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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2003 11.2003.91

16. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,103 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.2003.91

Lugano 16 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __._____.__ (trattenuta di salario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 3 gennaio 2003 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 luglio 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 24 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1957) e __________ nata __________ (1968) si sono spo­sati ad __________ il __________ 1990. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è amministratore unico del Garage __________ __________ ad __________. Durante la vita in comune la moglie non ha esercitato attività lucrativa, occupandosi solo dell'economia domestica. I coniugi vivono separati dal settembre del 2001. Il 1° luglio 2002 __________ __________ iniziato un lavoro al 60%.

                                  B.   Il 19 luglio 2002 __________ __________ ha chiesto il divorzio per motivi gravi davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, e il

                                         3 settembre 2002 ha instato per l'adozione di misure provvisionali, in specie per ottenere un contributo alimentare di fr. 4531.– mensili, lo stanziamento di fr. 14 274.20 per finanziare la dimora separata e la corresponsione di fr. 20 000.– a titolo di provvigione ad litem. Con decreto cautelare del 5 settembre 2002, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo provvisionale di fr. 4531.– mensili (inc. __________.__________.__________). 

                                  C.   All'udienza del 10 ottobre 2002, indetta per la discussione delle misure provvisionali, __________ __________ ha offerto un contributo mensile di fr. 1397.–, opponendosi alle altre domande. Nel frattempo, il 3 gennaio 2003, __________ __________ si è rivolta al Pretore perché ordinasse una trattenuta di salario, il marito non versando quanto previsto dal decreto del 5 settembre 2002. Con decreto del 9 gennaio 2003, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la richiesta e ha ordinato alla Garage __________ __________ di trattenere l'importo di fr. 3134.– mensili dallo stipendio del marito, versandolo direttamente ad __________ __________ (inc. __________.__________.__________). __________ __________ non ha sollecitato la revoca di tale decreto.

                                  D.   Esperita l'istruttoria provvisionale sull'istanza del 3 settembre 2002, le parti hanno rinunciato alla discussione finale e hanno presentato memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande. Statuendo il 24 giugno 2003, il Pretore ha ingiunto al marito di versare ad __________ __________ un contributo provvisionale di fr. 3200.– mensili dal 1° al 31 luglio 2002, di fr. 2800.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2002  e di fr. 3315.– dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Per il resto l'istanza cautelare è stata respinta. Lo stesso giorno il Pretore ha emanato un decreto con cui ha aggiornato la trattenuta di salario, impartendo alla Garage __________ __________ l'ordine di trattenere l'importo di fr. 1918.– mensili dallo stipendio del marito, riversandolo alla moglie.

                                  E.   Contro il decreto predetto è insorto __________ __________ con un appello del 3 luglio 2003 nel quale postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di revocare la trattenuta di stipendio. L'appello non è stato intimato ad __________ __________.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 177 CC il giudice può ordinare ai debitori di un coniu­ge dimentico dei propri obblighi di mantenimento che facciano i pagamenti, in tutto o in parte, nelle mani dell'altro. Per esplicito rinvio dell'art. 137 cpv. 2 CC tale norma è applicabile in via analogica anche come misura provvisionale durante una causa di stato (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 184 n. 849 e pag. 186 n. 861). Ora, le misure provvisionali chieste da un coniuge in pendenza di divorzio o di separazione sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC) e possono essere appellate solo “dopo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). Per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 26 settembre 2000 in re F.).

                                   2.   Dal fascicolo processuale risulta che in concreto, dopo l'emanazione del primo decreto in materia di trattenuta salariale, avvenuta il 9 gennaio 2003 senza contraddittorio, nella parallela procedura provvisionale relativa al contributo di mantenimento (inc. __________.__________.__________) la moglie ha chiesto, con memoriale conclusivo del 10 marzo 2003, l'aggiornamento della trattenuta. Il Pretore ha dato seguito alla richiesta il 24 giugno 2003 (decreto impugnato, inc. __________.__________.__________). Se non che, all'udienza del 10 ottobre 2002 le parti hanno discusso l'istanza cautelare del 3 settembre 2002 (inc. __________.__________.__________, verbale di udienza). Nel suo memoriale conclusivo del 10 marzo 2003 la moglie ha postulato la modifica del decreto supercautelare emanato il 9 gennaio 2003, mentre il marito ne ha chiesto la revoca. Non vi è quindi stata una discussione sull'istanza di modifica del 10 marzo 2003 e, a ben guardare, nemmeno sull'istanza del 3 gennaio 2003. In simili circostanze il decreto impugnato non può ritenersi emesso “previo contraddittorio” (art. 379 CPC), onde la manifesta improponibilità dell'appello. Quest'ultimo può nondimeno essere trattato come istanza di revoca e come tale rinviato al Pretore per l'indizione del contraddittorio (art. 126 combinato con l'art. 379 cpv. 3 CPC). In tale occasione l'appellante potrà far valere tutte le sue obiezioni e contestare anche la proporzionalità della misura.

                                   3.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili all'istante, che non si è vista notificare il ricorso e non ha quindi dovuto affrontare spese presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli atti sono rinviati al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché tratti l'appello come istanza di revoca.

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 

                                   4.   Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________; – avv. __________ __________. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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