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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.04.2008 11.2005.110

10. April 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,617 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Modifica del contributo di mantenimento per il figlio

Volltext

Incarto n. 11.2005.110

Lugano 10 aprile 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2004.1182 (modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° ottobre 2004 da

AO 1 (rappresentata dalla madre RA 1 , ora patrocinata dall' PA 3)  

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 29 agosto 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 agosto 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 22 giugno 2001 RA 1 (1976) ha dato alla luce la figlia AO 1, che è stata riconosciuta da AP 1 (1967), cittadino italiano. Questi è meccanico d'automobili. La madre ha una formazione di decoratrice-espositrice e ha lavorato anche come aiuto restauratrice. Il 30 agosto 2001 la Commissione tutoria regionale 3 ha ratificato una convenzione sottoscritta dai genitori il 23 agosto 2001, che contemplava – tra l'altro – l'impegno di AP 1 a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 300.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 400.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 500.– mensili fino al 18° compleanno.

                                  B.   L'11 settembre 2002 RA 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale 7 perché il contributo di mantenimento fosse aumentato. AP 1 vi si è opposto. AO 1 ha quindi convenuto il 1° ottobre 2004 AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando per la figlia – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare indicizzato di fr. 1068.– mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2003 fino al 22 giugno 2007, di fr. 1300.– mensili dal 23 giugno 2007 al 22 giugno 2013 e di fr. 1400.– mensili dal 23 giugno 2013 al 22 giugno 2019, rispettivamente fino al termine di un'adeguata formazione professionale. In via provvisionale essa ha chiesto un contributo immediato di fr. 1068.– mensili. All'udienza del 28 ottobre 2004, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, chiedendo anch'egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto cautelare di quello stesso giorno il Pretore ha obbligato il padre a versare alla figlia un contributo di mantenimento di fr. 900.– mensili dal 1° ottobre 2004.

                                  C.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 21 mar­zo 2005 l'istante si è confermata nelle proprie domande, mentre nel suo allegato di quello stesso giorno il convenuto ha sollecitato una volta ancora il rigetto dell'azione, offrendo via subordinata un contributo alimentare di fr. 720.– mensili dalla data dell'istanza fino al 22 giugno 2007, di fr. 795.– mensili dal 23 giugno 2007 al 22 giugno 2013 e di fr. 985.– mensili dal 23 giugno 2013 al 22 giugno 2019, assegni familiari compresi.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 16 agosto 2005, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione condannando AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per la figlia di fr. 1068.– mensili dal 1° ottobre 2004 al 30 giugno 2007, di fr. 1300.– mensili dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013 e di fr. 1400.– mensili dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2019. La tassa di giustizia di fr. 400.– è stata posta a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1200.– per ripetibili. Entrambe le richieste di assistenza giudiziaria sono state respinte.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 29 agosto 2005 nel quale chiede che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il contributo alimentare per la figlia sia ridotto a fr. 706.– mensili fino al 30 giugno 2007, a fr. 908.– mensili dal luglio del 2007 fino al 30 giugno 2013 e a fr. 1078.– mensili dal luglio del 2013 fino al 30 giugno 2019, che gli oneri processuali siano posti a carico dell'istante nella misura di fr. 120.– e l'ammontare delle ripetibili a suo carico sia ridotto a fr. 800.–. Egli contesta altresì il diniego dell'assistenza giudiziaria in prima sede. AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello in materia di contributo alimentare

                                   1.   Le azioni di mantenimento secondo gli art. 279 e 286 cpv. 2 CC sono trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). In concreto la sentenza è stata intimata il 16 agosto 2005 e il termine di ricorso, giunto a scadenza sabato 27 agosto 2005, si è protratto a lunedì 29 agosto 2005 (art. 131 cpv. 3 CPC). Consegnato alla posta quello stesso giorno, l'appello è tempestivo e dunque, sotto questo profilo, ricevibile.

                                   2.   Il Pretore ha stabilito i contributi alimentari dopo avere accertato che AP 1, meccanico d'automobili presso la __________ di __________ dal 1° gennaio 2005, guadagna fr. 4533.– mensili (tredicesima e assegno familiare compresi) e ha un fabbisogno minimo di fr. 2600.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 802.–, conguaglio spese accessorie fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 210.–, imposta di circolazione fr. 27.–, premio assicurazione RC dell'automobile fr. 52.–, imposte fr. 360.–). Quanto alla madre di AO 1, il primo giudice le ha imputato un reddito di fr. 2100.– netti mensili, corrispondenti all'indennità di disoccupazione da lei percepita, calcolandole un fabbisogno minimo di fr. 2075.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 634.–, premio della cassa malati fr. 155.75, assicurazione del­l'economia domestica e RC privata fr. 36.–). Relativamente a AO 1, infine, egli ha stimato il relativo fabbisogno in denaro, con riferimento alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, in fr. 1201.– mensili per il 2004, in fr. 1216.– mensili dal 2005 fino all'età scolastica e in fr. 1591.– mensili dopo di allora.

                                         Ciò posto, il Pretore ha reputato che con un reddito di fr. 4534.– netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2600.– mensili il convenuto può agevolmente versare i contributi richiesti, non senza ricordare che quando, nell'agosto del 2001, era stato convenuto l'ammontare del contributo alimentare poi approvato dalla Commissione tutoria regionale, il reddito di lui era di fr. 77 257.85 annui e non di fr. 4100.– mensili, come erroneamente accertato dalla Commissione medesima.

                                   3.   L'appellante sostiene anzitutto che il Pretore ha modificato il contributo alimentare a suo tempo concordato fra le parti senza che le circostanze fossero “notevolmente mutate”, come esige invece l'art. 286 cpv. 2 CC. Egli sottolinea che nell'agosto del 2001 il suo reddito ammontava a fr. 4100.– netti mensili, a fronte di quello accertato al momento della sentenza di fr. 4350.– mensili (senza l'assegno familiare), e che il reddito di fr. 77 257.85 annui imputatogli dal Pretore nel 2001 è palesemente erroneo, ottenuto sommando al salario annuo di fr. 56 199.65 dichiarato dal datore di lavoro l'importo di fr. 21 058.20, corrispondente alla quota pignorata dall'Ufficio di esecuzione.

                                         Per quanto riguarda i contributi alimentari l'appellante ricorda che ogni genitore è tenuto a partecipare al mantenimento dei figli in base alle proprie possibilità e si duole che il primo giudice non abbia correttamente suddiviso in modo proporzionale tale obbligo. Lamenta in particolare che, pur tenendo conto di una ripresa dell'attività lavorativa della madre a partire dall'età scolastica di AO 1, il Pretore non ha considerato il reddito conseguibile con tale attività, di almeno fr. 2500.– netti mensili. Critica poi che il fabbisogno minimo di lei sia stato stabilito senza dedurre l'assegno familiare che egli è tenuto a versare in aggiunta al contributo. Sulla base di ciò egli chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo di mantenimento a suo carico sia fissato in fr. 706.– fino al 30 giugno 2007, in fr. 908.– dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013 e in fr. 1078.– dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2019.

                                   4.   Secondo l'art. 286 cpv. 2 CC, a istanza di un genitore o del figlio il giudice può, ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo era stato fissato siano mutate in maniera rilevante e duratura, modificare o togliere il contributo per il minorenne (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 82 segg. ad art 286 CC; Wullschleger in: FamKom-mentar Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC). Nella sua entità il contributo dev'essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, come pure alla sostanza e ai redditi del minorenne, senza trascurare le

                                         eventuali prestazioni fornite in natura dal genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 CC). Decisivo rimane dunque il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento della fissazione del contributo (rispettivamente al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta) e quelle in cui costoro versano al momento dell'azione di modifica.

                                   5.   Nella fattispecie il Pretore ha definito i nuovi importi del contributo ali­mentare a carico del convenuto non tanto operando un confronto della situazione nel senso testé descritto, quanto ricalcolando ex novo il reddito e il fabbisogno dei genitori, come pure il fabbisogno in denaro della figlia nelle varie fasce d'età, quasi si trovasse a giudicare un'azione di mantenimento (art. 279 CC) anziché un'azione di modifica (art. 286 cpv. 2 CC). A ragione l'appellante censura tale modo di procedere, facendo valere che una parte non deve potersi rivolgere all'autorità in qualsiasi momento e rimettere in discussione contributi passati in giudicato senza che siano interve­nuti fatti nuovi, ovvero senza che si siano verificati mutamenti rilevanti e duraturi.

                                   6.   In concreto risulta che nel 2005 AP 1 guadagnava fr. 3996.– netti mensili (doc. 20), passati nell'agosto del 2001 a fr. 4100.– (incarto richiamato dalla CTR 3: nota interna del 28 agosto 2001). A ben vedere nel 2001 egli parrebbe avere percepito uno stipendio di fr. 56 199.65, pari a fr. 4323.05 netti mensili (doc. 15), il che, dedotto l'assegno familiare (fr. 183.–), dà un importo di fr. 4140.05. Sia come sia, ciò non denota alcun miglioramento di rilievo. Circa il fabbisogno minimo, quello di fr. 2600.– mensili che il Pretore riferisce al 2005 è incontestato. Tutto si

                                         ignora però del fabbisogno minimo nel 2001.

                                         Per quanto attiene a RA 1, il Pretore ha accertato nel 2005 introiti per fr. 2100.– netti mensili, consistenti nelle indennità di disoccupazione. Nulla è dato di conoscere però sul reddito di lei nell'agosto del 2001. Si sa unicamente che essa ha interrotto l'attività lucrativa un anno dopo la nascita della figlia, ovvero nel giugno del 2002. Analoghe considerazioni valgono per il fabbisogno minimo, che il Pretore ha calcolato in fr. 2075.– mensili al momento della sentenza, ma che rimane un interrogativo per quanto riguarda il 2001.

                                   7.   Nelle condizioni illustrate mancano gli elementi essenziali perché questa Camera possa confrontare la situazione dei genitori al momento in cui, il 23 agosto 2001, hanno pattuito il contributo

                                         alimentare per la figlia (ratificato dalla Commissione tutoria regionale) e la situazione al momento del giudizio. Spettava al­l'istante, che chiede la modifica del contributo alimentare, sostanziare i presupposti dell'art. 286 cpv. 2 CC. Non avendolo fatto, l'azione sarebbe da respingere. Se non che, nell'appello il convenuto medesimo offre per la figlia un contributo alimentare di fr. 706.– mensili fino al 30 giugno 2007, di fr. 908.– mensili dal 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2013 e fr. 1078.– mensili dal 1° luglio 2013 fino al 30 giugno del 2019. La sentenza impugnata va quindi riformata in tal senso.

                                   II.   Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria

                                   8.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire, entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Con- siglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

                                   9.   Fino al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia ora tale facoltà alla discrezione dell' “autorità competente” (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie non è dato a divedere quali utili indicazioni potrebbe comunicare AO 1 ai fini dell'assistenza giudiziaria. Quanto al Cantone, è indubbio che una lite sull'assistenza giudiziaria lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Stato non può contestare il conferimento dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice. In simili condizioni giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

                                10.   Il Pretore ha rifiutato al convenuto il beneficio in questione poiché egli “all'inizio si era opposto all'istanza, pur avendo i mezzi per far fronte a quanto richiesto”. Il ricorrente contesta ciò, sostenendo che la sua resistenza in lite era tutt'altro che priva di buon diritto, specie in relazione ai requisiti di legge per una modifica del contributo di mantenimento (art. 286 cpv. 2 CC). Ora, i presupposti – cumulativi – per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria si valutano sulla scorta della situazione in cui versa il richiedente al momento in cui questi presenta la domanda (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa decisione interviene più tardi. La situazione dell'interessato al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), segnatamente per revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze di lui (DTF 122 I 5).

