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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2004 11.2004.134

15. November 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·725 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

stralcio del procedimento per desistenza dell'istante

Volltext

Incarto n. 11.2004.134

Lugano 15 novembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2002.226 (modifica di provvedimenti cautelari in procedura di modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 marzo 2002 da

 AO 1   (  PA 1 )  

contro

  AP 1 ;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 ottobre 2004 presentato da AP 1contro il decreto di stralcio emesso il 27 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza dell'8 giugno 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il    7 giugno 1973 fra AP 1 (1951) e AO 1 nata AO 1(1952), obbligando il marito, tra l'altro, a versare alla moglie una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) di fr. 2250.– mensili indicizzati;

                                         che AP 1ha promosso il 5 maggio 2000 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando – già in via cautelare – la soppressione del contributo di mantenimento per l'ex moglie (inc. OA.2000.278);

                                         che statuendo il 4 dicembre 2001 sulla domanda cautelare, il Pretore ha ridotto il contributo litigioso a fr. 1500.– mensili indicizzati dal 5 maggio 2000 (inc. DI. 2000.311);

                                         che un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 10 aprile 2002 (inc. 11.2001.144);

                                         che AO 1si è rivolta essa medesima al Pretore il 28 marzo 2002 perché il decreto cautelare fosse modificato e il contributo alimentare ripristinato in fr. 2250.– mensili (inc. DI.2002.226);

                                         che il 23 settembre 2004 AO 1ha dichiarato al Pretore di ri­tirare la propria istanza;

                                         che, statuendo il 27 settembre 2004, il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli per desistenza e posto la tassa di giustizia con le spese di fr. 300.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 400.– per ripetibili;

                                         che contro il decreto appena citato AP 1è insorto con un appello del 18 ottobre 2004 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di annullare il giudizio impugnato;

                                         che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto                         che un decreto di stralcio dovuto a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza (art. 352 CPC) ha, nel Cantone Ticino, portata meramente dichiarativa, il giudice limitandosi a constatare la fine del processo;

                                         che un decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera civile di appello solo in materia di spese e ripetibili oppure per quanto riguarda l'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1);

                                         che in concreto l'appellante chiede – come detto – l'annullamen­to del decreto e la continuazione della procedura inerente alla modifica del decreto cautelare (inc. DI.2002.226) avviata dall'ex moglie con istanza del 28 marzo 2002;

                                         che nella fattispecie il Pretore ha tolto la causa dai ruoli perché il 23 settembre 2004 l'interessata ha dichiarato formalmente di ritirare l'istanza;

                                         che il ritiro della causa è un atto di procedura unilaterale e compete al solo titolare dell'azione (Rep. 1996 pag. 242);

                                         che il convenuto non può, quindi, opporsi validamente alla desistenza avversaria;

                                         che, del resto, egli nemmeno pretende il contrario;

                                         che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

                                         che gli oneri processuali, ridotti al minimo per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che non è il caso ad ogni modo di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia    fr. 150.– b) spese                     fr.   50.–                                    fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                    3.   Intimazione:

– AP 1, ; – avv. , .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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