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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.11.2004 11.2004.113

8. November 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,799 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

avviso ai debitori: trattenuta di una rendita vitalizia

Volltext

Incarto n. 11.2004.113

Lugano 8 novembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.392 (diffida ai debitori con richiesta di garanzia) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 maggio 2003 da

 AO 1   (patrocinata dall'  RA 2 )  

contro

 AP 1    (patrocinato dall'  RA 1 ;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 settembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 agosto 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 29 novembre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. 2395 DSA), ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il 30 agosto 1979 da AP 1(1938), cittadino italiano, e AO 1 (1931). A carico del marito il Pretore ha posto un contributo alimentare per la moglie di fr. 500.– mensili indicizzati. Dall'unione non era nata prole, ma da un'altra donna AP 1 aveva avuto un figlio, A__________, nato il 5 luglio 1988. Dal 1° maggio 2002 AP 1 è al beneficio del pensionamento anticipato e dal luglio del 2002 egli ha interrotto il versamento del contributo alimentare.

                                  B.   Il 5 agosto 2002 AP 1 ha scritto a AO 1 di non riuscire più a erogarle il contributo, invitandola a sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia. Respinta la richiesta, l'8 ottobre 2002 AO 1 ha fatto intimare all'ex marito un precetto esecutivo per l'incasso dei contributi scaduti da luglio a ottobre del 2002. AP 1 ha sollevato opposizione, che tuttavia è stata respinta in via definitiva il 10 dicembre 2002 dal Giudice di pace del circolo di __________. Il 31 marzo 2003 AP 1 ha trasferito il proprio domicilio a __________ (__________). L'Ufficio esecuzione di Lugano ha comunicato così di non poter proseguire in via di pignoramento.

                                  C.   Nel frattempo, il 27 dicembre 2002, AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – già in via cautelare – la soppressione del contributo alimentare stabilito nella sentenza di divorzio (inc. OA.2003.5). La richiesta cautelare, avversata da AO 1, è stata respinta dal Pretore con decreto del 7 novembre 2003 (inc. DI.2003.6). La causa è tuttora pendente.

                                  D.   Il 22 maggio 2003 AO 1 si è rivolta anch'essa al Pretore perché fosse ordinato alla __________ Assicurazioni di __________ di trattenere la rendita vitalizia di fr. 425.– mensili stanziata all'ex marito e di riversarla direttamente a lei. Essa ha instato altresì affinché a AP 1 fosse ordinato di prestare una garanzia di fr. 16 286.– per i contributi di mantenimento futuri non coperti dalla trattenuta. Al contraddittorio del 31 luglio 2003 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, opponendosi anche ai mezzi di prova notificati dall'istante, che il Pretore ha respinto con ordinanza del 24 marzo 2004. AP 1 ha poi rinunciato a partecipare alla discussione finale, postulando una volta ancora il rigetto dell'istanza con scritto del 23 aprile 2004. All'udienza del 29 aprile 2004 AO 1 ha ribadito invece le sue richieste.

                                  E.   Statuendo il 17 agosto 2004, il Pretore ha accolto l’istanza e ha ingiunto alla __________ Assicurazioni di __________ di trattenere la rendita vitalizia di fr. 425.– percepita da AP 1, riversandola direttamente all'interessata. Al convenuto egli ha ordinato inoltre di prestare una garanzia di fr. 16 286.– per i contributi scoperti. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico del convenuto tenuto a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 settembre 2004 nel quale chiede che – conferito al ricorso effetto sospensivo – la sentenza impugnata sia riformata nel senso di respingere le richieste dell'istanza. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Quando l'obbligato trascura il dovere di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all'avente diritto (art. 132 cpv. 1 CC). Se persiste nel negligere l'obbligo di mantenimento o se si presume che prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri (art. 132 cpv. 2 CC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza è stata notificata al convenuto l'8 settembre 2004 (busta di intimazione allegata al memoriale). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così il 18 settembre 2004, giorno festivo (art. 131 cpv. 3 CPC), onde la dilazione a lunedì 20 settembre 2004. Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'appellante produce in questa sede una sentenza emessa il

                                         19 novembre 2003 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza, di cui richiama l'incarto, così come chiede l'edizione dell'incarto relativo alla provvisionale nella causa di merito intesa alla riduzione del contributo alimentare (appello, pag. 6 verso l'alto). Ora, in appello vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sicché fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2), salvo ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (ad esempio nel diritto di filiazione: DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7, pag. 125 consid. 8) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie per la decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). La ricevibilità del documento nuovo è quindi dubbia. Comunque sia, l'appellante evoca tale decisione e il relativo incarto a sostegno della pretesa diminuzione del suo reddito e dell'entità del suo fabbisogno minimo. Se non che, gli accertamenti della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello non vincolano in alcun modo la Camera civile, né il fabbisogno minimo del diritto civile coincide necessariamente con quello del diritto esecutivo. La sentenza in rassegna e l'incarto dell'Ufficio di esecuzione non sono pertanto di ausilio ai fini del giudizio. Quanto all'inc. DI.2003.6 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, relativo al procedimento cautelare per la soppressione del contributo, esso figura già agli atti.

                                   3.   Il Pretore ha accertato anzitutto che il convenuto ammetteva di non avere più versato il contributo alimentare all'ex moglie, ricordando di avere respinto con decreto cautelare del 7 novembre 2003 la richiesta di lui intesa a vedersi liberare dall'obbligo già in via provvisionale. E proprio sulla base di tale decreto – non appellato – il Pretore ha ritenuto legittima la richiesta dell'istante, che instava perché si ordinasse alla __________ Assicurazioni di trattenere la rendita vitalizia dell'ex marito (fr. 425.– mensili) e di riversarla direttamente a lei. Oltre a ciò, il Pretore ritenuti minacciati i contributi alimentari dell'ex moglie e giudicata corretta la capitalizzazione di lei quanto all'importo non coperto dalla trattenuta, ha ordinato al convenuto di prestare una garanzia di fr. 16 286.–.

                                   4.   L'appellante critica la sentenza impugnata come carente di motivazione e lesiva del suo diritto di essere sentito. Sostiene che il Pretore, ritenendo sufficiente sotto il profilo dell'art. 132 CC “l'esistenza di un decreto o di una pronuncia emanata sulla base del diritto di famiglia, regolarmente cresciuta in giudicato”, ha disatteso “il suo obbligo di esaminare le censure” da lui sollevate, incorrendo nella violazione di “una garanzia costituzionale di carattere formale”. A suo parere il Pretore doveva esaminare se la trattenuta fosse ammissibile, giacché questa intaccherebbe “pro­fondamente il (suo) minimo esistenziale”, che egli quantifica in

                                         fr. 2774.25 mensili (l'importo di fr. 2349.25 calcolato dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello nella sentenza del 19 novembre 2003, più fr. 425.– per obblighi di mantenimento). Quanto alle sue entrate, esse ammontano a soli fr. 1793.– mensili (AVS e cassa pensione). Con la trattenuta della rendita di cassa pensione egli si ritroverebbe di conseguenza a vivere con fr. 1368.– mensili, pari alla metà circa del fabbisogno minimo, mentre l'istante copre agevolmente il proprio minimo esistenziale grazie alla rendita AVS e alle prestazioni complementari di cui beneficia. Tutt'al più – egli soggiunge – la diminuzione di reddito dovrebbe essere sopportata da entrambe le parti in modo proporzionale.

                                   5.   Una trattenuta non si giustifica per la sola circostanza che il debitore ometta o ritardi sporadicamente di corrispondere un singolo contributo periodico, un “avviso ai debitori” dovendo rispettare il principio della proporzionalità (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 2 ad art. 132 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 7 ad art. 132 CC; v. anche, per analogia: Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 8 in fine ad art. 177 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 18A ad art. 177 CC). D'altro lato, i motivi per cui il debitore ometta o ritardi il pagamento non sono decisivi (Sutter/ Freiburghaus, loc. cit.). Determinante è che la trascuranza dell'obbligo appaia seria (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 8 ad art. 177 CC). Sulla questione di sapere se in sede di trattenuta il debitore possa invocare il diritto di conservare il proprio fabbisogno minimo, invece, non vi è unità di dottrina (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 9d ad art. 177 CC; da ultimo: ICCA, sentenza inc. 11.2003.145 del 26 novembre 2003, consid. 4). Il problema può nondimeno continuare a rimanere irrisolto. Come si vedrà oltre, a un giudizio di mera apparenza come quello che disciplina la procedura sommaria, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta infatti salvaguardato.

                                   6.   Che l'appellante non versi più il contributo di mantenimento all'ex moglie è fuori discussione (sentenza impugnata, pag. 2 in mezzo) e che in simili circostanze le spettanze dell'istante siano minacciate non può seriamente revocarsi in dubbio. L'appellante invoca a sua giustificazione motivi d'ordine finanziario legati alla sua nuova condizione di pensionato, facendo valere che la precarietà delle sue entrate lo ha indotto appunto a chiedere giudizialmente la soppressione dell'obbligo contributivo. Sta di fatto però che con decreto del 7 novembre 2003 il Pretore ha respinto la richiesta avanzata dall'attore in via cautelare e che a tale decreto – non appellato – il primo giudice si richiama nella sentenza impugnata (pag. 2 a metà).

                                         Ora, nel decreto il Pretore aveva rigettato la soppressione imme­diata del contributo chiesta dall'interessato in via provvisionale con l'argomento che costui aveva chiesto il pensionamento anticipato per libera scelta e che “nessun fatto nuovo, imprevedibile al momento dell'emanazione della sentenza di divorzio” era intervenuto nel frattempo (pag. 3 nel mezzo). Anzi, il Pretore ha rilevato come a suo tempo il giudice del divorzio, oltre a fissare un contributo alimentare per l'ex moglie vita natural durante, avesse già considerato l'eventualità che il marito percepisse in futuro l'AVS e una rendita di cassa pensione (pag. 3 verso l'alto). Tali previsioni non erano state contestate, tant'è che la sentenza era passata in giudicato (pag. 3 nel mezzo). Certo, nel giudizio ora impugnato il Pretore non ha riprodotto i considerandi del decreto cautelare, limitandosi a un rimando. All'appellante però il decreto era perfettamente noto, né egli pretende il contrario. In concreto non si ravvisa perciò carenza di motivazione né violazione del diritto d'essere sentito. Né del resto l'interessato ha appellato il decreto cautelare o si confronta con le relative motivazioni nel ricorso in esame. Al proposito il gravame si rivela quindi inconsistente.

                                   7.   L'appellante invoca dipoi l'intangibilità del proprio fabbisogno minimo (fr. 2349.25 mensili calcolati dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello, più fr. 425.– asseritamente destinati al figlio A__________, per un totale di fr. 2774.25), non coperto dalle sue entrate (fr. 1793.– mensili, compresa la somma di fr. 425.– oggetto della trattenuta). Ammesso e non concesso però – come detto – che il debitore possa invocare la tutela del proprio fabbisogno minimo nella procedura dell'art. 132 CC, le argomentazioni dell'appellante non sono fondate. Il fabbisogno minimo calcolato dall'autorità di vigilanza (fr. 2349.25 mensili) comprende in effetti il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1250.– ridotti del 10% per tenere conto del domicilio del debitore in Italia), un supplemento per il figlio minorenne (fr. 450.–), il premio della cassa malati (fr. 249.–), la rata di interessi riguardanti un immobile a __________ (fr. 21.–) e spese accessorie “connesse con l'uso della casa” (fr. 504.25). In realtà nulla – se non mere asserzioni dell'interessato (act. II: verbale d'udienza del 31 luglio 2003, pag. 3 in basso) – rende verosimile l'ipotesi che il figlio minorenne viva nell'economia domestica dell'appellante, che quest'ultimo abbia la custodia del ragazzo o debba provvedere in tutto o in parte al fabbisogno di lui. La retta per l'asilo riconosciuta a suo tempo nella sentenza di divorzio (doc. B nell'inc. OA.2003.5, pag. 5) è nel frattempo decaduta e agli atti non figura alcuna polizza di cassa malati intestata al figlio (loc. cit.). Anzi, niente di preciso è dato di sapere sulla situazione del ragazzo e tutto si ignora, per altro, sulla capacità contributiva della madre.

                                         Nelle circostanze descritte il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1250.– mensili) non trova giustificazione sufficiente e va ridotto a fr. 990.– mensili (fr. 1100.– meno il 10%, a ragione non contestato). Per gli stessi motivi non appare giustificato il supplemento di fr. 450.– mensili per il figlio minorenne (a prescindere dal fatto che ai fini del diritto civile il fabbisogno di un figlio minorenne non si calcola, secondo costante prassi di questa Camera, in base ai minimi esistenziali del diritto esecutivo) e del contributo alimentare di fr. 425.– mensili che l'appellante asserisce di versare. E nemmeno appare verosimile il noto premio della cassa malati personale di fr. 249.– mensili (doc. G nell'inc. OA.2003.5), l'obbligo di assicurarsi per cure medico-sanitarie presupponendo un domicilio in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LAMal: RS 832.10), mentre l'appellante risulta definitivamente partito per l’Italia dal 31 marzo 2003 (doc. D). Quanto alle spese accessorie “connesse con l'uso della casa” si evince dalla predetta sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti che la cifra corrisponde a € 336.18 mensili per spese di gas ed elettricità (consid. 3.1). Mal si comprende tuttavia perché tali esborsi dovrebbero essere aggiunti al minimo esistenziale quando la tabella dei minimi esistenziali precisa esattamente il contrario (cifra I in principio: FU 2/2001 pag. 74), come del resto la giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5 e 1995 pag. 141; v. anche DTF 126 III 357 a metà).

                                         Le uniche poste del fabbisogno minimo che risultano verosimili si riassumono per finire – a livello di trattenuta – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 990.– mensili) e negli interessi sull'immobile a __________ (fr. 21.–). Volendo transigere, può essere ammessa anche la spesa di fr. 249.– mensili per un'assicurazione in Italia analoga alla cassa malati svizzera, il tutto per fr. 1260.– mensili. Il reddito effettivo essendo di fr. 1368.– mensili (fr. 1793.– dichiarati dall'appellante, meno fr. 425.– oggetto di trattenuta), non si può dire quindi che l'interessato sia ridotto a vivere con un importo inferiore al suo fabbisogno minimo. Egli versa senza dubbio in ristrettezze (gli rimane solo un residuo di fr. 108.– per riversare al figlio la quota di rendita destinata, non oggetto di trattenuta: doc. E nell'inc. DI.2003.392), ma ciò non impedisce la trattenuta. Come non osta al provvedimento l'eventualità che il beneficiario non necessiti del contributo alimentare. Fabbisogni e disponibilità effettive delle parti andranno se mai chiariti nell'ambito della causa di merito, tuttora pendente.

                                   8.   L'appellante chiede infine che sia annullato l'obbligo di prestare una garanzia di fr. 16 286.– per i contributi futuri non coperti dalla trattenuta. Al riguardo tuttavia egli nemmeno si confronta con la motivazione del Pretore. Per nulla motivato, su questo punto il ricorso va dichiarato finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno, la cui emanazione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello, seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data nondimeno la difficile situazione in cui versa l'interessato, si rinuncia – eccezionalmente – al prelievo di spese (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–  –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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