Incarto n. 11.2004.99
Lugano 9 settembre 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.125.1995/R.55.2004 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
PI1 e PI2,
alla
Commissione tutoria regionale 7,
riguardo alla figlia S__________ (1991);
giudicando ora sull'appello del 27 agosto 2004 introdotto da AP1, __________ (madre di PI1) e S__________ (rappresentata dai genitori) contro la decisione emessa il 26 agosto 2004 della Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 27 agosto 2004 da AP1 e S__________ contro la decisione emessa il 26 agosto 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 22 febbraio 1996 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha privato i coniugi PI2 e PI1 della custodia parentale sulla figlia S__________, nata il 3 settembre 1991, disponendo il collocamento di quest'ultima presso i coniugi __________ e __________ e regolando il diritto di visita dei genitori;
che il 22 giugno 2004 la Commissione tutoria regionale 7 ha revocato l'affidamento di S__________ alla famiglia __________, ha confermato la privazione della custodia parentale a carico di PI1 e PI2, ha collocato S__________ in internato dal 9 agosto 2004 presso il foyer __________ a __________ (con obbligo di frequentare la scuola media di __________), ha fissato il diritto di visita dei genitori in due ore e mezzo ogni tre settimane (sotto sorveglianza) e ha conferito agli educatori – in collaborazione con il curatore – la facoltà di stabilire le visite della famiglia __________ alla ragazza;
che contro tale decisione PI1 e PI2, unitamente alla figlia, sono insorti il 19 luglio 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere che fosse confermata la revoca dell'affidamento alla famiglia __________ e che i genitori fossero reintegrati nella custodia parentale;
che in via cautelare essi hanno chiesto di annullare il collocamento della ragazza al foyer, con ordine all'autorità tutoria di emanare una nuova decisione conforme agli art. 397a segg. CC e di conferire agli educatori la facoltà di disciplinare il diritto di visita;
che il 26 luglio 2004 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere le domande cautelari;
che con decisione del 30 luglio 2004 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto la richiesta di provvedimenti cautelari, salvo annullare la facoltà agli operatori del foyer di stabilire i congedi della ragazza presso la famiglia __________ e ordinare all'autorità tutoria di pronunciarsi sui diritti di visita a tale famiglia;
che il 14 agosto 2004 S__________ e AP1 (madre di PI1) si sono rivolti all'autorità di vigilanza sulle tutele con una richiesta di provvedimenti cautelari intesa a ottenere che S__________ continui a frequentare la scuola media di __________, alloggiando presso la nonna materna in permanenza o – quanto meno – durante i giorni di scuola;
che con decisione del 26 agosto 2004 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto l'istanza cautelare, senza prelevare tassa di giustizia né spese;
che AP1 e S__________ hanno impugnato la decisione predetta con un appello del 27 agosto 2004, postulando – già in via cautelare – l'accoglimento della loro istanza;
che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che l'autorità di vigilanza ha respinto l'istanza cautelare poiché la competenza per adottare simili provvedimenti spetterebbe alla Commissione tutoria regionale;
che, ciò posto, essa ha escluso di doversi sostituire all'autorità tutoria in virtù dell'art. 11 lett. f del regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2), non ravvisando inazione dell'autorità medesima né conflitto d'interessi o particolari circostanze idonee a legittimare una sostituzione del genere;
che, come detto, in concreto le appellanti hanno chiesto l'emanazione di una misura provvisionale volta a ottenere che S__________ continui a frequentare la scuola media di __________, alloggiando presso la nonna materna stabilmente o – quanto meno – durante i giorni di scuola;
che secondo l'art. 26 cpv. 1 della menzionata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele l'autorità adotta d'ufficio o a istanza di parte le misure provvisionali richieste dalle circostanze;
che la legge in questione non precisa quale sia l'autorità competente a emettere provvedimenti cautelari;
che nella fattispecie è tuttora pendente davanti all'autorità di vigilanza il citato ricorso di PI1 e PI2, unitamente alla figlia S__________, contro la decisione del 22 giugno 2004 con cui la Commissione tutoria regionale 7 ha deciso di collocare la ragazza a tempo indeterminato nel foyer __________ a __________, con obbligo di frequentare la scuola media di __________;
che i provvedimenti cautelari richiesti sono direttamente connessi a tale procedura, mirando essi a inibire – almeno in pendenza di ricorso – l'esecutività della decisione impugnata attraverso la promulgazione di una disciplina transitoria;
che nelle condizioni descritte incombe all'autorità di ricorso prendere le opportune misure cautelari (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 112, n. 1 lett. a all'art. 21 LPAmm, applicabile sussidiariamente per il rinvio figurante all'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; si veda anche, a titolo comparativo, l'art. 56 PA);
che, del resto, la medesima autorità ha esaminato la precedente richiesta di misure provvisionali, inoltrata dai ricorrenti il 19 luglio 2004, giudicandola il 26 agosto 2004, sicché mal si comprende perché ora essa segua – senza spiegazione alcuna – un orientamento diverso;
che in contingenze siffatte la decisione impugnata connota, già di primo acchito, un manifesto diniego di giustizia;
che essa va quindi annullata senza indugio e gli atti rinviati alla Sezione degli enti locali perché si pronunci sull'istanza cautelare;
che la palese fondatezza dell'appello dispensa – eccezionalmente – dall'intimazione dell'atto alla Commissione tutoria regionale, notifica che si tradurrebbe del resto in un vuoto esercizio giurisdizionale, all'autorità tutoria non derivando alcun pregiudizio dall'odierna sentenza;
che, vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, le appellanti non avendo dovuto affrontare costi di patrocinio;
pronuncia: 1. L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Sezione degli enti locali perché esamini l'istanza di provvedimenti cautelari.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– AP1,;
– PI1 e PI2,.
Comunicazione a:
– Commissione tutoria regionale 7,;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Terzi implicati
1. PI1 2. PI2 3. PI3
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria