Incarto n. 11.2003.75
Lugano, 2 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.24 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 23 gennaio 2003 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 30 maggio 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 maggio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 16 giugno 2003 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
4. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello adesivo;
5. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 23 giugno 1995. Dal matrimonio sono nati D__________, il 23 maggio 1996, e A__________, il 20 ottobre 1998. Di formazione decoratore d'interni, AP 1 lavora per le onoranze funebri __________. La moglie, odontotecnica, è sporadicamente attiva per laboratori privati. Nel marzo del 2002 essa si è annunciata all'assicurazione disoccupazione, dichiarandosi disposta ad assumere un impiego a metà tempo e riscuotendo le relative indennità. I coniugi sono comproprietari, metà ciascuno, di una casa bifamiliare con terreno a __________ (particella n. 70 RFD). L'appartamento più grande era occupato dalla famiglia, l'altro è locato ai genitori della moglie. Nel maggio del 2002 AP 1 si è trasferito per un paio di settimane dai genitori a __________. Rientrato lui a domicilio, la moglie si è spostata nell'appartamento dei genitori insieme con i figli.
B. In esito a tre istanze di misure a protezione dell'unione coniugale presentate da AO 1 il 14 giugno, il 6 settembre e il 4 ottobre 2002, con sentenza del 6 dicembre 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, ha disciplinato il diritto di visita del convenuto, obbligandolo a versare dal 1° luglio 2002 un contributo alimentare di fr. 740.– mensili per D__________ e di fr. 620.– mensili per A__________ (assegni familiari compresi), ha posto a carico di lui gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale (fr. 1300.– mensili), ha assegnato l'automobile di famiglia alla moglie, ha ingiunto al convenuto (con la comminatoria dell'esecuzione effettiva) di consegnare all'istante determinati oggetti, ha ordinato la separazione dei beni dal 3 luglio 2002 e ha concesso a entrambe le parti il beneficio dell'assistenza giudiziaria, senza prelevare tasse né spese e senza assegnare ripetibili. Un appello presentato il 18 dicembre 2002 da AP 1 contro tale giudizio è stato respinto da questa Camera con sentenza del 14 maggio 2004 (inc. 11.2002.150).
C. Poco più di un mese dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, il 23 gennaio 2003, AO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore, facendo valere che il marito non aveva pagato gli interessi dovuti sul mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale, sebbene il loro ammontare si fosse progressivamente ridotto a fr. 1000.– mensili. Essa ha dichiarato così di assumere lei medesima il pagamento, ma in compenso ha chiesto che – conferitale l'assistenza giudiziaria – fosse stabilito retroattivamente dal 1° luglio 2002 un contributo di mantenimento in suo favore di fr. 440.– mensili e che i contributi per i figli fossero aumentati a fr. 1180.– mensili, rispettivamente a fr. 1040.– mensili (assegni familiari compresi), ordinando alla ditta __________ di trattenere dallo stipendio del marito la somma di fr. 2660.– mensili, da riversare direttamente a lei. Alla discussione del 24 febbraio 2003 AP 1 ha proposto di respingere la domanda e ha instato – da parte sua – perché, accordatagli l'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare per i figli fosse limitato a fr. 1450.– mensili complessivi dal 1° gennaio 2003, inclusi gli assegni familiari e gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale. AO 1 ha concluso per il rigetto di quest'ultima pretesa.
D. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e AO 1 si è confermata semplicemente nelle sue richieste del 23 gennaio 2003. AP 1 ha introdotto un riassunto conclusivo dell'11 aprile 2003 in cui ha proposto di respingere l'istanza della moglie, precisando che il contributo alimentare complessivo da lui offerto per i figli (fr. 1450.– dal 1° gennaio 2003, compresi gli assegni familiari e gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale) andava inteso come destinato nella misura di fr. 790.– mensili a D__________ e di fr. 660.– mensili ad A__________.
E. Con sentenza del 16 maggio 2003 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di AO 1, fissando in modifica della precedente sentenza i contributi alimentari come segue:
dal 1° gennaio al 28 febbraio 2003:
fr. 560.– mensili per l'istante,
fr. 845.– mensili per D__________ e
fr. 745.– per A__________, assegni familiari compresi;
dal 1° marzo 2003 in poi:
fr. 490.– mensili per l'istante,
fr. 880.– per D__________ e
fr. 780.– per A__________, assegni familiari compresi.
Gli interessi ipotecari gravanti la particella n. 70 RFD di __________ sono stati posti a carico dell'istante medesima, con obbligo per il convenuto di continuare a versare il premio dell'assicurazione sulla vita sostitutivo dell'ammortamento.
Non sono state prelevate tasse di giustizia o spese né sono state attribuite ripetibili. Le parti sono state ammesse entrambe al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 30 maggio 2003 nel quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il contributo alimentare per la moglie sia soppresso, quello per D__________ sia stabilito in fr. 930.– mensili e quello per A__________ in fr. 820.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° gennaio 2003, lasciando invariata la clausola relativa agli interessi ipotecari e all'ammortamento. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2003 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo chiede, sollecitando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria, che dal 1° luglio 2002 il contributo alimentare per sé sia fissato in fr. 440.– mensili, ma che quello per D__________ sia aumentato a fr. 1180.– mensili e quello per A__________ a fr. 1040.– mensili (assegni familiari inclusi), lasciando invariata la clausola relativa agli interessi ipotecari e all'ammortamento. Con osservazioni del 27 giugno 2003 AP 1 postula il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo le misure a protezione dell'unione coniugale, adattandole alle nuove circostanze. La modifica decorre, al più presto, dal giorno in cui è stata introdotta la relativa domanda. Solo gravi e impellenti motivi di equità possono giustificare – a titolo eccezionale – una decorrenza retroattiva, come ad esempio l'assenza all'estero o l'ignota dimora del convenuto, il comportamento ingannevole di lui, la grave malattia o l'impedimento ad agire dell'istante e così via (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 14 ad art. 179 con riferimenti; Hausheer/Spycher/ Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 519 n. 09.97; v. anche Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324, n. 786; cfr. Rep. 1988 pag. 339 consid. 3). Quanto alla procedura, nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale – e, di riflesso, le istanze volte alla loro modifica – sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
2. Nella sentenza del 6 dicembre 2002 (confermata in appello) il Pretore aveva accertato il reddito del marito in fr. 5185.– netti mensili, quello della moglie in fr. 1100.– netti mensili, il fabbisogno minimo del marito in fr. 2525.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 223.–, imposte fr. 200.–) e quello minimo della moglie in fr. 2610.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, onere ipotecario già dedotta la quota a carico dei figli fr. 690.–, spese accessorie fr. 253.85, premio della cassa malati fr. 268.70, assicurazione responsabilità civile e mobilio fr. 34.60, imposte fr. 110.–). Il fabbisogno in denaro di D__________ era stato valutato, senza cura né educazione (prestate in natura dalla madre), in fr. 1180.– mensili e quello di A__________ in fr. 1040.–, compresi in entrambi i casi fr. 305.– per l'alloggio. Ritenendo nondimeno che il convenuto dovesse assumere l'intero carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale (fr. 1300.– mensili), il Pretore aveva portato il fabbisogno di lui a fr. 3825.– mensili, diminuendo quello della moglie a fr. 1920.– e quello dei figli a fr. 875.–, rispettivamente a fr. 735.– mensili. Dedotti i fabbisogni di tutta la famiglia dall'insieme dei redditi, è risultato un ammanco di fr. 1070.– mensili. In simili condizioni il primo giudice ha calcolato la disponibilità del marito (reddito netto meno fabbisogno proprio) in fr. 1360.– mensili, che ha suddiviso proporzionalmente tra i figli, fissando un contributo di fr. 740.– mensili per D__________ e di fr. 620.– mensili per A__________.
3. Nella sentenza impugnata il Pretore si è dipartito dagli stessi redditi coniugali (fr. 5185.– netti mensili il marito, fr. 1100.– netti mensili la moglie). Ha aggiornato però il fabbisogno minimo del marito in fr. 3035.– mensili nel seguente modo:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.—
locazione fr. 1000.—
premio della cassa malati fr. 257.95
spese supplementari di malattia fr. 100.—
premio dell'assicurazione sulla vita
sostitutivo dell'ammortamento ipotecario fr. 375.—
imposte fr. 200.—.
Inoltre egli ha aggiornato il fabbisogno minimo della moglie fino al 28 febbraio 2003 in fr. 1910.– mensili (arrotondati) come segue:
minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.—
interessi ipotecari (già dedotta la quota a carico dei figli) fr. 243.85
assicurazione RC e mobilio domestico fr. 34.60
premio della cassa malati fr. 268.70
imposte fr. 110.—.
Dal 1° marzo 2003 il Pretore ha accertato che tale fabbisogno si è ridotto a fr. 1780.– mensili (arrotondati) per la contrazione degli interessi ipotecari gravanti l'alloggio coniugale (da fr. 243.85 a fr. 115.70 mensili).
Quanto al fabbisogno in denaro di D__________ e A__________, il Pretore l'ha valutato sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1220.– mensili dal 1° gennaio 2003, rispettivamente in fr. 1075.– mensili, senza cura né educazione (prestate in natura dalla madre).
Il convenuto non avendo disponibilità sufficiente per sostentare appieno moglie e figli, il Pretore l'ha tenuto a versare a questi ultimi tutto quanto eccede il di lui fabbisogno minimo (fr. 2150.– mensili), suddividendo tale somma secondo le proporzioni in appresso:
dal 1° gennaio al 28 febbraio 2003:
fr. 560.– mensili per l'istante,
fr. 845.– mensili per D__________ e
fr. 745.– per A__________, assegni familiari compresi;
dal 1° marzo 2003 in poi:
fr. 490.– mensili per l'istante,
fr. 880.– per D__________ e
fr. 780.– per A__________, assegni familiari compresi.
4. Nella procedura che aveva condotto all'emanazione della sentenza del 6 dicembre 2002 il Pretore non aveva sentito i figli. Date le particolari circostanze del caso, questa Camera aveva rinunciato a sanzionare l'omissione (inc. 11.2002.150 del 14 maggio 2004, consid. 4). Come il Tribunale federale ha avuto modo di specificare nel frattempo, tuttavia, per principio i figli minorenni vanno sempre ascoltati, anche nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (SJ 126/2004 I 583 consid. 2.2), e ciò sin dal momento in cui compiono sei anni (DTF 131 III 553). L'indulgenza di cui ha dato prova questa Camera il 14 maggio 2004 non può dunque essere rinnovata. Né spetta a questa Camera sentire i figli essa medesima, sostituendosi al giudice naturale, ogni qual volta si tralasci in prima sede tale formalità (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Anzi, il giudice che disattende norme essenziali di procedura – come, in particolare, il diritto di essere sentiti – può vedersi annullare la sentenza e rinviare l'incarto perché statuisca di nuovo (art. 326 lett. a CPC). Il Pretore è quindi avvertito che, dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli in età scolastica sia trascurato (foss'anche solo sui contributi alimentari) senza giustificazione pertinente, questa Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti in prima sede perché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato alla mancanza, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice può sempre far capo).
I. Sull'appello principale
5. L'appellante sostiene che il suo reddito netto mensile non ammonta a fr. 5185.–, ma solo a fr. 4785.–, poiché non gli è più versata né l'indennità di fr. 200.– per ore supplementari accertata dal primo giudice, né quella di fr. 200.– mensili per spese di rappresentanza, come si evince da una dichiarazione rilasciata il 13 dicembre 2002 dal suo datore di lavoro (doc. 7). In realtà da quest'ultima emerge soltanto che “eventuali ore supplementari non sono pagate, ma ricuperate in giorni di libero”. Che ciò sia imposto dalla ditta non risulta, come rileva il Pretore (sentenza impugnata, consid. 4). Quanto all'indennità per spese di rappresentanza, la dichiarazione è silente. Nella misura in cui si fonda sul materiale agli atti, l'opinione del Pretore sfugge dunque alla critica.
Certo, in una lettera del 22 maggio 2003, prodotta la prima volta in appello, la ditta __________ dichiara che “l'importo di fr. 200.– mensili per spese di rappresentanza non (…) viene più corrisposto” e che “eventuali ore supplementari, per decisione del datore di lavoro, devono essere recuperate in ore di libero”. Come sottolinea tuttavia l'istante nelle osservazioni all'appello, tale documento – nuovo – non può essere preso in considerazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), giacché non è destinato a tutelare gli interessi dei figli né costituisce un mezzo di prova necessario per accertamenti indispensabili ai fini del giudizio (identico principio vige nelle provvisionali di divorzio o di separazione: FamPra.ch 2001 pag. 127 = Rep. 2000 pag. 145 n. 9; v. anche RtiD I-2005 pag. 761 n. 44c).
