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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.04.2003 11.2003.37

22. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,092 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2003.37

Lugano 22 aprile 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.___ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 aprile 2002 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dal lic. iur. __________ __________, studio legale __________ ____________________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 marzo 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 13 marzo 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1965) e __________ __________ (1964) si sono sposati a __________ il __________ 1995. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (____________________ 1998) e __________ (__________2000). Il marito lavora per l'alber­go “__________ __________ __________ ” di __________ quale __________ di cucina. La moglie esercita l'attività di fisioterapista, come indipendente, qualche ora la settimana. I coniugi si sono separati di fatto nel marzo del 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi a __________.

                                  B.   Il 12 aprile 2002 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'attribuzione dell'appartamento coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 638.50 mensili per sé e di fr. 700.– mensili per ogni figlio. Statuendo il 16 aprile 2002 con decreto cautelare emesso inaudita parte, il Pretore ha affidato i figli alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per ciascun figlio.

                                  C.   Alla discussione del 16 maggio 2002 i coniugi si sono accordati sull'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, sull'affidamento dei figli alla madre e sul diritto di visita del padre. Per il resto l'istan­te ha confermato le proprie richieste. __________ __________ ha offerto da parte sua un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ogni figlio, rifiutando ogni versamento per la moglie. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti del 1° ottobre 2002 nei quali hanno riconfermato le rispettive doman­de.

                                  D.   Con sentenza emanata il 13 marzo 2003 in luogo e vece del Pre­tore, il Segretario assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affida­to i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha stabi­lito il contributo alimentare per quest'ultima in fr. 99.85 per il mese di maggio 2002, in fr. 125.05 mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2002, in fr. 133.25 dal 1° ottobre al 30 settembre 2003 e in fr. 144.15 dal 1° ottobre 2003 in poi, fissando quello a favore di ogni figlio in fr. 922.50 mensili per il mese di maggio 2002, in fr. 1155.60 mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2002, in fr. 1231.20 dal 1° ottobre al 30 settembre 2003 e in fr. 1332.10 mensili dal 1° ottobre 2003. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto un ap­pello del 24 marzo 2003 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 92.50 mensili dal giugno all'agosto del 2002, a fr. 111.– mensili dal settembre all'ottobre del 2003 (recte: 2002), a fr. 68.50 mensili dal dicembre del 2002 al gennaio del 2003 e a fr. 59.30 mensili in seguito, e che il contributo alimentare per ogni figlio sia ridotto a fr. 856.95 mensili dal giugno all'agosto del 2002, a fr. 1025.20 mensili dal settembre all'ottobre del 2003 (recte: 2002), a fr. 633.– mensili dal dicembre del 2002 al gennaio del 2003 e a fr. 547.80 mensili in seguito. L'appello non è stato intimato a __________ __________.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare di tali contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 4 ad art. 176).

                                         Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esisten­ziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, così come gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

                                   2.   Litigioso rimane, in appello, il contributo di mantenimento per la moglie e i figli. Il Pretore ha accertato il reddito del marito in       fr. 4927.20 netti mensili fino al 30 settembre 2002, in fr. 5086.70 dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003 e in fr. 5299.40 successivamente, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2857.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione

                                         fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 259.–, trasporti fr. 298.–, onere fiscale fr. 200.–). Il reddito della moglie è stato calcolato in fr. 3000.– netti mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3157.35 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.– già dedotta la quota di fr. 600.– inserita nel fabbisogno dei figli, premio della cassa malati fr. 285.10, assicurazione RC professionale fr. 7.90, previdenza professionale fr. 165.79, premio RC auto fr. 298.65, AVS fr. 100.–, onere fiscale fr. 200.–). Il fabbisogno in denaro di __________ e __________ è stato stabilito in fr. 1454.– mensili. Constatato un ammanco, il primo giudice ha ridotto linearmente i contributi aritmetici spettanti alla moglie e ai figli.

                                   3.   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Nel caso specifico __________ e __________, di 5 e di 3 anni, non sono ancora in età di formulare progetti per le loro future scelte scolastiche o professionali, né risulta che particolari inclinazioni o interessi – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul loro fabbisogno. Non è quindi il caso di sottoporre i figli a un'audizione in appello.

