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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.11.2005 11.2005.138

11. November 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,092 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Curatela volontaria di rappresentanza.

Volltext

Incarto n. 11.2005.138

Lugano 11 novembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 381.2005/R.69.2005 (curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1    

alla  

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 15 ottobre 2005

                                         presentato da AP 1 contro la decisione emessa il

                                         10 ottobre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che a carico di AP 1 è pendente una procedura di pignoramento per gli importi di fr. 1555.65 (esecuzione n. 461 328),

                                         fr. 1575.75 (esecuzione n. 465 371), fr. 2259.15 (esecuzione n. 493 164) e fr. 2902.35 (esecuzione n. 498 806);

                                         che il 3 marzo 2005 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 14 di designare un tutore o un curatore incaricato di rappresentare AP 1 al pignoramento;

                                         che il 7 marzo 2005 lo stesso AP 1 ha postulato l'istituzione di una curatela amministrativa e di rappresentanza (art. 392 seg. CC);

                                         che durante un incontro avvenuto il 21 marzo 2005 con __________, della Commissione tutoria regionale 14, AP 1 ha precisato come la sua richiesta si riferisse alle procedure di pignoramento pendenti;

                                         che il 21 settembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore di AP 1 una curatela di rappresentanza a norma dell'art. 392 n. 1 CC, nominando come curatore PI 1 con il compito di rappresentare il curatelato nella procedura di pignoramento (esecuzioni n. 465 371, 461 328, 493 164 e 498 806) e di presentare un rapporto a conclusione del mandato;

                                         che AP 1 ha impugnato il 1° ottobre 2005 la decisione della Commissione tutoria davanti alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza, chiedendo di essere non rappresentato, ma soltanto accompagnato dal curatore davanti all'Ufficio di esecuzione e fallimenti, fermo restando l'obbligo per PI 1 di presentare un rapporto a fine mandato;

                                         che, statuendo il 10 ottobre 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese e ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva, il pignoramento essendo previsto per il 18 ottobre 2005;

                                         che contro tale decisione AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 15 ottobre 2005 a questa Camera, postulando la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e criticando le attribuzioni del curatore;

                                         che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

                                         che il 28 ottobre 2005 l'appellante ha sollecitato la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, comunicando di avere presentato ricorso nel frattempo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello contro l'operato dell'ufficiale del Distretto di Bellinzona e di essersi visto conferire dal presidente della Ca­mera effetto sospensivo il 14 ottobre 2005;

e considerando

in diritto:                        che decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili con appello entro venti giorni dalla loro notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC), onde in concreto la tempestività del “ricorso”;

                                         che la procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC;

                                         che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

                                         che, nondimeno, ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);

                                         che nella fattispecie l'interessato dichiara di opporsi all'immediata esecutività della decisione presa dall'autorità di vigilanza;

                                         che nella misura in cui postula la restituzione dell'effetto sospensivo al suo appello, l'interessato sollecita una decisione ormai senza interesse, egli medesimo ammettendo di avere ottenuto il rinvio del pignoramento a data da definire in seguito al provvedi­mento emanato il 14 ottobre 2005 dal presidente della Camera di esecuzioni e fallimenti;

                                         che inoltre, comunque sia, l'emanazione dell'attuale giudizio rende sen­za oggetto la restituzione dell'effetto sospensivo, il quale non può evidentemente sussistere dopo la pronuncia della sentenza;

                                         che, ciò premesso, per quanto attiene ai compiti del curatore l'appellante parrebbe contestare il mandato di rappresentanza, sostenendo che PI 1 non deve sostituirlo, ma limitarsi ad accompagnarlo davanti ai funzionari dell'Ufficio di esecuzioni e fallimenti, partecipando in sua presenza alle discussioni “sull'intero contenzioso esecutivo”;

                                         che a norma dell'art. 418 CC “il curatore nominato per singoli affari deve uniformarsi esattamente alle istruzioni dell'autorità tutoria”;

                                         che in ogni modo, ove sia possibile, un curatore deve sempre – già per legge – chiedere l'avviso del curatelato prima di prendere decisioni importanti (art. 409 cpv. 1 CC per analogia), in difetto di che il curatelato può dolersi all'autorità tutoria (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 376 n. 989);

                                         che quindi sarebbe superfluo prescrivere al curatore, nel caso in esame, di interpellare per quanto possibile il curatelato prima di rappresentarlo al pignoramento;

                                         che non appare invece opportuno prescrivere al curatore di condurre necessariamente con sé il curatelato davanti ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti, l'appellante medesimo riconoscendo essersi verificati con costoro “inconvenienti incresciosi” (memoriale, pag. 2 in alto);

                                         che in simili condizioni è molto meglio lasciare all'apprezzamento del curatore valutare se al pignoramento la presenza del curatelato sia indicata o se invece essa rischierebbe di rivelarsi controproducente;

                                         che, di conseguenza, nella misura in cui tende a imporre la presenza del curatelato al curatore come indicazione vincolante nel senso dell'art. 418 CC, l'appello è destinato all'insuccesso;

                                         che, visto l'esito del giudizio odierno, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le difficili condizioni economiche di lui e il fatto ch'egli abbia agito senza l'ausilio di un patrocinatore inducono a prescindere da ogni prelievo;

                                         che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–  , ; –  .

                                         Comunicazione:

                                         –  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         –  curatore , .

terzi implicati

 PI 1      

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria