Incarto n. 11.2004.1 11.2004.2
Lugano, 13 gennaio 2004
Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello
Il presidente
visti gli appelli del 5 gennaio 2004 presentati da
__________, e __________ (patrocinati __________)
contro le sentenze emesse il 22 dicembre 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________, nelle cause DI.2002.__________ e DI.2002.__________ (appuramento del registro fondiario) che li oppongono a
__________
(patrocinata __________),
giudicando ora sulle richieste di effetto sospensivo contenute negli appelli;
Ritenuto
in fatto: che con decisione dell'8 maggio 2002 la Sezione del registro fondiario e di commercio, statuendo nella procedura d'impianto del registro fondiario definitivo nel Comune di __________, ha accertato l'esistenza di una servitù di passo pedonale limitato (a trasporti, traslochi e all'accesso di persone con difficoltà motorie) in favore della particella n. __________, proprietà di __________, e a carico della particella n. __________, comproprietà di __________ e __________;
che il 14 giugno 2002 __________ ha introdotto reclamo contro tale decisione davanti al Pretore del Distretto di __________, chiedendo di accertare l'esistenza di una servitù di passo pedonale senza limitazioni e di riformare in tal senso la decisione impugnata (inc. DI.2002.__________);
che il 20 giugno 2002 __________ e __________ hanno introdotto reclamo a loro volta contro la decisione della Sezione del registro fondiario e di commercio, chiedendo di accertare la totale inesistenza della servitù e di riformare in tal senso la decisione impugnata (inc. DI.2002.__________);
che, giudicando il 22 dicembre 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto il reclamo di __________ e ha accertato l'esistenza di una servitù di passo senza limitazioni gravante la particella n. __________ in favore della particella n. __________;
che con sentenza di quello stesso giorno il Segretario assessore ha respinto il reclamo di __________ e __________;
che contro le sentenze del Segretario assessore __________ e __________ sono insorti il 5 gennaio 2004 con due appelli per ottenere la riforma dei giudizi in questione, nel senso di vedere accertata la totale inesistenza della servitù o – subordinatamente – per vedere annullate le due sentenze e per vedere rinviati gli atti al Segretario assessore ai fini di una nuova decisione;
che negli appelli figura una richiesta di effetto sospensivo, la quale va esaminata in primo luogo;
e considerando
in diritto: che sui “reclami” introdotti contro decisioni prese dalla Sezione del registro fondiario e di commercio il Pretore – o, in sua vece, il Segretario assessore – giudica con procedura di camera di consiglio (art. 105 cpv. 2 del regolamento concernente la legge sul registro fondiario: RL 4.1.3.1.1);
che un appello diretto contro una sentenza emessa nell'ambito di tale procedura non ha effetto sospensivo, “salvo che il presidente della Camera non disponga altrimenti” (art. 370 cpv. 3 CPC);
che accordare effetto sospensivo a un ricorso significa, all'atto pratico, inibire l'esecuzione del giudizio impugnato (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. II, n. 1 ad art. 70 OG);
che il conferimento di tale beneficio dipende dalle particolarità della fattispecie e dalla ponderazione degli interessi in gioco (cfr., sul piano federale, DTF 107 Ia 270), dovendosi apprezzare a tal fine se i motivi in favore dell'immediata esecutività della sentenza impugnata prevalgano su quelli contrari, mentre il presumibile esito dell'appello è di rilievo solo ove appaia univoco sin dall'inizio (cfr. DTF 129 II 289 in alto);
che la decisione di soprassedere all'esecuzione del giudizio impugnato può giustificarsi, in particolare, per mantenere un determinato stato di fatto o per tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati (cfr., sempre sul piano federale, l'art. 94 OG);
che nel caso in esame gli appellanti chiedono di mantenere la situazione di fatto odierna e di impedire l'esercizio del passo sul loro fondo finché l'esistenza o l'inesistenza della servitù sia stata accertata, ma tale motivazione non è pertinente, dipartendosi essa dal presupposto – litigioso – che la servitù non esista;
che, ciò premesso, la concessione dell'effetto sospensivo si giustifica, seppure alla luce di altre riflessioni;
che i “reclami” inoltrati contro decisioni della Sezione del registro fondiario e di commercio implicano infatti, per il solo fatto della loro litispendenza, una menzione nel libro mastro del registro fondiario definitivo (art. 106 del regolamento concernente la legge sul registro fondiario);
che, fosse immediatamente eseguita la sentenza del Segretario assessore, nel caso specifico tale menzione andrebbe cancellata e sostituita dall'iscrizione vera e propria disposta in quella sentenza, con tutti i rischi che incomberebbero su eventuali terzi di buona fede nel caso in cui l'appello fosse poi accolto;
che, così facendo, si vanificherebbe inoltre il prescritto contenuto nell'art. 107 del regolamento concernente la legge sul registro fondiario, stando al quale l'entrata in vigore del registro fondiario definitivo lascia “impregiudicato” l'esito di eventuali reclami irrisolti;
che nelle circostanze descritte si giustifica di concedere agli appelli effetto sospensivo;
richiamato l'art. 370 cpv. 3 CPC,
decreta: 1. Le richieste sono accolte e agli appelli è conferito effetto sospensivo.
2. Intimazione:
– __________; – __________.
Comunicazione:
– Divisione della giustizia, Sezione del registro fondiario e di commercio;
– Pretura del Distretto di __________.
Il presidente
della prima Camera civile
(Giorgio A. Bernasconi)