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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2003 11.2003.132

15. Oktober 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,356 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto no 11.2003.132

Lugano 15 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __.____.______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 6 novembre 2002 da

__________  (patrocinata dall' __________ __________)  

contro

__________ __________ (patrocinato __________ __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 settembre 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il

                                              10 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Riviera;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1958) e __________ __________ (1967) si sono sposati a __________ il __________ __________ 1988. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (____________________1990) e __________ (____________________1994). Il marito, al beneficio di una rendita d'invalidità, non svolge attività lavorativa. La moglie lavora come donna delle pulizie a tempo parziale per il Comune di __________. I coniugi si sono separati di fatto nell'ottobre del 2002, quando, trovato un subentrante per l'abitazione coniugale e locati due altri appartamenti, sempre a __________, la moglie e i figli sono andati a vivere per conto loro.

                                  B.   Il 6 novembre 2002 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, per ottenere – già in via provvisionale – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli e un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili complessivi per sé e i ragazzi, assegni familiari compresi. Alla discussione del 5 dicembre 2002 i coniugi hanno concordato un assetto provvisorio che prevedeva l'affidamento di __________ al padre e di __________ alla madre (riser­vato il diritto di visita del coniuge non affidatario), un contributo alimentare per la moglie e il figlio di fr. 1700.– mensili complessivi e l'attribuzione dell'autovettura alla moglie. Ciò posto, ai fini del giudizio __________ __________ si è confermata nella propria istanza, mentre il marito, assecondata la richiesta di autorizzazione a vivere separati e l'affidamento di __________ all'istante, ha chiesto l'affidamento di __________, dichiarandosi disposto a corrispondere per il figlio un contributo alimentare di fr. 1110.– mensili, ha sollecitato la regolamentazione del diritto di visita e ha rivendicato l'automo-bile in uso.

                                  C.   Chiusa l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 5 giugno 2003 __________ __________ ha chiesto una volta ancora l'autorizzazione a vivere separata e l'affidamento del figlio __________, ha approvato l'affidamento di __________ al padre e ha postulato un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per sé, oltre a un contributo di fr. 1200.– mensili per __________ (compreso l'assegno familiare), così come l'attribuzione dell'automobile. Nel proprio memoriale del

                                         14 maggio 2003 __________ __________ ha aderito alla richiesta di vita separata e all'attribuzione di __________ alla madre, ma ha sollecitato una disciplina del diritto di visita, ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare alla moglie, ha offerto un contributo di fr. 755.40 men­sili per __________, ha rivendicato l'automobile in uso e si è riservato di far valere una pretesa imprecisata in liquidazione del regime dei beni. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  D.   Con sentenza del 10 settembre 2003 il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha affidato __________ al padre e __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita di entrambi i genitori, ha posto a carico di __________ __________ un contributo alimentare dal dicembre 2002 di fr. 800.– mensili per la moglie e di fr. 870.– mensili per __________, assegnando in uso l'automobile alla moglie. La tassa di giustizia di fr. 120.– e le spese di       fr. 380.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Con ordinanza dello stesso 10 settembre 2002 il Pretore ha ammesso entrambi i coniugi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 22 settembre 2003, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riformare il giudi­zio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare per il figlio a

                                         fr. 564.– mensili, riservata una diminuzione del contributo alimentare per la moglie “a seconda delle risultanze relative al guadagno attuale” di lei, e di non assegnare l'uso della vettura a nessun coniuge. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecu­niari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quel­lo provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di sta­to. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a me­tà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwan­der in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In caso di ammanco, il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).

                                         Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli one­ri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pub­blicate dall'Ufficio del­la gioventù e dell'orien­tamento professiona­le del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 127 III 72 consid. 3).

                                   2.   In questa sede rimangono litigiosi i contributi di mantenimento per la moglie e il figlio __________, come pure l'attribuzione in uso dell'automobile.

                                         a)   Il Pretore ha accertato le entrate del marito in fr. 5087.40 men­sili, costituiti dalla pensione FFS e dalla rendi­ta AI, e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2271.– (recte: fr. 2281.–: minimo esisten­ziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 801.–, pre­mio della cassa malati fr. 190.–, assicurazione dell'economia do­mestica fr. 28.–, della tassa raccolta rifiuti

                                               fr. 12.–). L'appellante sostiene che il proprio reddito ammonta a fr. 4774.75 mensili. Se non che, gli introiti accertati dal primo giudice sono quelli risultanti dagli atti e ammessi dal convenuto nel memoriale conclusivo (act. XXV, pag. 3 in alto). Cer­to, quest'ultimo fa valere nell'appello che la diminuzione del reddito risulta da un estratto del proprio conto corrente postale al 30 giugno 2003 (act. XXVI). A prescindere dal fatto però che tale documento è stato prodotto solo dopo il memoriale conclusivo, senza che l'interessato abbia preteso alcuna diminuzione delle entrate e senza nemmeno che la controparte abbia avuto modo di esprimersi al riguardo, l'estratto in questione non è sufficiente per rendere verosimile quanto l'appellante afferma. Che nel giugno del 2003 egli abbia ricevuto dalla cassa pensione e dall'AI solo fr. 3074.55 (già dedotta la som­ma di fr. 1700.– spettante a moglie e figlio) ancora non significa, in effetti, che il suo reddito sia diminuito a fr. 4774.75 (recte: fr. 4774.55) mensili. Al proposito l'appello manca finanche di serietà.

                                         b)   L'appellante asserisce che il proprio fabbisogno minimo è di fr. 2677.– mensili in luogo dei fr. 2271.– calcolati dal Pretore. Per giungere a tale risultato egli include tuttavia nella somma l'intero canone di locazione, compresa la quota che rientra invece nel fabbisogno in denaro della figlia __________. Quanto al non meglio precisato “aiuto domestico” (fr. 100.– mensili), esso non risulta lontanamente reso verosimile. Ora, già togliendo questi due importi, il fabbisogno minimo calcolato dallo stesso appellante ammonterebbe a fr. 2242.– mensili, meno di quanto accertato dal primo giudice. Anche su questo punto l'appello denota perciò tutta la sua inconsistenza.

                                         c)   Il Pretore ha stabilito il reddito della moglie in fr. 506.80 mensili e il di lei fabbisogno minimo in fr. 2485.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 745.–, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 190.–, spese d'automobile fr. 100.–). Secondo l'appellante tale fabbisogno minimo va ridotto a fr. 1993.20 mensili (memoriale, pag. 7 in alto), dovendosi dedurre da quello calcolato dal Pretore l'importo di fr. 100.– per le spese dell'auto, l'interessata abitando e lavorando a Claro. Una simile motivazione non basta manifestamente, però, a giustificare la cifra prospettata dall'appellante. Quanto all'indennità di fr. 100.– per l'uso dell'automobile, l'esito del giudizio non muta – come si vedrà in appresso – nemmeno riconducendo il fabbisogno minimo dell'interessata a fr. 2385.– mensili.

                                         d)   Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, il Pretore l'ha stima­to in base alle note raccomandazioni dell'Ufficio della gioven­tù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2003), fissandolo per __________ in fr. 1755.– e per __________ in fr. 1331.– mensili (sentenza, consid. 4.5). In realtà __________ ha compiuto 13 anni il __________ __________ 2003. Prima di allora essa rientrava ancora nella fascia d'età che le citate raccomandazioni prevedono dai 7 ai 12 anni, il cui fabbisogno ammonta a fr. 1820.– compresi fr. 435.– per cura e educazione. Il padre affidatario prestando cura e educazione in natura (egli non esercita alcuna attività lavorativa), fino al 21 giugno 2003 il fabbisogno in denaro della ragazza ammontava a fr. 1385.– mensili. Dal 22 giugno 2003 tale fabbisogno è aumentato a fr. 1670.– mensili (fascia d'età dai 13 ai 18 anni). Nel caso di __________ la situazione è diversa, poiché la madre affidataria lavora appros­simativamente al 20% (29 ore mensili: distinta nel doc. F). Essa può fornire, di conseguenza, solo l'80% della cura e dell'educazione in natura. Dal dicembre 2002 il fabbisogno in denaro del figlio ascende perciò a fr. 1472.– mensili (fr. 1820.– ./. l'80% di fr. 435.–).

