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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 11.2002.99

15. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·314 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2002.00099

Lugano 15 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (modifica di misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza dell'8 maggio 2001 da

__________, ora in __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

contro  

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);

premesso che, statuendo il 23 agosto 2002 su un'istanza volta alla modifica di misure provvisionali proposta l'8 maggio 2001 da __________, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ridotto il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1430.– mensili;

accertato che contro il giudizio appena citato __________ ha introdotto, il 5 settembre 2002, un ap­pello per ottenere la completa soppressio­ne del contributo;

ricordato che con decisione del 16 settembre 2002 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata contestualmente all'appello;

preso atto che il 7 ottobre 2002 l'istante ha comunicato di ritirare l'appello;

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado;

rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.                     

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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