Incarto n. 11.2004.103
Lugano 10 settembre 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.556 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 settembre 2003 da
CON2 (patrocinato dall'avv. dott. RAPP1)
e
APPE1
giudicando ora sulla decisione del 13 agosto 2004 con cui il Pretore ha tassato la nota d'onorario emanata l'8 giugno 2004 dall'avv. __________, curatrice di rappresentanza di G__________ (1991), figlia delle parti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 2 settembre 2004 presentato da APPE1 contro la decisione emessa il 13 agosto 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che CON2 (1946) e APPE1 (1959) si sono sposati a __________ l'8 marzo 1991;
che dal matrimonio è nata G__________, il 13 luglio 1991;
che il 13 novembre 2000 APPE1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – tra l'altro – l'affidamento della figlia (inc. DI.2000.783);
che nel corso dell'istruttoria, con decreto del 2 maggio 2001, il Pretore ha disposto in favore di G__________ una curatela di rappresentanza (art. 146 CC);
che la Commissione tutoria regionale 7 ha designato in qualità di curatrice l'avv. __________;
che il 2 settembre 2003 CON2 e APPE1 hanno sottoposto al Pretore una domanda di divorzio su richiesta comune con accordo completo, chiedendo di omologare la convenzione sugli effetti del divorzio da loro stipulata;
che con sentenza del 23 dicembre 2003 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e omologato la convenzione;
che il 26 gennaio 2004 l'avv. __________ ha trasmesso al Pretore una nota professionale di complessivi fr. 13 899.45 (fr. 12 300.– di onorario, fr. 597.70 di spese e fr. 981.75 di IVA);
che con decisione del 13 agosto 2004 il Pretore ha tassato la parcella in complessivi fr. 12 479.10 (fr. 11 000.– di onorario,
fr. 597.70 di spese e fr. 881.40 di IVA), ponendo tale importo a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;
che in un ricorso del 2 settembre 2004 al Tribunale d'appello APPE1 chiede “la revisione della decisione”, “il ricalcolo dei costi sulla base della tariffa applicabile in materia di tutele e curatele” e l'emissione di “una nuova fattura revisionata e ripartita”;
che il “ricorso” non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 419e cpv. 3 CPC la remunerazione del curatore di rappresentanza designato in base all'art. 146 CC è stabilita dal giudice;
che la legge non prevede se e in che modo la decisione del giudice sia impugnabile;
che, nondimeno, i costi derivanti dalla rappresentanza del figlio rientrano nelle spese processuali della causa tra i genitori (Schweighauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 46 ad art. 147 CC con riferimenti; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 3 ad art. 146/147 CC);
che quindi la decisione del 13 agosto 2004 con cui il Pretore ha fissato la retribuzione della curatrice di rappresentanza, addebitandola alle parti in ragione di metà ciascuno, deve intendersi come un'integrazione del dispositivo (n. 3) sugli oneri processuali relativo alla sentenza di divorzio emanata il 23 dicembre 2003, del quale avrebbe dovuto far parte;
che l'unico rimedio esperibile contro le sentenze di divorzio, anche solo in materia di oneri processuali, è l'appello (art. 423b cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2001.148 del 1° ottobre 2003);
che in concreto il ricorso del 2 settembre 2004 deve quindi essere considerato alla stregua di un appello;
che un appello deve contenere – fra l'altro – le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che, dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);
che tale principio vale anche in materia di spese e ripetibili (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309);
che in concreto l'appellante chiede la moderazione dell'onorario esposto dalla curatrice, ma non indica minimamente quale sia l'entità della riduzione proposta, neppure per ordine di grandezza;
che di conseguenza l'appello si rivela, già di primo acchito, irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC);
che, si volesse da ciò prescindere, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte;
che, stando all'appellante, nella fattispecie la curatrice non ha svolto alcun intervento legale e non è stata confrontata a problemi giuridici particolari, sicché le andrebbe applicata la normale tariffa di un curatore in base alla legge sulle tutele e curatele;
che giusta l'art. 147 cpv. 1 CC, in caso di rappresentanza del figlio, l'autorità tutoria designa come curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche (sul profilo personale del rappresentante: RDT 2001 pag. 193 seg.);
che la rimunerazione del curatore è stabilita conformemente al diritto cantonale (Schweighauser, op. cit., n. 50 ad art. 147 CC), seguendo i principi vigenti in materia tutelare (FF 1996 pag. 162 n. 234.104.2)
che nel Cantone Ticino – come detto – la mercede del curatore nelle cause di stato è fissata dal giudice, “avuto riguardo alla tariffa applicabile in materia di tutele e curatele” (art. 419e cpv. 3 CPC);
che giusta l'art. 49 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL: 4.1.2.2), ripreso dall'art. 17 cpv. 1 del regolamento (RL: 4.1.2.2.1), i curatori hanno diritto a una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo;
che, inoltre, se per l'adempimento di compiti particolari s'impone il ricorso a persone con conoscenze specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello delle tariffa applicata nel relativo ramo di attività (art. 18 del regolamento);
che, come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, ove debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività professionale il curatore ha diritto a una rimunerazione speciale fissata, di massima, in base alla sua tariffa professionale (DTF 116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag. 344 consid. 3);
che in concreto la legale designata come curatrice ha svolto anche le mansioni di natura giuridica che le incombevano (si veda l'inc. DI.2000.783), sicché ha diritto di essere adeguatamente rimunerata;
che l'appellante non contesta l'esistenza, l'entità o l'adeguatezza del lavoro svolto dalla curatrice, onde l'impossibilità di capire perché l'onorario della medesima andrebbe ridotto;
che per il resto, rientrando negli oneri del processo, i costi derivanti dalla rappresentanza del figlio vanno posti in tutto o in parte a carico dei genitori, secondo l'esito della procedura (FF 1996 pag. 163 in alto; Schweighauser, op. cit., n. 48 ad art. 147 CC);
che in concreto gli oneri della causa di divorzio sono stati addebitati alle parti in ragione di metà ciascuno (sentenza del 23 dicembre 2003, dispositivo n. 3);
che in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC);
che l'appellante nemmeno accenna a eventuali motivi per cui il riparto dei costi a metà deciso dal Pretore per la rappresentanza del figlio denoterebbero un eccesso o un abuso di apprezzamento;
che, comunque lo si esamini, l'appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione;
che nelle condizioni descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);
che tuttavia, data la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria