Incarto n. 11.2004.124
Lugano 12 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa DI.2002.156 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (inventario dell'eredità) promossa con istanza dell'11 settembre 2002 da
AP 1 e (patrocinati dall' PA 1 )
per ottenere il beneficio di inventario nell'eredità fu (1932–2002),
giudicando ora sull'“ordinanza” del 24 settembre 2004 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di AP 1 tendente a ottenere una proroga del termine per accettare l'eredità;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato da AP 1 contro la decisione (“ordinanza”) emessa il 24 settembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. (1932), con ultimo domicilio a __________, è deceduto a __________ il 18 agosto 2002, senza lasciare disposizioni testamentarie. Suoi eredi legittimi sono la moglie nata (1937) con i figli B__________ __________ (1958), C__________ __________ (1960) e G__________ __________ __________ (1967), che l'11 settembre 2002 hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il beneficio d'inventario. Statuendo il 18 settembre 2002, il Pretore ha accolto l'istanza e ha delegato alla confezione dell'inventario il notaio di __________.
B. Dopo le grida per la formazione dell'inventario, il notaio ha chiuso le operazioni il 6 maggio 2003, constatando – tra i passivi – insinuazioni per fr. 184 101.80, oltre a crediti nei confronti della ditta “__________” (della quale il defunto era socio) per
fr. 16 872.03 ed € 753.20. Tra gli attivi sono stati inventariati, in particolare, la proprietà della particella n. 593 RFP di __________ (21 393 m²), sulla quale sorgono tre stalle e un ripostiglio, un conto corrente presso la __________ di __________ con un saldo di fr. 481 995.40 e un libretto per anziani presso il medesimo istituto con un saldo di fr. 101 312.25. All'inventario è stata allegata una comunicazione del 28 gennaio 2003 in cui il Procuratore pubblico __________ ha segnalato al notaio il sequestro, nell'ambito di una commissione rogatoria proveniente dall'Italia, di vari beni del defunto, tra cui i conti presso la __________ di __________.
C. Preso atto dell'inventario, il Pretore ha assegnato il 27 maggio 2003 ad , AP 1, e G__________ __________ un termine di 30 giorni per dichiarare se rinunciavano alla successione, se ne postulavano la liquidazione d'ufficio, se l'accettavano con il beneficio d'inventario oppure se la adivano incondizionatamente, ritenuto che il silenzio sarebbe stato interpretato come accettazione con beneficio d'inventario. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese, come pure la parcella notarile di fr. 4287.–, sono state poste a carico dell'eredità.
D. , AP 1, C__________ __________ e G__________ __________ hanno chiesto al Pretore, il 30 maggio 2003, che il termine di 30 giorni fosse prorogato di tre mesi per consentir loro di verificare “la problematica” relativa ai conti bancari e agli altri oggetti sequestrati dal Ministero pubblico. Con decisione (“ordinanza”) del 2 giugno 2003 il Pretore ha accolto la richiesta. C__________ __________ e __________ hanno poi comunicato al Pretore, il 18 giugno e il 20 agosto 2003, di rinunciare alla successione.
E. Dopo avere nuovamente prorogato il termine di 90 giorni il 18 settembre 2003, con decisione del 15 dicembre 2003 il Pretore ha concesso ancora, su richiesta di __________ e __________, una dilazione di 90 giorni. L'11 febbraio 2004 __________ ha rinunciato all'eredità, mentre il 16 marzo 2004 AP 1 ha instato per un'ulteriore proroga. Con decisione (“ordinanza”) del 17 giugno 2004 il Pretore ha accolto l'istanza, con l'avvertenza che dilazioni successive non sarebbero più state accordate. Nonostante ciò, il 6 luglio 2004 egli ha accordato a AP 1 un'ultima proroga, fissandole la scadenza definitiva per pronunciarsi sull'accettazione dell'eredità al 30 settembre 2004. Il 21 settembre 2004 AP 1 ha nuovamente postulato una proroga, che con decisione (“ordinanza”) del 24 settembre 2004 il Pretore ha respinto.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 5 ottobre 2004 nel quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il termine assegnatole sia prorogato di sei mesi, “ma al massimo fino alla conclusione della procedura relativa al sequestro dei beni del defunto”. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
G. Nel frattempo, il 29 settembre 2004, AP 1 ha comunicato al Pretore che qualora l'appello fosse stato respinto essa avrebbe rinunciato all'eredità, sempre che prima della decisione di questa Camera non si fosse giunti al dissequestro dei beni. Il 7 ottobre 2004, ritenuto che tutti gli eredi legittimi “più prossimi” avessero rinunciato all'eredità, il Pretore ha ordinato la liquidazione della successione a cura dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 587 CC stabilisce che, chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità (cpv. 1). Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi (cpv. 2). L'invito a pronunciarsi sull'accettazione dell'eredità è emanato con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 n. 12 e art. 3 LAC). Ciò vale anche per la fissazione di un nuovo termine (cfr. art. 94 cpv. 2 LAC). In concreto il giudizio impugnato è pertanto una “decisione” (nella terminologia dell'art. 370 cpv. 1 CPC), non una mera ordinanza (come reputa implicitamente il primo giudice) o un decreto (come sostiene l'appellante), impugnabile come tale entro 10 giorni (art. 360 cpv. 3 con rinvio all'art. 370 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è quindi ricevibile.
2. L'appellante sostiene che in virtù del principio inquisitorio che disciplina la procedura sommaria non contenziosa, prima di decidere sull'istanza di proroga il Pretore avrebbe dovuto sentirla, domandare informazioni al Procuratore pubblico, raccogliere informazioni dai creditori ed esaminare gli atti in possesso del suo legale. La doglianza cade nel vuoto. Certo, la procedura di volontaria giurisdizione è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360 CPC), ma ciò non solleva le parti dalle loro responsabilità processuali, né tanto meno le esonera dal sostanziare per quanto possibile i fatti a loro conoscenza o impone al giudice di rimediare a negligenze istruttorie (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 123 III 329 in fondo). Nella fattispecie l'appellante avrebbe potuto far valere tutte le sue argomentazioni e i suoi mezzi di prova davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo (Rep. 1997 pag. 136). In realtà essa nemmeno indica quale elemento di rilievo ai fini del giudizio sarebbe dovuto emergere dalle indagini che il Pretore non ha svolto. Al proposito l'appello non merita quindi ulteriore disamina.
3. Il Pretore ha rifiutato di concedere un nuovo termine, in concreto, con l'argomento che “il termine, fissato il 7 luglio 2004 e scadente il 30 settembre, voleva essere un'ennesima ma ultima possibilità per l'erede di effettuare le sue valutazioni e procedere alle sue scelte”. Egli ha sottolineato che se da un lato le incertezze circa gli attivi della successione, dovuti al sequestro della magistratura penale, avevano giustificato la reiterata protrazione del termine, dall'altro andavano considerati anche i legittimi interessi dei creditori, onde il diniego di ulteriori dilazioni. L'appellante obietta che l'ulteriore proroga da lei richiesta non è contraria agli interessi dei creditori, non trovandosi tra costoro persone fisiche o giuridiche cui l'attesa causerebbe particolari disagi. Essa rammenta che, qualora si giungesse al dissequestro dei conti bancari, la successione sarebbe senz'altro in attivo e sostiene che il conferimento di un nuovo termine non serve “per trovare un criterio affidabile di valutazione”, bensì “a ristabilire il diritto, sanando il vizio di procedura causato dal Procuratore pubblico con la violazione del principio di celerità”.