                                11.   Vi è indigenza nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232   consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si valuta solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza e l'entità degli anticipi giudiziari, oltre agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Al momento in cui ha presentato la domanda di assistenza giudiziaria, nell'ottobre del 2004, il convenuto percepiva uno stipendio di fr. 4543.85 netti mensili, assegno familiare compreso (doc. 3), e subiva una trattenuta da parte dell'Ufficio di esecuzione per circa fr. 1600.– mensili (doc. 12), che va considerata (RtiD I-2005 pag. 719 seg.). Quando il Pretore ha statuito, nell'agosto del 2005, la situazione dell'interessato era finanche peggiore, il salario conseguito ammontando, con l'assegno familiare, a fr. 4179.– netti mensili (doc. 20). In simili circostanze il convenuto non era ragionevolmente in grado di finanziare da sé i costi del processo.

                                12.   Gli altri requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria risultano a loro volta adempiuti (art. 14 Lag). Sprovvisto di formazione giuridica, il richiedente non era palesemente in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag); inoltre la sua resistenza in causa non appariva senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe ragionevolmente rinunciato a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, loc. cit., pag. 81 in basso con rinvii). A ragione, in definitiva, l'interessato rivendica il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ciò che giustifica l'accoglimento del ricorso e la corrispondente modifica della decisione impugnata.

                                  III.   Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello            

                                13.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta, ma la controparte si è astenuta dal pronunciarsi sull'appello e non può essere considerata soccombente (Rep. 1997, pag. 137 consid. 4). In ultima analisi giova rinunciare pertanto a ogni prelievo e soprassedere all'attribuzione di ripetibili. L'esito dell'at-tuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede. Risultando il convenuto parzialmente vittorioso, la richiesta di porre la tassa di giustizia nella misura di fr. 120.– a carico dell'istante appare legittima.

                                         Quanto alla procedura in materia di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie. Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato (sopra, consid. 10). Non vi è ragione dunque per negare al ricorrente un'adeguata indennità a tal fine.

                                         La richiesta di assistenza giudiziaria in appello merita a sua volta accoglimento. Come si evince dalla documentazione trasmessa il 1° settembre e il 29 settembre 2006 a questa Camera, l'appellante si trova tuttora in gravi ristrettezze che gli impediscono di assumere i costi del processo (art. 3 cpv. 1 Lag). Che poi l'appel­lo fosse provvisto di buon diritto è dimostrato dal pronunciato

                                         odierno (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per quel che riguarda l'analogo beneficio chiesto per il ricorso in materia di assistenza giudiziaria, l'attribuzione di adeguate ripetibili rende la domanda senza oggetto.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                14.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si capitalizzi la differenza fra gli importi mensili offerti dall'appellan-te a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, e quelli stabiliti dal primo giudice. Quanto all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria, solo lo Stato potrebbe avere interesse a ricorrere. Se non che, lo stesso diritto cantonale gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria (sopra, consid. 9). AO 1 non è parte in causa e non è toccata nei suoi interessi giuridicamente protetti dalla decisione odierna, di modo che non è legittimata neanch'essa a insorgere (sopra, consid. 9). Se ne conclude che, definitivo, l'attuale giudizio non può formare oggetto di ricorsi a livello federale.

Per questi motivi,

vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  L'istanza è parzialmente accolta.

2.1  AP 1 è tenuto a versare a RA 1, in via anticipata entro il 5 del mese, i seguenti contributi di mantenimento per la figlia AO 1:

        fr.   706.– mensili dal 1° ottobre del 2004 al 30 giugno 2007;

        fr.   908.– mensili dal 1° luglio del 2007 al 30 giugno 2013;

        fr. 1078.– mensili dal 1° luglio del 2013 al 30 giugno 2019.

                                                      3. La tassa di giustizia di fr. 400.– è posta per fr. 120.– a carico di AO 1 e per fr. 280.– a carico di AP 1, il quale rifonderà a AO 1 un'indennità di fr. 800.– per ripetibili ridotte.           

                                         Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

                                   II.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   III.   AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

                                 IV.   Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

                                  V.   Non si riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– per ripetibili.

                                 VI.   La richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso è dichiarata senza oggetto.

                                 VII.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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