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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.01.2005 11.2004.17

10. Januar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,589 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

riparto degli oneri processuali in caso di transazione

Volltext

Incarto n. 11.2004.17

Lugano 10 gennaio 2005/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2000.29 (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 febbraio 2000 da

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 1 )  

contro  

AO 1 , e  AO 2   (patrocinati dall'  PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 febbraio 2004 presen­tato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il 23 gennaio 2004 dal Pretore della Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1, AP 1, AO 2 e __________ sono stati, fino al 1° febbraio 1995, comproprie­tari in ragione di un quarto ciascuno della particella

                                         n. 279 RFD di __________, su cui sorge uno stabile di quattro appartamenti da loro occupati. Con atto rogato quel giorno dal notaio __________, AO 2 e AP 1 hanno donato la loro quota di comproprietà al padre AO 1, il quale ha costituito a loro favore un diritto di ricupera della durata di tre anni. Il 27 luglio 1998 AO 1 ha donato al figlio AO 2 la sua quota di comproprietà, pari a un mezzo della predetta particella.

                                  B.   Con petizione del 17 febbraio 2000 AP 1 ha conve­nuto AO 1 e AO 2 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di ordinare all'Ufficio dei registri l'iscrizione a suo nome della quota di un quarto della particella n. 279 e di cancellare la corrispondente quota di un quarto iscritta a nome di AO 2 o, in subordine, quella iscritta a nome di AO 1. In via cautelare egli ha chiesto di poter depositare in Pretura fr. 19 000.– in garanzia degli oneri di comproprietà a suo carico, postulando altresì l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre sulle quote di comproprietà appartenenti ai convenuti e il blocco del registro fondiario. All'udienza del 23 marzo 2000, indetta per la discussione cautelare, i convenuti non si sono opposti alle misure richieste, sicché con decreto del 27 marzo 2000 il Pretore le ha ordinate. L'assegnazione delle spese e della tassa di giustizia di fr. 300.–, come pure delle ripetibili è stata rinviata al merito.

                                  C.   Nella loro risposta del 30 agosto 2001 AO 2 e AO 1 hanno proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale hanno postulato la condanna dell'attore al pagamento di

                                         fr. 35 042.25 come corrispettivo per l'uso dell'appartamento da lui occupato dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 2000, come pure al versamento di un importo pari a un quarto degli oneri ipotecari e delle spese accessorie maturati dal 1° gennaio 2001 fino alla data della sentenza. Essi hanno chiesto altresì la liberazione a favore di AO 2 dell'importo depositato dall'attore e di accertare che questi avrebbe dovuto versare al fratello, subordinatamente ai comproprietari, un corrispettivo per l'uso dell'apparta­mento pari a un quarto degli oneri ipotecari e delle spese accessorie, importo da determinare annualmente. Il 24 settembre 2001 l'attore ha proposto di respingere l'azione riconvenzionale. Nei successivi allegati le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Su richiesta di loro, il 13 maggio 2003 il Pretore ha sospeso la procedura in vista di trattative.

                                  D.   Il 10 gennaio 2004 le parti hanno stipulato una convenzione in cui AO 1 e AO 2 si impegnavano a versare a AP 1 fr. 9345.–, pari alla quota di un quarto della particella n. 279 RFD di __________, dedotti il mutuo e le spese. Essi hanno chiesto così al Pretore di stralciare la causa dai ruoli, demandandogli il giudizio sulle spese e le ripetibili. Con decreto del 23 gennaio 2004 il Pretore ha tolto la causa dai ruoli per tran­sa­zione, ha disposto la restituzione all'attore del deposito e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare quanto ordinatogli il 27 marzo 2000. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.– per l'azione principale e di fr. 1000.– per la riconvenzione, sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro il decreto appena citato è insorto AP 1 con un appello del 12 febbraio 2004 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato ponendo gli oneri processuali dell'azione principale e quelli della riconvenzione a carico dei convenuti, con obbligo per questi ultimi di rifondergli fr. 11 200.– complessivi a titolo di ripetibili. Nelle loro osservazioni del 25 marzo 2004 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Nella misura in cui il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, il decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è impugnabile, tranne ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1; Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il Pretore ha statuito sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio ha carattere autoritativo e può essere impugnato (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia appellabile. Nella fattispecie l'appello, tempestivo, verte appunto sulla questione di spese e ripetibili in una causa appellabile. Nulla osta quindi al suo esame.

