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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.12.2003 11.2002.82

5. Dezember 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,870 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2002.82

Lugano, 5 dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di divisione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 1° febbraio 2002 da

__________ __________, __________ (__________) (patrocinata dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ e __________, __________)

  contro

__________. __________ __________, __________ (__________) __________ -__________ __________, __________ __________) __________ __________, __________ (__________) (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________) e __________ __________ -__________, __________ (__________);                

giudicando ora sul decreto dell'8 luglio 2002 con cui il Pretore ha assegnato a __________ __________ -__________ un termine fino al 20 agosto 2002 per munirsi di un avvocato, comminando­le in caso contrario la designazione di un patrocinatore d'ufficio;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 luglio 2002 presentato da __________ __________ -__________ contro il decreto emesso l'8 luglio 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione contenuta nell'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ __________ nata __________ (1919), cittadina __________, è deceduta a __________ (__________-__________) il 14 gennaio 1976, senza che risulti avere lasciato disposizioni per causa di morte. Suoi eredi legittimi sono il marito __________ __________ (1922) con i figli __________ __________ in __________ (1950), __________ -__________ __________ (1954), __________ __________ (1958) e __________ __________ (1962). Il 1° febbraio 2002 __________ __________ __________ è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse la divisione di una quota di comproprietà (un mezzo della proprietà per piani n. __________, pari a 17.140/1000 della particella n. __________ RFD di __________ __________) ancora intestata alla comunione ereditaria, l'altra quota appartenendo al padre __________ __________ personalmente. Essa ha fatto valere che tutti gli altri immobili del compendio ereditario – situati in __________ – erano stati divisi nel frattempo, salvo la proprietà per piani di __________ __________, al cui riguardo __________ di __________ le aveva confermato di non poter ordinare la vendita all'asta.

                                  B.   All'udienza del 6 maggio 2002, indetta per la discussione dell'istanza, la con­venuta __________ __________ -__________ ha sostenuto che la quota di un mezzo in comproprietà del padre in realtà era stata ceduta a lei, in virtù di un contratto stipulato con il padre stesso, e si è offerta di rilevare anche la quota in comproprietà della comunione ereditaria. L'istante e gli altri convenuti hanno contesta­to che l'interessata avesse mai validamente acquisito la quota di comproprietà del padre, ma si sono riservati di esaminare la proposta d'acquisto della loro quota. Il Pretore ha sospeso così la procedura, da riattivare “ad istan­za della parte più diligente”. Il

                                         2 giugno 2002 __________ __________ -__________ ha formula­to una propria offer­ta d'acquisto, che gli altri convenuti hanno respin­to, postulando il 5 giugno 2002 la riattivazione della causa. Il Pretore ha convoca­to quindi le parti a un'udien­za dell'8 luglio 2002 per il seguito del contraddittorio. Quel giorno __________ __________ -__________ non è comparsa alla discussione, ma ha fatto pervenire un fax al Pretore in cui chiedeva un rinvio del contraddittorio per mo­ti­vi di salute. Il Pretore ha disposto a verbale il rinvio dell'udienza al 18 settembre 2002 e, sempre a verbale, ha asse­gnato a __________ __________ -__________ un termine fino al 20 agosto 2002 per munirsi di un patrocinatore, “con la commina­toria della nomi­na di un avvocato d'ufficio a sue spese”.

                                  C.   Contro la diffida predetta __________ __________ -__________ è insorta con appello del 10 luglio 2002 (redatto in tedesco e in francese) per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annulla­mento dell'ingiunzione, l'apertura di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del Pretore e la sostituzione di quest'ultimo con un altro giudice. All'appello il Segretario assessore ha accordato il 19 luglio 2002, in luogo e vece del Pretore, effetto sospensivo. Con ordinanza presidenziale del 31 luglio 2002 __________ __________ -__________ si è vista impartire così da questa Camera un termine di 10 giorni per tradurre l'appello in italiano. L'ordinan­za le è stata notificata per rogatoria l'11 novembre 2002. Nel frat­tempo, il 9 ottobre 2002, la Pre­tura ha trasmesso alla Camera una versione italiana dell'appello a essa pervenuta. La medesima versione italiana è stata inviata dall'appellante alla Camera il 13 no­vembre 2002. Invitati a esprimersi, nelle loro osservazioni del 2 dicembre 2002 __________ __________, __________ -__________ __________ e __________ __________ hanno proposto di dichiarare l'appello irricevibile per tardività, subordinatamente di respingere il ricorso nel merito. L'istante __________ __________ ha formulato il 4 dicembre 2002 identiche conclusioni. __________ __________ ha replicato alle osservazioni con un memoriale spedito a questa Camera il 22 aprile 2003, che non è stato intimato.

Considerando

in diritto:                  1.   L'ingiunzione con cui il giudice diffida una parte a munirsi di un avvocato è un decreto, così com'è un decreto la successiva nomina di un patrocinatore d'ufficio in caso di renitenza (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 17 ad art. 39). Tale decreto è impugnabile “nel termine ordinario”, ma l'appello è trattato solo ove ottenga effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC). Nella fattispecie il Segretario assessore ha con­ferito all'appello effetto sospensivo il 19 luglio 2002. Non è dato di sapere quando il decreto impugnato, dell'8 luglio 2002, sia pervenu­to alla destinataria. Certo è tuttavia che l'appello è giunto alla Pre­tu­ra il 12 luglio successivo, sicché la sua tempestività non fa dubbio. Quanto alla traduzione, la Camera l'ha ricevuta dalla Pretura prima ancora che all'interessata fosse notificata l'ordinanza presidenziale del 31 luglio 2002. Ne segue che l'appello è senz'altro ricevibile. Non è ammissibile invece la replica introdot­ta dall'appellante. La procedura di appello non prevede per vero un secondo scambio di atti scritti, né la Camera ha la facoltà di autorizzarlo (art. 101 CPC). Il memoriale spedito a questa Camera il 22 aprile 2003 non può quindi essere considerato ai fini del giudizio.

                                   2.   Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale federale 5P.340/1995 del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC). Proprio perché configura una restrizione della capacità processuale, quest'ultimo provvedimento deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive o soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Decisiva è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui essa si trova. Una parte può apparire incapace di difendersi personalmente, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.

                                   3.   Nella fattispecie l'istante __________ __________ ha promosso un'azione di divisione (art. 604 cpv. 1 CC). Ora, nel Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali:

                                         a)  l'accertamento del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC);

                                         b)  la determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art. 477 a 479 CPC);

                                         c)   la “divisione effettiva” (art. 480 segg. CPC), ovvero la distribu­zione delle quote, previa

–  definizione del modo della divisione (costituendo lotti oppure realizzando i beni sotto forma di denaro contante: art. 481 CPC),

–  formazione delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482 CPC) e

–  possibilità di contestare le quote (art. 482 CPC).

                                         Le prime due fasi hanno carattere preliminare: l'una è intesa a verificare che il richiedente abbia la qualità di erede e che non vi siano impedimenti alla divisione (norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra è volta a chiarire che cosa suddividere. Al termine della seconda fase dev'essere definito tutto quan­to si riferisce all'iscrizione nell'inventario, comprese le stime. A tale riguardo il Pretore statuisce con sentenza unica, decidendo simul­taneamente tutto quanto attiene alla consistenza e all'entità dell'asse successorio (Rep. 1929 pag. 255). L'ultima fase, che riguarda come ripartire gli attivi, ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispon­dente quota della successione (Rep. 1962 pag. 170, citata anche in Rep. 1971 pag. 252 consid. B; da ultimo: sentenza inc. __________.__________.__________ del 29 luglio 2002, consid. 5).

                                   4.   Nel caso in esame il Pretore, ricevuta l'istanza di __________ __________, ha convocato le parti alla discussione del 6 maggio 2002. La pro­cedura applicabile essendo quella contenziosa di camera di consiglio (art. 475 CPC), a ragione il primo giudice ha indetto l'udien­za, nel corso della quale le parti erano chiamate a esporre oralmente “le loro domande ed eccezioni d'ordine e di merito” (art. 363 cpv. 2 CPC). Già a questo primo stadio della causa, destinato al contraddittorio sul diritto alla divisione e sulla nomina del notaio divisore, __________ __________ -__________ ha dimostrato di non conoscere la procedura, tant'è che ha reagito scrivendo al Pretore – in tedesco – di annullare l'udienza in virtù dell'art. 604 cpv. 2 CC (lettera del 27 febbraio 2002), mentre avrebbe dovuto addurre le sue obiezioni oralmente al contraddittorio. Di fronte alla comunicazione del Pretore, che ha confermato l'udienza (lettera del 6 marzo 2002), essa ha dimostrato di non conoscere nemmeno lo scopo della discussione, tant'è che ha scritto nuovamente al Pretore – in tedesco – per sapere quale fosse la finalità del contraddittorio (lettera del 10 marzo 2002). Dopo l'udienza e l'infruttosa sospensione del processo, __________ __________, __________ -__________ __________ e __________ __________ hanno postulato – come noto – la riattivazione della causa. Vista la citazione all'udienza dell'8 luglio 2002 per il seguito del contraddittorio, l'appellante ha chiesto di continuare la procedura per scritto, disconoscendo manifestamente gli art. 475 segg. CPC. Il Pretore avendo confermato la discussione dell'8 luglio 2002 con ordinanza del 26 giugno 2002, l'interessata ha poi sollecitato un rinvio dell'udienza lo stesso 8 luglio 2002 producendo un certificato medico del 5 luglio 2002.

                                   5.   Per quanto il decreto impugnato non indichi le circostanze concrete che hanno indotto il Pretore a pronunciare la diffida, limitandosi l'atto a evocare “la necessità che la convenuta __________ -__________ sia compiutamente assistita in questa procedura”, nelle circostanze descritte non può dirsi che il primo giudice sia caduto in un eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento. Men che meno ove si considerino le argomentazioni dell'appello, le quali denotano fraintendimenti di procedura palesi. Nella misura in cui sollecita l'emanazione di sentenze in tedesco, intanto, l'appellante disconosce che nel Cantone __________ la sola lingua ufficiale è l'italiano, obbligatorio per tutti i processi civili (art. 117 cpv. 1 CPC; in __________ del resto è obbligatorio il __________: Nagel/Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, 5ª edizione, § 4 n. 131). Laddove lamenta la mancanza di un interprete all'udienza del 6 maggio 2002, essa disconosce che la doglianza andava sollevata senza indugio, ovvero senza lasciar compiere atti successivi (art. 143 cpv. 2 CPC) e che in ogni mo­do il giudice sarebbe stato tenuto a designare un interprete solo qualora non sapesse il tedesco (art. 117 cpv. 3 CPC), mentre la stessa appellante ammette che il Pretore “parla bene” tale lingua (memoriale pag. 3). Quando insiste per un “pro­cedimento per scritto” e ripete di non intravedere ragione “per cui si debba fissare una nuova udienza”, l'appellan­te disconosce una volta di più gli art. 475 segg. CPC, al punto da reputare finanche “illecito” il procedimento speciale (così esplicitamente definito invece dal libro III del Codice di procedura civile).

                                         Si aggiunga che le argomentazioni dell'appello sono anche frutto di notevoli confusioni nel merito. Gli art. 593 cpv. 2 e 596 cpv. 2 CC sulla liquidazione d'ufficio, come pure l'art. 600 CC sulla petizione d'eredità non sono di alcuna pertinenza nella fattispecie, mentre l'art. 612 CC sull'esecuzione della divisione non riguarda affatto la prima fase del processo di divisione (ammesso e non concesso che nel caso in esame la legge sostanziale applicabile sia quella svizzera). Per il resto, le censure dell'appellante sono addirittura fuori tema. Le critiche al Pretore per il mancato rinvio dell'udienza tenuta l'8 luglio 2002, le accuse di inefficacia al patrocinatore di __________ __________, i dubbi sulla capacità processuale di __________ __________, la pretesa necessità di sospendere la causa nell'attesa che si concludano altre cause in __________ sono allegazioni del tutto estranee all'oggetto del decreto impugnato, ver­tente sulla capacità dell'interessata di patrocinare sé stessa. Ed esse dimostrano, ove fosse ancora necessario, che l'interessata non sa difendersi adeguatamente con atti propri nell'ambito della causa di divisione. Ch'essa sia diplomata in romanistica e parli perfettamente il francese, oltre al tedesco, poco importa, giacché in contesa non sono né il suo livello di istruzione né la sua perizia linguistica, bensì le sue cognizioni giuridiche. Ne segue che l'appello, destituito di consistenza, è destinato all'insuccesso.

