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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2010 (pubblicato) 11.2003.69

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·426 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n° 11.2003.69

Lugano 14 gennaio 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vececancelliera

sedente per statuire nella causa __.____._ della Pretura del Distretto di Leventina (misure provvisionali in causa di stato) promossa con 24 marzo 2003 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

                                         premesso che, statuendo il 5 maggio 2003 su un'istanza di provvedimenti cautelari, il Pretore del Distretto di Leventina ha disciplinato i rapporti tra __________ e __________ __________ durante la procedura di divorzio, facendo obbligo all'attore – tra l'altro – di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4883.50 mensili dal 1° aprile 2003, ridotti a fr. 4608.50 dal giugno del 2003, e respingendo una domanda di provvigione ad litem della convenuta;

                                         ricordato che contro tale decreto __________ __________ ha interposto appello il 16 maggio 2003 per ottenere una riduzione del contributo di mantenimento in favore della moglie (fr. 4125.65 fino al 30 giugno 2003, fr. 3850.65 fino al 30 giugno 2003 e fr. 1205.85 dal 1° luglio 2003 in poi) e per veder pronunciata la separazione dei beni;

                                         preso atto che con osservazioni del 25 giugno 2003 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello;

                                         ritenuto che il 26 novembre 2003 l'appellante ha reso noto a questa Camera di avere raggiunto con la moglie un accordo com­pleto sugli effetti del divorzio, tra cui è previsto anche lo stralcio dell'appello;

                                         accertato che con lettera del 9 gennaio 2004 l'appellante ha confermato l'avvenuta intesa, chiedendo di togliere l'appello dai ruoli, di porre le spese a carico di chi le aveva anticipate e di compensare le ripetibili, come stabilisce l'art. 7 della convenzione sottoscritta dalle parti;

                                         considerato che nelle circostanze descritte nulla osta allo stralcio dell'appello;

                                         rilevato che in siffatte evenienze la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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