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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.01.2006 11.2003.127

19. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,460 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Art. 33 LTG: Contestazione dell'indennità chiesta da un perito e approvata dal giudice.

Volltext

Incarto n. 11.2003.127

Lugano, 19 gennaio 2006/lw    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa CN.2003.16 (provvedimenti conservativi del pegno immobiliare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 28 febbraio 2003 dalla

AO 1  (recte: sede principale di ) (patrocinata dall'  RA 2 )  

contro

 AP 1 (patrocinato dall' RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 26 settembre 2003 presentato da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 17 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 è proprietario delle particelle n. 149 e 153 RFD di __________, __________. Sull'una, edificata, gravano due cartelle ipotecarie al portatore in primo grado di fr. 200 000.– ognuna detenute dalla AO 1, succursale di __________. Sull'altra AP 1 ha intrapreso lavori di costruzione. Temendo danni alla particella n. 149 suscettibili di sminuire il valore del pegno, il 28 febbraio 2003 la AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che fosse ordinato giusta l'art. 808 CC a AP 1 e a ogni artigiano o imprenditore di astenersi da ogni attività di cantiere su tutt'e due i fondi. Con decreto cautelare emanato il 4 marzo 2003 senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la richiesta e ha convocato le parti all'udienza del 18 marzo successivo per la discussione del provve­dimento cautelare e dell'istanza, rinviando l'addebito della tassa di giustizia (fr. 100.–) e delle spese alla decisio­ne finale. All'udienza del

                                         18 marzo 2003 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza e di revocare il decreto cautelare, subordinatamen­te di limitare la sospensione dei lavori al fondo n. 149. Entrambe le parti hanno offerto prove, il convenuto postulando – in specie – l'assun­zione di una perizia sul valore venale della particella n. 149.

                                  B.   Con ordinanza del 24 aprile 2003 il Pretore ha ordinato l'esecuzione della perizia, assegnando al convenuto un termine di 30 giorni per formulare i propri quesiti. Le altre prove sono state respinte. AP 1 ha presentato i quesiti il 23 maggio 2003 e il Pretore li ha notificati alla AO 1. Questa non ha introdotto quesiti propri, ma si è opposta a un quesito avversario, salvo dichiarare il 3 luglio 2003 di ritirare l'opposizione. Visto ciò, con ordinanza del 1° settembre 2003 il Pre­tore ha am­messo tutti i quesiti del convenuto e ha designato il perito nella persona dell'arch. __________ di __________, invitato a quantificare il suo onorario “prima di procedere nei suoi incombenti”. L'addebito della tassa di giustizia (fr. 250.–) e delle spese è stato rinviato alla decisione finale. Il 9 settembre 2003 l'arch__________ ha comunicato al Pretore che il costo della perizia sarebbe ammontato a fr. 5350.–, IVA compresa.

                                  C.   Il 10 settembre 2003 la AO 1 ha invitato il Pretore a stralciare la causa dai ruoli per intervenuto accordo, ogni par­te dichiarando di prendere a proprio carico gli anticipi di spesa forniti e di consentire alla compensazione delle ripetibili. Il Pretore ha richiamato così gli atti dal perito, che ha presentato il 15 settembre 2003 una nota d'onorario di fr. 700.– (IVA compresa) per le “prestazioni di allestimento del preventivo del 9 settembre 2003”. Con decreto del 17 settembre 2003 il Pretore, preso atto della transazione, ha tolto la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata dalla AO 1, a carico di quest'ultima, mentre “le spese di perizia in complessivi fr. 950.–, di cui fr. 700.– quale nota onorario del perito per l'allestimento del preventivo”, sono state addebitate a AP 1.

                                  D.   Contro l'addebito appena citato AP 1 è insorto con un appello del 26 settembre 2003, chiedendo – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di essere esonerato da ogni onere processuale e di riformare in tal senso il decreto di stralcio. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta il 2 ot­tobre 2003 dal presidente della Camera. All'appel­lo la AO 1 non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto ter­mine alla lite. Il giudicato sulle spese e le ripetibili, ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha invece carattere autoritativo e può essere impugnato, sempre che la causa sia appellabile (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con richiami). La procedura intesa al­l'emana­zione di provvedimenti conservativi del pegno immobiliare è senz'altro appellabile (art. 4 cpv. 1 n. 22 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'impugnazione del convenuto circa “le spese di perizia” poste a suo carico nel decreto di stralcio è pertanto ricevibile.

                                   2.   Il giudice esamina d'ufficio in ogni stadio di causa i presupposti processuali, compresa la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC). Una succursale, priva di personalità giuridica, non ha capacità di parte. Ove le sia attribuita erroneamente tale qualità, parte al processo è la società cui la succursale appartiene, salvo che l'altra parte abbia motivo per dubitare dell'identità dell'avversario o sia lesa nei propri interessi (DTF 120 III 13 consid. 1). Nella fattispecie il convenuto non ha mai preteso nulla del genere. L'errore nella designazione della parte istante va quindi rettificato d'ufficio.

                                   3.   Il Pretore ha posto a carico del convenuto, come detto, “le spese di perizia in complessivi fr. 950.–, di cui fr. 700.– quale nota onorario del perito per l'allestimento del preventivo”. L'appellante sostiene di non capire in che consista la differenza di fr. 250.–, ma in proposito non fa dubbio che l'importo si riferisce alla tassa di giustizia riguardante l'ordinanza del 1° settembre 2003 con cui il Pretore ha ammesso i quesiti peritali e ha designato la persona del perito (sopra, lett. B). La prova essendo stata postulata dal convenuto, mal si comprende perché questi dovrebbe essere esonerato dai costi che la sua richiesta ha provocato. Nella misura in cui pretende di non dover versare nulla, l'appellante avanza dunque una rivendicazione infondata. Su tal punto il rimedio è manifestamente destituito di consistenza.

                                   4.   Quanto all'addebito di fr. 700.– per le “prestazioni di allestimento del preventivo del 9 settembre 2003”, l'appellante afferma che la gratuità dei preventivi è notoria e che, comunque sia, un onorario simile per la stesura di un preventivo come quello citato è fuori proporzione. Ora, l'indennità di un perito, di un interprete o di un traduttore è stabilita “inappellabilmente dal giudice” secondo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro; se il parere è presentato per scritto, il perito deve presentare la sua nota scritta (art. 33 LTG). In concreto il Pretore non ha formalmente tassato la parcella del perito (ha semplicemente posto l'onorario di fr. 700.– a carico del convenuto nel decreto di stralcio: sopra, lett. C), ma ciò poco importa. La decisione con cui il giudice fissa l'indennità di un perito, di un interprete o di un traduttore riguarda il solo ausiliario della giustizia (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 pag. 172 in fondo). Il quale per altro non è tenuto ad accettare la tassazione “inappellabile”, ma può ancora rivendicare l'intera nota d'onorario agendo in via d'azione contro lo Stato davanti al Tri­bunale cantonale am­mini­strativo (DTF 114 Ia 465 in alto; nota di Bertossa in: SJ 111/1989 pag. 397; nulla mutano ai fini dell'attuale giudizio le perplessità di Poudret/Hal­dy/Tappy in: Procédure civile vaudoise, 3ª edizione, n. 2 in fine ad art. 242). Quand'anche nella fattispecie il Pretore avesse formal­mente tassato la nota d'onorario del perito in fr. 700.–, di conseguenza, l'inappellabilità di tale decisione si sarebbe riferita al solo perito. E questi non avrebbe avuto alcun interesse a procedere in via d'azione contro lo Stato, il Pretore avendogli già riconosciuto l'intero onorario.

                                   5.   Precisato che la tassazione con cui il giudice fissa l'indennità spettante a un perito (o a un interprete o a un traduttore) non impedisce alle parti di contestare tale indennità appellando il dispositivo sulle spese contenuto nella decisione finale, occorre ancora esaminare se ciò sia davvero possibile con il rimedio dell'appello. L'art. 5 cpv. 1 LTG prevede infatti che “la parte cui le spese giudiziarie sono state imposte può interporre reclamo, entro 15 giorni dal pagamento o dalla intimazione della bolletta, contro l'ammontare delle medesime al Dipartimento di giustizia, la cui decisione è definitiva”. Il problema è che tale norma, desueta, appare ormai di dubbia compatibilità con il diritto federale (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, pag. 204 nota 271), tant'è che se ne prospetta l'imminente abrogazione (messaggio del Consiglio di Stato n. 5675 del 5 luglio 2005, cifra 7), per tacere del fatto che non si vede perché spetterebbe a un organo amministrativo sindacare in ultimo grado la decisione di un giudice civile. Anche sulle spese – e non solo sulla tassa di giustizia (art. 5 cpv. 3 LTG) – deve quindi ritenersi ammissibile l'appello, come del resto si è anticipato all'inizio con riferimento specifico ai decreti di stralcio (consid. 1).

                                   6.   Tutto ciò premesso, rimane da verificare se “la spesa di perizia” di fr. 700.– posta dal Pretore a carico del convenuto resista alla critica. In proposito giovi ricordare che un perito giudiziario è legato all'autorità di nomina da un rapporto di diritti e obblighi simile a un contratto di mandato (DTF 114 Ia 464 consid. 2b in principio). Se si pensa inoltre che nel settore privato la richiesta a uno specialista perché stimi il valore di un oggetto d'arte va qualificata – per principio – come mandato (DTF 112 II 351 consid. 1b), non v'è motivo di scostarsi da tale orientamento nel caso in cui l'incarico verta sulla stima relativa al valore venale di un fondo. Applicandosi per analogia l'art. 394 cpv. 3 CO, una mercede al mandatario è dovuta “quando sia stipulata o voluta dall'uso”. Un perito giudiziario va senza dubbio rimunerato. L'art. 33 LTG dispone del resto che nella tassazione di una nota d'onorario il giudice deve tenere conto, per apprezzamento, “della natura e della difficoltà del lavoro” (art. 33 LTG). A grandi linee, ciò corrisponde a quanto stabiliscono dottrina e giurisprudenza nel caso in cui la mercede del mandatario non sia previamente pattuita: determinante a tal fine è la complessità, l'importanza, il valore e l'estensio­ne dell'incarico, la competenza professionale e la responsabilità del mandatario, il tempo e la diligenza impiegati,

                                         l'esito conseguito e i costi generali dello studio, senza dimenticare le eventuali tariffe d'uso nel ramo professionale (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 394 con rinvii).

                                   7.   Rimane il fatto che nel caso in esame la questione non è di sapere se la rimunerazione di fr. 5350.– prevista il 9 settembre 2003 dal perito per la stesura del referto fosse congrua (la stima della particella n. 194 non è mai stata eseguita), ma se fosse giustificato l'onorario di fr. 700.– chiesto dal perito per la redazione di quel preventivo. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, statuendo su un contratto d'appalto, che di regola un appaltatore non può esigere un compenso per la redazione di un preventivo, nemmeno ove veda affidare ad altri l'esecuzione dell'opera, salvo che la stesura del documento gli abbia richiesto uno studio preliminare ben più ampio di quanto sarebbe stato necessario per presentare una semplice offerta (DTF 119 II 40). Tale è il caso, in particolare, ove il preventivo abbia implicato

                                         l'elaborazione di un progetto dettagliato, di rilevante portata tecnica, oppure ove i dati contenuti nel preventivo potessero essere usati dal committente a fini personali oppure il richiedente ne potesse trarre vantaggio (DTF 119 II 44 consid. 2d). Principi del genere possono senz'altro essere applicati, per analogia, anche al caso in esame.

                                   8.   Il preventivo trasmesso dal perito al Pretore il 9 settembre 2003 constava di due pagine scarse in cui figurava il dispendio di tempo ritenuto necessario all'architetto medesimo (23 ore), a un disegnatore (4 ore) e a una segretaria (4 ore) per lo studio degli atti, il sopralluogo, le riprese fotografiche, la stesura del verbale di sopralluogo e la redazione del referto. Applicata al dispendio di tempo la tariffa “SIA 2003 (estremo inferiore)”, il perito ha indicato onorari per complessivi fr. 4578.– e spese per fr. 400.–, oltre l'IVA di fr. 378.30. Ora, non si può seriamente affermare che

                                         un'offerta del genere abbia richiesto uno studio di eccezionale ampiezza o un calcolo di rilevante complicazione tecnica, né che i dati ivi contenuti potessero essere usati altrimenti dalle parti. Si trattava, né più né meno, di un comune preventivo che qualsiasi estimatore avrebbe allestito in circostanze analoghe e che un perito distrettuale (art. 105 cpv. 1 e 106 cpv. 1 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni: RL 7.3.2.1) avrebbe sicuramente fornito senza costi specifici, forse con minore minuzia, ma con maggior consonanza allo spirito della procedura sommaria che disciplina l'emanazione di provvedimenti conservativi del pegno immobiliare (sopra, consid. 1). Ne segue che per un'offerta siffatta il perito non avrebbe ragionevolmente potuto esigere compensi precipui, sicché l'addebito di fr. 700.– al convenuto per quel titolo nel decreto di stralcio non si rivela giustificato.

                                   9.   L'appello meritando parziale accoglimento, gli oneri processuali e le ripetibili seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La AO 1 si è astenuta però dal postulare la reiezione dell'appello e non può quindi essere considerata soccombente (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159). L'unico “soccombente” nel caso specifico è l'appellante, nella proporzione di un quarto. La sola quota di oneri processuali suscettibile di riscossione è dunque la sua. Mancando un “soccombente” maggioritario, non è possibile nemmeno assegnare all'appellante      un'indennità per ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:

                                         La tassa di giustizia è posta nella misura di fr. 200.– a carico dell'istante e nella misura di fr. 250.– a carico del convenuto.

                                         Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti per un quarto a carico dell'appellante. Non si preleva la rimanente quota di oneri né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La segretaria

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