Incarto n. 11.2003.72
Lugano 18 agosto 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.605 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 agosto 2002 da
CO 1 (patrocinata dall' RA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' RA 1 ),
giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dal convenuto il 2 settembre 2002;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 19 maggio
2003 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 30 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962), cittadino italiano, ed CO 1 (1961) si sono sposati a __________ il 18 agosto 1986. Dal matrimonio sono nati L__________ (1988) e S__________ (1990). Il 29 agosto 2002 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale, in particolare l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli e il divieto al marito di portare i ragazzi in __________ senza il permesso del giudice. Con decreto cautelare emesso il 30 agosto 2002 senza contraddittorio il Pretore ha accolto quest'ultima richiesta.
B. Il 2 settembre 2002 AP 1 ha instato per la revoca di tale decreto, sollecitando il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Alla discussione cautelare dell'11 settembre 2002 egli ha chiesto altresì che la moglie fosse condannata a versargli una provvigione ad litem, ribadendo in subordine la domanda di assistenza giudiziaria. Statuendo al proposito il 30 aprile 2003, il Pretore ha respinto la richiesta.
C. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha presentato un ricorso (“appello”) del 19 maggio 2003 per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, la concessione del beneficio. Analoga richiesta egli formula anche davanti a questa Camera. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2003 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. La legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) si applica solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta di assistenza è del 2 settembre 2002, sicché fa stato il nuovo diritto. Ciò premesso, contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame (“appello”) è quindi ricevibile.
2. Il Pretore ha rifiutato l'assistenza giudiziaria, nella fattispecie, perché al momento di postulare il beneficio il richiedente possedeva – insieme con la moglie – buoni postali italiani, fruttiferi e riscuotibili a vista per complessivi € 3000.–, onde una disponibilità di fr. 2250.– (½ di fr. 4500.–). Il primo giudice ha accertato inoltre che l'interessato è proprietario di una casa d'abitazione a __________ (__________), seppure gravata di usufrutto in favore della madre, e di un terreno agricolo a __________ (__________), libero da oneri, acquistato per € 16 000.– (di cui € 14 780.– in contanti) il 13 marzo 2002, pochi mesi prima che la moglie avviasse la procedura a tutela dell'unione coniugale. Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto che il convenuto non possa definirsi indigente, avendo egli modo di finanziare le spese legali e di patrocinio attingendo a mezzi liquidi per fr. 2250.– e alienando il terreno.
3. Il ricorrente obietta anzitutto che i citati buoni postali erano di “entità modestissima” per rapporto alle prestazioni svolte dal suo patrocinatore e ormai non esistono più, avendo egli dovuto realizzarli “per campare e far campare i suoi figli” (memoriale, pag. 2 a metà). Quanto al terreno, egli sostiene che “non [gli] risulta possibile procurarsi del denaro liquido utilizzando il fondo in questione quale garanzia, per esempio costituendo un pegno”, sia per “le caratteristiche del mercato immobiliare nelle __________” e “la prassi in materia delle banche locali”, sia perché si tratta “come risulta dal contratto stesso, di un terreno agricolo”, sia perché il valore del fondo è talmente modesto “che i costi collegati con la pratica di concessione dell'eventuale mutuo avrebbero un'entità sproporzionatamente elevata”. Inoltre – egli soggiunge – “il bene immobile in questione comporta per sua natura dei costi di manutenzione”, così come la casa l'abitazione, per di più gravata da usufrutto. La quale potrebbe sì essere venduta, ma con modesti ricavi (memoriale, pag. 3). Il ricorrente sottolinea infine che le sue entrate non gli permettono nemmeno di sopperire al proprio fabbisogno personale, di modo che “si vedrà costretto – come in parte ha già dovuto fare – a erodere la sua, invero modesta, sostanza” (memoriale, pag. 4 a metà).
4. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone, tra l'altro, che il richiedente sia una “persona fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag). Per valutare lo stato di grave ristrettezza va presa in considerazione l'intera situazione finanziaria dell'interessato, non solo il reddito (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La mancanza di liquidità non è sufficiente dunque per dimostrare uno stato di indigenza, né l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce al richiedente la possibilità di conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi, dandosene la necessità, il richiedente può vedersi costretto a ipotecare e finanche ad alienare il bene (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6), soprattutto ove si tratti di una residenza secondaria (RDAT II-1999 pag. 46 consid. 5).
5. Nel caso in esame si può convenire che i noti buoni postali fruttiferi siano di poco sollievo al richiedente per far fronte alle spese di causa e di patrocinio, sempre che essi esistano ancora. Si può convenire altresì che il suo reddito di tassista indipendente non basti per coprire simili costi. Sta di fatto che – come rileva il Pretore – egli possiede una casa d'abitazione a __________ e un terreno agricolo a __________. È vero che la prima è gravata di usufrutto, ciò che può rendere più difficile l'ottenimento di un prestito
ipotecario, ed è possibile che il valore della nuda proprietà sia relativamente modesto. Contrariamente all'opinione del ricorrente, non si può dare tuttavia per notoria l'impossibilità di accendere un mutuo ipotecario in simili condizioni, né si può presumere l'invendibilità del bene. Incombeva al richiedente rendere verosimili tali circostanze. Invocare “le caratteristiche del mercato immobiliare nelle __________” e “la prassi in materia delle banche locali” (lettera dell'11 dicembre 2002 al Pretore, nel fascicolo
“Istanza AG”) non basta. Al contrario: trattandosi di realtà estere, l'interessato avrebbe dovuto mostrare diligenza nel rendere attendibili le sue asserzioni, documentandole nella misura del possibile. Sarebbe poi spettato al Pretore, nell'ipotesi in cui avesse ritenuto lacunosa la documentazione prodotta, invitare il richiedente a completarla.
6. Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda il terreno agricolo. Che il fondo sia poco ambito come pegno da parte di
istituti bancari chiamati a erogare un eventuale mutuo è possibile. A parte il fatto però che, una volta ancora, poco sussidiano “le caratteristiche del mercato immobiliare nelle __________” e “la prassi in materia delle banche locali”, risulta dagli atti che il ricorrente ha acquistato l'appezzamento nel marzo del 2002 per € 16 000.– (doc. E). Mal si comprende – né l'interessato spiega – perché rivendendo il terreno il prezzo d'acquisto non possa essere ricuperato. E non si capisce – né il richiedente indica – perché non sia addirittura opportuno vendere un terreno che a un proprietario di scarso reddito comporta “costi di manutenzione” (lettera al Pretore dell'11 dicembre 2002, loc. cit.). Che poi € 16 000.– non bastino a coprire le spese legali e di patrocinio nel caso specifico non è neppure asserito nel memoriale. Se ne conclude che, destituito di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso.
7. La procedura per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita (salvo ipotesi di temerarietà: art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello non può essere accolta già per la circostanza che – come si è visto – gli elementi agli atti non rendono verosimile l'indigenza del richiedente.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria