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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.08.2004 11.2002.63

3. August 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,713 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2002.63

Lugano, 3 agosto 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1998.749 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 giugno 2000 da

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)  

e

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 27 maggio 2002 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 2 maggio 2002 dal Pretore del Distretto Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1° maggio 1943), divorziato, e __________ (11 marzo 1950), cittadina __________, si sono sposati a __________ il 1° giugno 1984, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio è nata T__________, il 1° marzo 1986. Di formazione infermiera, durante la comunione domestica la moglie ha lavorato sporadicamente a tempo parziale. __________ è entrato il 13 febbraio 1995 alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di chimico. La famiglia, che viveva a __________, si è trasferita il 1° luglio 1995 a __________. Il 7 gennaio 1998 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 20 febbraio 1998 (inc. DI.1998.17). I coniugi si sono separati fra il 15 e il 18 giugno 1998, quando moglie e figlia sono partite definitivamente per i __________. Dal 1° luglio 1998 __________ abita in un appartamento a __________. Il 15 gennaio 2000 la moglie è stata assunta come infermiera responsabile da una casa per persone anziane a __________.

                                  B.   Il 19 ottobre 1998 __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo l'affidamento di T__________ (riservato al padre un ampio diritto di visita), un contributo indicizzato per sé di fr. 3200.– mensili vita natural durante, uno per la figlia (compreso l'assegno familiare) di fr. 1200.– mensili fino al 16° compleanno, aumentato a fr. 1500.– fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale, il pagamento da parte del marito dei debiti d'imposta fino al 30 giugno 1998 e la corresponsione di

                                         fr. 311 055.20, da prelevare dall'avere di previdenza professionale accumulato dal marito in costanza di matrimonio. Visto che le parti erano intenzionate a raggiungere un accordo sugli effetti del divorzio, il Pretore ha sospeso la procedura dal 3 dicembre 1998 al 31 agosto 2000.

                                  C.   In pendenza di causa il marito ha provveduto al mantenimento della moglie e della figlia con una somma mensile di fr. 3800.– (compresi gli assegni familiari). Constatato il mancato versamento di una mensilità, il 20 dicembre 1999 __________ ha postulato l'emanazione di misure provvisionali (inc. DI.1999.1353). Con decreto cautelare del 22 dicembre 1999, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha obbligato __________ a versare il contributo di complessivi fr. 3800.– e ha affidato T__________ alla madre, riservato il diritto di visita del padre (da concordare con la figlia). Il 30 dicembre 1999 __________ ha chiesto la revoca di tale decreto, limitatamente al contributo alimentare. All'udienza del 25 gennaio 2000, indetta per la discussione, le parti hanno ribadito i loro punti di vista. Il Pretore ha sospeso anche il procedimento cautelare dal 21 febbraio al 31 agosto 2000.

                                  D.   Nel frattempo le parti hanno stipulato, il 12 maggio e il 1° giugno 2000, una convenzione sugli effetti del divorzio. Oltre all'affidamento della figlia alla madre e alla regolamentazione del diritto di visita, l'accordo prevedeva un contributo alimentare per __________ di fr. 1000.– mensili fino al 30 aprile 2008 (65 anni del marito), uno per la figlia di fr. 1200.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 1400.– in seguito (senza assegni familiari, percepiti dalla moglie), il riparto a metà dell'avere di previdenza professionale accumulato dal marito durante il matrimonio, il versamento di fr. 50 000.– alla moglie in liquidazione di una comproprietà immobiliare (una casa di vacanza in __________), la scissione delle partite fiscali, come pure la suddivisione a metà delle spese processuali e la compensazione delle ripetibili. Le parti non sono riuscite ad accordarsi, invece, sul contributo alimentare di fr. 1000.– mensili che la moglie rivendicava anche dopo il 30 aprile 2008, fino al proprio pensionamento (31 marzo 2014).

                                  E.   Il 9 giugno 2000 le parti hanno presentato un'istanza congiunta di divorzio con accordo parziale, chiedendo di omologare la convenzione e demandando al Pretore il giudizio sulla durata del contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la moglie dopo il compimento del 65° anno da parte di __________, oltre che sulla determinazione dell'importo di previdenza professionale. L'11 agosto 2000 il Pretore ha deciso di trattare l'istanza, in effetti, come richiesta di divorzio comune con accordo parziale. Il 26 ottobre 2000 i coniugi hanno poi sottoposto al Pretore un complemento alla convenzione in cui precisavano che la moglie avrebbe ricevuto, a titolo di “secondo pilastro”, complessivi fr. 192 652.85 prelevati dall'avere di libero passaggio maturato da __________ durante il matrimonio.

                                  F.   All'udienza del 5 gennaio 2001 i coniugi hanno confermato davanti al giudice la volontà di divorziare, invitando quest'ultimo a omologare l'accordo raggiunto. Tali richieste sono state riaffermate, una volta decorso il termine di riflessione, con scritti del

                                         6 marzo 2001. Invitati dal Pretore a esprimersi sui punti litigiosi, il 30 apri­le 2001 __________ ha ribadito di opporsi a qualsiasi contributo alimentare per la moglie dopo il proprio pensionamento (1° maggio 2008). Il 2 maggio 2001 __________ ha insistito per il versamento del contributo alimentare fino al 31 marzo 2014 (64° anno di lei). All'udienza del 19 giugno 2001 le parti hanno confermato le rispettive domande. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 13 novembre 2001 i coniugi hanno mantenuto i loro punti di vista.

                                  G.   Con sentenza del 2 maggio 2002 il Pretore ha sciolto il matrimonio e omologato la convenzione sugli effetti del divorzio con il relativo complemento. La tassa di giustizia e le spese della procedura su richiesta comune, di complessivi fr. 800.–, sono stati posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Ciò posto, il Pretore ha obbligato __________ a versare il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la moglie anche dal 1° maggio 2008 al 31 marzo 2014. Gli oneri del procedimento contenzioso, di fr. 500.–, sono stati addebitati a __________, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili.

                                  H.   Contro la sentenza appena citata __________ è insorto con un appello del 27 maggio 2002 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di annullare l'obbligo di erogare alla moglie il contributo alimentare dopo il 1° maggio 2008. Nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2002 __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Il 10 marzo 2003 l'appellante ha comunicato a questa Camera che il datore di lavoro ha riunito tutto il suo avere di previdenza professionale presso la __________. Con successiva lettera del 10 marzo 2003 (recte: 4 marzo 2004) egli ha segnalato dipoi che, in seguito alla riduzione dei saggi minimi d'interesse sugli averi di vecchiaia, la sua pensione è stata riveduta al ribasso. Alle due lettere egli ha allegato i certificati di assicurazione 2003 e 2004 con le previsioni di rendita relative al suo “secondo pilastro” dal 1° giugno 2008.

Considerando

in diritto:                  1.   Documenti nuovi sono ammissibili in seconda sede – al più tardi – con il memoriale di appello, rispettivamente con le osservazioni all'appello (art. 423a cpv. 1 CPC). Tardivi, di per sé i certificati prodotti dall'appellante il 10 marzo 2003 e il 4 marzo 2004 non sarebbero quindi ricevibili. Se non che, già sotto l'egida del vecchio diritto, il giudice del divorzio applicava in materia di previdenza professionale il principio inquisitorio (Werro in: AJP/PJA 5/1996 pag. 219 a metà, punto 2). I due attestati meritano pertanto di essere acquisiti agli atti d'ufficio (art. 419b cpv. 1 CPC). Non occorre invece chiamare l'interessata a esprimersi, dato che – come si vedrà in ultima analisi – pur tenendo conto delle due prove nuove l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

                                   2.   Litigioso rimane, nella fattispecie, il contributo alimentare per la moglie che l'appellante è stato condannato a versare, dopo i 65 anni (1° maggio 2008), fino al 64° anno di lei (31 marzo 2014). Il Pretore si è dipartito dal principio che a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC un contributo alimentare dopo il divorzio è dovuto ove il coniuge richiedente abbia perduto, in seguito al matrimonio, tutta o parte della sua capacità di guadagno. Nella fattispecie – egli ha rilevato – l'interessata è stata in grado di rimettere a frutto la sua formazione professionale e di reinserirsi pressoché appieno nel mondo del lavoro. Non ha tuttavia un “secondo pilastro” sufficiente, la liquidazione in capitale ricevuta a tal fine dal marito consentendole di ottenere una pensione di appena fr. 1800.– mensili. Anche cumulando a tale cifra la futura rendita del “primo pilastro” svizzero e la previdenza sociale olandese, la moglie si vedrà quindi garantire il mero fabbisogno minimo, poco giovandole la somma ricevuta in liquidazione della comproprietà immobiliare in __________. D'altro lato – ha soggiunto il primo giudice – il giorno del pensionamento il marito avrà entrate per fr. 7649.75 mensili rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 2708.–, con un agio di quasi fr. 5000.– mensili che gli permetterà agevolmente di continuare a versare alla moglie il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili fino al 31 marzo 2014.

