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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.11.2004 11.2004.144

20. November 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,533 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

modifica di misure a protezione dell'unione coniugale

Volltext

Incarto n. 11.2004.144

Lugano 20 novembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.21 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 4 febbraio 2004 da

 AO 1, (patrocinata da PA 1 PA 1 )  

contro  

AO 1 (patrocinato dal )  

e sull'istanza di modifica di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 13 febbraio 2004 dal convenuto nei confronti dell'istante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 novembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

                                              22 ottobre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1953) e AP 1 (1948) hanno contratto matrimonio a __________ il 23 agosto 1979. Dopo il divorzio, pronunciato il 12 novembre 1985, essi si risposati a __________ il 13 settembre 1990. I coniugi sono i genitori di E__________ (1969), D__________ (1970) e D__________ (1974). Il marito ha lavorato per le __________ e dal settembre del 2003 percepisce una rendita d'invalidità. La moglie, già venditrice a metà tempo per la __________ di __________, dal giugno 1999 non ha più esercitato attività lucrativa, salvo essere assunta nel 2004 dal Comune di __________ come ausiliaria di pulizia.

                                  B.   In esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 23 maggio 2001 da AP 1, con sentenza del 10 settembre 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie (proprietà per piani n. 1414 della particella n. 503 RFD di __________), ha obbligato il marito a versare dal 1° giugno 2001 un contributo alimentare per lei di fr. 1220.– mensili, come pure ad assumere gli oneri ipotecari gravanti la proprietà per piani, e ha pronunciato la separazione dei beni. Un appello introdotto contro tale sentenza da AO 1 il 5 ottobre 2001 è stato respinto da questa Camera con sentenza del 19 novembre 2001 (inc. 11.2001.123).

                                  C.   Il 4 febbraio 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore perché ordinasse alla __________, __________, di trattenere dalla rendita destinata al marito fr. 1220.– mensili e di riversarli a lei. Con decreto emesso l'indomani inaudita parte il Pretore ha accolto la domanda. Al contraddittorio del 13 febbraio 2004 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha postulato la riduzione del contributo alimentare per lei a fr. 555.– mensili dal

                                         1° settembre 2003. All'udienza del 15 marzo 2004 indetta per discutere l'istanza di modifica, continuata il 1° aprile 2004, AP 1 si è opposta alla riduzione e ha chiesto il versamento di un'indennità indeterminata sugli averi di cassa pensione del marito, il quale ha avversato la richiesta. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 24 maggio 2004 le parti hanno riaffermato i loro punti di vista.

                                  D.   Statuendo il 22 ottobre 2004, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare dal febbraio del 2004 a fr. 956.60 mensili, mantenendo l'obbligo per il marito di assumere il pagamento degli oneri ipotecari gravanti la proprietà per piani, e ha adeguato l'ordine di trattenuta. Le altre domande sono state respinte. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria. In esito a un'istanza di rettifica presentata da AO 1, il contributo è poi stato precisato in fr. 906.60 mensili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AO 1 ha introdotto appello il 4 novembre 2004 per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che il contributo mensile a suo carico sia ridotto a fr. 527.– mensili e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare o di revocare in ogni tempo le misure di protezione dell'unione coniugale, adattandole alle nuove circostanze (Hasenböhler in: Basler Kommentar,

                                         2ª edizione, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323, n. 783; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 8 ad art. 179 CC). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale – e, di riflesso, le istanze volte alla modifica di siffatte misure – sono adottate con la procedura som­maria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

                                   2.   Secondo il Pretore la cessazione dell'attività lucrativa da parte del marito e l'ottenimento di una rendita invalidità giustifica un

                                         riesame delle misure adottate il 10 settembre 2001. Egli ha così accertato il reddito del marito in fr. 4635.95 mensili, dal qua­le ha dedotto il premio cassa malati (fr. 443.50), i contributi SEV (fr. 21.90) e gli interessi ipotecari (fr. 870.–). Il fabbisogno minimo di lui è stato stabilito in fr. 2200.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione con spese accessorie fr. 800.–, imposte stimate fr. 300.–). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 1000.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1713.20 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese per alloggio fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 263.20, imposte e contributo AVS fr. 150.–). Ciò posto, constatata un'eccedenza di fr. 386.80 mensili, egli ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 906.60 mensili.

                                   3.   L'appellante fa valere che il suo fabbisogno mensile non è di soli fr. 2200.–, bensì di fr. 2334.20, dovendosi tenere conto del contributo AVS di fr. 84.20 e di una locazione “ipotetica” di fr. 850.–, corrispondente al costo dell'alloggio riconosciuto alla moglie. Quanto alle necessità dell'istante, egli rileva che non possono essere ammesse le spese per l'alloggio, quantificate dal Pretore in fr. 200.–, poiché una parte è costituita da costi di elettricità, già compresa nel minimo esistenziale e una parte di spese di manutenzione ordinaria, non rese verosimili.

                                         a)   Per quanto concerne il contributo obbligatorio all'AVS che il marito, invalido senza attività lucrativa, deve notoriamente corrispondere, come la moglie (Rep. 1997 pag. 113), dagli atti risulta un onere di fr. 1030.20 annui (doc. 6). Non vi è pertanto ragione per non inserire l'importo di fr. 85.85 mensili nel fabbisogno minimo dell'appellante.

                                         b)   Quanto alla locazione, l'appellante abita a __________, in un appartamento di tre locali per il quale versa una pigione di fr. 650.– mensili, oltre a fr. 150.– per spese accessorie (doc. 5). Ora, a prescindere dal fatto che il precetto d'uguaglianza da lui invocato non è destinato a farsi riconoscere costi inesistenti, la pretesa di vedersi riconoscere una locazione identica a quella della moglie (fr. 870.– mensili) è nuova, e come tale improponibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Né, del resto, il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo della moglie appare esagerato per rapporto a quello del marito, tanto meno ove si pensi che esso comprende anche l'ammortamento del debito ipotecario. Al proposito l'appello manca di ogni consistenza.

                                         c)   Circa le necessità della moglie, dalla documentazione prodotta non è possibile distinguere tra la spesa destinata all'elettricità, compresa nel minimo esecutivo, e quella destinata al riscaldamento, che va considerata in aggiunta. Dal conteggio agli atti si evince in ogni modo che tra il novembre del 2002 e il novembre del 2003 la spesa media per luce e riscaldamento è risultata di fr. 126.50 mensili (doc. T). Considerato che nell'importo riconosciuto di fr. 200.– mensili il Pretore ha incluso la quota di fr. 100.– per la manutenzione (si cui si dirà al considerando in appresso), a un esame sommario la differenza di fr. 100.– per il riscaldamento appare ragionevole e resiste alla critica.

                                         d)   Quanto alla manutenzione, nel costo per l'alloggio va considerata quella ordinaria (Hausheer/Spy­cher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33 pag. 79). Nella fattispecie è vero che, come rileva l'appellante, l'esborso medio di fr. 100.– mensili non è stato reso concretamente verosimile. È altrettanto vero però che una proprietà per piani richiede notoriamente un minimo di manutenzione, che nel caso in esame la spesa torna anche a profitto del marito (comproprietario del bene) e che – come si vedrà oltre – nonostante la spesa, le parti conservano un'eccedenza mensile. Ciò premesso, al riguardo la sentenza del Pretore merita conferma. Dovesse rendere attendibile che l'istante non devolve l'importo in rassegna alla manutenzione del fondo, l'appellante potrà sempre farsi autorizzare dal Pretore a eseguire egli medesimo i pagamenti in sostituzione della moglie. Il fabbisogno minimo dell'interessata ammonta, di conseguenza, a fr. 1713.– mensili.

                                   4.   L'appellante contesta inoltre il reddito ipotetico che il Pretore ha imputato alla moglie. Ribadisce che la separazione di fatto dura ormai da oltre due anni, durante i quali l'interessata ha avuto tutto il tempo per portare il suo grado d'occupazione dal 50 al 70%. Né essa può valersi di impedimenti oggettivi che limitino tale estensione. A parere dell'appellante, per di più, l'effettivo guadagno di lei è ben maggiore di fr. 1000.– mensili. Il reddito virtuale va quindi stimato in fr. 1500.– netti mensili.

                                         a)   Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, ove non si possa contare su una riconciliazione, un coniuge può essere tenuto – dandosene le circostanze – a cercare un impiego o ad aumentare il suo grado di occupazione, sempre che ciò sia fattibile e compatibile con l'età dei figli. Per decidere l'eventuale contributo alimentare occorre far capo così – anche in costanza di matrimonio – ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio, segnatamente a quelli che disciplinano la ripresa o l'estensione dell'attività lucrativa (DTF 128 III 67 consid, 4). Quanto al reddito, il giudice non è tenu­to a fondarsi su quello effettivamente conseguito da un coniuge, ma se questi ha la reale possibilità di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4 con rinvii, 65 consid. 4). Le entrate potenziali devono essere in ogni modo al­la concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul merca­to del lavoro (DTF 129 III 421 consid. 2.2), la fissazione di un reddito virtuale non avendo carattere di penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase).

                                         b)   Nel caso specifico i coniugi vivono separati da oltre due anni  e nulla rende verosimile un loro riavvicinamento. La moglie deve quindi prepararsi a sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debi­to mantenimento. Come questa Camera ha già accertato nella sentenza del 19 novembre 2001, fino al 30 giugno 1999 l'interessata ha lavorato a metà tempo per la __________ di __________ (consid. 4). Dopo di allora essa non ha più svolto attività lucrativa, vivendo unicamente con il contributo alimentare di fr. 1220.– mensili versatole dal marito, salvo annunciarsi nel gennaio del 2004 alla cassa di disoccupazione, che le ha versato fr. 525.40 (doc. Q e U). Dal 1° settembre 2004 essa lavora per il Comune di __________ come ausiliaria delle pulizie, presso il centro scolastico (15 ore settimanali) con uno stipendio orario di fr. 20.80 lordi (doc. HHH). Sulla base di passate esperienze l'autorità comunale ha stimato di dover versare alla dipendente circa fr. 1040.– lordi mensili per 10 mesi (doc. III). La questione è di sapere se l'interessata possa concretamente e ragionevolmente fare di più.

                                         c)   L'istante è ormai libera dalla cura e dall'educazione dei figli, maggiorenni, di modo che sotto questo aspetto nulla osterebbe a un'attività a tempo pieno (DTF 128 III 65 consid. 4). Il problema è che essa ha ormai quasi 56 anni, un'età in cui è notoriamente difficile reinserirsi nel mondo del lavoro. Inoltre essa non sembra godere di buona salute (lamenta una sindrome lombovertebrale cronica e denota uno stato depressivo a livello psichi­co), al punto che il dott. __________ di __________ ha certificato un'abilità lavorativa al 35% (doc. V e Z). Oltre a ciò, i lavori di pulizia rientrano per comune esperienza nel novero delle attività medio-pesanti. Quanto a un eventuale incremento dell'attività da lei svolta a tempo parziale, incombeva all'appellante renderne verosimile la fattibilità. Invano si cercherebbe nell'istruttoria un benché minimo indizio in tal senso. Si aggiunga che con gli attuali mezzi finanziari i coniugi possono garantire il loro fabbisogno minimo e disporre di qualche agio. Il conseguimento di un maggior reddito non è dunque imperativo.

                                         d)   Tutto ben ponderato, nelle circostanze descritte non si riscontrano dun­que – a un esame di verosimiglianza come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale – gli estremi per computare all'interessata un reddito maggiore di quello già virtuale di fr. 1000.– mensili stimato dal Pretore. Ne discende che su questo pun­to l'appello è destinato pertanto all'insuccesso, anche se nella causa di merito, in cui il mantenimento dopo il divorzio si fonda sull'art. 125 CC, la questione dovrà essere riesaminata dal Pretore con pieno potere cognitivo.

                                   5.   Da tutto quanto precede si desume, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:

                                         reddito del marito                                                            fr.   3300.–

                                         reddito della moglie                                                        fr.   1000.–

                                                                                                                            fr.   4300.– mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                          fr.   2285.–

                                         fabbisogno minimo della moglie                                       fr.   1713.–

                                                                                                                            fr.   3998.– mensili

                                         eccedenza                                                                    fr.     302.– mensili

                                         metà eccedenza                                                            fr.     151.– mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 2285.– + fr. 151.– =                                                    fr.   2436.– mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 1713.– + fr. 151.– ./. fr. 1000.– =                                 fr.     864.– mensili.

                                         La lieve differenza non giustifica una riforma della sentenza del Pretore, l’appellante vedendosi garantito il suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili. Né può trovare accoglimento la domanda di assistenza giudiziaria dell'appellante. Per tacere del fatto che egli possiede, insieme con la moglie, sostanza immobiliare (senza avere resa verosimile la possibilità di ricavarne l'occorrente per finanziare i costi del processo), simile beneficio va rifiutato – tra l'altro – se la procedura non presenta probabilità di esito favorevole (art. 154 lett. a Lag) o se una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 lett. b Lag). In concreto non solo l'appello difettava sin dall'inizio della parvenza di buon esito, tant'è che non è stato intimato, ma nemmeno si immagina quale altro coniuge agiato avrebbe remunerato un legale, assumendo il rischio di pagare tasse di giustizia e spese, solo allo scopo di postulare una riduzione del contributo alimentare di fr. 42.– mensili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

in applicazione dell’art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.         

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

–    ; –  .

                                         Comunicazione a:

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         –  (in estratto).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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