agli imperativi di prudenza ed equilibrio dettati dalle contingenze. Il giudizio potrà essere diverso – se mai – nel quadro della decisione sulle misure a protezione dell'unione coniugale, sulle quali il Pretore deve ancora statuire, sempre che l'interessato continui a dimostrare buona volontà, rispettare le indicazioni delle operatrici della __________ e a collaborare con le medesime come risulta essere stato il caso negli ultimi tempi (rapporto 15 gennaio 2005 nell'inc. DI.2004.1365). Ciò posto l'appello deve pertanto essere respinto e il giudizio impugnato confermato.

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, la stessa è stata nel frattempo ritirata.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato confermato.

2.Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia      fr. 350.–

b) spese                         fr.   50.–

                                        fr. 400.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Si prende atto del ritiro della richiesta di assistenza giudiziaria da parte di AP 1.

                                   4.   Intimazione a:

   ;    .  

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         – , .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                      La segretaria

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