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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.03.2007 11.2004.65

21. März 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,748 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Una servitù di "passo carrabile" comprende anche il diritto di transito a piedi?

Volltext

Incarto n. 11.2004.65

Lugano, 21 marzo 2007/lw    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2001.404 (azione di accertamento, rispettivamente azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 18 giugno 2001 da

 AO 1 AO 1   (patrocinati dall’  PA 2 )  

contro

 AP 1 e AP 2, , e  AP 3 e AP 4   (tutti patrocinati dall'  , );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 giugno 2004 presentato

da AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 contro la sentenza emessa il 12 maggio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          A. AO 1 e AO 2 sono comproprietari della particella n. 1058 RFD di __________ (733 m²), posta nella frazione di __________, su cui sorge la loro casa d'abitazione. Il fondo confina a sud con la particella n. 1047 (764 m²), anch'essa edificata, appartenente a AP 1 e AP 2. Entrambi i terreni fronteggiano la sovrastante strada cantonale che sale da __________. Per raggiungere in automobile la loro proprietà AP 1 e AP 2 fanno capo a un accesso che si diparte dalla strada cantonale e che attraversa la particella di AO 1 e AO 2. Tale possibilità di transito risale a una sentenza del 4 luglio 1985 con cui il Pretore della giurisdizione di Lugano Campagna aveva riconosciuto all'allora proprietario della particella n. 1047 un “diritto di passo carrabile” sulla particella n. 1058 come accesso necessario, dietro versamento di fr. 4000.– a titolo di indennità.

                                  B.   Il 18 giugno 2001 AO 1 e AO 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché accertasse che AP 1 e AP 2 devono contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada d'accesso, assumendo un quarto della spesa relativa al primo tratto (il quale serve da raccordo anche ad altri due fondi) e la metà della spesa relativa al tratto di strada rimanente. Inoltre essi hanno chiesto di accertare che il “diritto di passo carrabile” non comprende, per i proprietari della particella n. 1047, il diritto di transitare a piedi. Infine essi hanno instato perché fosse fatto divieto a AP 3 e AP 4, parenti dei AP 1 AP 2, di transitare a piedi lungo la nota strada d'accesso. Tutti i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, AP 3 e AP 4 contestando finanche la loro legittimazione passiva.

                                  C.   Con sentenza del 12 maggio 2004 il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato che AP 1 e AP 2 sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada d'accesso secondo la chiave di riparto proposta dagli attori, ha accertato che il “diritto di passo carrabile” in favore della particella n. 1047 non comprende il diritto di transito pedonale e ha vietato a tutti i convenuti di passare a piedi sulla particella n. 1058. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste per tre quarti a carico di AP 1 e AP 2 e per il resto a carico di AP 3 e AP 4. I primi sono stati tenuti a rifondere agli attori un'indennità di fr. 1800.–, i secondi un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti con un appello del 3 giugno 2004 per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 19 agosto 2004 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Gli attori hanno indicato nella petizione un valore litigioso “da determinare, superiore a fr. 15 000.–”. I convenuti non hanno mosso contestazioni al riguardo, né il Pretore ha determinato alcunché. In realtà AO 1 e AO 2 hanno promosso tre azioni: due di accertamento contro i coniugi __________ (la prima sulla chiave di riparto correlata alle spese di manutenzione stradale, la seconda sull'estensione del “diritto di passo carrozzabile”) e una di condanna (negatoria) contro i coniugi __________ Le prime due, materialmente connesse, possono effettivamente presumersi raggiungere, oltre alla soglia dei fr. 8000.– per l'appello (art. 36 cpv. 1 LOG), quella dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Non la terza, che già a fatica sembra appellabile. Sapere se il suo valore possa cumularsi a quello delle altre due giusta l'art. 52 LTF è una questione che va giudicata, se mai, dal Tribunale federale, non da questa Camera.

                                   2.   Il Pretore ha ricordato anzitutto che in linea di principio le spese di manutenzione inerenti a opere necessarie per l'esercizio di una servitù vanno suddivise, ove le opere giovino anche agli interessi del fondo serviente, in proporzione dei rispettivi vantaggi (art. 741 cpv. 2 CC). Nella fattispecie egli ha ritenuto che gli attori abbiano un interesse legittimo a far accertare la chiave di riparto, quand'anche non sia­no ancora state sostenute spese effettive. Apprezzata la situazione, inoltre, egli ha condiviso la suddivisione proposta degli attori. Ad ogni modo – egli ha soggiunto – “eventuali contestazioni sull'entità dei lavori da eseguire, sui relativi singoli costi e, in caso di importante modifica delle circostanze attuali, perfino sulla loro ripartizione, potranno ancora essere sottoposte al giudice” (sentenza impugnata, consid. 3).

                                         Quanto al contenuto del “diritto di passo carrabile”, il Pretore ha evocato la sentenza del 4 luglio 1985 con cui il Pretore della giurisdizione di Lugano Campagna aveva riconosciuto all'allora proprietario della particella n. 1047 un accesso necessario, rilevando che “il problema all'origine della vertenza era unicamente quello dell'accesso veicolare”, non risultando per altro che l'attore si trovasse nell'impossibilità di raggiungere il proprio fondo a piedi. Né AP 1 e AP 2 – ha continuato il primo giudice – abbisognano di un accesso necessario pedonale, disponendo essi di una scalinata propria che collega direttamente il loro fondo alla strada cantonale (consid. 4).

                                         Relativamente a AP 3 e AP 4, infine, il Pretore ne ha accertato la legittimazione passiva, non negando a costoro di passare a piedi sulla nota strada d'accesso. E siccome nessuno dei due è abilitato a ciò, il primo giudice ha accolto la petizione anche su questo punto, salvo rinunciare alla comminatoria di sanzioni penali (consid. 5).

                                   3.   Nell'appello AP 1 e AP 2 dichiarano di non avere mai revocato in dubbio “la regola della ripartizione delle spese” e contestano l'interesse giuridico di AO 1 e AO 2 al­l'azione di accertamento, costoro non avendo – essi sottolineano – alcunché da riscuotere nei loro confronti. Anzi, a loro avviso

                                         l'obiettivo degli attori è quello di stabilire criteri di suddivisione inerenti alle spese per quanto riguarda il passato (memoriale, punti 2 e 3).

                                         a)   Chiunque ha interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto, l'autenticità o la falsità di un documento vengano accertate, può proporre azione di accertamento (art. 71 CPC). Nella misura in cui tende a far constatare l'esistenza o l'ine­si­stenza di un diritto o di un rapporto giuridico disciplinato da leggi federali, tale azione è retta dall'ordinamento federale medesimo. E per diritto federale l'interesse a un'azione di accertamento dev'essere concreto e attuale, giuridico o di mero fatto, purché appaia rilevante (“legittimo”). Esso è da­to ove dal comporta­mento della controparte risulti una situazione d'incertezza circa l'esistenza di un rapporto giuridico, non si possa ragionevolmente pretendere che l'attore rimanga in tale situazione e non sia possibile rimediare all'incertezza mediante un'azione di condanna o

                                               un'azione costitutiva. Ciò è il caso anche quando un'azione di condanna o costitutiva possa sì essere introdotta, ma solo a distanza di tempo (principi riassunti da: RtiD I-2004 pag. 456 consid. 1 a 3).

                                         b)   Nella fattispecie il Pretore ha ravvisato l'interesse legittimo degli attori nella circostanza che, “indipendentemente dal fatto a sapere se oggi vi sia o meno la necessità di effettuare degli interventi”, “il conoscere in anticipo la chiave di ripartizione delle spese permetterà (…) nel futuro di meglio valutare e decidere l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione della strada” (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Perché tale punto di vista sarebbe censurabile gli appellanti non spiegano. Ripetono che gli attori non vantano alcun credito nei loro confronti, ma non negano che il loro comporta­mento alimenti una situazione d'incertezza quanto alla misura della loro partecipazione nel caso in cui dovessero insorgere costi di manutenzione, né asseriscono potersi ragionevol­mente pretendere che gli attori rimangano in tale incertezza a tempo indeterminato, né sostengono che sarebbe possibile rimediare a ciò mediante un'azione di condanna o un'azione costitutiva. A rigore, dunque, sotto questo profilo l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                         c)   Gli appellanti affermano di non avere mai contestato “la regola della ripartizione delle spese” e fanno valere che gli attori hanno loro sottoposto fatture “del tutto ingiustificate”. La prima asserzione è a dir poco ambigua, non risultando che AP 1 e AP 2 abbiano mai precisato in che misura siano disposti ad assumere costi di manutenzione stradale. Loro medesimi ammettevano del resto, davanti al Pretore, che di “un'eventuale partecipazione (…) si sarebbe potuto discutere a posteriori, se e quan­do se ne fosse manifestata la necessità” (risposta, pag. 3 nel mezzo). Quanto al fatto che siano state loro sottoposto fatture “del tutto ingiustificate”, ciò ancora non significa che gli attori non abbiano un interesse legittimo a conoscere la chiave di riparto applicabile. Se mai è vero il contrario, nel senso che solo conoscendo la partecipazione degli appellanti alle spese AO 1 e AO 2 potranno avanzare pretese giustificate. Senza considerare infine che – come adduce il Pretore – solo conoscendo la proporzione del contributo altrui costoro possono prevedere l'entità della loro stessa partecipazione. Manifestamente infondato, su questo primo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   4.   In merito all'estensione del “diritto di passo carrabile” gli appellanti lamentano un comportamento dispettoso degli attori, che per puro malanimo impedirebbero loro di passare a piedi lungo l'accesso stradale. A mente loro, poi, la sentenza emessa il 4 luglio 1985 dal Pretore della giurisdizione di Lugano Campagna non costituiva un accesso meramente veicolare, né tale ipotesi si evince dai considerandi del giudizio. Se tale fosse il contenuto della servitù, non si comprenderebbe – essi allegano – il riparto paritario delle spese accertato nella sentenza impugnata, giacché l'uso dell'accesso risulterebbe per loro limitato (memoriale, punto 5).

                                         La prima argomentazione è priva di consistenza, ove appena si pensi che nel caso in cui il passo risultasse unicamente veicolare, gli appellanti non avrebbero alcun diritto di percorrerlo a piedi. Rimproverare un abuso agli attori in simili condizioni sarebbe dun­que fuori luogo. Quanto al secondo argomento, è vero che un “passo carrabile” senza altra indicazione può supporsi comprendere anche il transito a piedi (Rep. 1908 pag. 126 in fondo). Se non che, nella fattispecie l'accezione di “passo carrabile” è desumibile direttamente dal registro fondiario, il cui documento giustificativo n. 17 460 del 19 settembre 1985 consiste appunto nella sentenza emanata il 4 luglio 1985 dal Pretore della giurisdizione di Lugano Campagna (fascicolo “Ispezione RF”, agli atti). Questa non specificava esplicitamente se il “diritto di passo carrabile” comprendesse anche il transito a piedi. Da essa si evince tuttavia che quel diritto è stato concesso alla stregua di un passo necessario (art. 694 CC), poiché l'allora proprietario della particella n. 1047 non aveva “un accesso veicolare alla strada cantonale, in quanto un altro accesso veicolare né esiste né è tantomeno realizzabile tecnicamente” (consid. 7 e 8). Ora, l'istituto dell'accesso necessario è sempre stato dato solo per rimediare a situazioni di necessità (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 6 ad art. 694 CC, citato anche da Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 694). Non consta – né gli appellanti pretendono – che l'allora proprietario della particella n. 1047 non potes­se raggiungere il suo fondo a piedi senza passare sulla particella n. 1058. Anzi, la particella n. 1047 risulta disporre – per lo meno oggi – di una scalinata (10 gradini su un dislivello di 1.75 m: verbale di sopralluogo del 10 aprile 2002, pag. 1 in basso) che la collega direttamente alla strada cantonale. Contrariamente all'opinione degli appellanti, dunque, l'accesso necessario formante oggetto della menzionata sentenza non può dirsi comprendere anche il passaggio a piedi.

                                         Del resto, si volesse opinare che nel caso precipuo il titolo di acquisto non permette di determinare con sicurezza l'estensione della servitù, occorrerebbe far capo al modo in cui il diritto è stato esercitato “per molto tempo, pacificamente ed in buona fede” (art. 738 cpv. 2 CC; al proposito: DTF 132 III 655 consid. 8 con rinvii). Gli appellanti non asseriscono tuttavia di passare a piedi sulla particella n. 1058 in modo pacifico e da molto tempo. Al contrario: dagli atti risulta che quando essi sono cominciati a transitare a piedi lungo la strada d'accesso, alla fine di marzo del 2001, AO 2 ha reagito senza indugio (petizione, pag. 4 n. 1.5, circostanza di per sé non contestata nella risposta, pag. 4). Da allora gli attriti fra le parti si sono finanche acuiti (loc. cit.). Quanto alla chiave di riparto relativa alle spese di manutenzione, che in condizioni siffatte sarebbe – secondo gli appellanti – iniqua, sta di fatto che nemmeno gli interessati prospettano un diverso modo di suddividere i costi. Non incombe pertanto a questa Camera indagare se un'altra proporzione sia, per avventura, più consona alle circostanze.

                                   5.   Per quel che è infine dei AP 3 AP 4, essi postulano a loro volta il rigetto della petizione nella misura in cui li concerne. La motivazione dell'appello tuttavia non fa il minimo cenno al divieto loro rivolto dal Pretore. Davanti a quest'ultimo essi contestavano la loro legittimazione passiva invocando il fatto di non essere proprietari del fondo dominante, ma di fronte alla motivazione del primo giudice, che ha ravvisato la loro legittimazione passiva nella circostanza ch'essi transitano a piedi sulla particella degli attori (sentenza impugnata, consid. 5), essi non muovono alcuna critica. Totalmente sprovvisto di motivazione, al riguardo l'appello va dichiarato pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5).

                                   6.   Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), i quali hanno proceduto insieme e vanno pertanto chiamati a rispondere con vincolo di solidarietà (art. 148 cpv. 4 CPC). Internamente non v'è ragione invece di scostarsi dal riparto fissato dal Pretore (tre quarti a carico dei AP 1 AP 2, un quarto a carico dei AP 3 AP 4), proporzione di per sé non contestata nemmeno nell'appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono addebitati solidalmente agli appellanti in ragione di tre quarti a carico di AP 1 e AP 2 e di un quarto a carico di AP 3 e AP 4. Gli appellanti rifonderanno inoltre alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili, suddivisi internamente secondo la stessa chiave di riparto.

                                   3.   Intimazione:

–  ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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