                                   2.   In concreto il Pretore, accertato che per rapporto alle rispettive domande le parti risultavano vicendevolmente soccombenti, ha ritenuto giustificato porre gli oneri processuali a carico di chi li aveva anticipati e compensare le ripetibili. L'appellante sostiene che la controparte va considerata del tutto sconfitta. Ricorda che con l'azione principale egli rivendicava la sua quota di comproprietà, di cui ha ottenuto poi il controvalore per convenzione. Quanto all'azione riconvenzionale, egli sottolinea di aver ottenuto causa vinta già con l'azione principale, gli oneri riguardanti la quota di comproprietà essendo accessori inscindibili dalla quota medesima. E siccome egli non si era opposto al pagamento di tali oneri, chiedendo unicamente la produzione dei giustificativi, la controparte dev'essere considerata soccombente anche a tale proposito.

                                   3.   Nella fattispecie la causa è finita – come detto – per transazione. Ora, l'art. 151 CPC dispone che in tali casi “le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”, ma non precisa in base a quali criteri. Dot­trina e giurisprudenza reputano nondimeno che in simili eventualità occorra attenersi al risultato della transazione, non a quello che sarebbe stato il presumibile esito del processo (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 in fine ad art. 153; II CCA, sentenza 12.2003.60 del 9 febbraio 2004, pag. 3). È necessario confrontare perciò le richieste di giudizio con quanto stipulato nell'accordo, senza trascurare il comportamento processuale dell'una e dell'altra parte (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, Zurigo/Basilea/Gi­nevra 2003, pag. 160; JdT 1987 III pag. 128, 1984 III pag. 102 consid. 4; ZR 1986 pag. 320 n. 130).

                                   4.   Con la petizione l'attore rivendicava un quarto in proprietà della particella n. 279 RFD di __________ (con il relativo carico ipotecario), offrendo ai convenuti il versamento di fr. 19 000.– per gli

                                         oneri che gli sarebbe toccato pagare (spese accessorie con interessi e ammortamenti ipotecari maturati dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999). I convenuti hanno proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto il pagamento di fr. 35 042.25 per gli oneri ipotecari e le spese accessorie dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 2000, oltre a una somma indeterminata dal 1° gennaio 2001 fino alla data della sentenza. L'attore ha postulato il rigetto della riconvenzione.

                                         Ciò posto, per rapporto alla richiesta originaria di fr. 77 000.– circa (fr. 340 000.– meno fr. 243 818.–, meno fr. 19 000.– offerti), l'attore principale è uscito sostanzialmente vittorioso (astrazione fatta dai fr. 6628.– riguardanti un debito verso il fratello AO 2, estranei all'oggetto del litigio). È uscito sostanzialmente sconfitto, per converso, dalla riconvenzione, con la quale i convenuti chiedevano il pagamento di circa fr. 60 000.– oltre i fr. 19 000.– loro offerti (fr. 74 637.– più fr. 5572.–, meno i noti fr. 19 000.–). Donde, in esito alla transazione, il conguaglio di fr. 9345.– in favore dell'attore principale (circa fr. 16 000.– trascurando il de­bito verso il fratello AO 2 fr. 6628.–, estraneo alla causa). È vero che in circostanze del genere il Pretore avrebbe dovuto porre gli oneri processuali delle due azioni a carico delle rispettive parti convenute, non a carico di quelle attrici. L'ammontare degli oneri essendo tuttavia lo stesso, quand'anche si ribaltasse il dispositivo impugnato nulla ridonderebbe all'appellante. Nel risultato non si può dire pertanto che il Pretore sia caduto in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento di cui egli fruisce in materia di spese e ripetibili (Rep. 1996 pag. 171). Ne discende che in definitiva l'appello, privo di buon diritto, è destinato all'insuccesso.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante verserà inoltre alle controparti, che hanno formulato osservazioni con l'assistenza di un legale, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ;    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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