Si aggiunga che il convenuto sapeva già nell'ambito della precedente causa, oggetto della sentenza emanata il 14 maggio 2004 da questa Camera, che l'ammontare del suo stipendio era controverso. Già in quella sede, per vero, il primo giudice gli aveva rimproverato di non avere reso verosimile la soppressione delle indennità per lavoro supplementare e per spese di rappresentanza (sentenza inc. 11.2002.150 di questa Camera, consid. 6). Convenuto nuovamente dalla moglie davanti allo stesso giudice, egli si è limitato a produrre una dichiarazione anodina (doc. 7), senza nemmeno chiamare a testimonianza il datore di lavoro. Solo come annesso all'attuale appello egli acclude la citata lettera del 22 maggio 2003, senza pretendere per altro che ciò gli sarebbe stato impossibile prima. La procedura di appello non è destinata però a sanare negligenze manifeste. Su questo punto il convenuto dev'essere rimesso alle proprie responsabilità processuali e l'appello dichiarato irricevibile nella misura in cui si fonda sul documento nuovo. Se ne conclude che, privo di consistenza, il rimedio è destinato all'insuccesso.
II. Sull'appello adesivo
6. L'appellante adesiva si duole anzitutto che nel fabbisogno minimo del marito il Pretore abbia riconosciuto il premio della cassa malati per il 2003 (fr. 257.95 mensili rispetto ai fr. 223.– mensili riconosciuti in precedenza: sentenza impugnata, consid. 3d), sostenendo che un aumento di fr. 34.95 mensili non giustificava un aggiornamento del dato (memoriale, pag. 4, punto 7). Sulla questione di sapere se un simile adeguamento di premio bastasse, da sé solo, per giustificare una modifica a norma dell'art. 179 cpv. 1 CC si può opinare. Sta di fatto che nel caso in esame il convenuto non ha chiesto modifica di sorta. Si è limitato a invocare, di fronte all'istanza avversaria, l'intangibilità del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii, 123 III 3 consid. 3, 121 III 302 consid. 5b). E ai fini del calcolo il Pretore non poteva seriamente rifiutarsi di considerare dati recenti, regolarmente documentati, per far capo artificiosamente a valori del 2002. Un altro problema è sapere se in simili circostanze non andasse aggiornato anche il premio della cassa malati inserito nel fabbisogno minimo della moglie. Al riguardo tuttavia il Pretore non era tenuto a inquisire d'ufficio (sotto, consid. 10), mentre nulla impediva all'istante – debitamente patrocinata – di documentare, all'udienza del 24 febbraio 2003, il suo eventuale aumento di premio (art. 365 cpv. 2 CPC). Quanto al premio della cassa malati per i figli, esso è già compreso nel fabbisogno in denaro, periodicamente aggiornato, previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in principio), cui questa Camera si riferisce per prassi invalsa e consolidata. Su questo primo punto l'appello adesivo risulta così privo di consistenza.
7. Sempre per quanto attiene al fabbisogno minimo del convenuto, l'appellante adesiva contesta l'indennità di fr. 100.– mensili che il Pretore ha ammesso per “spese supplementari causate dalla celiachia” (sentenza impugnata, consid. 3d). A suo avviso “trattasi di un argomento già sollevato, contestato, non dimostrato e respinto dal Pretore nella precedente sentenza. Non vi è quindi alcuna nuova circostanza che giustifichi una modifica della sentenza” (memoriale, loc. cit.). Ancora una volta ci si potrebbe domandare se una maggior spesa di fr. 100.– mensili basti, da sé sola, per giustificare una modifica di misure emanate a protezione dell'unione coniugale. Se non che, ancora una volta il convenuto non ha postulato modifica alcuna; si è limitato a far valere l'argomento in difesa del proprio fabbisogno minimo. E il Pretore ha specificato di avere riconosciuto l'indennità poiché il convenuto aveva “documentato, contrariamente a quanto fatto in precedenza, una maggior spesa di fr. 100.– mensili a causa della malattia che lo affligge (cfr. doc. 4, 5 e 6)” (sentenza impugnata, consid. 3b). Perché la valutazione dei doc. 4, 5 e 6 sarebbe erronea o anche solo discutibile l'istante non spiega. Anzi, su questo punto essa non spende una parola. Carente di motivazione, al proposito l'appello adesivo va finanche dichiarato inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
8. L'appellante adesiva censura altresì che nel fabbisogno minimo del convenuto il Pretore abbia inserito il premio di fr. 375.– mensili per l'assicurazione sulla vita sostitutiva dell'ammortamento ipotecario. Afferma che “non si tratta di una circostanza nuova”, che nell'ambito della prima causa il marito nemmeno aveva fatto valere un importo del genere nel calcolo del proprio fabbisogno minimo e che “paradossalmente”, avendo il Pretore ordinato la separazione dei beni, “il marito potrebbe dedurre dagli alimenti di moglie e figli un premio assicurativo di cui in un secondo momento, in virtù delle norme sulla separazione dei beni, potrebbe rivendicare l'esclusiva proprietà” (memoriale, loc. cit.).
La prima argomentazione, ovvero che il premio di fr. 375.– mensili non andasse inserito nel fabbisogno minimo del convenuto perché “non si tratta di una circostanza nuova”, è a dir poco fuorviante. In materia di ammortamento il Pretore non ha modificato alcunché: il premio sostitutivo figurava già nel fabbisogno minimo del convenuto prima che l'istante chiedesse la modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale (sentenza del 6 dicembre 2002, consid. 6, pag. 11 in fondo). Che nell'ambito della prima causa il marito non avesse inserito la spesa nel proprio fabbisogno minimo poco importa. Nella sentenza del 6 dicembre 2002 il Pretore aveva motivato con chiarezza la propria scelta (“L'onere ipotecario è stato calcolato sulla scorta del doc. C, tenendo conto pure di una somma di fr. 375.– mensili per ammortamento, che di per sé non andrebbe conteggiata, ma che, se non fosse pagata, porterebbe presumibilmente alla disdetta del mutuo da parte della banca”: consid. 6, pag. 11 in fondo). Tale spiegazione non era stata appellata allora e non è revocata in dubbio nemmeno ora, nell'appello adesivo. Quanto alla teoria secondo cui “i premi versati dal marito alla propria assicurazione vita potrebbero essere dal marito rivendicati come beni propri”, a prescindere dal fatto che i premi versati a una compagnia assicuratrice diventano proprietà di quest'ultima (e non possono più essere rivendicati), l'istante non prospetta alcuna soluzione alternativa. Anzi, nelle richieste di giudizio chiede lei stessa che il marito continui “a versare il premio dell'assicurazione sulla vita, sostitutivo dell'ammortamento” (memoriale, pag. 2). Al proposito non è il caso dunque di attardarsi.
Obietta l'appellante adesiva che, in definitiva, il Pretore avrebbe soltanto dovuto aggiornare i contributi alimentari inserendo la spesa di fr. 1300.– mensili (o almeno di fr. 1300.– mensili meno l'ammortamento di fr. 375.–) nel fabbisogno suo e in quello dei figli, senza intervenire sul fabbisogno del convenuto (memoriale, pag. 5, punto 9). L'assunto non è serio. Intanto perché l'appellante non può pretendere di veder inserire l'intera somma di fr. 1300.– mensili nel fabbisogno suo e in quello dei figli chiedendo simultaneamente che il marito provveda egli medesimo all'ammortamento del mutuo. Delle due l'una: o l'ammortamento è a carico di moglie e figli (e rientra nel fabbisogno loro) o è a carico del marito (e rientra nel fabbisogno di lui). Quanto a non riconoscere la quota di fr. 375.– mensili nel fabbisogno minimo del convenuto perché “si tratta di soldi versati dal marito su un proprio conto privato vincolato, che potrebbe essere rivendicato dal marito nella liquidazione del regime matrimoniale in base alla pronunciata separazione dei beni” (memoriale, loc. cit.), l'argomentazione è nuova, addotta la prima volta in appello, e già per tale ragione irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; sopra, consid. 5).
