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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.06.2004 11.2004.41

15. Juni 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,681 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2004.41

Lugano 15 giugno 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2001.31 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 26 aprile 2001 da

APPE1 (patrocinata dall' RAPP1)  

e  

APPO1 (patrocinato dall' RAPP2);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 marzo 2004 presentato da APPE1 contro la sentenza emessa il 27 febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di Riviera;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   APPO1 (1956) e APPE1 (1961) si sono sposati a __________ il 27 giugno 1980. Dal matrimonio è nato R__________, il 21 dicembre 1980. Il marito, docente, insegna alla scuola elementare di __________. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati di fatto nel febbraio del 1998, quando APPE1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 443 della particella n. 2204 RFD, intestata al marito) per trasferirsi con il figlio in un appartamento nello stesso Comune. Dal 1° maggio 2000 APPE1 riceve una rendita intera di invalidità.

                                  B.   Con istanza del 26 aprile 2001 APPO1e APPE1 hanno postulato insieme il divorzio davanti al Pretore del Distretto di Riviera, producendo un accordo parziale sullo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 6 giugno 2001 essi hanno confermato la loro volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze oggetto di disaccordo, segnatamente la definizione del contributo di mantenimento per la moglie. Il Pretore ha quindi assegnato alle parti il termine di riflessione di due mesi. Con lettere del 6 e 7 agosto 2001 le parti hanno poi ribadito la loro volontà di divorziare, sicché il Pretore le ha invitate il 5 novembre 2001 a esprimersi sui punti controversi. APPE1 ha postulato un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili fino al pensionamento. APPO1 si è opposto a qualsiasi ver­samento, salvo offrire in subordine un contributo di  fr. 600.– mensili per cinque anni. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento fina­le.

                                  C.   Con sentenza del 27 febbraio 2004 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato l'accordo parziale sulla liquidazione del regime dei beni e sul trasferimento alla moglie di metà della prestazione di libero passaggio accumulata dal marito durante il matrimonio, ha obbligato APPO1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili fino al 31 dicembre 2013 e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. APPE1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Contro la sentenza citata APPE1 è insorta con un appello del 22 marzo 2004 per ottenere che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di fissare la durata del contributo alimentare fino all'età del suo pensionamento. Nelle sue osservazioni del 26 aprile 2004 APPO1 conclude per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha escluso che in concreto possa essere imposta alla moglie, quarantatreenne, un'attività lucrativa, essendo questa inabile al 100% per ogni tipo di attività, tant'è che dal 1° maggio 2000 riscuote una rendita di invalidità intera. Ciò posto, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 6532.15 mensili netti e il relativo fabbisogno minimo di fr. 2452.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere ipotecario fr. 200.–, riscaldamen­to fr. 72.–, premio della cassa malati fr. 222.–, imposte e assicurazione veicoli fr. 143.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 45.–, tassa fognatura, rifiuti e acqua fr. 48.–, spese per il figlio fr. 140.–, imposte fr. 482.–). Alla moglie egli ha imputato come reddito la rendita AI di fr. 1513.– mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2508.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1165.–, premio della cassa malati fr. 243.10). Pur necessitando costei di fr. 995.– per coprire il proprio fabbisogno minimo, il Pretore ha fissato il contributo alimentare in fr. 800.– mensili, come richiesto dall'interessata.

                                         Quanto alla durata del contributo, il Pretore ha accertato che nella fattispecie era ormai intervenuto un caso di previdenza, la moglie essendo al beneficio di una rendita AI, sicché ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 121 770.–, pari alla metà della prestazione previdenziale da lui acquisita durante il matrimonio. Ciò posto, egli ha ritenuto che con un tasso d'interesse dell'1.5% l'interessata sia in grado di costituirsi un'adeguata previdenza, giacché al momento in cui essa compirà 53 anni il capitale ammonterà a fr. 141 400.–. E a quel momento il suo fabbisogno diminuirà, poiché essa sarà sgravata dalla cura del figlio, ed essa migliorerà inoltre – secondo il Pretore – le sue entrate AI o d'altra fonte, di modo che fr. 600.– mensili bastano per coprire il suo minimo vitale. In tali circostanze l'interessata potrà prelevare tale importo dal patrimonio ricevuto fino al raggiungimento dell'età pensionabile, conservando ancora a quella data un capitale residuo di fr. 62 200.–. Con l'entrata in età AVS, sempre per il primo giudice, l'ammanco mensile diminuirà di fr. 300.–, sia per la notoria riduzione delle esigenze sia per il verosimile aumento delle entrate, come l'assegno per grandi invalidi. In definitiva, tra 64 e 80 anni l'interessata attingerà dal noto capitale fr. 300.– mensili e, tenuto conto della rimanenza (fr. 4600.–), come pure di quanto percepito in liquidazione del regime dei beni (fr. 4000.–) e delle aspettative di vita (82 anni), essa si vedrà garantito il suo mantenimento. Donde, in conclusione, l'obbligo per il marito di versare un contributo di mantenimento di fr. 800.– mensili fino al 31 dicembre 2013.

                                   2.   L'appellante ribadisce di non avere alcuna possibilità di migliorare la propria situazione personale ed economica, mentre il marito gode di un posto sicuro e di un buon trattamento salariale, al punto che il contributo da lei richiesto intaccherebbe l'eccedenza disponibile solo nella misura del 20-25%. Essa sostiene esservi una stretta relazione tra l'esperienza matrimoniale e il suo stato di salute psicofisico, avendo essa subìto dopo la nascita del figlio scompensi sempre più gravi, fino a divenire invalidanti. Soggiunge che le sue limitate entrate non le permettono di coprire il fabbisogno minimo e che il capitale previdenziale sarà eroso prima del termine di dieci anni previsto dal Pretore. Essa contesta anche la contrazione del fabbisogno minimo ipotizzata dal Pretore, tanto più che il suo precario stato di salute imporrà l'assunzione di spese supplementari. L'appellante sostiene, in ultima analisi, che solo riconoscendole un contributo di fr. 800.– mensili fino al pensionamento essa disporrà di un capitale residuo tale da assicurarle una ragionevole copertura del fabbisogno minimo.

                                   3.   I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 cpv. 1 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Quan­to alla durata dell'obbligo, il contributo dell'art. 125 CC è per prin­cipio limitato nel tempo, salvo che il beneficiario non possa recuperare la propria indipendenza economica (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 100 n. 05.163). Il sistema del­lo splitting introdotto con la decima revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno notevolmente migliorato tale capacità. Di regola, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 41 n. 05.37).

                                   4.   Nella fattispecie l'appellante è stata dichiarata totalmente invalida con decisione del­ 12 ottobre 2000 e posta al beneficio di una rendita intera AI dal 1° maggio 2000 (incarto AI richiamato e doc. H). Di conseguenza, essa non è obbligata a vincolare su un con­to di libero passaggio il capitale ricevuto dalla cassa pensione del marito, tant'è che secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. d OPP 2 le persone invalide nella misura di almeno due terzi non sottostanno all'assicurazione obbligatoria. L'appellante può esigere, in altri termini, lo stanziamento in contanti della prestazione d'uscita e disporre del capitale. Quanto alla situazione economica, l'interessata percepisce unicamente la rendita intera AI di fr. 1513.– mensili, mentre ha un fabbisogno minimo di fr. 2508.– mensili. In circostanze del genere il marito dovrebbe versare, per togliere la moglie dall'indigenza, fr. 995.– mensili. Viste le richieste di giudizio, nondimeno, il Pretore si è limitato a riconoscere fr. 800.– mensili per la durata di dieci anni, fino al 2014. Durante tale lasso di tempo egli ha imposto all'interessata di non usare il capitale di fr. 121 770.– ricevuto dalla cassa pensione del marito.

                                         In realtà ci si può domandare se nel caso in esame un contributo alimentare di fr. 800.– mensili sia “adeguato” nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC. Trattandosi di un matrimonio di lunga durata (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti), in effetti, la moglie avrebbe diritto di conservare – per principio – il tenore di vita avuto durante la comunione domestica. E, verso il basso, l'entità del contributo non dovrebbe situarsi sotto la copertura del fabbisogno minimo. Sta di fatto però che la stessa appellante si è limitata consapevolmente a chiedere un contributo di fr. 800.– mensili. Di più non ha mai preteso, nemmeno davanti al Pretore. Non incombe pertanto a questa Camera sospingersi oltre la domanda di giudizio, sostituendosi d'imperio alla volontà di lei.

                                   5.   Rimane la questione della durata. Ora, contrariamente all'opinione del Pretore, non è dato a divedere come l'appellante sia in grado di sopperire al proprio sostentamento con fr. 800.– men­sili per dieci anni, fino al 2014, senza intaccare almeno parte del capitale ricevuto. Non risulta, in particolare, che l'interessata pos­sa reperire altre entrate per rimediare in qualche modo all'ammanco di fr. 195.– mensili, non bastando manifestamente a tale riguardo il salario “sociale” di fr. 2.– l'ora ricevuto per le 2 o 3 ore di attività svolte a titolo di terapia reintegrativa alla __________ di __________ (deposizione __________ del 29 gennaio 2002). In tali circostanze l'appellante deve prelevare necessariamente dal noto capitale almeno fr. 195.– mensili per assicurare il proprio fabbisogno minimo. Rapportato su dieci anni, ciò dà un ammontare di fr. 23 400.– annui (195 x 12 x 10). Pur tenendo conto del fatto che la differenza produce interessi (1.5%, secondo la stima del Pretore), al momento in cui l'appellante avrà raggiunto 53 anni, il capitale non ammonterà a fr. 141 400.– (come reputa il Pretore: sentenza, pag. 13 consid. 7.10.3), bensì a soli fr. 114 162.– (121 770 ./. 23 400 x 1.160541: v. Schaetzle/ Weber, Manuel de capitalistion, Zurigo 2001, pag. 334 con rinvio alla tavola di n. 47).

                                         Dopo il 2014 la situazione dell'appellante è destinata a peggiorare. Già costretta a vivere con il mero fabbisogno minimo, l'interessata dovrà sopportare in effetti anche l'aumento dei costi della salute, i quali notoriamente trascendono di gran lunga la media del rincaro su base annua. Mal si comprende perciò come il primo giudice possa affermare che il fabbisogno dell'interessata si riduca ulteriormente. Tanto meno ove si pensi che l'appellante non risulta poter contare su altri introiti, né il marito spiega in che modo sarebbe ragionevolmente possibile esigere dall'appellante – invalida al 100% – un aumen­to delle entrate, nulla evincendosi dal fascicolo processuale circa eventuali aspettative ereditarie. Inoltre, contrariamente alla rendita d'invalidità, le prestazioni complementari sono sussidiarie, stanziate cioè nella misura in cui il reddito determinante sia inferiore alle spese riconosciute all'assicurato (art. 2 cpv. 1 e 3a cpv. 1 LPC). E per calcolare il reddito determinante l'autorità amministrativa deve tener conto, fra l'altro, delle “pensioni alimentari del diritto di famiglia” (art. 3c cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “presta­zioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo di mantenimen­to a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni complementari. Queste non incidono dunque sull'obbligo contributivo dell'attore nei confronti dell'appellante (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 46 ad art. 125 CC). Quanto a sostanza, poi, l'interessata, salvo il residuo del noto capitale, non risulta disporre.

                                   6.   Se ne conclude che dopo il 2014 l'appellante dovrà intaccare ulteriormente il capitale ricevuto con prelievi di fr. 995.– mensili, sicché al momento del pensionamento (febbraio del 2025) essa avrà consumato fr. 131 340.– (995 x 12 x 11). Nelle circostanze descritte già prima del 2025 il capitale residuo (fr. 114 162.–: sopra, consid. 5) non le permetterà più di colmare l'ammanco ed essa cadrà nell'indigenza. Ciò posto, la richiesta di conservare il contributo alimentare fino all'età ordinaria di pensionamento (il 1° febbraio 2025: art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LAVS) merita tutela. E con un margine mensile di fr. 4080.– (sentenza, pag. 10 consid. 7.6), l'importo di fr. 800.– rivendicato dall'appellante rientra agevolmente nelle possibilità del marito. Dovesse mutare per legge – in avvenire – l'età ordinaria di pensionamento, il contributo andrà corrisposto fino a quella data.

                                         Certo, ci si può continuare a chiedere se l'importo di fr. 800.– mensili fino al 31 gennaio 2025 metta l'appellante al riparo dall'indigenza. Tanto più se si pensa che il coniuge beneficiario di contributi alimentari non è tenuto – di regola – a consumare il proprio patrimonio per sovvenire a sé stesso ove il debitore sia in grado di versare il contributo senza intaccare a sua volta la propria sostanza (Schwenzer, op. cit., n. 22 ad art. 125 CC e riferimenti) e che, tutt'al più, il consumo di sostanza è prospettabile dopo l'età pensionabile (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 89 n. 05.140). Se non che, l'interessata medesima – debitamente patrocinata – non solo non ha mai chiesto più di fr. 800.– mensili, ma nemmeno ha mai preteso tale contributo oltre il 2025 (appello, pag. 4 in alto). Ancora un volta non spetta pertanto a questa Camera esulare dalle domande di giudizio. Ne segue che l'appello va accolto entro tali limiti.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza del convenuto, il quale rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito del giudizio odierno imporrebbe anche una modifica del riparto inerente agli oneri di primo grado, data l'integrale soccombenza del marito in tale sede. L'interessata però non ha appellato il dispositivo n. 4 sugli oneri processuali e le ripetibili, né tale volontà emerge dai motivi del ricorso (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). L'indirizzo giurisprudenziale più recente è invero quello di attribuire ripetibili d'ufficio a una parte vittoriosa debitamente patrocinata, salvo tacita rinuncia (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 150 CPC), ciò che vale anche in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2001, consid. 10). Ma un conto è attribuire ripetibili d'ufficio e un altro è riformare il dispositivo di una sentenza, il che presuppone almeno un'implicita richiesta di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC combinato con il cpv. 5). La quale in concreto fa manifesto difetto. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, l'attribuzione di congrue ripetibili rende la richiesta senza oggetto. Nulla induce a supporre, del resto, che l'appellato non sia in grado di versare l'indennità assegnata (v. anche sopra, consid. 6).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Dal passaggio in giudicato della presente sentenza, APPO1 verserà a APPE1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 800.– a titolo di contributo di mantenimento fino all'età ordinaria di pensionamento della beneficiaria.

                                         I dispositivi n. 3.1, 3.2 e 3.3 rimangono invariati.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

   sono posti a carico di APPO1, che rifonderà all'appellante fr. 1800.– per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da APPE1 è dichiarata senza oggetto.

                                   4.   Intimazione a:

; .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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