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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.01.2004 11.2003.165

8. Januar 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,446 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2003.165

Lugano, 8 gennaio 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divor­zio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 ottobre 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________ -__________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 29 dicembre 2003 presen­tato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 15 dicembre 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 25 ottobre 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra __________ __________ (1948) e __________ nata __________ (1958), cittadini ital__________ani, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione da questi stipulata il 20 ot­to­bre 1995;

                                         che tale convenzione prevedeva l'affidamento dei figli __________ (nata il __________ 1981) e __________ (nato il __________ 1983) alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili indicizzati a ognuno di loro (oltre gli assegni familiari), __________ __________ rinunciando da parte sua a con­tributi di mantenimento per la precaria situazione finanziaria in cui si trovava il marito;

                                         che con petizione dell'8 ottobre 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo il divorzio e sollecitando in via provvisionale un contributo di mantenimento in suo favore di fr. 400.– mensili per i mesi di ottobre e no­vembre 2001, rispettivamente di fr. 800.– mensili dal dicembre 2001 in poi;

                                         che all'udienza del 27 novembre 2001, indetta per la discussione provvisionale, __________ __________ ha rifiutato il versamento di qualsiasi contributo;

                                         che, esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 23 ottobre 2002 __________ __________ ha aumentato la sua richiesta di contribu­to alimentare a fr. 1387.20 mensili dall'ottobre 2001, mentre il convenuto ha persistito del diniego di ogni pagamento;

                                         che, statuendo il 15 dicembre 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha condannato __________ __________ a versare alla moglie un contributo provvisionale di fr. 850.– mensili per i mesi di ottobre e novembre 2001, rispettivamente di fr. 950.– mensili dal dicembre 2001 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;

                                         che la tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla moglie fr. 300.– per ripetibili ridot­te, entrambe le parti essendo state ammesse inoltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                         che contro il decreto del Segretario assessore il convenuto è insorto con un appello del 29 dicembre 2003 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, la soppres­sione del contributo alimentare per la moglie e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

                                         che contestualmente all'appello il convenuto postula la concessione dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede;

                                         che l'appello non è stato intimato ad __________ __________;

e considerando

in diritto:                        che il documento prodotto dal convenuto per la prima volta in ap­pello, non riguardando figli minorenni (al cui proposito fa stato il principio inquisitorio illimitato: DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1), non è ricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

                                         che invero l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423b cpv. 2 CPC), il qua­le consente di addurre nuovi mezzi di prova nelle cause di separazione o divorzio, non si applica alle misure provvisionali (FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12), né del resto alle misure protettrici dell'unione coniugale (I CCA, sentenza dell'8 febbraio 2001 in re M., consid. 2);

                                         che, ciò premesso, a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC il giudice decreta in pendenza di divorzio le necessarie misure provvisionali, anche qualora l'azione faccia seguito a una sentenza di separazione per tempo indeterminato;

                                         che in quest'ultima ipotesi, tuttavia, le misure richieste devono imporsi già a un sommario esa­me, non essendo lecito scostarsi senza necessità da una sentenza – come quella di separazione – avente forza di giudicato (Hausheer/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 145 vCC; principio rimasto immutato nel nuovo diritto del divorzio: Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso);

                                         che, a parere dell'appellante, nulla giustifica nella fattispecie di riconoscere un contributo alimentare alla moglie (contrariamente a quanto prevedeva la sentenza di separazione), l'interessata fruendo addirittura di entrate maggiori rispetto all'ottobre del 1995 (rendita di invalidità intera), mentre egli medesimo versa in una situazione del tutto precaria (aiuti assistenziali dall'ente pubblico);

                                         che siffatta argomentazione è manifestamente infondata, la moglie avendo rinunciato a contributi in proprio favore, nella convenzione sugli effetti accessori della separazione, per consentire al marito di sussidiare nella misura di fr. 400.– mensili ciascuno i due figli minorenni, i quali però nel frattempo hanno raggiunto la maggiore età (il 2 giugno 1999 e il 12 dicembre 2001);

                                         che insistere per il mantenimento della disciplina sui contributi alimentari fissata nella sentenza di separazione è, nelle circostanze descritte, ai limiti della disinvoltura, la maggiore età dei figli imponendo per lo meno una verifica della situazione;

                                         che, secondo l'appellante, la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla moglie va respinta in ogni modo, sia perché dall'agosto del 2001 lo stipendio di lui ammonta in realtà all'80% di quello effettivo (trovandosi egli in malattia), sia perché i vari pignoramenti di reddito cui ha proceduto l'Ufficio di esecuzione gli lasciano appena il minimo indispensabile per vivere;

                                         che simile tesi si rivela destituita di buon diritto già di primo acchito;

                                         che, infatti, il guadagno di fr. 4218.– netti mensili accertato dal Segretario assessore risulta dal certificato di stipendio 2001 agli atti (rubrica “richiami dalla ditta __________ __________ __________ ”, terzo foglio) e corrisponde sostanzialmente – considerata la quota di tredicesima – a quello dei primi quattro mesi del 2002 (loc. cit., secondo foglio);

                                         che, da parte sua, il convenuto non ha prodotto al Segretario assessore alcun altro documento suscettibile di indurre a un accertamento diverso, né egli precisa a quanto ammonterebbe l'80% dello stipendio cui fa accenno nell'appello;

                                         che, per quanto attiene ai pignoramenti di reddito, il Segretario assessore ha spiegato come di ciò non si possa tenere conto nella fissazione di contributi di mantenimento, questi ultimi essendo prioritari rispetto a debiti di altra indole, sicché occorre stabilire prima i contributi e poi far aggiornare il calcolo del minimo esistenziale dall'Ufficio di esecuzione (decreto impugnato, pag. 3 nel mezzo);

                                         che l'interessato nemmeno si confronta con tale motivazione, anzi la passa completamente sotto silenzio, limitandosi a ripetere di avere solo lo stretto indispensabile per vivere (memoriale, punto 5);

                                         che di conseguenza, così com'è formulato, al proposito l'appello va dichiarato irricevibile per carenza di requisiti formali, (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5), non essendo dato di capire perché l'opinione del Segretario assessore non sarebbe pertinente;

                                         che, in definitiva, l'appello denota già a un primo esame tutta la sua inconsistenza;

                                         che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la ri­chiesta di effetto sospensivo;

                                         che nelle condizioni illustrate la tassa di giustizia e le spese andrebbero a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che nondimeno, data la situazione economica in cui versa l'interessato, conviene eccezionalmente soprassedere – per questa volta – a ogni prelievo, il quale riuscirebbe verosimilmente infrut­tuoso e comporterebbe inutili disborsi per l'erario cantonale;

                                         che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

                                         che il beneficio dell'assistenza giudiziaria postulato in questa sede dal convenuto non entra in linea di conto;

                                         che, in effetti, per ottenere il gratuito patrocinio non basta essere indigenti: occorre altresì che la procedura cui si riferisce la domanda non appaia sprovvista di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag);

                                         che nel caso in esame l'appello non presentava, sin dall'inizio, alcuna probabilità di successo, tanto che non è neppure stato oggetto di intimazione;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________ __________ -__________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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