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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.05.2003 11.2003.15

7. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,552 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2003.15

Lugano 7 maggio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.___ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 giugno 2002 da

__________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

giudicando ora sul decreto del 20 gennaio 2003 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'istante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 31 gennaio 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 20 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1953) e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________ il __________ 1976. Dal matrimonio sono nati __________ (1976), __________ (1977) e __________ (1984). Il marito lavora per il Comune di __________; la moglie, che durante la vita in comune si è dedicata alla cura della casa, percepisce dal 7 giugno 2002 una rendita di disoccupazione. I coniugi si sono separati di fatto nel giugno del 2002, quando la moglie ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi prima da un'amica e poi a __________.

                                  B.   Il 7 giugno 2002 __________ __________ ha presentato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, chie­dendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale e un contributo alimen­tare di fr. 2241.– mensili dal giugno del 2002. Lo stesso giorno essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 18 luglio 2002, indetta per la discussione, __________ __________ si è dichiarato disposto a versare un contributo indeterminato e il 16 settembre 2002 ha sollecitato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Al dibattimento finale del 16 ottobre 2002 l'istante ha confermato le sue richieste, riducendo nondimeno la pretesa alimentare a fr. 1630.– mensili, mentre il convenuto ha offerto un contributo di fr. 500.– mensili.

                                  C.   Statuendo il 20 gennaio 2003, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha attribuito l'abitazione coniugale al marito,  tenuto a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1630.– mensili. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le richieste di assistenza giudiziaria sono state respinte con decreto contestuale alla sentenza.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 31 gennaio 2003 volto a ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi conferire l'assistenza giudiziaria e di veder porre a carico dello Stato gli oneri processuali a lei addebitati. __________ __________ non ha presentato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   La nuova legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002 (BU 2002 pag. 213), riguarda le domande di assistenza e le procedure per la designazione di un patrocinatore d'ufficio introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 cpv. 1), avvenuta il 30 luglio 2002. Solo in caso di revoca o di decadenza del beneficio – ipotesi estranee alla fattispecie – si applicano le disposizioni della legge nuova (art. 37 cpv. 2). In concreto occorre far capo pertanto all'ordinamento anteriore, secondo cui il Pretore che rifiutava il beneficio dell'assistenza giudiziaria statuiva con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC), appellabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC). E il termine ordinario era di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC) nelle procedure appellabili, rispettivamente di dieci (art. 370 cpv. 2 CPC) nelle procedure sommarie, tra le quali si annoverano quelle volte all'ottenimento di misure a protezione dell'unione coniugale (art. 419 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in esame è quindi ricevibile.

                                   2.   Secondo l'art. 156 cpv. 1 vCPC l'assistenza giudiziaria poteva essere postulata in ogni stadio di causa con istanza motivata al giudice, il quale decideva una vol­ta esperite le necessarie indagini. Presupposti per conseguire tale beneficio erano – da un lato – la condizione di indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 vCPC). Il requisito dell'indigenza era da­to – ed è dato tuttora – quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti). Il che non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, oltre ai suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta l'istanza (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento in cui il giudice statuisce sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 108 V 265 e segg.; RDAT 1998 II 19). Incombe al richiedente comprovare la sua indigenza. Ove egli non presenti sufficienti informazioni (con ogni documen­to utile) per una visione completa della sua situazione finanziaria, l'istanza può essere respinta (DTF 125 IV 164 consid. 4a).

                                   3.   In concreto il Pretore ha rigettato entrambe le richieste di assistenza giudiziaria poiché i coniugi fruiscono di un'eccedenza suscettibile di consentir loro di far fronte alle spese di causa. L'appellante obietta che in realtà tale eccedenza non esiste, poiché essa deve rimborsare prestiti a lei concessi da amici e conoscenti, pagando anche spese mediche non interamente coperte dalla cassa malati. Soggiunge che la situazione patrimoniale su cui il giudice avrebbe dovuto fondarsi per valutare lo stato di indigenza era quella al momento dell'introduzione della domanda, e a quel momento essa versava senza dubbio in grave ristrettez­za, comprovata dal preavviso favorevole alla sua domanda da parte dal Municipio di __________. Infine l'interessata prospetta difficoltà d'incasso già per quanto riguarda gli alimenti arretrati.

                                   4.   Nella fattispecie l'appellante non contesta di per sé il calcolo del Pretore sulla sua disponibilità mensile di fr. 349.40, ma rileva – come si è accennato – che all'atto pratico essa non ha alcun agio poiché deve affrontare altre spese. Se non che, agli atti manca qualsiasi elemento di verosimiglianza circa eventuali mu­tui da essa contratti per sopperire a esborsi correnti. Quanto all'addebito di spese non coperte dalla cassa malati, essa si è limi­tata a presentare certificati medici che attestano disturbi di carat­tere nervoso e alimentare. A prescindere dal fatto però che tali documenti risalgono agli anni 1998 (doc. D e F) e 2001 (doc. E), tutto si ignora sulle necessità di cure e sull'entità dei costi. Del resto, l'istante neppure aveva chiesto l'inserimento di tali uscite nel calcolo del fabbisogno minimo (istanza, pag. 4). Per di più, contrariamente a quanto l'interessata sembra ritenere, il parere municipale ha valore puramente indicativo e non vincola il giudice (Rep. 1990 pag. 275 in basso). Certo, l'appellante afferma che alla presentazione della domanda la sua situazione era diversa. L'assunto non è tuttavia reso verosomile, ove appena si pensi che sin da allora essa aveva diritto di riscuotere il contributo alimentare dal marito. Che l'incasso sia difficile è una mera asserzione di parte, nessun indizio giustificando un simile generico timore.

                                   5.   Né si può supporre che con la sua disponibilità mensile l'appel­lante non sia in grado di coprire i costi di causa. Intanto la quota di oneri processuali a suo carico ammonta a soli fr. 150.–, sicché una dispensa non appare giustificata. Inoltre, per quanto riguarda le spese legali, il patrocinio non si è rivelato particolarmente laborioso o impegnativo, né la commisurazione del contributo alimentare ha presentato difficoltà giuridiche di rilievo. In sostanza il lega­le ha dovuto redigere l'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale (4 pagine di motivazione), stilare un riassunto scritto per la discussione finale (altre 4 pagine di motivazione) e partecipare a due udienze. Tenendo calcolo anche delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza) e delle spese, la nota del patrocina­tore, determinata in base agli art. 14 e 15 prima frase TOA (per il calcolo v. il Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 24 pag. 47), non dovrebbe verosimilmente eccedere fr. 3500.–. In tali circostanze, l'interessata può far fronte all'incombenza con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________ del 3 settembre 2001, consid. 2b). Ne discende che in definitiva l'appello, sprovvisto di buon diritto, è destinato all'insuccesso.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la particolarità della fattispecie, appare giustificato tuttavia rinunciare eccezionalmente al prelievo di tasse e spese. Non è il caso in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni all'appello. 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

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