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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.05.2005 11.2003.60

27. Mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,360 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

organizzazione della vita separata: contributo al coniuge non attivo professionalmente

Volltext

Incarto n. 11.2003.60

Lugano, 27 maggio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause DI.2002.419 (protezione dell'unione coniugale) e DI.2002.420 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 19 giugno e dell'11 (recte: 10) luglio 2002 da

AO 1   (patrocinata dall'  RA 2 )  

contro

AP 1   (patrocinato dagli RA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 5 maggio 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (6 agosto 1952) e AO 1 (20 settembre 1959) si sono sposati a __________ il 19 settembre 1980. Dal matrimonio sono nati J__________, il 17 agosto 1981, e P__________, l'11 maggio 1985. Il marito lavora come consulente per la __________ a __________. La moglie, casalinga, ha cominciato nel settembre del 2001 a organizzare, come monitrice, corsi di ginnastica per anziani e donne. I coniugi si sono separati di fatto alla fine di ottobre del 2001, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1015 RFD di __________, ora __________, comproprietà delle parti in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________. Il 21 febbraio 2002 essa si è annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione, dichiarandosi alla ricerca di un'attività al 50%. Dall'aprile a metà ottobre del 2002 essa ha poi lavorato come ricezionista a tempo parziale per l'Hotel __________ di __________.

                                  B.   Nel frattempo, il 19 giugno 2002, AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di attribuire l'alloggio coniugale al marito, di affidare il figlio P__________ al padre (riservato il suo diritto di visita) e di obbligare il coniuge a versarle un contributo alimentare di fr. 1940.– mensili retroattivamente dal 1° marzo 2002. Formulata già in via provvisionale, quest'ultima domanda è stata accolta dal Pretore con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 21 giugno 2002 (inc. DI.2002.420). L'11 (recte: 10) luglio 2002 AO 1 ha adito inoltre il Pretore perché fosse ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio del marito l'importo di fr. 1940.– mensili e di riversarlo direttamente a lei. Anche tale

                                         istanza è stata accolta dal Pretore il giorno stesso senza contraddittorio.

                                  C.   Alla discussione del 31 luglio 2002, indetta per il contraddittorio cautelare e per la discussione delle misure a protezione dell'unione coniugale, i coniugi si sono reciprocamente dati atto di vivere separati, accordandosi sull'attribuzione dell'alloggio comune e sull'affidamento del figlio al marito, riservato all'istante un ampio diritto di visita. Il convenuto si è opposto invece al versamento di qualsiasi contributo alimentare e ha sollecitato la revoca della trattenuta di stipendio. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a presentare conclusioni scritte. Nel proprio allegato, del 9 dicembre 2002, AP 1 ha ribadito il suo punto di vista. Con memoriale del 16 dicembre 2002 AO 1 ha aumentato la richiesta di contributo alimentare da fr. 1940.– a fr. 3110.– mensili.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 17 aprile 2003, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, “il marito nell'abitazione coniugale, la moglie altrove”, ha affidato P__________ al padre (riservato alla madre il diritto di visita da concordare direttamente con il figlio) e ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1940.– retroattivamente dal 1° marzo 2002, confermando la trattenuta di stipendio. Contestualmente egli ha stralciato la procedura cautelare dai ruoli. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 5 maggio 2003 nel quale chiede che il contributo di mantenimento per la moglie sia annullato, che la trattenuta di stipendio sia revocata e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 2 giugno 2003 AP 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC), compresa la cosiddetta “diffida ai debitori” (art. 177 CC), sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito al quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile. Improponibile è invece il memoriale di osservazioni datato 2 giugno 2003 dall'istante. L'appello è stato notificato a quest'ultima, invero, il 17 maggio 2003 (osservazioni, pag. 2 in alto). Introdotto ben oltre i dieci giorni previsti dall'art. 370 cpv. 2 CPC, l'allegato si rivela pertanto tardivo e sfugge a qualunque esame.

                                   2.   L'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di un coniuge il giudice stabilisce – tra l'altro – “i contributi pecuniari” dell'uno in favore dell'altro. L'ammontare di tali contributi si calcola dividendo l'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

                                   3.   Nella fattispecie il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 9183.20 netti e il relativo fabbisogno minimo in fr. 4036.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–,

                                         onere ipotecario fr. 981.– [già dedotta la quota di fr. 310.– compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], spese di riscaldamento fr. 86.40, tassa rifiuti fr. 12.10, spese di spazzacamino fr. 8.85, tassa di fognatura fr. 13.60, premio della cassa malati fr. 441.–, assicurazione degli stabili a __________ e __________ fr. 118.40, assicurazione dell'economia domestica fr. 49.20, assicurazione responsabilità civile fr. 9.–, imposta di circolazione fr. 26.–, assicurazione dell'automobile fr. 40.55, imposte stimate fr. 1000.–). Per quel che è della moglie, il Pretore ha accertato il reddito mensile in fr. 1850.– netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2516.15 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione

                                         fr. 750.–, spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 294.–, imposta di circolazione fr. 43.85, assicurazione dell'automobile fr. 78.30, imposte stimate fr. 150.–). Il fabbisogno in denaro di P__________ è stato valutato in fr. 1920.– mensili. Constatata

                                         un'eccedenza di fr. 2561.–, il Pretore ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo alimentare di fr. 1946.– mensili, arrotondato a fr. 1940.–. La decorrenza del medesimo è stata fissata il 1° marzo 2002 in applicazione dell'art. 173 cpv. 3 CC. La trattenuta di stipendio è stata mantenuta “a garanzia di un regolare versamento dei contributi”.

                                   4.   L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia computato alla moglie, invece del reddito effettivo di fr. 1850.– netti mensili, un guadagno ipotetico di almeno fr. 4500.– netti mensili (memoriale, punti 7a a 7d). Egli fa valere che al momento della separazione (fine ottobre del 2001) l'istante aveva 42 anni, che essa conosce quattro lingue, ha una formazione come monitrice di ginnastica, ha seguito corsi di computer, ha lavorato per alcune banche, gode di buona salute e non deve più occuparsi dei figli. A torto il primo giudice le avrebbe accordato dunque un periodo (indeterminato) per una “riqualificazione professionale mirata” come monitrice di ginnastica, lavoro che non le consentirà mai – per ammissione di lei stessa – alcuna autosufficienza economica. Tanto più, soggiunge l'appellante, che lavorando a tempo pieno come ricezionista d'albergo essa avrebbe potuto guadagnare subito fr. 3520.– netti mensili, se appena avesse cercato lavoro nel settore. Che la situazione economica della famiglia sia buona non esonera l'interessata, a mente sua, dal ricrearsi una propria autonomia in campo economico.

                                         a)   Gli art. 163 segg. CC disciplinano il mantenimento della famiglia anche dopo la fine della vita in comune. La questione del sostentamento continua dunque a essere regolata da tali norme non solo in una procedura a tutela dell'unione coniugale, ma anche in una causa di divorzio (o di separazione). E le misure prese a tal fine dal giudice a tutela dell'unione coniugale o – in pendenza di causa – dal giudice del divorzio sono per principio le stesse, tant'è che in materia di divorzio l'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC richiama esplicitamente le disposizioni a tutela dell'unione coniugale. Il problema di sapere se e in che misura il coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, va risolto di conseguenza secondo i medesimi criteri (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).

                                         b)   Nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro. Trattandosi poi di misure provvisionali in pendenza di divorzio occorre por mente al fatto che durante una causa di stato il ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito ai fini della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro di siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel caso di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica che il coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – è chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).

                                         c)   Per quanto riguarda le misure a protezione dell'unione coniugale in particolare, la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che il giudice fissa il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) fondandosi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dai coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che, ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti).

                                         d)   Nella fattispecie le parti si sono sposate il 19 settembre 1980. Fino al 1983 l'istante risulta essersi occupata a tempo pieno di “__________” per la __________ a __________, alle cui dipendenze essa era dal 1978, guadagnando fr. 2500.– mensili (act. VII: interrogatorio formale, risposta n. 2). Dopo di allora – e per 18 anni – essa si è dedicata alla casa e alla famiglia, salvo cominciare nel settembre del 2001, un mese prima della separazione di fatto, a organizzare gruppi di ginnastica come monitrice (loc. cit., risposta n. 5): un gruppo per la __________ di __________, che tra il marzo e il luglio del 2002 le ha fruttato poco più di fr. 1100.– (doc. FF), e un altro gruppo per la “__________”, che non le ha procurato reddito (loc. cit., risposta n. 3). Nel 2002 poi essa ha seguito un gruppo di ginnastica per conto proprio, ciò che le ha permesso di ricavare fr. 2000.– (loc. cit., risposta n. 7). L'attività di monitrice presuppone tuttavia una formazione, che l'interessata ha cominciato nell'aprile del 2002 (loc. cit., risposta n. 3) e che, al momento in cui ha statuito il primo giudice, era ancora in corso.

                                         e)   Ciò premesso, il riparto dei ruoli su cui si sono accordati i coniugi dopo il 1983 era quello per cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno e la moglie si sarebbe occupata a tempo pieno della casa e della famiglia. Tale suddivisione dei compiti è rimasta invariata per 18 anni, fino a un mese prima della separazione di fatto, quando l'istante ha intrapreso un'attività accessoria di monitrice. Nelle condizioni descritte l'appellante avrebbe dovuto, prima di imputare alla moglie un reddito ipotetico, rendere verosimile cumulativamente che per finanziare due economie domestiche separate non era possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune e che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostan­za) non bastavano per coprire i costi di tali economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze. Nella misura in cui crede di poter applicare pedissequamente i criteri dell'art. 125 nell'ambito dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC (memoriale, pag. 10 in fondo), l'appellante adombra speculazioni che cadono nel vuoto.

                                         f)    Nel caso in esame il bilancio familiare rivela, come si vedrà oltre (consid. 9), un'eccedenza di circa fr. 1623.– mensili anche solo con il reddito effettivo della moglie (fr. 1850.– netti mensili, non contestati dall'istante). Pretendere che quest'ultima estenda la sua attività lucrativa a tempo pieno in condizioni del genere nel quadro di misure protettrici dell'unione coniugale è fuori discorso. Al riguardo la sentenza impugnata è assolutamente corretta.

                                   5.   In secondo luogo l'appellante sostiene che il certificato di salario da lui prodotto il 20 febbraio 2003 attesta uno stipendio netto di fr. 8690.40 mensili e non di fr. 9183.20, come ha accertato il Pretore (memoriale, punto 7e). Ora, nel fascicolo processuale non figura alcun certificato di salario, ma solo un “avviso di stipendio e di bonus” prodotto il 21 febbraio 2003 (doc. 28) dal quale risulta una retribuzione annua di fr. 122 385.– lordi, identica a quella del 2002 (doc. 27). E nel 2002 allo stipendio lordo si aggiungevano ancora fr. 300.– mensili per spese professionali, più fr. 183.– mensili per indennità di formazione, onde uno stipendio netto di fr. 9183.20 mensili (doc. 21), come ha constatato il primo giudice. Se poi si pensa che nel 2002 l'appellante ha ricevuto anche una gratifica (“bonus”) di fr. 13 422.– (doc. 21, 2° foglio e doc. 27, n. 2i), destinata dal Pretore al rimborso di un mutuo (ma non inclusa nel calcolo dell'eccedenza: sotto, consid. 6i), e che una tale elargizione non consta essere stata negata nel 2003, la tesi dell'appellante sfiora la temerarietà. Su questo punto il ricorso non merita altra disamina.

                                   6.   L'appellante non discute il fabbisogno minimo della moglie, ma contesta l'ammontare del proprio, che afferma essere di fr. 7346.– mensili e non solo di fr. 4036.10, come ha ritenuto il primo giudice (memoriale, punto 7g). Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.

                                         a)   Gli interessi ipotecari calcolati dal Pretore in fr. 981.– mensili ascendono in realtà, secondo l'appellante, a fr. 1291.–. A dire del convenuto, “non può essere imputata la presunta locazione del figlio anche perché si fa notare come la madre non partecipi al suo mantenimento neppure con un solo franco” (memoriale, pag. 8). Per quel che è degli interessi ipotecari, in effetti, essi raggiungono fr. 4070.75 ogni trimestre (doc. 4, 1° e 2° foglio), pari a fr. 1356.90 mensili. Per il resto, nel fabbisogno in denaro di un figlio a carico rientra il costo dell'alloggio, il quale non va confuso – come fa l'appellante – con quello del genitore. Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera fa capo per prassi invalsa, stimano tale costo in un terzo di quel­lo effettivo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 2000, pag. 13 in alto). Qualora non sia possibile accertare il costo effettivo, esse indicano un valore medio (che nel caso di un ragazzo come P__________ sarebbe di fr. 320.– mensili, stando alla tabella dell'edizione 2003). In concreto il Pretore avrebbe dovuto quindi includere nel fabbisogno in denaro del figlio non solo fr. 310.– mensili, bensì un terzo degli interessi ipotecari effettivi (ossia fr. 452.30), e calcolare nel fabbisogno dell'appellante la differenza (fr. 904.60 mensili).

                                         b)   L'ammortamento ipotecario non è un costo dell'alloggio, come sembra credere l'appellante, bensì un ordinario rimborso di mutuo. Non per tale motivo esso va trascurato, come ha fatto il Pretore. Alla stregua di ogni estinzione di debito, esso va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (DTF 127 III 292 consid. bb in fondo con richiamo). In concreto risulta che l'ammortamento ipotecario è di fr. 1000.– ogni trimestre (doc. 4, 2° foglio). I mez­zi finanziari della famiglia consentono senz'altro di sopportare tale onere. Non vi è ragione quindi perché la quota di fr. 332.– mensili fatta valere dall'appellante (recte: fr. 333.35), rimanga esclusa dal fabbisogno minimo del debitore.

                                         c)   Per quanto riguarda le spese di riscaldamento, l'appellante fa valere un esborso di fr. 183.– mensili rispetto ai fr. 86.40 mensili riconosciuti dal Pretore. La pretesa è fondata nella misura di fr. 122.20, giacché la spesa di fr. 430.– annui per l'acquisto di legna (doc. 5, 2° foglio) va aggiunta a quella di fr. 1036.65 per l'acquisto di olio combustibile (la sola considerata dal primo giudice: doc. 5, 1° foglio). Il costo dell'elettricità (fr. 398.65 dal febbraio al maggio del 2002: doc. 5, 3° foglio) non consta invece essere dovuto al riscaldamento. Rientra quindi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto I). Un terzo della spesa per il riscaldamento (fr. 40.75) va inclusa poi – come detto – nel fabbisogno in denaro del figlio, come nel caso delle spese accessorie relative a un contratto di locazione.

                                         d)   La tassa dei rifiuti accertata dal Pretore (fr. 12.10 mensili) merita conferma. Il giustificativo esibito dallo stesso appellante (doc. 6) attesta una spesa di fr. 145.– annui, che dà una media di fr. 12.10 e non di fr. 24.– mensili. Merita conferma anche la spesa di spazzacamino computata dal Pretore (fr. 8.85 mensili), l'importo di fr. 21.– esposto dal ricorrente non trovando alcun riscon­tro nella fattura agli atti (doc. 7: fr. 106.10 annui). A ragione l'appellante fa valere invece che alla tassa per l'uso della fognatura considerata dal Pretore (fr. 13.60 mensili: doc. 8, 1° foglio) si aggiunge la tassa per il consumo di acqua potabile (doc. 8, 2° foglio), di fr. 36.20 mensili, trascurata dal Pretore. Questi due ultimi due prelievi assommano però a fr. 49.80 mensili, non a fr. 62.– come asserisce l'appellante. Un terzo di tali spese accessorie (fr. 23.60) va compreso, una volta ancora, nel fabbisogno in denaro del figlio.

                                         e)   L'appellante allega una spesa di fr. 164.– mensili per l'assicurazione dell'economia domestica. Dimentica tuttavia che il Pretore gli ha riconosciuto, oltre a fr. 49.20 per l'assicurazione dell'economia domestica, fr. 118.40 per l'assicurazione di stabili a __________ e __________, onde un totale di a fr. 167.60 mensili, e ciò proprio sulla base dei giustificativi invocati dallo stesso appellante (doc. 10). Al riguardo l'appello manca per lo meno di serietà.

                                         f)    Nel fabbisogno minimo del convenuto il Pretore ha incluso una spesa di fr. 26.– mensili per l'imposta di circolazione e una di fr. 40.55 mensili per l'assicurazione dell'automobile. L'appellante chiede che l'imposta di circolazione sia accerta­ta in fr. 31.– e il premio dell'assicurazione in fr. 68.– mensili. Dagli atti risulta invero che l'imposta di circolazione riguardante l'automobile (una VW “Golf” 1600) e la motocicletta assomma a fr. 35.85 mensili (doc. 12), mentre l'assicurazione RC dei due veicoli è di fr. 55.50 mensili (doc. 13). Si tratta di spese che il bilancio domestico può agevolmente sopportare. I due importi vanno precisati di conseguenza.

                                         g)   L'appellante espone una spesa di fr. 390.– mensili per le trasferte da __________ a __________, dove lavora (15 km x 5 giorni x 4 settimane x fr. –.65/km). Il Pretore nulla ha riconosciuto, ma non è dato di capire perché, le trasferte a scopo professionale rientrando indubbiamente nel fabbisogno minimo (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266). Certo, l'appellante percepisce già fr. 300.– mensili dal datore di lavoro a copertura di spe­se professionali (sopra, consid. 5), tuttavia non consta che tale indennità dipenda dal domicilio del dipendente, alla stregua di un'indennità di residenza. Resta il fatto che, comunque sia, a parte comprovate esigenze particolari – nemmeno adombrate in concreto – le spese di trasferta vanno commisurate all'uso dei mezzi pubblici. Nella fattispecie un abbonamento “arcobaleno” di prima classe per due zone costerebbe fr. 873.– annui, cioè fr. 72.75 mensili. L'appello va accolto entro tali limiti.

                                         h)   Per i pranzi fuori casa l'appellante fa valere una spesa di

                                               fr. 220.– mensili (fr. 11.– per pasto principale: tabella per il calcolo dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, FU 2/2001 pag. 74, cifra II n. 4 lett. b). La richiesta è legittima, l'interessato non rientrando a casa durante la pausa di mezzogiorno. Per quali ragioni il Pretore abbia ignorato la voce di spesa non si comprende.

                                         i)     L'appellante ribadisce di avere dovuto accendere il 22 febbraio 2002 un mutuo di fr. 40 000.– presso la __________ di __________ per saldare debiti di fr. 4262.25 presso la __________, di fr. 5512.10 e di fr. 7223.80 presso la __________, di fr. 17 719.40 presso la __________ e, in certa misura, di fr. 39 000.– presso la __________ di __________ (automobile destinata alla moglie). Ciò gli costa fr. 1200.– a titolo di rimborso mensile, più il 5.75% di interessi passivi (doc. 19). Secondo il Pretore il convenuto può onorare la spesa facendo capo alla gratifica annua non calcolata nel suo stipendio (sopra, consid. 5), oppure appigionando l'appartamento a pianterreno dell'abitazio­ne coniugale o la casa a __________, oppure attingendo alla sua metà eccedenza (sentenza, pag. 5 in fondo). Quest'ultima ar­gomentazione è insostenibile. Se il bilancio familiare permette di restituire un debito, la rata del rimborso va inserita nel fabbisogno minimo del debitore e non posta a carico della quota d'eccedenza che spetta a costui. La secon­da argomentazione non è neanch'essa condivisibile. La situazione familiare nel quadro di una tutela dell'unione coniugale deve essere modificata il meno possibile, come si è spiegato con riferimento alla capacità lucrativa della moglie (sopra, consid. 4c). Non si vede dunque perché il marito dovrebbe offrire parzialmente in locazione l'alloggio coniugale o la casa secondaria. Rimane l'argomento legato alla gratifica annua (“bonus” di fr. 13 422.–). Al proposito l'interessato non spende una parola (appello, pag. 9 in basso) e mal si comprende, in effetti, perché l'importo medio di fr. 1118.50 mensili (non considerato nel suo reddito) non possa essere destinato alla restituzione del prestito. È vero che la rata di fr. 1200.– mensili e l'interesse medio di fr. 95.85 eccedono fr. 1118.50 mensili, ma è anche vero che l'appellante si vede computato nel proprio fabbisogno il minimo esistenziale di fr. 1250.– mensili anche dopo la maggiore età del figlio, mentre dopo di allora tale minimo andrebbe ridotto a fr. 1100.– (come quello della moglie). Nel complesso l'appellante non può dunque lamentare sfavoritismi.

                                         l)     Il primo giudice ha riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'appellante un onere fiscale stimato di fr. 1000.– mensili, che l'interessato vorrebbe vedere portato a fr. 1460.–. Il Pretore si è fondato sulla tassazione comune dei coniugi 2001/02 (doc. 22), scindendo per apprezzamento le due partite fiscali dalla separazione di fatto (fine di ottobre 2001). A carico dell'appellante egli ha valutato così un reddito imponibile di circa fr. 70 000.– annui per l'imposta cantonale e di fr. 82 000.– annui per l'imposta federale diretta (sentenza impugnata, pag. 4 in basso). L'appellante sostiene che, non dovendo egli corrispondere alla moglie contributo alcuno, “si giustifica dun­que ritenere una cifra di imposte mensili di fr. 1460.–” (appello, pag. 10 a metà). In realtà, come si vedrà oltre, il convenuto non può abdicare al suo obbligo contributivo. Dato nondimeno che l'importo finale risulterà inferiore a quello stabilito dal primo giudice, si può supporre che il carico tributario risulti un po' più alto di quello presunto nella sentenza impugnata. Esso può quindi essere prudentemente apprezzato in fr. 1100.– mensili.

                                   7.   Per quanto riguarda il figlio P__________, divenuto maggiorenne un mese dopo la sentenza appellata (11 maggio 2003), si impongono due precisazioni. Intanto per rilevare che, al momento in cui ha statuito (17 aprile 2003), il Pretore avrebbe dovuto applicare le raccomandazioni pubblicate nel 2003 dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, non la precedente edizione del 2000. E le raccomandazioni del 2003 prevedevano un fabbisogno medio in denaro, per un ragazzo fra i 13 e i 18 anni, di fr. 1980.– mensili. Su questo punto il calcolo del primo giudice va rettificato in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto). Come si è accennato, poi (consid. 6a), nel fabbisogno in denaro del figlio il costo medio dell'alloggio (fr. 320.– mensili) va sostituito dalla spesa effettiva, che è di fr. 516.65 mensili (fr. 452.30, più fr. 40.75 e fr. 23.60: consid. 6a, 6c e 6d), onde un totale di fr. 2176.65 mensili.

                                         La seconda precisazione verte sul metodo di calcolo. Il giudice a tutela dell'unione coniugale, in effetti, può fissare contributi per i figli anche dopo la maggiore età di questi ultimi (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), sempre che al momen­to dell'istanza tali figli abbiano – come in concreto – meno di 18 anni. La questione è di sapere fin quando il contributo debba durare. In concreto nulla si conosce di preciso, né il Pretore consta avere sentito il figlio (in disattenzione dell'art. 144 CC, applicabile anche nel contesto di misure a tutela dell'unione coniugale: SJ 126/2004 I 583 consid. 2.2). D'altro lato nessuno dei due genitori chiede che, dopo una certa data, il contributo alimentare per P__________ sia tolto dal calcolo dell'eccedenza. Non spetta pertanto a questa Camera intervenire d'ufficio. Verificandosi mutamenti di rilievo sotto il profilo dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, del resto, ogni parte potrà instare per una modifica del presente assetto.

                                   8.   Sempre per quel che è del contributo alimentare dovuto alla moglie, l'appellante ne critica la decorrenza retroattiva dal 1° marzo 2002, affermando che nulla giustifica versamenti da parte sua prima del 19 giugno 2002, data dell'istanza. Sta di fatto però che l'art. 173 cpv. 3 CC abilita il richiedente ex lege a postulare prestazioni pecuniarie “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Non incombe quindi al giudice motivare la retroattività del contributo assegnato, se non ove il convenuto sostenga – ad

                                         esempio – di avere già adempiuto l'obbligo per il passato o pretenda che la richiesta intempestiva della controparte denoti una tacita rinuncia al contributo per il lasso di tempo anteriore al­l'istanza (Hasenböhler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 173 CC). In concreto l'appellante denuncia una carenza di motivazione, ma non indica per nulla quali sue obiezioni il Pretore avrebbe omesso di riscontrare. Sprovvisto di motivazione, al proposito l'appello va dichiarato pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   9.   Nelle circostanze descritte risulta, in definitiva, il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:

                                         reddito del marito (consid. 5)                                           fr.   9 183.20

                                         reddito della moglie (consid. 4)                                        fr.   1 850.—

                                                                                                                            fr. 11 033.20 mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 6):

                                         minimo esistenziale del diritto esecutivo     fr. 1250.—

                                         interessi passivi                                        fr.   904.60

                                         ammortamento ipotecario                          fr.   333.35

                                         spese di riscaldamento                             fr.     81.45

                                         spese di spazzacamino                            fr.       5.90

                                         tassa rifiuti, fognatura e acqua postabile     fr.     41.25

                                         premio della cassa malati                          fr.   441.—

                                         assicurazione dell'economia domestica      fr.     49.20

                                         assicurazione stabili                                 fr.   118.40

                                         assicurazione responsabilità civile              fr.       9.—

                                         imposta di circolazione                             fr.     35.85

                                         assicurazione dell'automobile                    fr.     55.50

                                         spese di trasferta e pranzi fuori casa          fr.   292.75

                                         imposte stimate                                       fr. 1100.—

                                                                                                                            fr.  4 718.25

                                         fabbisogno minimo della moglie (non contestato)              fr.  2 516.15

                                         fabbisogno in denaro di P__________ (consid. 7)              fr.  2 176.65

                                                                                                                            fr.  9 411.05 mensili

                                         eccedenza                                                                    fr.  1 622.15

                                         metà eccedenza                                                            fr.     811.10

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 4718.25 + fr. 811.10                                                   fr.  5 529.35 mensili,

                                         deve versare alla moglie:

                                         fr. 2516.15 + fr. 811.10 ./. fr. 1850.–                                 fr.   1 477.25

                                         arrotondati a                                                                  fr.   1 475.–– mensili

                                         e destinare a P__________                                                      fr.   2 176.65 mensili.

                                10.   Infine il convenuto chiede la revoca della trattenuta di stipendio, non perché nella fattispecie difettassero i requisiti del provvedimento (art. 177 CC), ma perché “in caso di accoglimento del presente appello non vi sarebbe (...) più spazio per alcun contributo di mantenimento” (memoriale, punto 7j). Dato l'esito dell'impugnazione, in ultima analisi la trattenuta va ridotta pertanto a

                                         fr. 1475.– mensili.

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio e all'impegno richiesto dall'esame delle censure ricorsuali, seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Rispetto alla sentenza del Pretore, l'appellante vede ridurre il contributo alimentare per l'istante – e la trattenuta salariale – di quasi il 25%. Deve quindi corrispondere equitativamente tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, le cui osservazioni all'appello non sono potute entrare in linea di conto (consid. 1). L'esito del sindacato odierno impone anche una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede. Per rapporto al contributo alimentare di fr. 3110.– mensili chiesto dall'istante dinanzi al Pretore (memoriale conclusivo del 16 dicembre 2002), il convenuto esce infatti vittorioso per circa la metà. In simili condizioni si giustifica di suddividere la tassa di giustizia e le spese in ragione di un mezzo ciascuno, compensando le ripetibili. Non è il caso invece di modificare la tassa di giustizia (fr. 50.–) e le spese del decreto cautelare emanato dal Segretario assessore il 10 luglio 2002, la riduzione quantitativa della trattenuta salariale da fr. 1940.– a fr. 1475.– mensili non influendo apprezzabilmente sul loro modesto ammontare.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

4.1   AP 1 è tenuto a versare alla moglie AO 1, anticipatamen­te entro il 5° giorno di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1475.– mensili dal 1° marzo 2002 in poi.

4.2   La trattenuta di stipendio ordinata il 10 luglio 2002 alla __________ dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, a carico di AP 1, __________, è modificata nel senso che l'importo da riversare direttamente ad AO 1, __________, sul conto corrente n. __________ presso la medesima __________, __________, è ridotto da fr. 1940.– a fr. 1475.– mensili con effetto immediato.

5.    La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 650.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.

                                   III.   Intimazione:

–  ; – .

                                         Comunicazione:

                                         –  (dispositivo n. I/4.2);

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2003.60 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.05.2005 11.2003.60 — Swissrulings