                                   6.   Nell'appello __________ __________ -__________ insta altresì perché “venga esa­minato bene se contro __________ si debba istituire un procedimento disciplinare” e perché un altro Pretore sia chiamato a giudicare la causa. Quest'ultima richiesta, che può essere interpretata come una domanda di ricusa per “gravi ragioni” a mente dell'art. 27 lett. b CPC, si rivela subito priva d'oggetto, il Pretore in questione avendo nel frattempo lasciato la carica per ragioni di età. Sia come sia, entrambe le richieste si fondano sul fallace presupposto che il primo giudice abbia offeso l'interessata recan­dole torto, mentre – come si è spiegato – egli non ha fatto altro che attenersi alla procedura applicabile. Per di più, quand'anche la diffida a munirsi di un patrocinatore fosse infondata, ciò non avrebbe integrato ancora gli estremi dell'art. 27 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 30 ad art. 27 CPC). Quanto a una denuncia sporta dall'interessata nei confronti del Pretore il 14 agosto 2002 per offese all'onore, reati contro il patrimonio e abuso d'autorità, a prescindere dalla circostanza che nemmeno una denuncia di parte basta a giustificare una ricusazione del giudice (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 24 ad art. 27 CPC), l'esposto è stato archiviato già il 23 settembre 2002 dal Procuratore pubblico con un decreto di non luogo a procedere (NLP 3410/ 2002).

                                         Giovi soggiungere dipoi che, addebitando al Pretore – nell'appel­lo – l'in­tenzione recondita di precluderle la possibilità di acquistare la proprietà per piani di __________ __________, l'interessata adombra insinuazioni tanto gra­tuite quanto malevoli, scusabili solo per la mancata conoscenza del diritto. Insipienza giuridica ulteriormente con­fer­mata, per altro, laddove l'interessata pretende di avere acquisito la quota in comproprietà del padre grazie a un “contratto firmato presso un notaio in __________ ” (come se un rogito destina­to a un trapasso immobiliare nel __________ potesse essere rogato da un no­taio __________, in aperta violazione dell'art. 2 cpv. 1 LN). E nuovamen­te ribadita allorché essa reitera nel sostenere che all'udienza del 6 maggio 2002 gli avvocati presenti avrebbero dovuto parlare tedesco, mentre, avendo essa scelto di difendersi da sé sola, sarebbe toccato a lei medesima provvedersi di un interprete o – al limite – chiedere al giudice di riassumerle il contenuto delle allegazioni avversarie (come avviene in __________ nei processi in cui, eccezionalmente, non vige l'obbligo di farsi patrocinare: Nagel/Gottwald, op. cit., § 4 n. 135 in fine). Tutto ciò conforta ancora, per finire, la fondatezza del decreto impugnato.

                                   7.   La reiezione dell'appello comporta la necessità di fissare all'istante un nuovo termine per ottemperare all'ingiunzione, quello impartitole dal Pretore essendo scaduto in pendenza di ricorso. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appello è stato introdotto da una persona manifestamente sfornita di cognizioni giuridiche, si può prescindere – per questa volta – dal prelevare spese. Alle parti che hanno formulato osservazioni all'appello per il tramite di legali va corrisposta invece un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza dei rispettivi memoriali.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato nel sen­so che a __________ __________ -__________ è fissato un termine di 10 giorni dalla notifica della presente sentenza per munirsi di un avvocato di fiducia, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, le sarà designato un patrocinatore d'ufficio.

                                   2.   Nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto, la domanda di ricusazione è respinta.

                                   3.   Non si riscuotono tasse né spese. L'appellante rifonderà all'istan­te un'indennità di fr. 600.– e agli altri convenuti un'indennità di

                                         fr. 300.– complessivi per ripetibili di appello.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – __________ __________ -__________, __________ (__________);

                                         – lic. iur. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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