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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.01.2004 11.2004.1

13. Januar 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·844 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2004.1 11.2004.2

Lugano, 13 gennaio 2004  

Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello  

Il presidente

visti gli appelli del 5 gennaio 2004 presentati da

 __________, e  __________ (patrocinati __________)  

contro le sentenze emesse il 22 dicembre 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________, nelle cause DI.2002.__________ e DI.2002.__________ (appuramento del registro fondiario) che li oppongono a  

__________

(patrocinata __________),  

giudicando ora sulle richieste di effetto sospensivo contenute negli appelli;

Ritenuto

in fatto:                           che con decisione dell'8 maggio 2002 la Sezione del registro fondiario e di commercio, statuendo nella procedura d'impianto del registro fondiario definitivo nel Comune di __________, ha accertato l'esistenza di una servitù di passo pedonale limitato (a trasporti, traslochi e all'accesso di persone con difficoltà motorie) in favore della particella n. __________, proprietà di __________, e a carico della particella n. __________, comproprietà di __________ e __________;

                                         che il 14 giugno 2002 __________ ha introdotto reclamo contro tale decisione davanti al Pretore del Distretto di __________, chiedendo di accertare l'esistenza di una servitù di passo pedonale senza limitazioni e di riformare in tal senso la decisione impugnata (inc. DI.2002.__________);

                                         che il 20 giugno 2002 __________ e __________ hanno introdotto reclamo a loro volta contro la decisione della Sezione del registro fondiario e di commercio, chiedendo di accer­tare la totale inesistenza del­la servitù e di riformare in tal senso la decisione impugnata (inc. DI.2002.__________);

                                         che, giudicando il 22 dicembre 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto il reclamo di __________ e ha accertato l'esistenza di una servitù di passo senza limitazioni gravante la particella n. __________ in favore della particella n. __________;

                                         che con sentenza di quello stesso giorno il Segretario assessore ha respinto il reclamo di __________ e __________;

                                         che contro le sentenze del Segretario assessore __________ e __________ sono insorti il 5 gennaio 2004 con due appelli per ottenere la riforma dei giudizi in questione, nel senso di vedere accertata la totale inesistenza della servitù o – subordinatamente – per vedere annullate le due sentenze e per vedere rinviati gli atti al Segretario assessore ai fini di una nuova decisione;

                                         che negli appelli figura una richiesta di effetto sospensivo, la quale va esaminata in primo luogo;

e considerando

in diritto:                         che sui “reclami” introdotti contro decisioni prese dalla Sezione del registro fondiario e di commercio il Pretore – o, in sua vece, il Segretario assessore – giudica con procedura di camera di consiglio (art. 105 cpv. 2 del regolamento concernente la legge sul registro fondiario: RL 4.1.3.1.1);

                                         che un appello diretto contro una sentenza emessa nell'ambito di tale procedura non ha effetto sospensivo, “salvo che il presidente della Camera non disponga altrimenti” (art. 370 cpv. 3 CPC);

                                         che accordare effetto sospensivo a un ricorso significa, all'atto pratico, inibire l'esecuzione del giudizio impugnato (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. II, n. 1 ad art. 70 OG);

                                         che il conferimento di tale beneficio dipende dalle particolarità della fat­ti­specie e dalla ponderazione degli interessi in gioco (cfr., sul piano federale, DTF 107 Ia 270), dovendosi apprezzare a tal fine se i motivi in favore dell'immediata esecutività della sentenza impugnata prevalgano su quelli contrari, mentre il presumibile esito dell'appello è di rilievo so­lo ove appaia univoco sin dall'inizio (cfr. DTF 129 II 289 in alto);

                                         che la decisione di soprassedere all'esecuzione del giudizio impugnato può giustificarsi, in particolare, per mantenere un determinato stato di fatto o per tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati (cfr., sempre sul piano federale, l'art. 94 OG);

                                         che nel caso in esame gli appellanti chiedono di mantenere la situazio­ne di fatto odierna e di impedire l'esercizio del passo sul loro fondo finché l'esistenza o l'inesistenza della servitù sia stata accertata, ma tale motivazione non è pertinente, dipartendosi essa dal presupposto – litigioso – che la servitù non esista;

                                         che, ciò premesso, la concessione dell'effetto sospensivo si giustifica, seppure alla luce di altre riflessioni;

                                         che i “reclami” inoltrati contro decisioni della Sezione del registro fondiario e di commercio implicano infatti, per il solo fatto della loro litispendenza, una menzione nel libro mastro del registro fondiario definitivo (art. 106 del regolamento concernente la legge sul registro fondiario);

                                         che, fosse immediatamente eseguita la sentenza del Segretario asses­sore, nel caso specifico tale menzione andrebbe cancellata e sosti­tuita dall'iscrizione vera e propria disposta in quella sentenza, con tutti i rischi che incomberebbero su eventuali terzi di buona fede nel caso in cui l'appello fosse poi accolto;

                                         che, così facendo, si vanificherebbe inoltre il prescritto contenuto nell'art. 107 del regolamento concernente la legge sul registro fondiario, stando al quale l'entrata in vigore del registro fondiario definitivo lascia “im­pregiudicato” l'esito di eventuali reclami irrisolti;

                                         che nelle circostanze descritte si giustifica di concedere agli appelli effetto sospensivo;

richiamato l'art. 370 cpv. 3 CPC,

decreta:                    1.   Le richieste sono accolte e agli appelli è conferito effetto sospensivo.

                                   2.   Intimazione:

– __________; – __________.

                                         Comunicazione:

                                         –  Divisione della giustizia, Sezione del registro fondiario e di commercio;

                                         –  Pretura del Distretto di __________.

                                                                                Il presidente

                                                                                della prima Camera civile

                                                                                (Giorgio A. Bernasconi)

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