Incarto n. 11.2003.59
Lugano 25 agosto 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __._____._ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 7 gennaio 2003 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dr __________ __________ -__________, __________);
giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 2 maggio 2003 dall'avv. dr __________ __________ -__________ nei confronti del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 gennaio 2003 __________ __________ ha convenuto l'ex moglie __________ nata __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere che – in modifica della sentenza di divorzio emessa il 3 maggio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 – fosse ridotto il contributo di mantenimento da lui dovuto alle figlie __________ (1986) e __________ (1989). All'udienza del 31 gennaio 2003 il Pretore ha accertato che la discussione non poteva essere condotta senza un'adeguata rappresentanza della convenuta, sicché ha sospeso la procedura e ha invitato __________ __________ a munirsi di un patrocinatore. Il 3 aprile 2003 __________ __________ ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria e il 16 aprile successivo ha chiesto lo stralcio della causa, a suo dire priva di fondamento. Con decreto del 22 aprile 2003 il Pretore ha respinto l'istanza, rigettando anche la domanda di assistenza giudiziaria. L'indomani egli ha fissato alla convenuta un ultimo termine di 10 giorni per presentare il memoriale di risposta.
B. Nel frattempo, il 16 aprile 2003 __________ __________ si è rivolta al Pretore perché ordinasse alla ditta __________ __________ di __________, datrice di lavoro dell'ex marito (recte: della di lui moglie), di trattenere immediatamente dallo stipendio di lui fr. 855.– mensili, riversandoli nelle sue mani. Statuendo inaudita parte il 17 aprile 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza. Il 22 aprile 2003 il Pretore ha comunicato alle parti che la trattenuta di stipendio non era stata eseguita poiché la ditta __________ __________ aveva ormai cessato l'attività.
C. Contro la decisione con cui il Pretore ha respinto lo stralcio della procedura e ha negato il beneficio dell'assistenza giudiziaria __________ __________ è insorta con appello del 2 maggio 2003, postulando altresì l'annullamento del termine di 10 giorni per presentare la risposta di merito e l'attribuzione di un altro numero di rubrica alla sua istanza di trattenuta dello stipendio. Con sentenza del 27 maggio 2003 (inc. __________.__________.__________) questa Camera ha rigettato l'appello nel merito nella misura in cui era rivolto contro il decreto del 22 aprile 2003 (mancato stralcio della procedura e diniego dell'assistenza giudiziaria) e in ordine nella misura in cui era diretto contro l'ordinanza del 23 aprile successivo (assegnazione del termine di 10 giorni per presentare la risposta di merito e attribuzione di un altro numero di rubrica alla sua istanza di trattenuta dello stipendio). Un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma introdotti da __________ __________ contro la sentenza della Camera sono stati dichiarati irricevibili dal Tribunale federale il 30 luglio 2003.
D. Il 2 maggio 2003 è giunta a questa Camera la seguente istanza:
Istanza di ricusazione che inoltra la sottoscritta Avv. Dr. __________ __________ -__________ in ambito alla causa __________ /__________ inc. __________.__________.__________
Onorevoli Giudici,
Con la presente devo formulare purtroppo istanza di ricusazione nei confronti del Pretore di Mendrisio-Sud.
Quando la sottoscritta fungeva da Segretario assessore presso la Pretura di Mendrisio-Sud, aveva indicato con scritti al Dipartimento delle istituzioni la situazione in cui si era venuta a trovare in quella Pretura. Tali differenze di vedute non si è risanata nel corso di una dozzina di anni e neanche quando la sottoscritta si è candidata al Gran Consiglio per lo stesso partito del Pretore.
Dalla maniera in cui viene gestita questa causa, oggetto dell'appello, risulta evidente la prevenzione di questo Giudice.
La rinuncia al mandato della sottoscritta comporterebbe ugualmente un danneggiamento per la cliente, visti i fatti e gli atti che sono stati compiuti (a tale proposito si rinvia espressamente a quanto indicato nell'atto di appello).
La sottoscritta si mette a disposizione per un colloquio personale.
Qualora non sia stata già sospesa per altri motivi si chiede la sospensione della causa in oggetto __________.__________.__________, conformemente all'art. 31 CPC. In questo caso vogliate procedere a norma di legge, intimando questa lettera al Pretore.
Ossequi
(segue la firma)
E. Invitati dalla presidente di questa Camera a esprimersi sulla ricusa, il Pretore ha dichiarato di non ravvisare alcun motivo di astensione nei propri confronti, mentre __________ __________ ha proposto di respingere la domanda. Con ordinanza del 20 maggio 2003 il giudice delegato ha convocato le parti all'udienza del 23 giugno 2003 per la discussione della ricusa, precisando che se nessuno fosse comparso la decisione sarebbe seguita sulla base degli atti. Entrambe le parti hanno comunicato di non presenziare all'udienza. Nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio.
Considerando
In diritto: 1. Le parti possono ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione, qualora sussista grave inimicizia tra il giudice stesso e una delle parti o qualora si diano – più in generale – “gravi ragioni” (art. 27 CPC). In concreto nemmeno l'interessata allude, per avventura, a ipotetiche cause di esclusione (art. 26 CPC). Né consta alcuna particolare ostilità personale fra il Pretore e __________ __________. L'unico motivo di ricusazione invocato si riconduce, per vero, a differenze di vedute tra il Pretore e la patrocinatrice della convenuta. Certo, la legale non è parte in causa, tuttavia una ricusa potrebbe essere pronunciata anche qualora si riscontrasse – per avventura – grave inimicizia del giudice verso il patrocinatore (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 4.1 ad art. 23; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, nota 382 b). Il problema è di sapere tutt'al più, in casi del genere, se l'avvocato possa ricusare il giudice in proprio nome. La questione è invero spinosa (Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur argauischen Zivilprozessordnung, Aarau 1998, n. 2 al § 5 respingono l'ipotesi), ma può rimanere aperta nella fattispecie, perché – come si vedrà oltre – l'istanza è destinata all'insuccesso.
2. La ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4, 115 Ia 175 consid. 3). Appurarne i presupposti significa verificare se, dal profilo oggettivo, il giudice ricusato offra le garanzie necessarie per escludere legittimi dubbi di parzialità. A tal fine vanno considerati anche aspetti d'ordine funzionale e organizzativo, non senza trascurare le apparenze (DTF 126 I 169 consid. 2a con rinvii, 120 Ia 187 consid. 2b, 117 Ia 410 consid. 2a). Che certi atteggiamenti di un magistrato possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità poco importa. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b).
3. Per quel che concerne i rapporti personali tra l'istante e il Pretore, tutto si ignora, nessuna traccia evincendosi dal fascicolo processuale. Né l'interessata ha maggiormente sostanziato una pretesa inimicizia. Insufficientemente motivata, su questo punto, l'istanza si rivela finanche irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 29). Del resto, per giustificare una ricusa non basta un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, op. cit., n. 4.2 ad art. 23). Per di più, l'avversione dev'essere quella del magistrato verso la parte e non viceversa, poiché lo scopo della norma è quella di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quella di conferire alla parte il diritto di scegliere il magistrato che meglio le aggrada.
4. Con riferimento al procedimento in oggetto, l'istante si duole che il Pretore abbia respinto la richiesta della sua patrocinata intesa allo stralcio della causa, assegnandole un termine di grazia per presentare la risposta e rubricando la trattenuta di stipendio con lo stesso numero della causa promossa dall'attore. Ora, per quanto riguarda il decreto del 22 aprile 2003 con cui Pretore ha respinto lo stralcio della causa, il semplice fatto che il primo giudice non abbia condiviso la richiesta della convenuta non basta a denotare parzialità. Tanto meno ove si pensi che la decisione è stata confermata da questa Camera con sentenza del 27 maggio 2003 e che i ricorsi introdotti dalla convenuta al Tribunale federale sono stati dichiarati irricevibili. Mal si intravede di conseguenza una qualsivoglia prevenzione da parte del primo giudice.
Circa l'assegnazione dei 10 giorni per presentare l'atto di risposta, il Pretore si è limitato ad applicare l'art. 169 cpv. 1 CPC, che prevede appunto l'assegnazione di quel termine. Per quale motivo l'operato del Pretore in tale circostanza adombrerebbe prevenzione verso la patrocinatrice della convenuta non è dato di capire. Anche al proposito la ricusazione manca di qualsiasi consistenza. Relativamente infine alla rubricazione di due procedure con lo stesso numero, il Pretore neppure si è occupato della trattenuta di stipendio, ordinata dal Segretario assessore. Non si comprende dunque perché il pronunciato in questione tradirebbe parzialità nei confronti dell'istante. Del resto, giovi rammentare che soltanto sbagli particolarmente grossolani o ripetuti, tali da configurare violazioni gravi dei doveri di funzione, possono destare oggettivi sospetti di parzialità. Semplici errori vanno censurati con i mezzi d'impugnazione previsti dall'ordinamento giuridico (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie. Manifestamente infondata, l'istanza di ricusazione non merita pertanto altra disamina.
5. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà a __________ __________, che ha presentato osservazioni all'istanza di ricusa con l'ausilio di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza di ricusazione è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'avv. dr __________ __________ -__________, che rifonderà a __________ __________ un'indennità di fr. 300.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. dr __________ __________ -__________, __________; – avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria