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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.2002 11.2002.86

12. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,213 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2002.00086

Lugano, 12 agosto 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 13 maggio 2002 da

__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, nata __________, __________, e __________ __________ (__________), __________ (quest'ultimo rappresentato da __________ ed __________ __________, __________, tutti con il patrocinio dell'avv. __________ __________, __________)  

Contro

__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ (__________), __________, e __________ __________ (__________), __________ (questi due ultimi rappresentati da __________ __________, __________, tutti con il patrocinio dell'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 luglio 2002 presentato

                                              da __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 giugno 2002 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che la particella n. __________RFD di __________ __________ __________ (4402 m²) appartiene per un terzo a una comunione ereditaria composta __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, per un terzo a __________ __________ e per un altro terzo a __________ __________ nata __________

                                         che il 13 maggio 2002 __________ __________, __________ __________, __________ __________ nata __________ e __________ __________ hanno promosso causa contro __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la vendita del fondo agli incanti “con relativo scioglimento delle comproprietà su di esso”;

                                         che all'udienza del 20 giugno 2002, indetta per la discussione, i convenuti hanno eccepito la carente legittimazione attiva dei pro­cedenti, hanno contestato la loro propria legittimazione passiva e, dichiarando di opporsi al­lo scioglimento della comproprietà, hanno postulato il rigetto dell'istanza;

                                         che, non essendovi prove da assumere, le parti hanno implicitamente rinunciato al dibattimento finale;

                                         che con sentenza di quello stesso giorno il Pretore ha accolto l'istanza, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà median­te alienazione ai pubblici incanti, ha affidato l'esecuzione dell'asta al notaio dott. __________ __________ di __________, incaricato di ripartire il provento fra i comproprietari – dedotte le spese – in ragione di un terzo ciascuno, e ha posto gli oneri processuali (con una tassa di giustizia di fr. 350.–) a carico delle parti nella medesima proporzione, senza assegnare ripetibili;

                                         che contro tale sentenza i convenuti hanno presentato un appel­lo del 23 luglio 2002 volto alla riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere lo scioglimento della comproprietà, di rigettare l'istanza e di addebitare tutte le spese alle controparti;

                                         che l'appello non è stato intimato a queste ultime;

e considerando

in diritto:                        che con la sentenza impugnata il Pretore ha statuito, giuridicamente, su due azioni diverse: l'una fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (“azione di divisione”), intesa a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà, e l'altra sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo della divisione (Rep. 1998 pag. 197 consid. 1 con richiamo);

                                         che nessuna delle due azioni andava trattata in ogni modo – contrariamente all'opinione degli appellanti (memoriale, pag. 2 a metà) e indipendentemente da quanto ha fatto il Pretore – con la procedura di camera di consiglio, né il diritto cantonale né quello federale prevedendo l'applicazione di un rito sommario in tali casi;

                                         che determinante ai fini dell'appellabilità, tanto nell'una quanto nell'altra azione, è dunque il valore litigioso, una causa non rientrando nella competenza funzionale del Pretore per il solo fatto di riguardare beni immobili;

                                         che il valore litigioso nell'ambito dell'art. 650 cpv. 1 CC corrispon­de a quello della quota chiesta dal comproprietario, mentre nell'ambito dell'art. 651 cpv. 2 CC corrisponde a quello dell'intera comproprietà (Poudret, Commen­taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.4 ad art. 36, pag. 283 in fondo e 284 in alto; Brunner/Wichtermann in: Kom­mentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651);

                                         che nella fattispecie le parti non hanno indicato quale sia il va­lore venale della particella n. __________RFD di __________ __________ __________, né il Pre­tore ha inquisito al riguardo, fosse solo per calcolare l'entità degli oneri processuali;

                                         che in condizioni del genere il fascicolo della causa andrebbe ri­tornato al primo giudice perché accerti il valore litigioso median­te ordinanza, facendo capo eventualmente a informazioni o perizie, “con equo apprezzamento delle circostanze” (art. 13 CPC);

                                         che da simile rinvio si può nondimeno prescindere nel caso in esame, ove per le particolarità della fattispecie il rimando si esaurirebbe già a prima vista in un vuoto esercizio di giurisdizione;

                                         che nell'appello i convenuti insorgono in effetti contro lo scioglimento della comproprietà in quanto tale, contestando il diritto de­gli istanti a ottenerne la “cessazione” nel senso dell'art. 650 CC, ma non contestano il modo della divisione in sé (nemmeno in subordine), ritenendo manifestamente la questione senza oggetto;

                                         che decisivo per l'appellabilità della sentenza impugnata è dunque il valore della quota di comproprietà rivendicata dagli istanti;

                                         che tutto quanto possono pretendere gli istanti in concreto, ammesso e non concesso che possano agire in contrasto con la volontà dei coeredi __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, è la quota di un terzo spettante alla comunione ereditaria;

                                         che il valore di tale quota non raggiunge palesemente la soglia di appellabilità prevista dall'art. 13 LOG;

                                         che la particella n. __________RFD di __________ __________ __________ consiste in un fondo inedificato composto per 1545 m² di bosco, per 1088 m² di prato e per 1769 m² di strade (doc. B);

                                         che il valore di stima ufficiale di tale fondo, cui è lecito far capo almeno a titolo indicativo in mancanza di altri dati (Cocchi/Trez­zini, CPC mas­simato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 9), è per l'intera particella (4402 m²) di fr. 2513.20 (fr. 309.– per il bosco, fr. 435.20 per il prato, fr. 1769.– per le strade), sicché un terzo di tale valore equivarrebbe al corrispettivo di fr. 837.75;

                                         che la stima ufficiale di un fondo costituisce invero un valore minimo, ma nulla induce a credere che il valore venale possa essere quasi dieci volte superiore, tanto meno ove si consideri che in concreto la stima ufficiale è relativamente recente, risalendo essa al 1° gennaio 1997;

                                         che nelle circostanze descritte l'appello dei convenuti si rivela già di primo acchito improponibile;

                                         che gli atti vanno dunque trasmessi alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC), la quale verificherà se l'appello può essere trattato alla stregua di un ricorso per cassazione;

                                         che, vista la particolarità della fattispecie, non è il caso di prelevare spese né di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato agli istanti;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli atti sono trasmessi alla Camera di cassazione civile perché esamini se l'appello può essere trattato come ricorso per cassazione.

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________ __________

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         – Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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