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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.2005 11.2003.109

29. September 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,337 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

stralcio di un appello privo d'interesse: misure a protezione del figlio, diritto di visita

Volltext

Incarto n. 11.2003.109

Lugano 29 settembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 125.1995/R.37.2002 (protezione del figlio: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1   (patrocinati dall'  RA 1 )  

alla  

Commissione tutoria regionale 7, Tesserete  

                                         riguardo alla figlia S__________ (1991);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 26 agosto 2003 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 6 agosto 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione del 22 febbraio 1996 l'allora Delegazione tutoria di L__________ ha privato i coniugi AP 2 e AP 1 della custodia parentale sulla figlia S__________, nata il 3 settembre 1991, disponendo il collocamento di quest'ultima presso i coniugi __________ e __________ (a quel tempo a __________). Ha delegato inoltre al Servizio medico-psicologico di __________ un'inchiesta sulla situazione della bambina e sui suoi rapporti con i genitori. Il 26 giugno 1996 l'autorità tutoria ha poi nominato alla bambina un curatore (art. 308 cpv. 1 CC), conferendo l'incarico prima al dott. __________, poi a __________ e infine, il 10 giu­gno 1999, a __________, tutore ufficiale. Inoltre la Delegazione tutoria ha regolato a più riprese il diritto di visita dei genitori. Questa Camera ha avuto modo di statuire sulla custodia parentale, sul collocamento e sulla disciplina delle relazioni personali fra genitori e figlia con sentenze del 20 maggio 1997 (inc. 11.1997.48), 22 marzo 2000 (inc. 11.1998.196) e 14 dicembre 2001 (inc. 11.2001.41). In quest'ultima essa ha fissato il diritto di visita dei genitori in un pomeriggio ogni mese dalle ore 13.30 alle 18.00, sotto sorveglianza, al punto d'incontro della __________ a __________. Dopo tre visite, secondo le risultanze di un rapporto particolareggiato che il responsabile del luogo d'incontro avrebbe allestito, le visite avrebbero potuto essere soppresse o – al contrario – esercitate senza sorveglianza.

                                  B.   Il 10 maggio 2002 la Commissione tutoria regionale 7, preso atto dei rapporti del curatore e del Servizio medico-psicologico di __________ che attestavano l'impossibilità di esercitare i diritti di visita previsti da questa Camera, ha confermato la privazione della custodia parentale e il collocamento di S__________ dai coniugi __________ fino al 30 giugno 2004, disciplinando il diritto di visita dei genitori in due ore e mezzo ogni tre settimane, sotto sorveglianza, al punto d'incontro della __________. Essa ha respinto altresì la sostituzione del curatore __________ e della psicologa __________, del Servizio medico-psicologico di __________, postulata dai genitori.

                                  C.   AP 1 sono insorti il 23 maggio 2002 contro tale decisione alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo il ripristino della custodia parentale a titolo immediato o, in subordine, dal 31 dicembre 2002, un diritto di visita non sorvegliato di un fine settimana ogni quindici giorni, la sostituzione del curatore con il dott. __________ e il divieto alla psicologa __________ di occuparsi di S__________. Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2002 la Commissione tutoria ha proposto di respingere il ricorso. Esperita l'istruttoria, nel cui ambito la psichiatra __________ ha proceduto all'audizione di S__________, con decisione del 6 agosto 2003 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, riducendo finanche il diritto di visita a 2-3 ore ogni due mesi sotto sorveglian­za presso un punto d'incontro. La tasse e le spese di giustizia di fr. 500.– sono state poste a carico dei ricorrenti.

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 hanno appellato il 26 agosto 2003 per ottenere l'annullamento del dispositivo sulla disciplina del diritto di visita e la conferma della regolamentazione stabilita da questa Camera con sentenza del 14 dicembre 2001. La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni.

                                  E.   In pendenza di appello, dato il trasferimento dei coniugi affidatari nella Svizzera interna, con decisione del 22 giugno 2004 la Commissione tutoria regionale 7 ha revocato l'affidamento di S__________ ai coniugi __________, ha conferma­to la privazione della custodia parentale a carico di AP 1 e ha collocato la figlia in internato dal 9 agosto 2004 nel foyer “__________” a __________ (con obbligo di frequen­tare la Scuola media di __________). Inoltre ha fissato il diritto di visita dei genitori in due ore e mezzo ogni tre settimane (sotto sorveglianza) e ha conferito agli educatori – in collaborazione con il curatore – la facoltà di stabilire le visite della famiglia __________ alla ragazza. AP 1 hanno impugnato tale decisione, anche in rappresentanza della figlia, con ricorso del 19 luglio 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, che statuendo con decisione parziale del 30 luglio 2004 ha annullato la facoltà per gli operatori del foyer di fissare congedi alla ragazza presso la famiglia __________, ordinando all'autorità tutoria di pronunciarsi essa medesima su tali diritti di visita. Il 2 dicembre 2004 la Com­missione tutoria regionale 7 ha pertanto regolamentato il diritto di visita della famiglia __________ in un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle 18.00 (salvo modifica degli orari in ragione delle attività del foyer). Anche tale decisione è stata impugnata da AP 1, per sé e per conto della figlia, con ricorso dell'11 dicembre 2004.

                                  F.   Nel frattempo, il 14 agosto 2004, S__________ e __________ (madre di AP 2) si sono rivolti all'autorità di vigilanza sulle tutele con una richiesta di provvedimenti cautelari per ottenere che S__________ continui a frequentare la scuola media di __________, alloggiando presso la nonna materna in permanenza o – quanto meno – durante i giorni di scuola. L'autorità di vigilanza ha respinto il 26 agosto 2004 la domanda cautelare con l'argomento che la competenza per adottare simili provvedimenti spetta alla Commissione tutoria. Il giorno stesso gli appellanti, unitamente alla figlia S__________ e a __________, si sono rivolti pertanto a questa Camera affinché, in pendenza del presente appello, emanasse provvedimenti cautelari sul medesimo oggetto. Con decreto del 30 agosto 2004 il presidente della Camera ha respinto la richiesta in quanto ricevibile. Statuendo poi il 9 settembre 2004, questa Camera ha annullato la decisione 26 agosto 2004 dell'autorità di vigilanza, rinviandole gli atti perché esaminasse l'istanza cautelare (inc. 11.2004.99). Statuendo nuovamente il 17 dicembre 2004, tale autorità ha respinto l'istanza. Un appello del 7 gennaio 2005 introdotto da AP 1 contro la decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 21 febbraio 2005 (inc. 11.2005.15).

                                  G.   Il 14 febbraio 2005, statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2004, l'autorità di vigilanza ha fissato il diritto di visita dei genitori da sabato 19 febbraio a domenica sera 20 febbraio 2005 e da sabato 20 marzo a domenica sera 21 marzo 2005, incluso il pernottamento e ha confermato il diritto di visita della famiglia __________. Il 18 febbraio 2005 tale autorità ha statuito anche sul ricorso del 19 luglio 2004, respingendolo nel senso dei considerandi e annullando il dispositivo sull'addebito delle rette del foyer ai genitori. Contro simili decisioni AP 1 hanno appellato il 7 marzo 2005, chiedendo di confermare la revoca dell'affidamento ai coniugi __________, di ripristinare la loro custodia parentale, di regolare il diritto di visita alla famiglia __________ in una domenica ogni due mesi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per complessive otto giornate dall'aprile del 2005 al giugno del 2006 e di sostituire il curatore __________ con il dott. __________ (inc. 11.2005.38).

                                  H.   Il giudice delegato di questa Camera, presumendo che l'appello del 26 agosto 2003 fosse ormai privo d'interesse, ha assegnato il 5 aprile 2005 alle parti un termine di 15 giorni per esprimersi. Il 19 aprile 2005 la Commissione tutoria regionale  ha confermato di non ravvisare più alcun interesse pratico, mentre con osservazioni di quello stesso giorno gli appellanti si sono opposti allo stralcio della causa. Statuendo con sentenza odierna sull'appello del 7 marzo 2005, questa Camera ha – tra l'altro – disciplinato il diritto di visita dei genitori e dei coniugi __________ a S__________ (inc. 11.2005.38).

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle a protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile. Quanto ai documenti nuovi prodotti dagli appellanti, essi sono ammissibili (art. 424a cpv. 2 CPC), ma – come si vedrà in appresso –ininfluenti per il giudizio.

                                   2.   Litigioso in questa sede è il diritto di visita dei genitori, che l'autorità di vigilanza ha ridotto a 2-3 ore ogni due mesi sotto sorveglianza presso un punto d'incontro. Nell'appello gli interessati chiedono di annullare la nuova disciplina e di ripristinare la rego­lamentazione stabilita da questa Camera con sentenza del 14 dicembre 2001 (in sostanza, un pomeriggio ogni mese dalle ore 13.30 alle 18.00 sotto sorveglianza al punto d'incontro della __________ __________ a __________). Se non che, decidere oggi sulla postulata estensione delle visite non è più di alcun interesse pratico o attuale. Già con decisione del 22 giugno 2004 la Commissione tutoria regionale ha fissato il diritto di visita dei genitori in due ore e mezzo ogni tre settimane (sotto sorveglianza). E con sentenza odierna questa Camera ha riformato tale disciplina fissando il diritto di visita degli interessati dal sabato alla domenica sera ogni due settimane, oltre a una serata ogni due settimane (consid. H). Sapere retrospettivamente se la decisione impugna­ta, del 10 maggio 2002, fosse legittima è dunque una questio­ne puramente teorica e astrat­ta, visti gli eventi successivi. Del resto la regolamentazione adottata nel frattempo è finanche più favorevole di quella richiesta con l'appello in esame, che in simili con­dizioni non denota più alcun interesse giuridico.

                                   3.   Nelle loro osservazioni del 19 aprile 2005 gli appellanti obiettano di non beneficiare più formalmente di alcun diritto di visita e rilevano che, per quanto la situazione sia notevolmente cambiata dopo l'introduzione del ricorso, in virtù del principio inquisitorio illimitato questa Camera potrebbe fondarsi sulla situazione attuale e statuire anche oltre alle loro richieste iniziali. A loro dire sarebbe dunque possibile adattare le misure di protezione alle nuove circostanze e ripristinare la loro custodia parentale. Ora, l'art. 313 cpv. 1 CC prescrive che, dandosi nuove circostanze, le misure prese a protezione del figlio vanno adattate alla nuova situazione. Ciò non significa tuttavia che questa Camera possa giudicare d'ufficio su questioni mai sottoposte previamente all'autorità tutoria. Comunque sia, in data odierna questa Camera ha deciso l'appello del 7 marzo 2005, nel cui contesto sono state esaminate tra l'altro, alla luce della situazione più recente, sia il prospettato ripristino della custodia parentale sia quella del diritto di visita (inc. 11.2005.38). Anche sotto tale profilo, pertanto, più non sussiste un interesse giuridico all'emanazione del giudizio.

                                   4.   Gli appellanti chiedono che sia verificata in ogni modo la legalità della decisione presa dall'autorità di vigilanza. Sostengono che in caso contrario la durata delle procedure d'appello e la mutevolezza delle circostanze impedirebbero un controllo sull'operato delle autorità tutorie. Essi rammentato altresì che rimane da statuire sul contestato addebito degli oneri processuali (fr. 500.–complessivi) e sulla richiesta di ripetibili. Ora, un appello privo d'interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esamina­to – analogamente alla giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 88 OG – ove la questione litigiosa, oltre a ripresentarsi in ogni tempo in contingenze identiche o almeno simili, rivesta un'importanza di principio e non potrebbe mai altrimenti, per il rapido succedersi degli eventi, essere giudicata con tempe­stività (richiami di giurisprudenza in: Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261). Nella fattispecie non soccorrono tuttavia presupposti del genere, ove appena si consideri che l'esercizio di un diritto di visi­ta dipende da situazioni specifiche, diverse di caso in caso, né in concreto si ravvisavano que­stio­ni giuridiche di principio. Non essendo in discussione una questione di fondamentale importanza la cui legittimità debba essere verificata anche a posteriori in virtù di preminenti interessi pubblici, l'appello non può essere vagliato retrospettivamente. Del resto la Camera civile di appello non è una superiore autorità di vigilanza e il generico richiamo a “errori” commessi dalle autorità tutorie inferiori non suffraga lontana­mente gli estre­mi perché si giudichi un'impugnazione senza interesse giuridico. Sulla questione degli oneri processuali, invece, si tornerà in appresso.

                                   5.   Qualora un appello sia stralciato dai ruoli perché divenuto senza oggetto o senza interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC) si applica per analogia, in materia di spese e ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). In virtù di quest'ultima norma il tribunale, udi­te le parti, sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese “te­nendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del mo­ti­vo che termina la lite”. Per stabilire chi debba sopportare spese e ripetibili nel caso precipuo occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la regolamentazione impugnata del diritto di visita non fosse ormai superata dagli eventi (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 116 II 729 consid. 6, 111 Ib 191 consid. 7a).

                                         a)   I criteri preposti alla disciplina delle relazioni personali del genitore che non detiene la custodia del figlio sono già stati enunciati dall'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 3a). Basti rammentare in questa sede che determinante è la qualità del rapporto personale fra genitori e figli (DTF 122 III 412 consid. 4b/bb), tant'è che qualora non sussista più rapporto alcuno il diritto di visita va soppresso, non potendosi tutelare relazioni che più non esistono (DTF 118 II 26 consid. e con rimandi). Il bene del figlio, per il resto, prevale sempre, anche sugli interessi dei genitori (DTF 130 III 588 consid. 2.1 con rimandi).

                                         b)   In concreto l'autorità di vigilanza ha rilevato che durante i diritti di visita i genitori hanno esercitato pressioni sulla figlia, esprimendo critiche verso la famiglia affidataria. Circa la natura del legame fra genitori e figlia, l'autorità tutoria ha osservato che il padre, la cui presenza durante le visite risultava incostante, si era chiuso in sé stesso. La madre, seppur pun­tuale, si era invece straniata dalla realtà della figlia, di modo che gli incontri apparivano surreali e artificiosi. La figlia medesima – ha aggiunto l'autorità di vigilanza – ha confidato alla psicologa di voler rinunciare alle visite dei genitori, gli incontri limitandosi a gesti di mera cortesia. Considerato pertanto che, in assenza di una vera e propria relazione da tutelare, il diritto di visita previsto dalla Commissione tutoria regionale appariva fin troppo ampio, l'autorità di vigilanza l'ha limitato a 2-3 ore ogni due mesi, sotto sorveglianza, viste le pressioni esercitate dei genitori.

                                               Gli appellanti da parte loro lamentavano una violazione dell'art. 273 CC, del principio della proporzionalità e dell'art. 8 CEDU, sostenendo che un diritto di visita ridotto a una dozzina di ore l'anno avrebbe annientato la loro relazione con la figlia. Essi sostenevano che in mancanza di qualsivoglia indizio di maltrattamenti fisici o psicologici tale regolamentazione appariva “assolutamente arbitraria, priva di ogni fondamento e inaccettabile alla luce della proporzionalità”. A loro parere l'interesse della bambina non poteva essere fatto coincidere semplicisticamente con i desideri di lei, che la perita si è limitata a registrare senza accertarsi della loro sincerità.

                                         c)   La volontà di un figlio minorenne è di rilievo nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo di lui, appaia come sufficientemente matura e consolidata (cfr. DTF 127 III 298 consid. 4a, 122 III 403 consid 3b in fine), ma essa sola non è decisiva. In ogni singolo caso occorre indagare perché il figlio assuma atteggiamenti di difesa nei confronti del genitore non affidatario e perché l'esercizio del diritto di visita pregiudicherebbe realmente il bene di lui. In linea di massima non è il caso di imporre visite indesiderate, comunque sia, a minorenni di oltre 12 anni che rifiutino contatti con il genitore sulla base di esperienze personali (DTF 126 III 221 con rimando). Nella fattispecie la perita incaricata di ascoltare S__________ ha riferito che la ragazza “non desidera che i DV avvengano più spesso, ma a suo modo di vedere dovrebbero ulteriormente diradarsi, quasi visite di cortesia in occasione delle festività”. Ha precisato che “in queste affermazioni S__________ è apparsa del tutto spontanea” e che tali affermazioni sono “frutto di un lavoro psicologico importante di rielaborazione di vissuti dolorosi e non di una manipolazione o indottrinamento da parte di terzi” (referto doc. 26, pag. 7). Il desiderio di vedere i genitori meno spesso era stato espresso da S__________ anche al cura­tore (doc. 5) e alla psicologa __________ (doc. 6). Verosimilmente l'opinione della ragazza, ormai dodicenne, non avrebbe potuto dunque essere trascurata, tanto meno ove si pensi che __________, psichiatra e psicoterapeuta per bambini e adolescenti, escludeva che la volontà della minore fosse stata coartata.

                                         d)   L'autorità di vigilanza aveva fondato la sua decisione anche sulle risultanze degli ultimi diritti di visita, dai quali emergeva la mancanza di un vero e proprio rapporto tra genitori e figlia. Al riguardo gli appellanti non si esprimevano, limitandosi a sostenere genericamente il difetto di qualsivoglia indizio di maltrattamenti fisici o psicologici. In ogni caso, dai rapporti sull'andamento dei diritti di visita era emerso che il padre, talvolta assente, si dimostrava passivo e distaccato (doc. 7, doc. 11 allegato b, doc. 12, allegato 1, doc. 14). La madre, più partecipe, incentrava gli incontri però su elementi esteriori, come la consegna di abiti e cibarie, formulava frequenti critiche sulla famiglia affidataria e in talune occasioni esercitava pressioni sulla figlia perché sollecitasse un rientro in famiglia (doc. 11 allegato b, doc. 12 allegato 1, doc. 13). Le operatrici del punto d'incontro sottolineavano inoltre che “la real­tà tra il mondo dei genitori e il mondo di S__________ è completamente diversa”, che gli incontri “stanno diventando sem­pre più difficili da gestire” poiché i genitori “non fanno il minimo sforzo per avvicinarsi maggiormente alla figlia”, di modo che il rapporto genitori e figlia appare “surreale e artificioso” (doc. 14).

                                               L'opinione testé espressa era confermata anche dalla perita, secondo la quale “S__________ non avverte di essere in relazione con i suoi genitori naturali, ma essi rappresentano solo una conoscenza”. Gli incontri, d'altro canto, “non sembrano migliorare la situazione bensì rinforzare il vissuto di separazione ed estraneità” (doc. 26 pag. 7). Nelle circostanze descritte, a un esame di verosimiglianza non si sarebbe dunque potuto ignorare il desiderio manifestato dalla ragazza né le risultanze dei rapporti – eloquenti – sugli incontri avvenuti dopo la sentenza del 14 dicembre 2001, sicché con ogni probabilità la decisione impugnata avrebbe trovato conferma. Se ne conclude che, ove questa Camera avesse statuito nel merito, gli appellanti sarebbero verosimilmente usciti sconfitti. Sarebbero risultati soccombenti, di conseguenza, anche sull'addebito degli oneri processuali di seconda sede e non avrebbero ottenuto ripetibili di sorta.

                                   6.   Le spese e la tassa di giustizia del decreto odierno, volutamente contenuta per tenere conto del fatto che la procedura di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG), vanno a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare indennità per ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che ha agito senza dover far capo a un legale esterno, nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 200.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –  .

                                         Comunicazione:

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di    vigilanza sulle tutele;

                                         – , , .

terzi implicati

 PI 1      

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2003.109 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.2005 11.2003.109 — Swissrulings