4. Come si è visto, quando la richiesta sia giustificata dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per deliberare sull'accettazione dell'eredità (art. 587 cpv. 2 CC). Giustificate sono circostanze idonee a influire sulla decisione dell'erede. Se l'eredità è – comunque sia – in attivo, non si legittima alcun termine supplementare. Se sono in discussione, invece, poste dell'inventario decisive per la solvibilità della successione, il conferimento di un nuovo termine può anche imporsi, non apparendo ragionevole che gli eredi decidano senza affidabile criterio sull'accettazione di un'eredità suscettibile di essere oberata (Wissmann in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione,
n. 8 ad art. 587 con richiami di dottrina). Ciò vale anche nel caso in cui si attenda l'esito di un processo civile inerente a beni della successione (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 587 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 3 ad art. 587 CC; Solothurnische Gerichtspraxis 1998 pag. 5).
Nel valutare i requisiti dell'art. 587 cpv. 2 CC l'autorità apprezza caso per caso se, tenuto conto degli interessi in gioco, sussista la ragionevole prospettiva che in esito a una protrazione del termine di riflessione gli eredi accettino la successione (Wissmann, op. cit., n. 8 in fine ad art. 587 CC). Che gli eredi non ripudino la successione giova ai creditori. Per tacere del fatto però che in concreto l'appellante ha già dichiarato di rinunciare all'eredità nell'ipotesi in cui il presente appello fosse respinto, in linea di principio una dilazione di oltre quattro mesi non entra in linea di conto (Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 587 CC con riferimenti; Rep. 1998 pag. 193). E nel caso in esame l'appellante ha già beneficiato di protrazioni per oltre 15 mesi rispetto alla scadenza originaria. È vero che l'incresciosa situazione non le è imputabile. Sta di fatto però che nessuno è in grado di prevedere oggi quando una decisione sull'eventuale dissequestro dei conti bancari potrebbe intervenire. Lo stesso Procuratore pubblico stima, anzi, che al riguardo i tempi d'attesa siano “piuttosto lunghi” (lettera del 15 ottobre 2004 all'avv. __________).
5. Nelle circostanze descritte, non sussistendo una ragionevole prospettiva in merito alla durata né tanto meno all'esito del dissequestro, i creditori non possono essere lasciati in un'attesa sine die. Si può comprendere che l'appellante miri a lasciare tutto in sospeso fino al termine del procedimento penale, ma – si ripete – ciò non può essere seriamente preteso dai creditori, ancorché tra di loro vi sia chi non subisca particolare disagio. Del resto, contrariamente a quanto l'interessata afferma (appello, pag. 3 a metà), taluni di essi hanno già sollecitato la continuazione della procedura (lettere dell'Istituto delle assicurazioni sociali e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, nella cartella rossa). Fra gli elementi da ponderare ai fini di una proroga del termine, inoltre, vi è quello di sapere se altri eredi siano stati in grado di decidere senza ulteriori indugi (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 7 ad art. 587 CC). Ora, nella fattispecie tre dei quattro eredi legittimi hanno ormai rinunciato alla successione (sopra, consid. D). Concedere un'ulteriore proroga all'interessata non è dunque più possibile.
Si aggiunga che, a norma dell'art. 573 cpv. 1 CC, l'eredità cui hanno rinunciato tutti gli eredi legittimi del prossimo grado è bensì liquidata dall'Ufficio dei fallimenti (ciò che il Pretore, come detto, ha ordinato il 7 ottobre 2004: sopra, lett. G), ma che a liquidazione conclusa quanto rimane dopo il pagamento dei debiti appartiene agli aventi diritto come se non avessero rinunciato (art. 573 cpv. 2 CC). L'appellante non pretende che nel compendio successorio figurino beni cui essa sia particolarmente legata dal profilo personale o affettivo. La liquidazione disposta dal Pretore non appare quindi pregiudicarla nei suoi interessi materiali. Ciò depone, una volta di più, per la fondatezza della decisione impugnata.
6. L'emanazione del giudizio odierno rende priva d'oggetto la richiesta di effetto sospensivo. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appello non essendo stato oggetto di intimazione, non è il caso in ogni modo di attribuire ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all' .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario