Incarto n. 11.2004.147
Lugano, 19 novembre 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.67 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 26 giugno 2000 da
AP 1 (patrocinata da. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato da PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 novembre 2004 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 20 ottobre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1972) e AP 1 (1969), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 20 ottobre 1995. Dal matrimonio è nato N__________, il 16 aprile 1999. Il 26 giugno 2000 AP 1 ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud una petizione per ottenere il divorzio, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), un contributo di mantenimento in suo favore di fr. 500.– mensili indicizzati per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, come pure uno indicizzato per il figlio di fr. 700.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 850.– mensili fino al 15° compleanno e di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età. Contestualmente essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. AO 1 si è lasciato precludere dalla lite, anche se ha presenziato poi a udienze istruttorie e il 14 marzo 2002 ha instato anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. Nell'ottobre del 2003 AO 1 è stato arrestato a __________ in seguito a un'inchiesta su una quindicina di rapine avvenute nelle Province di __________, __________ e __________. Da allora egli è detenuto nel carcere circondariale del __________ ad __________ (__________). In tale ambito l'Ufficio federale di polizia ha ordinato il blocco di un conto a lui intestato presso la Banca Raiffeisen di __________ con un saldo attivo di oltre € 60 000.–. Il 22 dicembre 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore, sollecitando dal marito una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Il dibattimento finale della causa si è tenuto l'8 luglio 2004. AO 1 non si è opposto al divorzio, ma ha avversato la richiesta di provvigione, contestandone le premesse.
C. Statuendo il 20 ottobre 2004, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per il figlio (esclusi gli assegni familiari). Nulla è stato riconosciuto alla moglie, né a titolo di contributo alimentare né in liquidazione del regime dei beni. Il Pretore ha condannato AO 1 invece a corrispondere all'attrice una provvigione ad litem di fr. 5000.–, respingendo entrambe le richieste di assistenza giudiziaria formulate dai coniugi. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AO 1 è insorto con un “ricorso” del 4 novembre 2004 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di conferirgli l'assistenza giudiziaria e che analogo beneficio gli sia accordato anche in secondo grado. L'8 novembre 2004 egli ha presentato inoltre un appello nel quale chiede di annullare sia il contributo alimentare per il figlio sia l'obbligo di corrispondere alla moglie la nota provvigione ad litem e sollecita una volta ancora l'accoglimento della sua domanda di assistenza giudiziaria in entrambi i gradi di giurisdizione. Il “ricorso” è stato accolto da questa Camera con sentenza del 15 novembre 2004 (inc. 11.2004.143). L'appello non è stato intimato a AP 1.
Considerando
in diritto: 1. Nella sentenza appena citata del 15 novembre 2004 questa Camera ha conferito all'appellante l'assistenza giudiziaria davanti al Pretore, assegnando congrue ripetibili in appello. Nella misura in cui il convenuto ribadisce il suo diritto al beneficio, l'appello risulta perciò senza oggetto.
2. L'obbligo di corrispondere una provvigione ad litem in favore del coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discende per alcuni autori dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento), per altri dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua assistenza). Comunque si opini al proposito (v. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC), tale obbligo costituisce una misura provvisionale a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale 5P.31/2004 del 26 aprile 2004, consid. 1; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137 CC), non una conseguenza del divorzio. E così era, del resto, anche nel vecchio diritto (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 259 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 554; Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 116). Ne segue che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, con cui il Pretore ha condannato l'appellante a stanziare la citata provvigione di fr. 5000.–, non riguarda il merito, ma ha semplice natura provvisionale.
3. Le misure provvisionali in cause di separazione o di divorzio sono emanate con la procedura degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 con richiamo all'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Poco importa che nella fattispecie il Pretore abbia statuito sulla provvigione ad litem insieme con il merito. È vero che ciò fuorvia e pregiudica la sicurezza giuridica sui termini di impugnazione, ridotti a 10 giorni per rapporto ai 20 della procedura ordinaria, ma non sarebbe ammissibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi su dispositivi d'indole cautelare (come nel caso specifico) solo perché il Pretore emana un sindacato unico (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2001.109 del 21 agosto 2002, consid. 2). Introdotto l'8 novembre 2004 contro un decreto notificato il 22 ottobre 2004 (appello, pag. 1 in fondo), in concreto l'appello sulla provvigione ad litem risulta dunque tardivo e come tale irricevibile.