Del resto l'appellante adesiva non può essere seguita nemmeno laddove chiede che nel fabbisogno suo e dei figli sia inserita la differenza tra fr. 1300.– e fr. 375.– mensili. Il Pretore ha accertato partitamente l'ammontare degli interessi ipotecari, dedotta la locazione di fr. 1250.– pagata dai genitori dell'istante, ma aggiunte le spese accessorie, in fr. 873.85 mensili fino al 28 febbraio 2003 e in fr. 745.70 mensili dal 1° marzo 2003 in poi (sentenza impugnata, consid. 2c e 2d). Tale calcolo non è contestato nell'appello adesivo. Anzi, con esso l'interessata neppure si confronta. Perché dunque nel fabbisogno di moglie e figli andrebbe inserito un importo di fr. 925.– mensili non è dato di capire, una richiesta di modifica non essendo uno strumento per farsi riconoscere esborsi che trascendono la realtà delle cifre. Un'altra questione è sapere se il Pretore abbia attribuito a giusto titolo
un contributo alimentare alla moglie di fr. 560.– mensili fino al
28 febbraio 2003 e di fr. 490.– mensili dopo di allora quando l'istante limitava le sue pretese a fr. 440.– mensili, chiedendo che il resto andasse a beneficio dei figli (memoriale, pag. 5 in fondo). Il problema non riguarda tuttavia né il fabbisogno minimo del marito né quello della moglie, ma il modo in cui – dandosi ammanco nel bilancio familiare – va suddivisa fra moglie e figli la disponibilità mensile del marito. Sul tema si tornerà dunque in seguito (consid. 10).
9. Infine l'appellante adesiva insta perché la modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale decisa dal Pretore decorra già dal 1° luglio 2002 (data dalla quale il marito non ha più pagato gli interessi ipotecari) e non solo dal 1° gennaio 2003. Come si è accennato, tuttavia, una modifica di misure a protezione dell'unione coniugale esplica i suoi effetti – al più presto – dalla data della presentazione dell'istanza (sopra, consid. 1). E in concreto l'istanza era del gennaio 2003. L'appellante adesiva non rende verosimile che nella fattispecie ricorressero gravi e impellenti motivi di equità, suscettibili di giustificare a titolo eccezionale una decorrenza retroattiva della modifica. Per di più, essa medesima ammette che per finire il marito ha pagato gli interessi ipotecari scaduti il 31 dicembre 2002 (memoriale, pag. 6, punto 10 in basso). Anche su quest'ultimo punto l'appello adesivo denota perciò tutta la sua infondatezza.
10. Nella sentenza impugnata il Pretore ha riconosciuto all'istante un contributo alimentare di fr. 560.– mensili dal 1° gennaio al 28 febbraio 2003 e di fr. 490.– mensili dal 1° marzo 2003 in poi, sebbene l'interessata limitasse le sue pretese a fr. 440.– mensili e chiedesse che il resto della sua spettanza andasse in favore dei figli. Simile decisione non manca invero di lasciare perplessi, giacché la procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un coniuge è governata dal principio dispositivo (Hausheer/ Spycher/ Kocher/Brunner, op. cit., pag. 599 n. 11.64 in fine). A tal fine il giudice è vincolato dunque, per principio, alle richieste delle parti, anche nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 315 n. 761 in principio; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 180 vCC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 8 ad art. 180 vCC). Attribuendo all'istante un contributo più alto di quello richiesto, il Pretore ha disatteso perciò l'art. 86 prima frase CPC. Rimane il fatto che l'istante non è legittimata a dolersene. Potrebbero lamentare un pregiudizio, tutt'al più, il convenuto o i figli, ma su questo punto il convenuto non ha appellato e l'istante non pretende di appellare adesivamente anche in nome dei figli. Non v'è quindi ragione perché questa Camera intervenga al riguardo, tanto meno ove si consideri che nulla impedisce all'istante di devolvere liberamente ai figli il suo contributo alimentare nella misura in cui questo eccede fr. 440.– mensili.
III. Sulle spese e le ripetibili
11. Gli oneri e le ripetibili degli appelli seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto alle richieste di assistenza giudiziaria, esse non possono essere accolte. Il conferimento di tale beneficio presuppone, tra l'altro, che per la persona richiedente la procedura non risulti senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto l'appello principale appariva già di primo d'acchito senza possibilità di successo, ma è stato notificato alla controparte perché quest'ultima avrebbe anche potuto consentire alla produzione del documento nuovo (ciò che non ha fatto). L'appello adesivo si dimostrava a sua volta, sin dall'inizio, ai limiti del pretesto, ma è stato notificato in ossequio all'imperativo processuale della parità delle armi. Delle modeste condizioni finanziarie in cui versano i coniugi (verosimilmente anche in fatto di sostanza, la particella n. 70 RFD di Cugnasco risultando gravata di ipoteche per fr. 614 915.–) si tiene calcolo, in ogni modo, contenendo al minimo la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
V. Le richieste di assistenza giudiziaria sono respinte.
VI. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria