Incarto n. 11.2004.15
Lugano 30 marzo 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2001.301 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 18 dicembre 2001 da
AP 1 (patrocinata dall'avvPA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 );
premesso che con sentenza del 27 gennaio 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, statuendo su istanze di misure a protezione dell'unione coniugale presentate il 18 dicembre 2001 e 6 febbraio 2002 da AP 1 (1961), come pure il 20 e 21 dicembre 2001 da AO 1 (1948), ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale (particella n. 826 RFD di __________) al marito e ha fissato un contributo alimentare per la moglie di fr. 5570.– mensili;
ricordato che contro la citata sentenza sono insorti il 9 febbraio 2004, per motivi opposti, AP 1 e AP 1;
osservato che entrambi hanno postulato vicendevolmente la reiezione dell'appello avversario;
preso atto che il 29 ottobre 2004 AP 1 ha invitato questa Camera a sospendere le procedure di appello, avendo egli firmato quello stesso giorno un accordo con la moglie sulle conseguenze del divorzio e prospettando così l'introduzione di una richiesta di divorzio comune a norma dell'art. 111 CC;
considerato che il 16 marzo 2005 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvenuta pronuncia del divorzio da parte del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna e la contestuale omologazione della convenzione;
constatato che nel medesimo scritto AP 1 dichiara di ritirare il proprio appello e propone di porre le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;
accertato che il 22 marzo 2005 AP 1 ha chiesto a sua volta lo stralcio del proprio appello, formulando sugli oneri processuali e le ripetibili analoga richiesta a quella dell'ex moglie;
rammentato che al punto 3.2 della convenzione sugli effetti del divorzio le parti hanno pattuito, appunto, il ritiro dei reciproci appelli una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, con “spese e tasse a chi le ha anticipate, compensate le ripetibili”;
ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in tali circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
rilevato che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti medesime hanno concordato, mentre la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello introdotto da AO 1 La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Si prende atto del ritiro dell'appello introdotto da AP 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
4. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione a:
; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria