Incarto n. 11.2004.21 (I)
Lugano, 24 marzo 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2001._ (accesso necessario) della Pretura del Distretto di __________ promossa con petizione del 13 luglio 2001 dalla
______________, (ora: in liquidazione), (patrocinata dall' ___________)
contro
_______________ , e _______________ , (patrocinati dall' ____________),
giudicando ora sul decreto cautelare del 17 febbraio 2004 con cui il Pretore ha respinto una modifica dell'assetto provvisionale chiesta dai convenuti in pendenza di appello;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 marzo 2004 presentato da __________ e __________ contro il decreto cautelare emesso il 17 febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di __________;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 13 luglio 2001 la ditta __________ ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di __________ per ottenere un accesso veicolare necessario largo 4 m in favore della sua particella n. __________RFD di __________ a carico delle particelle n. __________RFD, proprietà di __________, e n. __________ RFD, proprietà di __________;
che con decreto cautelare del 16 luglio 2001, emesso inaudita parte, il Pretore ha ingiunto ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non ostacolare l'accesso alla particella dell'attrice lungo una striscia di terreno indicata come subalterno b dei rispettivi fondi;
che tale decreto è stato confermato il 7 gennaio 2002, dopo il contraddittorio;
che un appello introdotto dai convenuti contro il decreto appena citato è stato respinto da questa Camera con sentenza dell'11 luglio 2003 (inc. 11.2002.5);
che, statuendo il 9 febbraio 2004 sul merito della lite, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto gli oneri processuali a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti un'indennità per ripetibili;
che contro tale sentenza è insorta l'attrice con un appello del
24 febbraio 2004 nel quale chiede di accogliere la petizione e di riformare di conseguenza il giudizio impugnato;
che nel frattempo, il 13 febbraio 2004, i convenuti si sono rivolti al Pretore perché revocasse il decreto cautelare del 7 gennaio 2002, essendo venuta meno con l'emanazione della sentenza – a loro parere – la parvenza di buon diritto insita nella causa di merito;
che con decreto del 17 febbraio 2004 il Pretore ha respinto la domanda senza contraddittorio, il mantenimento dell'assetto cautelare giustificandosi – a mente sua – fino al momento in cui la sentenza appellata sarà passata in giudicato;
che il 5 marzo 2004 i convenuti hanno adito il Pretore per vedere accogliere la loro richiesta previo contraddittorio;
che, parallelamente, il giorno medesimo essi hanno inoltrato appello contro il decreto predetto, postulando la revoca dell'assetto cautelare e la modifica in tal senso del decreto impugnato;
che l'appello non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che i provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato del resto alla stregua di un atto emesso “senza contraddittorio, riservato alle parti il diritto di procedere come previsto dall'art. 379 cpv. 2 CPC”;
che a norma dell'art. 379 cpv. 2 CPC, appunto, qualora il giudice respinga la domanda senza contraddittorio, le parti hanno il diritto di chiedere entro 10 giorni, con istanza scritta, l'accoglimento della loro domanda previo contraddittorio;
che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;
che nella misura in cui postulano – a titolo subordinato – la revoca dell'assetto cautelare litigioso “in conseguenza dell'effetto devolutivo a seguito dell'appello dell'attrice contro la sentenza di merito”, i convenuti disconoscono che il presidente della Camera civile di appello è abilitato a statuire giusta l'art. 377 cpv. 2 CPC solo su domande cautelari proposte nell'ambito di appelli contro domande cautelari già decise dal primo giudice o nell'ambito di cause portate direttamente in appello (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377);
che, quest'ultima ipotesi non verificandosi in concreto, l'appello si rivela inammissibile anche nella domanda subordinata;
che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'attrice, cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario