Incarto n° 11.2004.53
Lugano 31 agosto 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 107.2001/R.16.2001 (protezione del figlio: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
APPE1 (patrocinata dall' RAPP1 Lugano)
a
_CON2 (patrocinato dall' RAPP2 Lugano) e alla _CON1
riguardo alla figlia C__________ (1990);
premesso che APPE1 ha dato alla luce il 14 febbraio 1990 la figlia C__________, riconosciuta da _CON2;
ricordato che, cessata nel 1998 la vita in comune dei genitori, la figlia è rimasta con la madre, detentrice dell'autorità parentale, mentre il diritto di visita del padre era regolato da una convenzione;
ritenuto che in seguito a un importante disagio psichico manifestato dalla bambina durante gli incontri, con decisione del 16 marzo 2001 la _CON1
constatato che un ricorso introdotto da APPE1 contro tale decisione è stato respinto il 16 marzo 2004 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;
accertato che del 23 maggio 2004 APPE1 ha presentato un “ricorso” a questa Camera per ottenere l'annullamento della decisione appena citata e la nomina di un curatore alla figlia con il compito di favorire il ripristino del diritto di visita, sospeso dall'agosto del 2001;
preso atto che con lettera del 26 aprile 2004 l'appellante ha proposto di stralciare il ricorso dai ruoli, avendo essa raggiunto quel medesimo giorno un accordo soddisfacente con _CON2 davanti alla _CON1;
rilevato che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai privo d'interesse, mentre rimane da statuire sulle spese e le ripetibili, le quali andrebbero attribuite tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (art. 72 PC per analogia), ovvero secondo il presumibile esito dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto senza interesse (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 6);
rammentato che, qualsiasi fosse stato l'esito dell'appello, il memoriale non è stato notificato alla controparte, alla quale non è quindi il caso di attribuire ripetibili;
stabilito inoltre che nelle circostanze descritte si può rinunciare al prelievo di oneri, la buona volontà delle parti meritando di essere riconosciuta;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–, Lugano; –, Lugano; – _CON1,.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario