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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.11.2005 11.2005.113

21. November 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·590 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Stralcio di causa divenuta priva di oggetto.

Volltext

Incarto n. 11.2005.113

Lugano 21 novembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.204 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'11 ottobre 2004 da

AP 1 (patrocinata dall' PA 2)  

e  

AO 1 (patrocinato dall' PA 1)  

                                         premesso che AO 1 (1969) e AP 1 (1974) si sono sposati a __________ il 9 settembre 1999 e che dal matrimonio è nata A__________ (2000);

                                         ricordato che l'11 ottobre 2004 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza comune di divorzio con accordo completo, allegando una convenzione nella quale si prevedeva – tra l'altro – di demandare al Pretore medesimo il compito di fissare il conguaglio delle prestazioni di libero passaggio maturate dai coniugi durante il matrimonio e di ordinare i necessari trasferimenti;

                                         accertato che con sentenza del 12 agosto 2005 il Pretore supplente ha pronunciato il divorzio, omologato la convenzione e ordinato il trasferimento di fr. 12 188.75 dal conto di AO 1 presso la __________ al conto di AP 1 presso la __________;

                                         rammentato che contro tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello del 5 agosto (recte: settembre) 2005, chiedendo di riformare il dispositivo n. 5 nel senso di limitare l'ordine di trasferimento all'importo di fr. 2688.75, ordinando nel contempo il versamento da parte di AO 1 di fr. 22 000.– sul conto di lei presso la __________;

                                         rilevato che AO 1, dopo avere chiesto il 7 ottobre 2005 la sospensione della procedura, respinta dal giudice delegato l'11 ottobre 2005, non ha formulato osservazioni all'appello;

                                         considerato che l'11 novembre 2005 il Pretore supplente, appurato un errore di calcolo nella propria sentenza, ha rettificato il dispositivo n. 5 con l'accordo delle parti, ordinando il trasferimento di fr. 24 688.70 dal conto del marito presso la __________ al conto della moglie presso la __________;

                                         preso atto che il 14 novembre 2005 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello, chiedendo di rinunciare al prelievo di oneri processuali o – in subordine – di suddividere tali oneri in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili;

                                         osservato che il 16 novembre 2005 AO 1 ha comunicato di aderire alla richiesta di stralcio nei termini proposti;

                                         constatato che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.), ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), la causa non terminando con un giudizio di merito;

                                         appurato che nella fattispecie la controparte aderisce al riparto degli oneri e alla compensazione delle ripetibili proposti dall'appellante, onde l'opportunità di non scostarsi dalla libera intesa delle parti;

                                         ritenuto che, per contro, una totale rinuncia al prelievo di oneri non si giustifica, l'introduzione di un appello per far correggere semplici errori di calcolo essendo un procedimento inutile (art. 148 cpv. 3 CPC);

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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