                                   4.   Quanto al reddito del marito, il Segretario assessore ha rilevato che il convenuto pretendeva bensì di essere inabile al lavoro per malattia, ma che dagli atti non risultava alcun riscontro oggettivo né sulla natura, né sull'entità o la durata dell'infermità. Il solo fat­to che nei mesi di aprile e maggio del 2002 egli avesse ricevuto indennità assicurative non bastava per accertare un impedimen­to duraturo, tanto meno se si pensa che nel memoriale conclusivo egli non aveva più accennato a problemi del genere. L'appellante afferma, da parte sua, che la propria situazione finanziaria non è quella accertata dal primo giudice, ma è ben peggiore a causa del suo cagionevole stato di salute, tant'è che egli ha perduto il posto. Facendo valere di essere inabile al lavoro nella misura del 50% per tempo indeterminato, l'appellante sostiene di avere una disponibilità economica inferiore, onde la necessità di ridurre i contributi di conseguenza. 

                                   5.   In appello il convenuto produce per la prima volta una serie di documenti dai quali risulta, tra l'altro, il salario da egli percepito negli ultimi mesi del 2002, come pure l'incasso di indennità per malattia e disoccupazione. Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423b cpv. 2 CPC) prevede bensì che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Tale facoltà, tuttavia, si riferisce solo alle cause di divorzio o di separazione, non alle misure provvisionali (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P. pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12) o alla protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza del 10 luglio 2002 in re I.C., consid. 2). Per queste ultime procedure continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sempre che non sussistano contestazioni riguardo a figli minorenni, nel qual caso fa stato il principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404).

                                   6.   Nella fattispecie sono coinvolti nella procedura anche due figli minorenni. Se non che, il principio inquisitorio è destinato anzitutto alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere i figli da una condotta processuale manchevole da parte del rappresentante (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 104 n. 14.10; Breitschmid, in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 7 ad art. 280; DTF 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e 125 consid. 8), rispettivamente a evitare che in una sentenza si fissino contributi alimentari palesemente eccessivi o sproporzionati per rapporto alla capacità contributiva del genitore (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1; Rep. 1994 pag. 238 consid. 2b, 1995 pag. 145 consid. 4; I CCA, sentenza del 27 agosto 1998 in re V., consid. 6). L'obbligo per il giudice di chiarire la fattispecie di propria iniziativa non esonera tuttavia un genitore, tanto meno se pa­trocinato da un legale, dal sostanziare per quanto possibile le proprie allegazioni, dal­l'informare il giudice dei fatti a propria conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova disponibili. Tale diligenza si impone a maggior ragione nel caso in cui il debitore intenda ottenere una riduzione del contributo (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; Breitschmid, op. cit., n. 5 ad art. 280 CC; Hegnauer, op. cit., n. 113 ad art. 279/280 CC).

                                   7.   Nel caso specifico non si comprende – né l'interessato spie­ga – come mai la citata documentazione sia stata prodotta solo in appello. Il convenuto non indica nemmeno come mai il suo memoriale conclusivo del 1° ottobre 2002 non faccia alcun cenno alle sue condizioni di salute, sebbene – dopo un periodo di inabilità lucrativa totale, nel settembre del 2002 – egli fosse ancora inabile al lavoro nella misura del 50% (doc. N di appello). Patrocinato da un legale, nelle circostanze descritte il convenuto non può avvalersi ora del principio inquisitorio per esibire nuovi documenti in appello, allargando il processo su nuove basi. Potrà, se mai, postulare davanti al primo giudice una modifica delle misure vigenti (art. 179 cpv. 1 CC), le quali altrimenti sarebbero destinate a durare, almeno finché i coniugi tornino a vivere insieme (art. 179 cpv. 2 CC) oppure siano sostituite da provvedimenti cautelari (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324 n. 788 e 789). Fondato esclusivamente su mezzi di prova nuovi, l'appello si rivela ad ogni modo irricevibile.

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellan­te (art. 148 cpv. 1 CC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;  – lic. iur. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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