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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.09.2002 11.2002.70

6. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,763 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n.: 11.2002.00070

Lugano 6 settembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 maggio 2001 da

__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 giugno 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il

                                              17 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 27 novembre 1997 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio tra __________ __________ (1959) e __________ nata __________ (1959), omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta il 29 settembre 1997. Tale accordo prevedeva – tra l'altro – l'affidamento dei figli __________ (__________1982), __________ (__________1986) e __________ (__________1987) alla madre, riservato al padre un ampio diritto di visita; inoltre __________ __________ si impegnava a versare un contributo alimentare mensile per ogni figlio, compresi gli assegni familiari, di fr. 700.– fino al compimento del 12° anno di età, di fr. 750.– dal 13° al 17° anno e di fr. 800.– dal 17° anno alla maggiore età, oltre a un contributo alimentare mensile per la moglie limitato al 1° maggio 2005 e tale da raggiungere, sommato a quelli per i figli, l'importo complessivo di fr. 3400.– mensili.

                                  B.   In seguito a nuovo matrimonio e alla nascita di una figlia, l'8 febbraio 2000, __________ __________ ha convenuto il 14 maggio 2001 l'ex moglie davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di ridurre a fr. 500.– mensili il contributo alimentare in favore di lei dal 14 maggio 2001 fino al 30 aprile 2005. __________ __________ ha proposto di respingere la petizione. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito il loro punto di vista e al termine dell'istruttoria hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 2 maggio 2002 __________ __________ ha postulato la riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 500.– mensili dal 14 maggio 2001 e la completa soppressione dal 1° maggio 2005. __________ __________ ha postulato nel suo memoriale del 29 aprile 2002 il rigetto della petizione e la conferma del contributo complessivo di fr. 3534.– mensili per sé e per i figli __________ e __________.

                                  C.   Statuendo il 17 maggio 2002, il Pretore ha respinto la petizione e ha confermato l'obbligo di mantenimento dell'attore in fr. 2455.– mensili complessivi per l'ex moglie e i due figli minorenni dal 1° gennaio 2001, rispettivamente in fr. 2464.– dal 1° gennaio 2002. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4200.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello dell'11 giugno 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, gli oneri processuali siano addebitati alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Nelle sue osservazioni del 13 agosto 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le dispo­sizioni relative ai figli e alla procedura. La ripartizione degli oneri processuali e dell'indennità per ripetibili di primo grado – unici punti impugnati nella fattispecie – sarebbe pertanto disciplinata dal nuovo diritto (cfr. anche SJ __________/__________I pag. 250 consid. 2b). Se non che, la nuova procedura cantonale in materia di divorzio ha lasciato immutati gli art. 148 segg. CPC sulle spese e le ripetibili (BU n. 4/2000 pag. 19 segg.). L'applicazione del nuovo diritto nel caso specifico non ha quindi portata propria.

                                   2.   Secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccomben­te a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è soccombenza reciproca o concorrono “al­tri giusti motivi”, egli può procedere a una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, addebitabili a chi le ha provocate (cpv. 3). L'art. 148 cpv. 2 CPC è di rilievo nelle cause di sta­to ove possono ravvisarsi “giusti motivi” che inducano a prescin­dere da riparti strettamente aritmetici (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo di giurisprudenza). Nella determinazione e nella suddivisione delle spese e delle ripetibili, per di più, il primo giudice fruisce di notevole apprezzamento, che può essere censurato in appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).

                                   3.   In concreto il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico dell'attore, interamente soccombente, la tassa di giustizia e le spese, con obbligo di versare alla convenuta un'indennità per ripetibili di fr. 4200.–. L'appellante contesta tale decisione sostenendo che la convenuta sarebbe soccombente in misura pressoché identica alla sua sicché i costi del processo vanno a carico di entrambi, compensate le ripetibili. Rileva inoltre di avere offerto all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 500.– mensili e di essere quindi soccombente per fr. 750.–, avendo il Pretore accertato una spettanza dell'ex coniuge di fr. 1250.– mensili. La convenuta, invece, aveva postulato un contributo alimentare di fr. 1'996.– mensili e risulta quindi soccombente in ugual misura, vedendosi assegnare solo fr. 1250.– mensili.

                                   4.   In concreto, l'azione promossa il 14 maggio 2001 dall'attore era intesa solo alla riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie, i contributi per i due figli ancora minorenni non essendo in discussione, mentre quello per la primogenita, divenuta maggiorenne e autosufficiente, era decaduto nel frattempo. Ora, la clausola n. 2.4 della convenzione sugli effetti accessori del divorzio, del 29 settembre 1997, non era un modello di chiarezza, poiché non specificava il contributo alimentare dovuto all'ex moglie, ma si limitava a stabilire che l'interessato avrebbe versato un contributo complessivo di fr. 3400.– mensili per l'ex moglie e per i tre figli (doc. A, pag. 4). Se si considera nondimeno che al momento della firma della convenzione (settembre del 1997) i figli avevano rispettivamente 15, 11 e 10 anni, che il contributo in loro favore ammontava a fr. 750.– per __________ (__________1982) e a fr. 700.– ciascuno per __________ (__________1986) e __________ (__________8 __________e 1987), compresi gli assegni familiari, per un totale dunque di fr. 2150.–, il contributo per l'ex moglie risultava di fr. 1250.– (fr. 3400.– ./. fr. 2150.–).

                                   5.   Per tornare al criterio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), nella sua petizione del 14 maggio 2001 l'attore aveva chiesto al Pretore di ridurre a fr. 500.– il contributo alimentare per l'ex moglie, senza formulare domande relative ai contributi per i figli. La convenuta ha postulato nella sua risposta del 17 settembre 2001 il rigetto della petizione e la conferma del contributo alimen­tare complessivo di fr. 3534.– (compreso l'adeguamento al rincaro) per sé e per i due figli ancora minorenni. Quest'ultima domanda era di per sé superflua, il rigetto dell'azione di modifica non influendo sulla sentenza di divorzio. Dal tenore dei memoria­li emerge tuttavia che le parti attribuivano un diverso significato alla clausola n. 2.4 sull'entità del contributo per l'ex moglie dopo la maggiore età della primogenita. La convenuta sosteneva che l'attore avrebbe dovuto continuare a versare l'importo complessivo di fr. 3400.– (risposta, pag. 4), mentre l'attore intendeva dedurre da tale cifra il contributo versato alla figlia divenuta maggiorenne (petizione, pag. 3). Ad ogni buon conto l'appellante ha instato per la modifica della sentenza di divorzio adducendo un peggioramento delle sue condizioni finanziarie in seguito al secondo matrimonio e alla nascita di una figlia, l'8 febbraio 2000, rispettivamente allegando un miglioramento di quelle dell'ex moglie, che conseguiva un reddito superiore a quello del 1997.

                                         Per finire, il Pretore ha negato sia un peggioramento delle condizioni economiche di lui sia un miglioramento di quelle di lei, tuttora in situazione di indigenza. Donde il rigetto del­la petizione. L'appellante obietta nondimeno che la convenuta è soccombente in ugual misura, avendo chiesto di respingere la petizione e di confermare un contributo alimentare per sé e per i figli di fr. 3534.– mensili. Se non che, egli equivoca sui termini. La convenuta non ha presentato invero una riconvenzione, ma si è limitata a chiedere nella sua risposta del 17 settembre 2001 che la petizione fosse respinta e che si confermasse il contributo alimentare stabilito nella nota convenzione, secondo l'interpretazione a lei più favorevole. È vero che il Pretore è giunto a un'altra soluzione per determinare l'entità del contributo iniziale previsto dall'accordo, ma nel merito (vale a dire sulla riduzione del contributo alimentare dovuto all'ex moglie) egli ha poi respinto la petizione per mancanza dei requisiti posti dall'art. 153 vCC. Ne segue che la soccombenza dell'attore risulta integrale, né si vede come egli possa pretendere di essere uscito soccombente dalla causa solo a metà.

                                   6.   Se ne conclude che in meri termini di reciproca vittoria e sconfitta (art. 148 cpv. 1 CPC) la valutazione del primo giudice sfugge alla critica. D'altro lato non si ravvisano nemmeno, in concreto, “giusti motivi” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per addebitare alla convenuta una quota degli oneri processuali e delle ripetibili. Essa ha avversato la petizione, ottenendo ragione, e nul­la nel suo comportamento processuale o in quello precedente la procedura giudiziaria giustifica una deroga al principio della soccombenza. Ponderate tutte le circostanze, in sintesi, il Pretore non può dirsi caduto in un eccesso o in un abuso del suo potere d'apprezzamento disconoscendo “giusti motivi” atti a caricare una parte delle spese e delle ripetibili alla convenuta nonostante l'integrale soccombenza dell'attore. L'appello, non privo di leggerezza, deve dunque essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono a loro volta la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla semplicità e alla stringatezza delle osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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