Incarto n. 11.2004.115
Lugano 19 gennaio 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.22 (esecuzione effettiva) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 16 giugno 2004 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 settembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza (“decreto”) emessa il 15 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Blenio;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario delle particelle contigue n. 2125 e 2233 RFD di __________. Il fondo n. 2125 confina a est con la particella n. 2230, appartenente al Patriziato di __________, che confina a sua volta con la n. 2232, di AO 1. La particella n. 2233 confina, sempre a est, con la particella n. 2232. Il 1° marzo 2003 il tecnico __________ ha eseguito un sopralluogo su mandato di AP 1 per constatare “le situazioni venutesi a creare” sulle due particelle proprietà del mandante “a seguito di lavori” eseguiti “nelle immediate vicinanze” del fondo n. 2233. Il tecnico ha rassegnato un proprio rapporto del “marzo 2004”. Egli ha constatato, in particolare, la posa di uno scolo d'acqua (un tubo PVC Ø 100) proveniente dalla particella n. 2232 di AO 1, interrato nella particella n. 2230 e con uscita sulla particella n. 2125 di AP 1. Egli ha accertato altresì la presenza d'acqua proveniente dal drenaggio del fondo n. 2232 con “dispersione a monte” sulla facciata dell'immobile posto sul subalterno A della particella n. 2233.
B. AP 1 ha reso noto le citate constatazioni a AO 1 durante un incontro avvenuto l'8 maggio 2003. Il vicino ha preso posizione con lettera del 15 maggio 2003. Ritenendo che gli impegni assunti da AO 1 con la predetta lettera non erano stati mantenuti, il 21 novembre 2003 AP 1 gli ha intimato un precetto esecutivo civile. Al precettato erano chieste – sotto la comminatoria dell'esecuzione effettiva e l'avvertimento del diritto di interporre opposizione al Pretore entro dieci giorni – l'“eliminazione dello scolo d'acqua che dalla particella n. 2232 fuoriesce sulla particella n. 2125” e la “deviazione delle acque in un pozzo perdente o nella canalizzazione comunale”, come pure l'“esecuzione di un drenaggio a monte della particella n. 2233 per evitare la dispersione d'acqua sulla facciata del fabbricato esistente su questo fondo”. AO 1 non ha sollevato opposizione.
C. Il 16 giugno 2004 AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Blenio per ottenere l'emanazione del decreto esecutivo (art. 497 segg. CPC). Il Pretore ha intimato l'istanza al convenuto, senza indire un contraddittorio. Statuendo il 15 settembre 2004, egli ha respinto l'istanza e ha addebitato le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, a AP 1, senza assegnare ripetibili.
D. Contro tale decisione AP 1 è insorto con un appello del 27 settembre 2004 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza e di modificare conseguentemente il dispositivo sulle spese e le ripetibili. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2004 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Trascorso il termine indicato nella sentenza o nel precetto esecutivo civile, in caso di mancata opposizione o rigetto di questa, la parte che vuole proseguire nell'esecuzione ha il diritto di ottenere dal Pretore il decreto esecutivo (art. 497 cpv. 1 CPC). Tale decreto è immediatamente eseguibile e contro lo stesso non è dato alcun rimedio di diritto (art. 497 cpv. 2 CPC). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che l'inappellabilità si riferisce a una sentenza con cui il Pretore emana il decreto esecutivo, mentre la sentenza con cui il Pretore respinge la richiesta è impugnabile (richiami in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 497). Ne discende che l'appello in esame, tempestivo, è ricevibile.
2. L'istante acclude al suo appello una dichiarazione firmata dalla segretaria del proprio patrocinatore. In appello vige tuttavia il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, di modo che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili. Già di primo acchito il documento in esame risulta dunque irricevibile. Né l'assunzione di tale prova appare utile ai fini del giudizio, i fatti essendo sufficientemente chiari e litigiosa risultando – come si vedrà oltre – una questione di diritto, diritto che questa Camera applica d'ufficio (art. 87 CPC).
3. Il Pretore ha respinto l'istanza di emanazione del precetto esecutivo poiché la copia del precetto acclusa all'istanza medesima (doc. F) non reca la firma di lui né del suo rappresentante, contrariamente a quanto prevede l'art. 491 lett. f CPC. A suo avviso inoltre l'istanza avrebbe dovuto essere respinta perché il titolo allegato dal precettante non era valido, non essendo stato sottoscritto dal debitore (sentenza, pag. 6). L'appellante contesta anzitutto che il precetto esecutivo civile del 21 novembre 2003 sia nullo. Fa valere che l'originale è stato regolarmente firmato e intimato, senza firma essendo solo la copia unita all'istanza, e soggiunge che – comunque sia – al momento di decidere l'emanazione di un decreto esecutivo un Pretore non può più sindacare la validità del titolo posto a fondamento del precetto.
4. Il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile esamina d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo. D'ufficio egli verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'essere la persona designata nel titolo esecutivo (o il suo
avente causa), quella del precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve corrispondere alla prestazione descritta nel titolo medesimo (Gilliéron, Commentarie de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, n. 73 e 74 ad art. 82; Rep. 1989 pag. 331 verso il basso). Nell'ambito dell'opposizione a un precetto esecutivo civile
l'escusso può far valere altresì – come nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) – che la prestazione è stata adempiuta in tutto o in parte, che gli è stata accordata una proroga del termine d'esecuzione o che è subentrata la prescrizione della pretesa (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 434 § 15 n. 19). Sempre con l'opposizione egli può contestare anche il carattere esecutivo del titolo (art. 488 CPC) invocato dal precettante.
5. Chiamato a statuire sull'emanazione del decreto esecutivo, per converso, il Pretore non può – come rileva l'appellante – esaminare la validità né il contenuto del titolo (Rep. 1990 pag. 285). Può rifiutare il rilascio del decreto esecutivo solo ove facciano difetto i presupposti dell'art. 497 cpv. 1 CPC, o perché sussista una valida opposizione al precetto o perché il precetto sia nullo, ad esempio perché non sia stato validamente notificato. Certo, un precetto non firmato è inefficace (art. 491 lett. f CPC). Tuttavia non si può ritenere che un precetto sia sprovvisto di firma solo perché la copia allegata all'istanza di emissione del decreto esecutivo non risulti sottoscritta. Diversa sarebbe la situazione ove sussistessero concreti elementi al riguardo, ma nella fattispecie niente indizia l'ipotesi che l'originale del precetto non fosse firmato. Né il Pretore ha chiesto all'escusso l'edizione del precetto originale né l'escusso ha allegato, per avventura, l'originale del precetto alle sue osservazioni in appello.
6. Nelle sue osservazioni l'appellato sostiene invero che il precettante avrebbe dovuto escuterlo nel Canton Zurigo (dov'egli è domiciliato), secondo le norme di procedura ivi applicabili. Così argomentando, egli sembra invocare la garanzia dell'art. 30
cpv. 2 Cost., ma a torto. Tale garanzia si applica alle procedure civili, non alle esecuzioni. Riguardo a queste ultime il concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile del 10 marzo 1977 (RS 276) prevede che la competenza per l'esecuzione forzata di una sentenza è quella dell'autorità nel luogo in cui il giudizio va eseguito (art. 4 cpv. 1). Tale norma di collegamento è ribadita anche al § 310 cpv. 2 del Codice di procedura civile di Zurigo, Cantone che non ha aderito al concordato. Nel caso specifico le prestazioni richieste vanno eseguite in Ticino, di modo che competente per territorio è – appunto – il giudice del luogo ove il fondo si trova (art. 494 CPC). Tutto ciò senza dimenticare che, in ogni modo, l'eccezione andava sollevata con l'opposizione al precetto. Al momento di statuire sul rilascio del decreto esecutivo il Pretore non avrebbe più potuto nemmeno vagliare la questione (Donzallaz, Commentare de la loi federale sur les fors en matière civile, Berna 2001, n. 2 ad art. 37).
7. Se ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito del sindacato attuale impone anche la corrispondente riforma del dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede. È vero che davanti al Pretore l'escusso non è stato chiamato a esprimersi, ma è anche vero che non sarebbe equo far sopportare all'istante le conseguenze legate alla morosità del convenuto inadempiente. Tanto più che le obiezioni di lui sarebbero state destinate all'insuccesso, come dimostra il presente giudizio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e il decreto impugnato è riformato nel senso che l'istanza è accolta. Di conseguenza:
1. È ordinato a AO 1 di:
a) eliminare lo scolo d'acqua che dalla particella n. 2232 RFD di __________ fuoriesce sulla particella n. 2125 e deviare le acque in un pozzo perdente o nella canalizzazione comunale;
b) eseguire un drenaggio a monte della particella n. 2233 per evitare la dispersione di acqua sulla facciata del fabbricato esistente su questo fondo.
2. Le prestazioni indicate dovranno essere eseguite entro 15 giorni dal presente decreto.
3. L'inesecuzione del presente decreto autorizza l'istante a eseguire le prestazioni richieste per il tramite di una persona da lui designata, a spese di AO 1.
4. L'inesecuzione del presente decreto costituirà titolo per chiedere il risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede.
5. Il presente decreto è pronunciato con la comminatoria dell'art. 292 CP, che prevede la pena della multa o dell'arresto in caso di disobbedienza.
6. È fatto ordine a ogni usciere o agente della forza pubblica di prestare man forte per l'esecuzione del presente decreto, su istanza di parte, con la sola assistenza di un Municipale.
7. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'istante fr. 800.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà all'appellante fr. 800.– per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria