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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.09.2003 11.2003.93

22. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,231 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2003.93

Lugano 22 settembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 21 maggio 2003 da

__________ nata _________ ora in __________ __________ (attualmente patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________  __________ -__________;  

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 4 luglio 2003 dal convenuto nei confronti del Pretore;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1940) e __________ __________ (1941) si sono sposati ad __________ -__________ il ____________________ 1964. Dal matrimonio è nato __________ (1967). Il 21 maggio 2003 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza di misure a pro­tezione dell'unione coniugale, chiedendo di essere autorizza­ta a sospendere la comunione domestica e sollecitando un contributo alimen­tare di fr. 5750.– mensili per sé dal 21 maggio 2003. Con decreto cautelare del 27 maggio 2003 emanato senza contraddittorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha imposto al marito un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili dal 1° giugno 2003. All'udienza del 16 giugno 2003, indetta per la discussione, __________ __________ ha confermato le sue pretese. __________ __________ non si è costituito in giudizio. Il 30 giugno 2003, su richiesta della moglie, il Pretore ha ordinato senza contraddittorio alla Banca __________ __________ di trattenere da un conto intestato al marito fr. 4000.– mensili riversandoli a direttamente all'interessata. Il 4 luglio successivo la banca ha comunicato al Pretore di non po­ter dar seguito all'ordine poiché il conto presentava un saldo negativo.

                                  B.   Il 4 luglio 2003 è giunto alla Pretura il seguente fax, firmato da __________ __________:

                                         Al Pretore di Bellinzona

                                         ieri pomeriggio, persone a me vicine per professione mi hanno dato gli estremi materiali di una sua decisione “supercautelativa” conseguente al fatto che io, dopo tante remore ed inascoltati consigli e per seguire unicamente un certo stile comportamentale, avevo posto fine alla facoltà di indebiti prelievi di soldi, ripetuti ed in vari posti e che, fatto non rilevante, mi hanno costituito debitore verso terzo ed a mia insaputa.

                                         Insomma e la cosa e era nota anche a Lei, il fatto che io ponessi fine e che venissi indebitato presso terzi, ho sollecitato una misura supercautelativa che, con ironia e tanto, ma tanto buonumore, si potrebbe interpretare come opposizione alla mia opposizione di farmi saccheggiare e la cosa appare almeno inaudita.

                                         Io, di questa faccenda mi sono volutamente disinteressato siccome non metto conto di discutere davanti a stupidi, magari costituiti in Autorità, 40 anni di vita coniugale la quale assume importanza ben maggiore del vil denaro. Lo faccia chi, in definitiva, ha dimostrato e dimostra di avere un prezzo, come tante. Ma, io giammai e nemmeno di fronte a ogni e qualsiasi provvedimento, metto conto di discutere i trascorsi fatti di 40 anni di gioia, di affetti, di dolore e tormenti, siccome i sentimenti non si banalizzano nelle botteghe e sollecitati dai mercanti voltagabbana.

                                         Resta il fatto che io non accetto la sua decisione siccome lei ha voluto an­cora una volta ignorare la gravissima inimicizia esistente e da anni nei miei riguardi e la mia vita è costellata da vicende inquietanti e tali da far na­scere legittimo sospetto a che il pretore di bellinzona sia un incapace, un irresponsabile ed un impudente.

                                         Sia ben chiaro potrei riferirmi alla vicende che mi opponevano al Comune di __________ /__________ ove è stata negata giustizia e le modalità della Giustizia (ed anche lì c'erano evidenti ragioni di ricusa, solo che la gente fosse rigorosa anche con sé stessa), non parlo della vicenda __________ ove, persino raccogliendo testimonianze false ed omettendo di raccoglierne altre, è stata elaborata una risoluzione che spalancava le porte agli atti ricorsuali. Insomma non parlo nemmeno degli inganni voluti nella vicenda CS che alla fine mi hanno visto soccombente.