                                   3.   Ricordato che nella fattispecie la decorrenza dei contributi alimentari (1° dicembre 2002) non è litigiosa, nelle condizioni descritte il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

                                         Periodo dal 1° dicembre 2002 al 21 giugno 2003 (13 anni di __________)

                                         reddito del marito                                                        fr. 5087.40

                                         reddito della moglie                                                     fr.   506.80

                                                                                                                         fr. 5594.20 mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr. 2281.—

                                         fabbisogno minimo della moglie                                   fr. 2385.—   

                                         fabbisogno in denaro di __________                             fr. 1385.—   

                                         fabbisogno in denaro di __________                             fr. 1472.—

                                                                                                                         fr. 7523.— mensili.

                                         Dandosi ammanco (il reddito coniugale è insufficiente per coprire il fabbisogno familiare), tutti i contributi vanno decurtati in propor­zione, l'uno non essendo prioritario rispet­to all'altro (I CCA, sentenza inc. __________.__________.__________ del 7 ottobre 2002, consid. 10; v. anche sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________ del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi), l'obbligato avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 1). Ne risulta quanto segue:

                                         somma mensile a disposizione del marito:

                                         fr. 5087.40 (reddito proprio) ./. fr. 2281.– (fabbisogno minimo) = fr. 2806.40

                                         scoperto mensile di moglie e figli:

                                         fr. 1878.80 (reddito proprio ./. fabbisogno minimo) + fr. 1385.– (__________) + fr. 1472.– (__________) = fr. 4735.20

                                         contributo alimentare che spetterebbe alla moglie:

                                         fr. 1878.80 x (2806.40 : 4735.20) = fr. 1113.50 mensili.

                                         La moglie avendo limitato le sue pretese a fr. 800.– mensili, la differenza va proporzionalmente a beneficio dei figli, con il risultato in appresso:

                                   contributo per __________:

                                   fr. 1385.– x (2006.40 : 2857.–) = fr. 972.65 mensili

                                   contributo per __________:

                                   fr. 1472.– x (2006.40 : 2857.–) = fr. 1033.75 mensili.

                                   Periodo dal 22 giugno 2003 in poi

                                         reddito del marito                                                        fr. 5087.40

                                         reddito della moglie                                                     fr.   506.80

                                                                                                                         fr. 5594.20 mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr. 2281.—

                                         fabbisogno minimo della moglie                                   fr. 2385.—   

                                         fabbisogno in denaro di __________                             fr. 1670.—   

                                         fabbisogno in denaro di __________                             fr. 1472.—

                                                                                                                         fr. 7808.— mensili.

                                         somma mensile a disposizione del marito:

                                         fr. 5087.40 (reddito proprio) ./. fr. 2281.– (fabbisogno minimo) = fr. 2806.40

                                         scoperto mensile di moglie e figli:

                                         fr. 1878.80 (reddito proprio ./. fabbisogno minimo) + fr. 1670.– (__________) + fr. 1472.– (__________) = fr. 5020.80

                                         contributo alimentare che spetterebbe alla moglie:

                                         fr. 1878.80 x (2806.40 : 5020.80) = fr. 1050.15 mensili.

                                         La moglie avendo limitato le sue pretese a fr. 800.– mensili, la differenza va proporzionalmente a beneficio dei figli, con il risultato in appresso:

                                   contributo per __________:

                                   fr. 1670.– x (2006.40 : 3142.–) = fr. 1066.40 mensili

                                   contributo per __________:

                                   fr. 1472.– x (2006.40 : 3142.–) = fr. 940.– mensili.

                                   8.   Se ne conclude che i contributi alimentari stabiliti dal Pretore riescono addirittura favorevoli all'appellante. Quanto all'attribuzione dell'automobile in dotazione alla famiglia, non si può semplicemente abbandonarla a sé stessa, senza che nessuno ne possa disporre, solo perché “né il marito né la moglie ne hanno bisogno” (appello, pag. 8). Il Pretore l'ha data in uso alla moglie, che ha modo di usarla a scopo professionale – sia pure nel Comune di residenza – e per cercare un lavoro suscettibile di migliorare il suo grado d'occupazione (sentenza, pag. 10 in alto). È una decisione ragionevole, che non presta lontanamente il fianco alla critica.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha quindi causa­to spese presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formu­lata dall'appellante non può essere accol­ta. Quand'anche l'interessato versi in gravi ristrettezze finanziarie, per vero, l'appello non solo mancava in partenza di qualsiasi probabilità di successo (art. 14 Lag), ma risultava introdotto con leggerezza sin dall'inizio.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr. 300.–

                                         b) spese                            fr.   50.–

                                                                                    fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                   4.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria