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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.11.2003 11.2003.145

26. November 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,643 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2003.145

Lugano, 26 novembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 settembre 2003 da

_________ ________ nata _________ (patrocinata dall’avv. __________)  

contro

_________ ________ (patrocinato dall'avv. __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 31 ottobre 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 ottobre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 15 settembre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il ____________________ 1987 da __________ __________ (1958) e __________ nata __________ __________ (1947), omologando la convenzione sugli effetti accessori firmata dai coniugi il 29 novembre 1991. In tale accordo il marito si impegnava a corrispondere alla moglie anticipatamente entro il

                                         5 di ogni mese, 13 volte l'anno (due volte a dicembre), un contribu­to alimentare indicizzato di fr. 1000.– dal 1° dicembre 1991, aumentato a fr. 1500.– dal 1° apri­le 1992 (clausola n. 2). __________ __________ ha onorato l'obbligo fino al luglio del 2003, pur senza adeguare i versamenti al rincaro. Nell'agosto del 2003 __________ __________ ha sollecitato invano il contributo alimentare di quel mese.

                                  B.   Non essendole pervenuto nemmeno il contributo del mese successivo, il 17 settembre 2003 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – fosse ordinato alla __________ __________ di __________, per cui lavora l'ex marito, di trattenere dallo stipendio di quest'ultimo l'importo di fr. 1878.50 mensili e di riversarlo direttamente a lei entro il 5 del mese, sotto comminatoria dell'art. 292 CP (inc. __________.__________.__________). Con petizione del 13 ottobre 2003 __________ __________ ha adito a sua volta il Pretore per ottenere la soppressione o, in subordine, la riduzione a fr. 500.– mensili del contributo alimen­tare fissato nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio (inc. __________.__________.__________). Tale causa è tuttora pendente.

                                  C.   Al contraddittorio del 16 ottobre 2003 sulla trattenuta di stipendio il convenuto si è opposto al provvedimento “per le motivazioni già esposte con l'azione di modifica della sentenza di divorzio che [si] richiama”. Statuendo il 17 ottobre 2003, il Pretore ha accolto l'istanza di __________ __________ e ha ordinato alla __________ __________ di __________ la trattenu­ta di fr. 1878.50 mensili dallo stipendio dell'ex marito, da riversare direttamente all'interessata. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 400.– per ripetibili. Sulla richiesta di assistenza giudiziaria il Pretore non ha ancora deciso.

                                  D.   Contro la trattenuta di stipendio è insorto __________ __________ con un appello del 31 ottobre 2003 nel quale propone che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la sentenza impugnata sia annullata. L'ap­pello non è stato intimato ad __________ __________.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 132 cpv. 1 CC stabilisce che “quando l'obbligato trascura l'obbligo di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debi­tori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all'aven­te diritto”. La procedura è quella sommaria contenziosa di camera in consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore sta­tuisce con sentenza impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Il Pretore ha ricordato anzitutto, nel giudizio impugnato, che per trascuranza dell'obbligo di mantenimento a norma dell'art. 132 cpv. 1 CC va intesa la ripetuta omissione o tardività di versamenti, senza riguardo ai motivi per cui ciò sia avvenuto. D'altro lato – ha soggiunto il primo giudice – una trattenuta di stipendio va disposta solo in caso di seria minaccia per la pretesa alimentare dell'avente diritto. Nella fattispecie il convenuto aveva sospeso l'ero­gazione del contributo alimentare dall'agosto del 2003, onde la trascuranza dell'obbligo. Quanto alle giustificazioni addotte, a prescindere dalla buona o cattiva volontà del convenuto, esse non dimostravano ch'egli dovesse intaccare il proprio fabbisogno minimo per rispettare la convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Al contrario: l'entità dell'importo richiesto dall'ex moglie non era nemmeno oggetto di contestazione. La trattenuta di stipendio si rivelava perciò del tutto legittima.

                                   3.   Il convenuto critica la decisione del Pretore siccome arbitraria, eccessiva e sproporzionata. Sottolinea di avere regolarmente versato il contributo alimentare per quasi dieci anni, provvedendo anche alle necessità del figlio che l'ex moglie aveva avuto da un precedente matrimonio. Solo dopo essersi risposato nell'apri­le del 2003 con una cittadina straniera non autorizzata a esercitare attività lucrativa, ora in attesa di un figlio, egli aveva dovuto interrompere i versamenti per sovvenire alle spese del nuovo matrimonio. Invitata a concedere pagamenti rateali a titolo transitorio, l'ex moglie aveva “seccamente rifiutato”. Nel frattempo, egli è riuscito nondimeno a corrispondere i due contributi arretrati. Si è visto costretto però a intentare l'azione di modifica per ottenere la soppressione – o almeno la riduzione – dell'obbligo, ormai esagerato per le sue reali possibilità. Del resto, a parere del convenuto, l'ex moglie non abbisogna del contributo alimentare per vivere, tant'è che non ha voluto mostrare il suo contratto di lavoro, né il Pretore ha accertato il di lei guadagno effettivo.

                                   4.   A ragione il Pretore ricorda che una trattenuta di stipendio non si giustifica per la sola circostanza che il debitore ometta o ritardi sporadicamente di corrispondere un singolo contributo periodico, un “avviso ai debitori” dovendo rispettare il principio della propor­zionalità (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 2 ad art. 132 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 7 ad art. 132 CC; v. anche, per analogia: Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 8 in fine ad art. 177 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 18A ad art. 177 CC). Ma è vero altresì che – come rileva il primo giudice – i motivi per cui il debitore abbia omesso o ritardato il pagamento di contributi non sono decisivi (Sutter/Freiburghaus, loc. cit.). Determinante è che la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 8 ad art. 177 CC). Sulla questione di sapere se il debitore possa invocare il diritto di conservare il proprio fabbisogno minimo non vi è unità di dottrina (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 9d ad art. 177 CC).

                                   5.   Nella fattispecie è pacifico che il convenuto non ha onorato pun­tualmente né il contributo alimentare di agosto né quello di settembre 2003. E non è litigioso nemmeno che l'istante abbia sollecitato invano i pagamenti (istanza, pag. 2, punto 2, non contestato all'udienza del 16 ottobre 2003, nemmeno nella petizione del 13 ottobre 2003 richiamata dal convenuto), come non è controverso l'ammontare dei contributi in sé. Ciò premesso, la trascuranza dell'obbligo di mantenimento appare seria non tanto per il numero delle mensilità scadute o per la loro entità, quanto per l'origine della mora. Il convenuto non pretende in effetti di avere mancato ai propri impegni per disattenzione o per mere contingenze temporanee, bensì per l'impossibilità ormai durevole di far fronte al contributo, come egli medesimo illustra nella parallela petizione del 13 ottobre 2003 volta alla soppressione del contributo. Che l'erogazione di quest'ultimo sia oggettivamente minacciata è suffragata anche dal fatto che i pagamenti di agosto e settembre sono avvenuti all'Ufficio di esecuzione solo il

                                         30 ottobre 2003, addirittura dopo la sentenza impugnata. Certo, richiamando all'udienza del 16 ottobre 2003 la nota petizione il convenuto sembrava invocare il diritto all'intangibilità del proprio fabbisogno minimo. Se non che, nella sentenza impugnata il Pretore ha scartato siffatta eventualità – almeno nel quadro di un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di una diffida ai debitori – e nell'appello il convenuto non rimette in discussione il problema (ammesso e non concesso, come detto, che il debitore abbia il diritto di conservare il proprio fabbisogno minimo).

                                   6.   L'appellante afferma che, contrariamente all'opinione del Pretore, l'istante non ha reso verosimile di dover incassare il contribu­to alimentare per sopperire alle proprie necessità senza cadere nel bisogno. In realtà v'è da domandarsi se la questione sia di rilievo. Ai fini dell'art. 132 cpv. 1 CC non importa, per vero, che il beneficiario necessiti del contributo, ma che la trascuranza dell'obbligo da parte del debitore appaia seria. Comunque sia, nella petizione del 13 ottobre 2003 richiamata alla nota udienza l'interessato ammetteva che, già al momento del divorzio, l'ex moglie aveva “in media un fabbisogno personale di fr. 3000.– mensili” (pag. 3, punto 3.1.1) e che attual­mente essa guadagna in media “circa fr. 2000.–” mensili (pag. 5, punto 3.1.3). Sulle entrate effettive egli non mancava di adombrare dubbi (pag. 6 in alto). Sta di fatto però che all'udienza del 16 ottobre 2003, in sede di trattenuta di stipendio, egli non ha postulato l'assunzione di alcuna prova, né ha mosso il minimo appunto al reddito mensile di “fr. 1600.– circa” dichiarato dall'istante nel certificato municipale per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria (doc. F). Anche in proposito l'appello denota perciò tutta la sua inconsistenza.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno, la cui emanazione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso per converso di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–__________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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