Incarto n. 11.2004.105
Lugano 26 novembre 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2002.69 (cancellazione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 2 settembre 2002 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 settembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 luglio 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 possiede dal 1996 la particella n. 364 RFD di __________, non edificata (prato 797 m² e sentiero 55 m²), sulla quale grava una servitù di passo che risale all'introduzione del registro fondiario definitivo nel Comune di __________ (1947). Beneficiaria della servitù è la contigua particella n. 365, che dal settembre del 1996 appartiene a AP 1. Su di essa sorge una casa d'abitazione e l'albergo “__________” con 8 camere. Tale particella fruisce di un diritto di passo anche sulle vicine particelle n. 360, 362 e 363, proprietà di terzi. Il fondo serviente e il fondo dominante costeggiano entrambi una strada comunale larga 6 m, costruita dopo l'alluvione che ha colpito il __________ nel 1978, la quale dal nucleo del paese conduce al fiume __________ (particella n. 443 RFD).
B. Il 2 settembre 2002 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che la servitù di passo gravante la sua particella fosse cancellata. Con risposta del 4 dicembre 2002 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. L'attrice ha replicato il 23 gennaio 2003, ribadendo la sua domanda. Il convenuto ha duplicato il 25 febbraio 2003, confermando la propria posizione. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 1° aprile 2003 e l'istruttoria, cominciata nel giugno successivo, è terminata nell'aprile del 2004. Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i loro punti di vista, l'attrice postulando la cancellazione della servitù anche dalla particella n. 1085, formata in seguito al frazionamento della particella n. 364.
C. Statuendo con sentenza del 27 luglio 2004, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare, dietro presentazione della sentenza passata in giudicato, la servitù di passo gravante le particelle n. 364 e 1085. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 2500.– per ripetibili.
D. Insorto contro la sentenza appena citata con un appello del 6 settembre 2004, AP 1 chiede il rigetto della petizione e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 19 ottobre 2004 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Nelle cause relative a servitù il valore litigioso è quello che i diritti contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 284 in basso con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie l'attrice, interpellata in proposito dal Pretore, ha indicato un valore litigioso di fr. 20 000.–. Il convenuto non ha mosso contestazioni al riguardo, sicché nulla osta – sotto questo profilo – alla ricevibilità dell'appello (I CCA, sentenza inc. 11.1997.24 del 6 febbraio 1998, consid. 8b con rinvii). Tempestivo, il rimedio può dunque essere vagliato nel merito.
2. Il Pretore ha accertato che al momento in cui la servitù è stata costituita (1947) gli allora proprietari della particella n. 365 intendevano garantirsi un accesso pedonale al paese di __________ dalla parte bassa del fondo. Dopo l'alluvione del 1978 però – ha continuato il Pretore – la costruzione di una strada comunale “quasi parallelamente” e nelle immediate vicinanze del sentiero privato ha tolto ogni interesse alla servitù. Poco importa che al momento in cui quest'ultima è stata costituita esistessero già due vie di accesso al fondo, ovvero un sentiero e una strada carraia, le quali permettevano di raggiungere il fondo dominante da sud. Tanto meno ove si consideri che a quel tempo sul sedime dell'attuale strada comunale correva un ruscello e che per accedere alla particella n. 365 occorreva, tanto dal sentiero quanto dalla strada carraia, attraversare il corso d'acqua “gettando delle assi”. L'attuale strada comunale permette invece di raggiungere la particella n. 365 direttamente, in maniera senz'altro più agevole, proprio come la servitù. Quanto all'asserita pericolosità della strada comunale per i pedoni, la pubblica via essendo sprovvista di marciapiede e di visuale, il Pretore ha ritenuto che la circostanza non giustificasse il mantenimento della servitù, poiché il collegamento pedonale del fondo n. 365 con il paese è garantito, a monte, da un altro diritto di passo che grava l'attigua particella n. 363.
3. L'appellante sostiene anzitutto che la situazione dei luoghi implica, da sempre, l'esigenza di raggiungere il suo fondo sia a monte, passando sulla particella n. 363, sia a valle, usufruendo del passo litigioso. Egli rileva che quest'ultimo conserva ogni interesse perché i suoi familiari e una parte dei clienti dell'albergo posto sul fondo dominante percorrono tuttora il sentiero per arrivare in paese. Quanto al passo pedonale sulla particella n. 363, esso è minacciato dall'edificazione di sei case sul fondo serviente, ciò che rischia di comportarne la cancellazione. L'appellante afferma che, seppure persegua lo stesso scopo della servitù di passo, la strada comunale non garantisce ai pedoni la sicurezza offerta dal sentiero, poiché è stata concepita per il transito veicolare, è sprovvista di marciapiede, denota una scarsa visibilità dovuta alla pendenza e alle curve a monte e a valle, consente l'incrocio di due automobili solo a rischio dei pedoni e non impedisce di circolare rapidamente. Donde la mancanza dei presupposti per cancellare la servitù.
4. Secondo l'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la cancellazione di servitù che abbiano perduto
ogni interesse per il proprietario del fondo dominante. Accertare se ciò sia il caso dipende dal contenuto e dall'estensione del diritto nella determinata fattispecie. Decisivo è il principio dell'identità, che impedisce di mantenere servitù per scopi diversi da quelli per cui sono state costituite. In ogni singolo caso occorre esaminare, quindi, se per il proprietario del fondo dominante sussista ancora un interesse all'esercizio della servitù e se tale interesse corrisponda allo scopo originario per cui l'aggravio è stato costituito. L'interesse si apprezza sulla base di criteri oggettivi (DTF 130 III 556 consid. 2 con richiami di giurisprudenza; Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 736 CC). La cancellazione va ordinata solo ove il proprietario non abbia più alcun interesse ragionevole al mantenimento del diritto reale limitato (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 384 n. 2267). Qualora l'interesse possa rinascere in un futuro prevedibile, la servitù va mantenuta (Steinauer, op. cit., pag. 3385 n. 2268).
5. In concreto l'appellante non contesta che lo scopo della servitù fosse quello “di consentire al fondo dominante di avere un passaggio a valle che gli permettesse, passando sulla proprietà dell'attrice e risalendola per un breve tratto, di arrivare in paese” (sentenza impugnata, consid. 4). Se non che, dopo l'alluvione del 1978 il Comune di __________ ha formato una strada carrozzabile, la quale conduce dal nucleo alla parte inferiore del paese costeggiando anche i fondi delle parti. Che la servitù in questione fosse stata costituita – per avventura – come passo necessario (onde la sua eventuale decadenza: Liver, op. cit., n. 75 ad art. 736 CC) non è preteso. Occorre esaminare pertanto se la strada comunale risponda allo stesso bisogno di collegare a valle il fondo dell'attore con il paese perseguito dalla servitù, il che renderebbe quest'ultima senza interesse.
a) Che ospiti dell'albergo posto sul fondo dominante usino il sentiero lungo la particella n. 364 per recarsi in paese è possibile. La servitù originaria tuttavia collegava con il nucleo del villaggio non un albergo, bensì un vigneto (deposizione 1° ottobre 2003 di __________: verbali, pag. 2 in alto). Ci si potrebbe domandare pertanto se l'uso odierno del passo non leda il principio secondo cui una servitù non può essere mantenuta per un fine diverso da quello per cui essa è stata a suo tempo costituita. Il Pretore ha accertato nondimeno che il passo non aveva scopo agricolo (sentenza impugnata, consid. 3), né l'attrice ha mai chiesto la cancellazione della servitù perché straniata dal suo scopo originario (osservazioni, pag. 5 verso il basso). La questione non richiede pertanto ulteriore approfondimento.
b) Nella fattispecie è indubbio che, come il passo privato, la strada pubblica permette di raggiungere a piedi, dal nucleo del paese, la porzione inferiore del fondo dominante (doc. N). Ora, un diritto di passo non conserva più utilità per il proprietario del fondo dominante quando l'interesse corrispondente allo scopo originale della servitù risulti garantito da una pubblica via (Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 2ª edizione, pag. 283 n. 1309; Steinauer, op. cit., pag. 384 n. 2267; v. anche Liver, op. cit., n. 18 e n. 61 ad art. 736 CC). Questa però deve assicurare interamente lo scopo perseguito a suo tempo dal passo privato, senza rivelarsi più svantaggiosa (DTF 130 III 560 consid. 3.3). Altrimenti la cancellazione non si giustifica.
c) In concreto i tracciati di entrambi i collegamenti risalgono paralleli dal fondo dominante fino all'altezza della particella n. 363 (fotografie VI e VII scattate durante il sopralluogo del 23 giugno 2003; doc. N). In seguito la strada comunale raggiunge il paese seguendo un percorso più lungo. Essa non garantisce nemmeno la medesima sicurezza ai pedoni. Pur
avendo un calibro di 6 m, infatti, essa è percorsa da automobili nei due sensi ed è priva di marciapiede. È vero che una linea gialla discontinua delimita, lungo il lato nord, una ciclopista larga 1.5 m agibile anche ai pedoni (sopralluogo del 23 giugno 2003 e fotografie VI e VII). Al momento in cui due veicoli si incontrano, nondimeno, l'uno o l'altro deve invadere la corsia ciclabile, i rimanenti 4.5 m di carreggiata non bastando per l'incrocio (deposizioni 1° ottobre 2004 di __________ e di __________: verbali, pag. 4 e 6). Né i pedoni trovano altro spazio: il ciglio stradale è delimitato da vasi da fiori e recinzioni, per tacere di un posteggio comunale sul subalterno a della particella n. 443, che impedisce ai pedoni di uscire dal campo stradale (fotografie V, VI e VII scattate durante il sopralluogo del 23 giugno 2003). Del resto il transito veicolare non è raro o sporadico in quella zona. La strada porta al fiume __________ (ove in estate sogliono recarsi i bagnanti) e al campo sportivo. Inoltre essa sopporta il 60-70% del transito destinato alla parte bassa del paese, che negli ultimi anni è stata ampiamente edificata (deposizione 1° ottobre 2003 di __________: verbali, pag. 2 seg.). Fosse vero poi che nel frattempo – come sembra – la ciclopista è stata eliminata, la sicurezza dei pedoni sarebbe ancora più a rischio.
d) La servitù litigiosa garantisce, per converso, un passo pedonale all'interno di un fondo cinto. In simili circostanze è manifesto che essa risulta nettamente più vantaggiosa rispetto alla pubblica via (sulla pertinenza del criterio legato alla sicurezza dei pedoni: DTF 130 III 560 consid. 3.3 con riferimento a Leemann in: Berner Kommentar, edizione 1925, n. 7 ad art. 736 CC). È vero che il fondo dominante beneficia di un passo pedonale anche a monte, lungo le particelle n. 360, 362 e 363. A prescindere dal fatto ch'esso è però stato costituito contemporaneamente alla servitù litigiosa, sicché non ne è un sostituto, i due accessi hanno scopi diversi. In definitiva non si ravvisano dunque i presupposti per cancellare il passo pedonale sulla particella n. 364. Ne segue che l'appello, fondato, dev'essere accolto e che la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che seguono identica sorte.
7. Quanto ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 20 000.– (sopra, consid. 1), non contestato dalle parti e rimasto immutato in appello, non raggiunge la soglia per un ricorso in materia civile al Tribunale federale (fr. 30 000.–: art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 230.– sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 2500.– per ripetibili.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 50.–
fr. 650.–
sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.