                                         Ma parlo di un episodio nell'ambito del dramma professionale da me vissuto per dieci anni per la vicenda __________ e che poteva finire due anni prima, se lei non avesse tenuto per 8 mesi un mio dossier nei suoi tiretti e, cagionando danno in tutti i sensi.

                                         Le ricordo che lei giustificò la cosa dicendo, davanti a terzi che non aveva fatto nulla per difendere i miei interessi e poco dopo, la famosa affermazione stando alla quale nulla venne fatto anche perché mancava giurisprudenza, cosa inaudita siccome sarebbe come pretendere che la giurisprudenza pre­ceda i fatti della vita portati in giudizio.

                                         Il cattodeficientismo ticinese non consente, magari di analizzare queste perle.

                                         Sono fatti questi e ragioni che mi hanno indotto a scrivere ripetutamente che in ogni atto che mi riguarda lei deve ricusarsi siccome per inaudito e ripe­tuto comportamento pare che lei viva solo per arrecarmi danno materia­le e morale.

                                         E, sia chiaro, in comunicazione forse ineccepibile formalmente ma per sempre comunicazione/richiesta il chiedevo ancora una volta che lei si ricusasse.

                                         Sia chiaro, se lei non riconosce in tutti i fatti denunciati chiarissima inimicizia ed il segno della sua vocazione alla vessazione nei miei riguardi, vuol dire ed a maggior ragione che lei si ostina ad esercitare “giustizia” nei miei riguardi solo per spirito di vendetta e basta.

                                         Del resto e glielo ricordo lei appartiene alla razza padrona dei __________ di __________, ossia di coloro che spostavano nottetempo i termini per il raggruppamento dei terreni, ai danni di una povera, giovane vedova con due bimbi. Tanto non potevano fiatare.

                                         Io non accetto la sua risoluzione data la sua disonestà sempre manifestata nei miei riguardi e che avrebbero invocato in ogni contrada Svizzera la ricusa da parte del giudice.

                                         Le chiedo di avere un sussulto di dignità, la quale è cosa dettata dall'orgoglio e non dalla volontà di genuflettersi come sono soliti fare gli imbecilli, magari e persino davanti ai grossi nomi dell'avvocatura, persino televisiva.

                                         Mi leggono in copia in vari, e son convinto (me lo consenta) che sotto sotto approvano il mio intervento anche se taluni la proteggono, per motivi che a me non interessano.

                                         La saluto ed attendo

                                         (segue la firma)

                                  C.   L'8 luglio 2003 il Pretore ha fissato a __________ __________ un termine di 5 giorni per esprimersi sulla domanda di ricusa. Con la medesima ordinanza egli ha sospeso la causa e ha demandato al Segretario assessore la conduzione del procedimento cautelare. __________ __________ ha comunicato di non condividere i motivi di ricusa. Il Pretore ha trasmesso il 10 luglio 2003 gli atti alla Camera civile di appello con un suo memoriale di osservazioni in cui dichiara di non ravvisare alcun motivo di ricusazione nei suoi confronti.

                                  D.   Con ordinanza del 23 luglio 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti all'udienza del 3 settembre 2003 per discutere l'istanza di ricusa, precisando che se nessuno fosse comparso la decisione sarebbe seguita sulla base degli atti. Il contraddittorio del 3 settembre 2003 è andato deserto. Nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio.

Considerando

in diritto:                  1.   La cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del Pretore spetta alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC). Ora, le parti possono ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione, qualora sussista grave inimicizia tra il giudice stesso e una delle parti o qualora si diano – più in generale – “gravi ragioni” (art. 27 CPC). In concreto nemmeno l'interessato allude, per avventura, a ipote­tiche causa di esclusione (art. 26 CPC). Egli non accetta la decisione del Pretore poiché questi “ha voluto ancora una volta ignorare la grave inimicizia esistente da anni nei miei riguardi”. Inoltre egli menziona taluni precedenti giudicati dal Pretore, rimproverando a quest'ultimo inattività in una lite che opponeva l'istante medesimo alla Banca __________ __________. L'unico motivo di ricusazione invocato si rifà per­tanto, in sostanza, a un'ostilità personale tra __________ __________ e il Pretore.

                                   2.   La ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Appurarne i presupposti significa verificare se, dal profilo oggettivo, il giudice ricusato offra le garanzie necessarie per escludere legittimi dubbi di parzialità. A tal fine vanno considerati anche aspetti d'ordine funzionale e organizzativo, non senza trascurare le apparenze (DTF 126 I 169 consid. 2a con rinvii, 120 Ia 187 consid. 2b, 117 Ia 410 consid. 2a). Che certi atteggiamenti di un magistrato possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità poco importa. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettiva­mente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Semplici dissapori tra il giudice e una parte non giustificano del resto una ricusa del magistrato, a meno che denotino una riconoscibile prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 4.2 ad art. 23). Per di più, l'avversione dev'essere quella del magistrato verso la parte e non viceversa, poiché lo scopo dell'istituto è quello di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quella di conferire alla parte il diritto di scegliere il magistrato che più le aggrada. Né il fatto di denunciare un giudice basta – di per sé – per motivare una ricusa (DTF inedita del 29 marzo 1999 in re R.; Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: RJN 1990 pag. 25). A minor ragione vi è motivo di ricusa ove una parte si limiti ad adombrare sospetti (I CCA, sentenza del 4 novembre 1999 in re O., consid. 3, massima pubblicata in: Rep. 1999 pag. 234).

                                   3.   Nella fattispecie l'interessato non indica episodi specifici suscettibili di denotare una concreta inimicizia del Pretore nei suoi riguardi. È vero che la ripetuta pronuncia di decisioni sfavorevoli può destare nel soccombente una soggettiva parvenza di prevenzione, ma il solo fatto che un giudice abbia dato torto più vol­te a una parte non è sufficiente per sostanziare una ricusa (DTF 117 Ia 327 in basso con riferimenti). Fra le attribuzioni di un tribunale rientra anche quella di dirimere contese delicate e complesse. Decisioni prese da un magistrato nell'ambito del normale assolvimento del proprio ufficio non sono idonee, da sé sole, a dimostrare prevenzione, neppure ove si rivelino erronee. Eventuali errori vanno censurati con i mezzi di impugnazione offerti dall'ordinamento giuridico (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio). Solo sbagli particolarmente grossolani o ripetuti, tali da configurare violazioni gravi dei doveri di funzione, possono destare oggettivi sospetti di parzialità. Né spetta al giudice della ricusazione esaminare la conduzione della causa; rimediare a vizi di procedura o a errori di merito tocca – come detto – all'autorità di ricorso (DTF 116 Ia 138 consid. 3a con richiamo).         

                                   4.   Per quanto riguarda la causa in esame, il Pretore ha ordinato senza contraddittorio a una banca di trattenere da un conto intestato al marito fr. 4000.– mensili e di riversarli alla moglie. Ora, tra i provvedimenti a protezione dell'unione coniugale che il giudice può adottare vi è anche quello di ingiungere ai debitori di un coniuge inadempiente di eseguire i pagamenti – in tutto o in par­te – nelle mani dell'altro (art. 177 CC). Certo, l'emanazione di mi­sure senza contraddittorio deve limitarsi a casi chiari (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, nota 905 ad art. 379 CPC). Inoltre la diffida ai debitori deve rispettare il principio di proporzionalità. Essa non si giustifica, ad esempio, per un semplice ritardo (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 2 ad art. 132 CC). In concreto però l'interessata ha addotto nell'istanza (pag. 1 in fine) elementi tali da legittimare un intervento urgente. L'istante inoltre è stato espressamente avvertito della possibilità di sollecitare la revoca del provvedimento (art. 379 cpv. 2 CPC). Sapere se nel caso specifico il giudice abbia statuito a ragione inaudita parte non è per altro oggetto del giudizio odierno.

                                   5.   Quanto ad altri procedimenti che hanno coinvolto l'istante, l'esito di tali giudizi non adombra alcun elemento atto a far ritenere il magistrato prevenuto agli occhi di una persona ragionevole (sul criterio: Poudret, op. cit., ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123).

                                         a)  Per quanto concerne la vertenza contro il Comune di __________ -__________, con sentenza del 5 maggio 1999 il Pretore ha respinto una petizione presentata il 5 febbraio 1998 da __________ __________ volta ad accertare l'esistenza di dilazioni per il pagamento di imposte comunali (inc. __________.__________.__________). La decisione è stata confermata dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello con sentenza del 21 luglio 1999 (inc. __________.__________.__________). Nella procedura esecutiva promossa dall'ente pubblico, poi, il Pretore neppure si è occupato della questione, la decisione di rigetto dell'opposizione essendo stata emessa dal Segretario assessore (inc. __________.__________.__________). Mal si intravede di conseguenza una qualsivoglia prevenzione da parte del primo giudice.

                                         b)  Quanto a un'azione promossa il 22 maggio 1998 da __________ __________ contro __________ __________o, con sentenza del 9 agosto 2000 il Pretore ha respinto la petizione (inc. __________.__________.__________). Il 3 maggio 2001 la seconda Camera civile ha accolto un appello dell'attore e ha riformato la sentenza (inc. __________.__________.__________). Ciò non basta a comprovare prevenzione. Della successiva procedura esecutiva avviata da __________ __________, il Pretore non si è occupato (inc. __________.__________.__________), la sentenza del 15 gennaio 2002 sul rigetto dell'opposizione essendo stata presa dal Segretario assessore. Non si comprende dunque perché il pronunciato in questione lasci trasparire parzialità nei confronti dell'istante.

                                         c)  Il Pretore, infine, non si è occupato nemmeno della procedura cautelare promossa dall'istante il 27 marzo 1997 contro il __________ __________, tant'è che il successivo decreto del 28 set­tem­bre 1998 è stato emesso ancora una volta dal Segretario assessore (__________.__________.__________). La causa di merito intentata dalla banca si è conclusa poi per transazione (inc. __________.__________.__________). Per quale motivo l'operato del Pretore adombrerebbe prevenzione ed ostilità nei confronti dell'istante non è dato dunque di capire.

                                   7.   Quanto alla “vicenda __________ ”, l'istante rimprovera inoperosità al Pretore, rilevando che la lite “poteva finire almeno due anni prima se lei non avesse tenuto per 8 mesi un mio dossier nei suoi tiretti e cagionando danno in tutti i sensi”.

                                         a)  Con petizione del l'8 febbraio 1993 __________ __________ ha convenuto la Banca __________ __________ per ottenere il pagamento di

                                              fr. 40 000.–. Dopo la replica del 9 settembre 1994 non sono più avvenuti atti processuali fino al 21 gennaio 1999, quando è stata assegnato alla convenuta un ultimo termine per presentare la duplica. Il 23 marzo 1999, su richiesta dell'attore, il Pretore ha sospeso la causa (inc. __________.__________.__________). Nel frattempo, il 15 giugno 1993, l'attore ha introdotto una seconda petizione contro la banca, postulando questa volta il versamento di fr. 76 100.–. La procedura è stata sospesa il 28 settembre 1994 su richiesta dell'attore e, riattivata il 21 gennaio 1999, è stata nuovamente sospesa il 23 marzo 1999, sempre su richiesta dell'attore (inc. __________.__________.__________). Il 30 giugno 2000 l'attore ha per finire dichiarato di ritirare le petizioni, sicché il 14 luglio 2000 il Pretore ha emesso il decreto di stralcio.

                                         b)  Dall'istanza non è invero dato di capire con precisione a che cosa si riferisca il biasimo al Pretore. Si può presumere tuttavia che esso riguardi il seguito di un memoriale del 28 gennaio 1998 che l'attore ha trasmesso al primo giudice il 5 novembre 1998 per “truffa assicurativa e previdenziale, a carico dello Stato, della Confederazione e di Ente privato” (inc. __________.__________.__________, fascicolo “corrispondenza”). Dal carteggio risulta che in un primo tempo, il 13 novembre 1998, l'interessato ha criticato il Pretore per non avere applicato l'art. 181 CPP (ovvero per non avere fatto rapporto al Procuratore pubblico di quanto denunciato nello scritto) e per non avere considerato l'allegato “una forma di petizione”. Il 21 gennaio 2001, dopo alcuni tentativi intrapresi per risolvere il contenzioso (lettere del 6 novembre, 22 dicembre 1998 e 11 gennaio 1999), il Pretore ha comunicato a __________ __________ di non poter considerare il memoriale alla stregua di una petizione per carenza di requisiti formali. L'interessato ha protestato il 24 gennaio 1999, lamentando nuovamente la mancata trasmissione dell'esposto al Procuratore pubblico. L'indomani il Pretore ha inviato l'atto al Ministero pubblico. Il 1° febbraio 1999 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in relazione a una denuncia presentata il 17 gennaio 1999 da __________ __________ e contenente, tra l'altro, le medesime accuse figuranti nell'esposto inviato al Pretore.

                                         c)  La presunta passività di un magistrato non è necessariamen­te segno di prevenzione e va censurata con i rimedi previsti dall'ordinamento giuridico (Rep. 1997 pag. 289 n. 95). Ammesso e non concesso che nella fattispecie il Pretore dovesse far seguire subito il noto memoriale al Procuratore pubblico e invitare immediatamente l'istante a conformare lo scritto ai requisiti di una petizione, ciò non significa ancora che il primo giudice abbia procrastinato il corso della procedura per nuocere all'attore. Anzi, il Pretore ha dimostrato notevole tolleranza, sforzandosi di promuovere un'intesa tra le parti. Inoltre egli ha dato seguito alle continue interpellazioni di __________ __________, ancorché estranee alle norme di procedura. Si aggiunga che il 28 gennaio 1999 l'istante si era finanche scusato con il magistrato “per essere incorso in errore, e meglio in una dimenticanza sul com'eravamo rimasti d'accordo il 2.12.1998. In effetti dopo questa data il suo atteggiamento è stato ineccepibile nei miei riguardi ed io so che se prima lei non ha agito nell'ambito dell'art. 181 – ossia d'ufficio – lo è stato, almeno presumo, per riguardo nei miei confronti. Solo di quelli.” Il comportamento del Pretore non denota quindi parzialità.

                                   8.   Dato quanto precede, non si ravvisano in concreto giudizi o atti processuali che dimostrerebbero sbagli particolarmente grossolani o ripetuti del Pretore, tali da configurare violazioni gravi dei doveri di funzione e destare oggettiva parvenza di parzialità. L'istante può avere avvertito come errate o discriminanti decisioni a lui sfavorevoli e può essere soggettivamente convinto di avere subìto un'ingiustizia, ma tale sua personale convinzione non trova riscontro in fatti oggettivi. Né egli non deve interpretare ogni decisione dell'autorità che non risponda alle sue aspettative come un atto di prevenzione o di personale ostilità. Tanto meno egli ha il diritto di reagire con espressioni offensive e lesive dell'onorabilità del giudice, il quale può far capo non solo all'art. 68 cpv. 1 e 2 CPC, ma anche sporgere querela all'autorità penale. Né una parte può prevalersi delle sue stesse intemperanze verbali o scritte per ottenere la ricusa di un magistrato. Come si è detto, alla ricusa si deve far capo con riserbo, per non sovvertire inutilmente l'ordine giurisdizionale (Rep. 1983 pag. 319).

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, che per redigere le osservazioni non ha dovuto ricorrere all'assistenza di un legale, né ha partecipato all'udienza davanti a questa Camera.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza di ricusazione è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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