4. Si aggiunga per abbondanza che, foss'anche proponibile, l'appello in esame sarebbe in ogni modo destinato all'insuccesso. Il coniuge che rende verosimile di non poter far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha diritto invero di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo. Tale obbligo, che come detto alcuni riconducono al dovere di mutua assistenza dell'art. 159 cpv. 3 vCC e altri al dovere di mantenimento dell'art. 163 cpv. 1 CC (sopra, consid. 2), è espressione del principio per cui i costi della causa di divorzio sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Leuenberger, op. cit., n. 53 ad art. 137 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC). In concreto l'appellante non contesta che la moglie non abbia i mezzi per assumere i costi di patrocinio, di procedura e le spese vive causate dal processo. Sostiene di non poter versare alcunché in ragione del blocco che grava sul suo unico attivo, il conto divise n. __________ presso la Banca Raiffeisen di __________ (“richiami II”) con un saldo di oltre € 60 000.
Ora, che al conto in questione nessuno possa attingere è evidente, così com'è fuori dubbio che la relazione bancaria sia a rischio di confisca (sentenza impugnata, consid. 4.6, pag. 8 in alto). D'altro lato non si può escludere a priori nemmeno l'ipotesi contraria, ovvero che prima o poi il prevenuto possa essere scagionato e il conto liberato, ancorché sulla durata del procedimento penale non sia possibile alcuna prognosi attendibile. Sta di fatto che, fosse annullata la provvigione ad litem, nell'evenienza in cui fosse reintegrato nella disponibilità del conto bancario il convenuto non potrebbe più essere chiamato a versare alcunché. E lo Stato, dopo avere finanziato l'assistenza giudiziaria all'ex moglie (I CCA, sentenza inc. 11.2004.143 del 15 novembre 2004, dispositivo n. 1), nulla potrebbe più ricuperare nei confronti di lui. Mantenendo l'obbligo di provvigione, invece, nel caso in cui un giorno il conto fosse liberato l'attrice potrà cedere la sua pretesa allo Stato, il quale potrà ricuperare sino a concorrenza di fr. 5000.– quanto anticipato all'attrice (art. 162a cpv. 1 vCPC). Per tale ragione conviene trasmettere copia dell'attuale sentenza alla Divisione della giustizia, la quale avrà modo così di intraprendere i passi necessari e di annunciare la sua eventuale pretesa all'autorità penale nel caso in cui il conto fosse dissequestrato.
5. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore del figlio (fr. 300.– mensili, esclusi gli assegni familiari), l'appellante non contesta il principio né l'ammontare dell'obbligo, ma fa valere l'impossibilità di onorarlo, la sua carcerazione preannunciandosi di lunga durata. “D'altro canto – egli soggiunge – il conto presso la Banca Raiffeisen, anche se per ipotesi un domani fosse sbloccato e rimesso a disposizione dell'appellante, non gli procurerebbe entrate tali da poter far fronte agli obblighi alimentari nei confronti del figlio. Ma d'altronde nemmeno il giudice di prima istanza ha ritenuto questo ipotetico conto motivo per la fissazione del contributo alimentare” (memoriale, pag. 5 in alto).
In realtà il Pretore non ha escluso che il noto conto bancario potesse entrare in considerazione per fissare il contributo alimentare destinato al figlio. Semplicemente egli ha stabilito la cifra in
fr. 300.– mensili perché a un'udienza del 10 ottobre 2002 le parti avevano concordato tale importo in via provvisionale (sentenza impugnata, consid. 4.5). Nonostante la fragilità della motivazione (nell'ottobre del 2002 il convenuto non era ancora in carcere e il conto non era ancora stato “congelato”), la sentenza resiste alla critica. Contrariamente all'opinione dell'appellante, in effetti, mal si capisce perché, nell'ipotesi in cui fosse liberato, il conto non consentirebbe all'interessato di erogare fr. 300.– mensili al figlio, ove appena si ricordi che il saldo ammonta a oltre € 60 000. Certo, è possibile che il conto possa essere oggetto di confisca siccome provento di reato, ma l'ipotesi contraria – come si è detto poc'anzi – non può essere scartata a priori. E se questa si dovesse verificare non si vede perché l'appellante non debba versare i contributi per il lasso di tempo intercorso nelle more del procedimento penale, né si capirebbe perché egli dovrebbe essere esonerato dai suoi doveri di genitore durante tale periodo. Anche su questo punto l'appello denota perciò la sua inconsistenza.
6. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Date nondimeno le particolarità del caso e la situazione dell'appellante, appare giustificato soprassedere a ogni prelievo. La richiesta di assistenza giudiziaria non può invece trovare accoglimento, già per la circostanza che l'appello appariva sin all'inizio privo di ogni probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato intimato alla controparte. Non si attribuiscono infine ripetibili all'attrice, cui l'attuale procedura non ha cagionato spese presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. intimazione:
– PA 2, ;
– PA 1, .
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
– Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria