Incarto n. 11.2003.76
Lugano 24 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.____ (modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 ottobre 2001 da
__________, __________ (__________) (patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________ (1984) e __________ (1986), __________ (rappresentati dalla madre __________, __________, e patrocinati dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 maggio 2003 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 19 maggio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7 giugno 1995 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra __________ (1962), cittadino turco, e __________ (1964), cittadina italiana. La convenzione sugli effetti del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, tra l'altro, l'affidamento dei figli __________ (nata il __________ 1984) e __________ (nato il __________ 1986) alla madre, con obbligo per il padre di versare a ogni figlio un contributo alimentare di fr. 500.– mensili fino al 12° anno di età, di fr. 600.– fino al 16° anno e di fr. 700.– fino alla maggiore età. Nell'agosto del 1998 __________ si è trasferito in __________, dove ha sposato la connazionale __________.
B. Il 26 ottobre 2001 __________ ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di modifica della sentenza di divorzio, postulando l'esonero dai contributi alimentari dovuti ai figli __________ e __________ dal 1° settembre 2001. All'udienza del 24 gennaio 2002 egli ha confermato la domanda, alla quale si sono opposti i figli. Esperita l'istruttoria, le parti hanno riaffermato il loro punto di vista in un memoriale conclusivo e hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 19 maggio 2003, il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alle controparti fr. 1000.– complessivi per ripetibili. I convenuti sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Insorto contro la predetta sentenza con un appello del 30 maggio 2003, __________ postula – previa concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure provvisionali – la soppressione del contributo litigioso o, quanto meno, la sua riduzione a fr. 100.– mensili per ciascun figlio e la conseguente riforma del giudizio impugnato. L'appello non è stato intimato a __________ né a __________.
Considerando
in diritto: 1. La modifica del contributo alimentare per un figlio minorenne previsto in una sentenza di divorzio soggiace – dal 1° gennaio 2000 – all'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 135). La procedura è quella degli art. 425 segg. CPC, nella quale il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 428 CPC). Le parti e il Pretore si sono fondate a ragione sui medesimi principi. Tempestivo, il ricorso è quindi ricevibile.
2. Il Pretore ha accertato che l'istante, dopo avere lasciato il lavoro alla __________, si è trasferito in __________, dove si è risposato e si è impiegato in un albergo come chef de partie, con un guadagno di DM 3400.– mensili lordi, pari a DM 1649.24 netti. Sulla base di tale introito il primo giudice ha ritenuto che l'istante non fosse in grado di far fronte nemmeno al proprio fabbisogno. Tuttavia, essendosi egli risposato, il dovere di mutua assistenza tra coniugi imponeva alla seconda moglie di riprendere o estendere la sua attività lucrativa. E siccome nulla era dato di sapere sulla situazione di quest'ultima, il primo giudice ha escluso la possibilità di ridurre il contributo per i figli, tanto più che di fronte a una condotta processuale negligente non spettava al tribunale intervenire d'ufficio. Oltre a ciò – ha soggiunto il Pretore – la situazione finanziaria della prima moglie non è affatto florida, poiché fino al 30 giugno 2001 essa ha beneficiato unicamente di sussidi e solo il 20 agosto 2001 ha trovato lavoro come ausiliaria, con un guadagno di fr. 3050.– mensili lordi.
3. L'appellante censura dapprima il ritardo con cui il Pretore ha statuito, lamentando una violazione del termine previsto dall'art. 427 cpv. 5 CPC e dolendosi perciò di un diniego di giustizia. A mente sua la remora si sarebbe potuta giustificare ove il giudice avesse svolto ricerche d'ufficio e l'indagine fosse stata complessa, fermo restando che il giudice avrebbe potuto invitarlo a completare gli atti mancanti. Senza contestare i limiti del principio inquisitorio, secondo cui non spetta al giudice rimediare a una totale insufficienza istruttoria, egli sostiene che per formare il proprio convincimento il Pretore avrebbe potuto chiedergli nuova documentazione o interpellare le autorità germaniche per ottenere informazioni. Ribadisce che, in buona fede, egli poteva aspettarsi di vedere attivare d'ufficio, tanto più che al termine dell'udienza, il 24 gennaio 2002, il Pretore stesso aveva comunicato che avrebbe deciso con ordinanza separata sull'ammissibilità delle prove offerte. Salvo poi comunicare, il 24 settembre 2002, che l'istruttoria doveva considerarsi chiusa. L'appellante afferma altresì che il primo giudice ha applicato il principio inquisitorio unilateralmente a suo sfavore, mentre il reddito dei genitori doveva essere accertato d'ufficio. Contesta infine che alla seconda moglie, domiciliata in __________, possa essere applicato l'art. 159 cpv. 3 CC, come contesta che il suo fabbisogno possa essere determinato in base ai parametri evocati dal Pretore, rimproverando al primo giudice di non avere considerato la situazione finanziaria dei figli e della loro madre.
4. Nella fattispecie è vero che, secondo l'art. 427 cpv. 5 CPC, il Pretore avrebbe dovuto emanare la sentenza entro 10 giorni dalla discussione orale. Il termine però è di natura meramente ordinatoria e la sua inosservanza non comporta l'annullamento della decisione impugnata. Ora, l'appellante imputa sostanzialmente al Pretore, come detto, di avere violato il principio inquisitorio per avere omesso di compiere indagini di propria iniziativa e per non averlo invitato a completare la documentazione. La portata del principio inquisitorio è già stata correttamente riassunta, nondimeno, nella sentenza impugnata (la sentenza del Tribunale federale del 27 giugno 2002 è pubblicata in DTF 128 III 411). Certo, il precetto è destinato a salvaguardare anche gli interessi del debitore alimentare (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1). Resta il fatto che l'obbligo per il giudice di intervenire d'ufficio non è senza limiti. Il principio inquisitorio non esonera un genitore, tanto meno se patrocinato da un legale, dal sostanziare per quanto possibile le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova disponibili. Tale dovere si impone a maggior ragione nel caso in cui il debitore intenda ottenere una riduzione di contributi (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1 con rinvii; Breitschmid in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 5 ad art. 280 CC; Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 113 ad art. 279/280 CC). Non spetta al giudice – si ribadisce – rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii).
a) Nel caso specifico l'istante si è limitato a far valere un peggioramento della propria situazione finanziaria. Il fatto è che in concreto egli si è risposato e avrebbe dovuto illustrare compiutamente la sua nuova situazione familiare. Può darsi che, contrariamente all'opinione del Pretore, l'art. 159 cpv. 3 CC sui doveri per la seconda moglie di assistere adeguatamente il marito non si applichi direttamente, gli effetti del secondo matrimonio essendo disciplinati con tutta verosimiglianza dal diritto germanico (art. 48 cpv. 1 LDIP). Ciò non esonerava l'istante tuttavia dall'esporre la sua situazione, e la sua situazione coinvolgeva in costanza di matrimonio quella della consorte, di cui avrebbe dovuto indicare i redditi e le capacità di guadagno, oltre che il fabbisogno di entrambi. Tutto ignorandosi al riguardo, non spettava al Pretore rimediarvi. D'altro lato, in mancanza degli elementi predetti, un confronto affidabile – foss'anche a livello di apparenza – tra la situazione dell'istante al momento del divorzio e quella attuale era semplicemente aleatorio, onde l'impossibilità di sopprimere o di ridurre il contributo litigioso. Si aggiunga che mai prima d'ora l'istante ha fatto valere di essere nuovamente diventato padre (cfr. in particolare le conclusioni, pag. 2), sicché non è dato a divedere quali indagini, finanche presso autorità estere, il primo giudice dovesse compiere di propria iniziativa.
b) Che l'appellante potesse legittimamente confidare in un intervento d'ufficio del Pretore non può desumersi neppure dall'indicazione posta in calce al verbale di udienza del 24 gennaio 2002, secondo cui l'ammissibilità delle prove avrebbe formato oggetto di ordinanza separata (act. III, pag. 4). Il Pretore ha correttamente emanato l'ordinanza sulle prove il 28 marzo 2002 (act. IV). Accertato che non erano state presentate le domande per l'interrogatorio formale dell'istante, il 26 settembre 2002 egli ha ordinato la decadenza dell'interrogatorio medesimo e, constatata l'assunzione delle altre prove, ha chiuso l'istruttoria citando le parti alla discussione finale (ordinanze nel fascicolo “corrispondenza diversa”). In mancanza di ulteriori indicazioni, ancora una volta non si scorge quale indagine il Pretore dovesse esperire. Certo, l'art. 427 cpv. 2 in fine CPC prescrive che, dopo l'udienza, non è più possibile produrre altra documentazione. L'art. 427 cpv. 4 CPC abilita tuttavia il giudice ad assumere d'ufficio “ulteriori prove giusta l'art. 420” (ora: 419b CPC). Ove l'istante intendesse presentare, dopo l'udienza, altri documenti rilevanti ai fini del giudizio, il Pretore avrebbe versato la documentazione agli atti in virtù di tale norma. Mal si comprendono perciò le doglianze nell'appello.
5. Per quanto riguarda la situazione dei convenuti e della loro madre, il Pretore ha accertato che quest'ultima è stata posta al beneficio di prestazioni assistenziali, che dal 20 agosto 2002 essa lavora come ausiliaria in un albergo, dove percepisce fr. 3050.– mensili lordi, e che il contributo del padre copre solo parzialmente il fabbisogno dei figli. L'appellante neppure si confronta con tali argomentazioni, sicché l'appello appare d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Nella sentenza pubblicata in Rep. 1994 pag. 239, per altro, il Tribunale federale aveva rimproverato a questa Camera di avere ammesso senza particolari indagini redditi inferiori alle possibilità delle parti. In concreto ciò non è il caso. Il guadagno dell'interessata di
fr. 3050.– lordi, ovvero fr. 2663.65 mensili netti (doc. 7 prima pagina), corrisponde a quello previsto per collaboratrici domestiche impiegate a tempo pieno (art. 22 cpv. 2 del contratto normale di lavoro per il personale domestico: FU 102/2001 del 21 dicembre 2001, pag. 7894). Le critiche al primo giudice cadono dunque nel vuoto.
6. L'appellante si duole infine della mancata decisione sulla sua domanda di assistenza giudiziaria e rileva che a torto il Pretore ha concesso l'analogo beneficio alle controparti sulla base dell'art. 3 Lag. Il fatto che il Pretore non abbia ancora statuito sulla richiesta presentata dall'istante il 26 ottobre 2001, in realtà, non giustifica una modifica del dispositivo sugli oneri di prima sede. Per ottenere una decisione sul beneficio basta che l'interessato solleciti il Pretore. Né l'omissione costituisce titolo di revisione secondo l'art. 340 lett. a CPC, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non confondendosi con il merito (art. 158 vCPC, in vigore fino al 29 luglio 2002). Quanto alla concessione dell'analogo beneficio ai figli, è vero che la nuova legge sull'assistenza giudiziaria è entrata in vigore il 30 luglio 2002 e si applica alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag). In concreto tuttavia non è dato di capire, né l'interessato spiega, quale pregiudizio gli arrechi la legge nuova. Non ravvisandosi motivo di nullità, la decisione impugnata non richiede alcuna modifica.
7. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di provvedimenti cautelari presentata dall'appellante.
8. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non può essere accolta. Quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza, invero, nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio al ricorso il requisito cumulativo della parvenza di esito favorevole (art. 14 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 30 luglio 2002). Della situazione dell'appellante si tiene conto rinunciando, in via del tutto eccezionale, al prelievo di tasse e spese.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
– avv. __________, __________; – avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario