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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.05.2003 11.2003.66

20. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·369 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2003.66

Lugano 20 maggio 2003  

Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello  

La presidente

visto l'appello 14 maggio 2003 proposto da  

__________ __________ __________ __________ __________ __________ (tutti patrocinati dall'avv. __________)  

contro  

                                         ___________,

                                         ___________,

                                         rappr. dall'avv. __________,

la sentenza emanata il 5 maggio 2003 del Pretore del Distretto di ___________ nella causa promossa da

__________ __________ (patrocinati dall'avv. __________)  

esaminata ora la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello,

preso atto che le controparti chiedono con lettera del 19 maggio 2003 di poter formulare osservazioni scritte alla domanda di effetto sospensivo, per far valere il proprio punto di vista;

rilevato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalla particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270), sicché il modo di procedere suggerito dalle parti appellate, per altro non previsto dal Codice di procedura civile, si avvera superfluo, dal momento che la decisione sull'effetto sospensivo deve tenere conto della situazione delle parti in causa;

considerato che in concreto l'appello non appare d'acchito sprovvisto di esito favorevole, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 120 II 293) e della nutrita discussione di dottrina e giurisprudenza sorta negli ultimi tempi in materia di applicazione del noto Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia (cfr. da ultimo I CCA, sentenza del 2 agosto 2002 inc. 11.2000.56, massima pubblicata in Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, dicembre 2002, pag. 19; Bonzanigo/Moor, in: Rep. 1999 pag. 21; G. A. Bernasconi, in: Temi scelti di diritto ereditario, Atti della giornata di studio del 16 ottobre 2000, CFPG Lugano, 2002, pag. 17);

ritenuto che nella fattispecie la domanda tende alla conservazione dello stato di fatto anteriore all’emanazione della sentenza impugnata, senza precorrere il merito della lite e senza eccedere lo stretto indispensabile;

considerato che è nell'interesse di tutti gli interessati procedere alla divisione ereditaria solo dopo aver chiarito quale sia il diritto applicabile alla successione e chi siano di conseguenza gli eredi;

richiamato l’art. 370 cpv. 3 CPC,

decreta                     1.   La richiesta è accolta e all’appello è conferito effetto sospensivo.

                                   2.   Intimazione:

- avv. __________ - avv. __________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

                                                                                La presidente

                                                                                (Epiney-Colombo)

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