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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.2004 11.2004.142

9. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,136 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

rinuncia alla successione: decorrenza del termine

Volltext

Incarto n. 11.2004.142

Lugano 9 dicembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa CN.2004.277 (rinuncia alla successione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 16 ottobre 2004 da

 AP 2    AP 3  AP 1 , e  AP 4    

per rinunciare all'eredità fu   (1920), già domiciliata a __________, deceduta a __________ l'11 settembre 2001;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 31 ottobre 2004 presentato da AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 contro la senten­za emessa il 20 ottobre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   (1920), nubile, cittadina svizzera domiciliata a __________, è deceduta a __________ l'11 settembre 2001. Il 26 set­tembre 2001 AP 3, marito di una sorella premorta, ha dichiarato al Pretore della giurisdizione di Locarno Città di rinunciare all'eredità. Il Pretore ha rifiutato il 1° ottobre successivo di ricevere tale dichiarazione, l'interessato non essendo erede della defunta. L'11 gennaio 2002 AP 1, figlio di AP 3 e nipote di , ha chiesto al Pretore di emettere un certificato ereditario. Il 14 gennaio successivo il Pretore ha invitato l'istante a produrre determinati documenti. In esito a un'istanza dell'avv. __________, designata dalla Commissione tutoria regionale 10 curatrice della comunione ereditaria fu , il Pretore ha rilasciato il 19 maggio 2003 un certificato ereditario dal quale risultano come eredi della defunta – fra altri – AP 1, AP 2, AP 3. e AP 4.

                                  B.   Il 29 settembre 2004 AP 1, AP 2, AP 3 AP 3 e AP 4 hanno trasmesso al Pretore una dichiarazione di rinuncia alla successione. Il Pretore rifiutando di accogliere tale dichiarazione poiché tardiva, AP 1 ha ribadito il 16 ottobre 2004 la volontà degli istanti di rinunciare all'eredità. Con decreto (recte: decisione) del 20 ottobre 2004 il Pretore ha respinto l'istanza di rinuncia, ponendo le spese di fr. 100.– a carico degli istanti.

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti con un ricorso (recte: appello) del 31 ottobre 2004 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la loro dichiarazione di rinuncia. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   La registrazione delle rinunce all'eredità e le relative disposizioni (art. 570 segg. CC) compete, nel Cantone Ticino, al Pretore (art. 2 n. 11 LAC), che ne ordina l'iscrizione a registro con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 360 CPC, cui rinvia l'art. 3 LAC). In concreto il giudizio impugnato è pertanto una “decisione” (nella terminologia dell'at. 370 cpv. 1 CPC), non un decreto (come reputa il Pretore), impugnabile come tale entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 con rinvio all'art. 370 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è quindi ricevibile.

                                   2.   Il Pretore ha respinto l'istanza di rinuncia con l'argomento che le dichiarazioni a lui trasmesse erano tardive, mentre l'intenzione di rinunciare all'eredità espressa dagli istanti a , assistente di direzione nella Residenza “__________” di __________ (dove la defunta risiedeva), non aveva alcun valore. Inoltre – egli ha soggiunto – il certificato ereditario chiesto da AP 1 l'11 gennaio 2002 esprimeva implicitamente la volontà di non ripudiare la successione.

                                   3.   Gli appellanti fanno valere di non avere praticamente intrattenuto relazioni con , tant'è che AP 1 ha saputo della morte della zia solo il 13 dicembre 2001 dall'Ufficio im­poste di successione e donazione. Essi sottolineano altresì di non avere mai ricevuto alcuna decisione circa il loro “diritto all'eredità” e allegano che solo il 17 settembre 2004 AP 1 ha capito di dover presentare una dichiarazione di rinuncia, ciò che tutti e quattro i fratelli hanno fatto senza indugio il 29 settembre successivo. Infine gli appellanti rilevano che AP 1 ha sempre ribadito la volontà dei fratelli di rinunciare alla successione. Essi chiedono pertanto di accogliere la loro dichiarazione di rinuncia.

                                   4.   Gli eredi legittimi e istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta entro il termine di tre mesi, il quale decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui essi hanno avuto conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di avere conosciuto più tardi l'apertura della successione (art. 567 CC).La rinuncia può avvenire a voce o per scritto, purché sia senza condizioni né riserve, e deve pervenire all'autorità competente, che la iscrive in uno speciale registro (art. 570 CC).

                                         a)   Nella fattispecie gli appellanti ammettono che lo stesso AP 2 ha avuto notizia del decesso di  il 13 dicembre 2001, senza pretendere che gli altri fratelli ne siano rimasti all'oscuro. Il termine per la rinuncia è cominciato dunque a decorrere quel giorno. Anzi, sempre stando a AP 1, i quattro fratelli hanno dichiarato oralmente e per iscritto già il 12 dicembre 2001 a  di rinunciare all'eredità (lettera del 16 ottobre 2004, agli atti). A quel momento essi dovevano dunque essere a conoscenza del decesso e della loro qualità di eredi, sicché per loro il termine per rinunciare è iniziato a decorrere (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 4 ad art. 567 CC). Le loro dichiarazioni al Pretore del 29 settembre 2004 risultano di conseguenza tardive.

                                         b)   Contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, per altro, all'autorità non incombe alcun obbligo di avvisare gli eredi circa la facoltà di rinuncia. Né in concreto la rinuncia poteva presumersi, la successione non risultando oberata (art. 566 cpv. 2 CC), tanto meno ove si pensi che dall'inventario di chiusura della curatela, cui la defunta era sottoposta, risulta un patrimonio di quasi fr. 24 000.– (risoluzione 6 dicembre 2001 della Com­missione tutoria regionale 10, agli atti). Quanto al fatto che AP 1 abbia postulato l'11 gennaio 2002 il rilascio di un certificato ereditario, ciò non basta a configurare un'ingerenza negli affari della successione giusta l'art. 571 cpv. 2 CC (Rep. 1996 pag. 161 consid. 2 con riferimenti) e nemmeno pregiudica la posizione degli altri eredi. Resta il fatto che, comunque sia, in concreto le dichiarazioni al Pretore del 29 settembre 2004 sono tardive. L'appello, infondato, è destinato così all'insuccesso.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido.

                                   3.   Intimazione a:

– ; – ; – , ; – , .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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