                                   3.   Se non si può pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Dandosi un matrimonio di lunga durata, per principio entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare, dopo il divorzio, il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Nel caso specifico la vita in comune è durata 14 anni, ciò che connota indubbiamente un matrimonio di lunga durata (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 25 ad art. 125 CC; Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti). Le parti hanno quindi il diritto di mantenere il livello di vita preceden­te, il quale comprende – come l'art. 125 cpv. 1 CC sottolinea – un'adeguata previdenza per la vecchiaia. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per garantire tale continuità, ambo i coniugi devono essere chiamati equitativamente a sopportarne le conseguenze, fermo restando che tutt'e due hanno il diritto di tenere per sé almeno l'equivalente del fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami). Tutt'altra cosa è sapere in che misura un singolo coniuge possa finanziare da sé il tenore di vita precedente mettendo a frutto la propria capacità di guadagno o la propria sostanza, senza far capo all'altro coniuge. Sulla questione si tornerà oltre (consid. 7).

                                   4.   L'appellante sostiene anzitutto che dal 1° maggio 2008 non avrà più alcuna disponibilità finanziaria, poiché il suo fabbisogno minimo non ammonterà a soli fr. 2708.– mensili, come ha calcolato il Pretore (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1225.–, premio della cassa malati di fr. 433.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 50.–, imposte stimate fr. 1000.–), bensì ad almeno fr. 7398.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1225.–, pigione, spese accessorie e parcheggio fr. 2013.95, premio della cassa malati fr. 433.–, premio dell'assicurazione RC privata fr. 12.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 50.–, imposte stimate fr. 1615.–, spese dentarie fr. 50.–, interessi ipotecari e tributari correlati alla casa in __________ fr. 2000.–). Non potrà più, quindi, versare alla moglie contributo di sorta (appello, punto 2).

                                         a)   Per quanto attiene alla pigione, in effetti, il Pretore l'ha completamente ignorata. E la spesa di fr. 2013.95 mensili non solo trova riscontro agli atti (doc. 5 e I), ma corrisponde a quanto le parti hanno riconosciuto fino al 1° maggio 2008 nella convenzione sugli effetti del divorzio (allegata alla sentenza impugnata, pag. 2 in alto). È vero che una simile locazione appare elevata, ove si consideri che alla moglie è stata computata una spesa di soli fr. 900.– mensili (convenzione, pag. 2 verso il basso). A parte il fatto però che il costo dell'alloggio in __________ e nei __________ non è necessariamente paragonabile, la stessa appellata non muove obiezioni al riguardo, salvo argomentare che il marito non può arrogarsi il diritto di spendere simultaneamente fr. 2013.95 mensili per l'alloggio a Lugano e fr. 2000.– per la casa di vacanza in __________ (osservazioni, pag. 2). Quest'ultimo punto sarà trattato al consid. b. Per quel che è della locazione, in ogni modo, la doglianza è fondata.

                                         b)   La spesa di fr. 2000.– mensili per la casa di vacanza a __________ è stata ammessa da entrambe le parti fino al 1° maggio 2008 nella convenzione omologata dal Pretore (pag. 2 a metà). Dandosi litigio, essa non può tuttavia essere riconosciuta oltre. Per giustificare la cifra l'appellante ha prodotto un conteggio ancorato alle spese affrontate sull'arco di un decennio (doc. 29, fogli n. 8 a 18). Se non che, egli ha terminato di pagare la casa nel 1999 (act. VI: interrogatorio formale, risposta n. 6). Certo, in seguito egli ha acceso un mutuo di fr. 25 000.– per lavori di rifacimento, mentre dalla locazione non ha incassato più di fr. 6000.– o 7000.– (act. VI: interrogatorio formale, loc. cit.). Il prestito tuttavia è stato stipulato il 20 marzo 2000 per una durata di 24 mesi (elenco dei debiti nel fascicolo fiscale richiamato del biennio 2001/02; doc. 18, pag. 2; doc. 29, foglio n. 26) e si è estinto il 20 marzo 2002. Restano eventuali esborsi dovuti a tasse, imposte, contabilità, acqua, telefono, rifiuti, elettricità, assicurazioni, giardinaggio e manutenzione (doc. 18, pag. 2; doc. 29, fogli n. 19 a 25). Essi potrebbero nondimeno essere ricuperati locando l'immobile. Che per sua scelta l'appellante non voglia appigionare la casa poco importa (act. VI: interrogatorio formale, risposta n. 6).

                                               Afferma l'appellante che l'uso della villetta rientra nel suo tenore di vita precedente la separazione, prerogativa che ha il diritto di conservare. Dimentica però che, dopo 14 anni di comunione domestica, l'art. 125 cpv. 1 CC non garantisce il tenore di vita anteriore a un solo coniuge, ma a entrambi (sentenze del Tribunale federale 5C. 111/2001del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Si inserissero fr. 2000.– mensili nel fabbisogno minimo dell'appellante per consentire a quest'ultimo di usufruire di un'abitazione secondaria, analoga indennità andrebbe inclusa – in ossequio al precetto della parità di trattamento – nel fabbisogno minimo della moglie. Certo, essa ha ricevuto l'importo di fr. 50 000.– in liquidazione della comproprietà, ma anche l'appellante si ritrova con il medesimo controvalore immobiliare, di modo che sotto questo profilo i coniugi si vedono trattati alla medesima stregua. Ne discende che al proposito l'appello, destituito di consistenza, non può trovare accoglimento.

                                         c)   Il premio per l'assicurazione privata contro la responsabilità civile di fr. 12.– mensili (doc. 9), a sua volta riconosciuto nella convenzione sugli effetti del divorzio fino al 1° maggio 2008, è invece giustificato anche dopo tale data. Le spese per le assicurazioni correnti rientrano infatti nel fabbisogno minimo e cautelarsi contro il rischio della responsabilità civile è tutt'altro che irragionevole. Nemmeno la moglie, del resto, asserisce il contrario nelle osservazioni all'appello. Quanto alla spesa per il dentista (fr. 50.– mensili, riconosciuti nella convenzione), essa si fonda su note d'onorario per complessivi fr. 926.50 relative al periodo fra l'ottobre del 1998 e il luglio del 1999 (doc. 7). Ci si potrebbe domandare se la necessità della spesa sia resa verosimile anche dopo il maggio del 2008. Sta di fatto che nelle sue osservazioni all'appello la moglie nulla eccepisce in proposito. Del resto, per comune esperienza, con l'avanzare dell'età le spese per cure odontoiatriche aumentano. Né esse sono assunte dalle casse malati, se non in caso di malattie gravi (art. 31 LaMal e 17 a 19 OPre), mentre le assicurazioni complementari applicano notoriamente franchigie. Ancorché al limite, l'esborso di fr. 50.– mensili può dunque essere riconosciuto.

                                         d)   Va rettificato d'ufficio, per converso, il minimo esistenziale del diritto esecutivo che il Pretore ha calcolato in fr. 1225.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). L'applicazione della tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo è una questione di diritto (art. 93 LEF). E dal 1° gennaio 2001 il minimo di base per una persona sola è passato da fr. 1025.– a fr. 1100.–, non a fr. 1225.– mensili (FU 2/2001 pag. 74, cifra I n. 1).

                                   5.   Sempre per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo dopo il 1° maggio 2008, l'appellante critica l'onere fiscale stimato dal Pretore in fr. 1000.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Sostiene, invocando i dati relativi al biennio fiscale 2001/02, ch'esso ammonterà ad almeno fr. 1615.– mensili (fr. 19 378.– annui: appello, punto 2), calcolati ai fini dell'imposta cantonale e comunale (moltiplicatore dell'85%) in base a un reddito imponibile di fr. 87 297.– annui (fr. 7649.75 mensili, come ha accertato il Pretore, per 12 mensilità, dedotti fr. 4500.– per l'assicurazione malattia) e di fr. 90 397.– annui ai fini dell'imposta federale diretta (fr. 7649.75 per 12 mensilità, dedotti fr. 1400.– per l'assicurazione malattia).

                                         a)   Dagli atti risulta che, compiuti 65 anni, l'appellante percepirà una rendita AVS di fr. 2060.– mensili (doc. 32). Stando al fascicolo di prima sede, egli avrebbe dovuto ricevere inoltre una rendita __________ di fr. 1560.60 mensili (doc. 33: fr. 18 727.– annui), una rendita __________ di fr. 4029.15 mensili (doc. 34: fr. 3866.10 più fr. 163.05) e un'ulteriore rendita di quest'ultima compagnia di fr. 324.40 mensili (ignorata dal Pretore: doc. 10). In totale, dunque, fr. 7974.15 mensili. Il 10 marzo 2003 l'appellante ha comunicato a questa Camera – come detto (consid. 1) – che il datore di lavoro ha riunito tutto il suo avere di previdenza professionale presso la __________. Il relativo certificato d'assicurazione 2003 attesta così una rendita LPP, dal 1° giugno 2008, di fr. 5281.40 mensili (fr. 63 377.– annui), ridottasi nelle previsioni del certificato 2004 a fr. 5080.90 mensili (fr. 60 971.– annui). Il che si spiega con la diminuzione dei saggi minimi d'interesse sugli averi di vecchiaia (art. 15 cpv. 2 LPP combinato con l'art. 12 lett. b e c OPP 2). Ciò significa in definitiva che, al momento della pensione (1° giugno 2008), l'appellante non riceverà più fr. 7974.15 mensili come ha accertato il Pretore, ma solo fr. 7465.30 (fr. 2060.– più fr. 5080.90 più fr. 324.40).

                                         b)   Nelle condizioni descritte il reddito netto dell'appellan­te risul­terà, dal 1° maggio 2008, di fr. 89 583.60 annui (fr. 7465.30 per 12 mesi). Per valutare con qualche attendibilità l'imponibile – il calcolo esatto rimane oggettivamente aleatorio, non potendosi conoscere i parametri fiscali applicabili tra il 2008 e il 2014 – si deve apportare almeno la deduzione per l'assicurazione malattia di fr. 4800.– (art. 32 cpv. 1 lett. g LT), rispettivamente di fr. 1800.– annui (art. 33 lett. g LIFD), onde un reddito imponibile di fr. 84 783.60 annui ai fini dell'imposta can­tonale e comunale, rispettivamente di fr. 87 783.60 per l'imposta federale diretta. A ciò va aggiunto il presumibile reddito della sostanza. Dagli atti fiscali relativi ai bienni 1997/ 98 e 1999/2000 si evince, in effetti, che l'appellante possiede titoli e collocamenti in capitali per fr. 85 409.– (oltre a un'assicurazione sulla vita: dichiarazione d'imposta 2001/02, ultima pagina).

                                         c)   Fino al 2001 questa Camera si dipartiva, per determinare i redditi da capitale, da un tasso medio presunto del 3½% (sentenze del 16 aprile 1997 in re C., consid. 2; del 20 maggio 1997 in re P., consid. 7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid. 5b; del 12 gennaio 1998 in re M., consid. 4). Nel 2001, viste le altalenanti proiezioni congiunturali, tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al 3% (sentenze del 18 luglio 2001 in re L., consid. 3d; del 28 dicembre 2001 in re D., consid. 6; del 10 aprile 2002 in re P., consid. 15; del 5 luglio 2002 in re A., consid. 10; del 6 novembre 2003 in re B., consid. 4g). Il Tribunale federale ha poi avuto mo­do di confermare che il tasso medio del 3% è conforme al diritto federale, anche l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 essendo stato ridotto, il 1° gennaio 2003, dal 4 al 3¼% (DTF 129 III 481, consid. 4.3 non pubblicato). Sta di fatto che, dal 1° gennaio 2004, il Consiglio federale ha ulteriormente ridotto l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP dal 3¼ al 2¼% (RU 2003 pag. 3523). Dopo il 1° gennaio 2004 non vi è quindi ragione per presumere un rendimento di capitali a risparmio superiore al 2%. Su una sostanza in titoli e numerario di fr. 85 409.– ciò da un reddito di fr. 1708.– annui.

                                         d)   Su un reddito imponibile di fr. 86 491.– annui per l'imposta cantonale e comunale, rispettivamente di fr. 89 491.– per l'imposta federale diretta, l'onere fiscale annuo risulta di complessivi fr. 16 010.–, ossia fr. 7652.– per l'imposta cantonale, fr. 5739.– per l'imposta comunale di __________ e fr. 2619.– per l'imposta federale diretta (calcolatore in: www.ti.ch/fisco). Il che dà una media di fr. 1334.– al mese. Rimarrebbe da stimare l'imposta cantonale e comunale sulla sostanza, la quale però, inferiore a fr. 200 000.–, può presumersi esente (art. 49 cpv. 1 LT). Di rilievo tributario è, per converso, l'alleggerimento fiscale di cui beneficerà l'appellante ove fosse tenuto a versare un contributo alimentare alla moglie, il relativo introito rientrando nella partita fiscale di quest'ultima (art. 32 cpv. 1 lett. c LT, art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Sulla questione si tornerà più tardi (consid. 9).

                                         e)   In conclusione, dal 1° maggio 2008 il prevedibile fabbisogno minimo dell'appellante risulta di fr. 4993.– (arrotondati): minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, alloggio fr. 2013.95, premio della cassa malati fr. 433.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 50.–, assicurazione RC privata fr. 12.–, spese dentarie fr. 50.–, imposte fr. 1334.–. Con entrate mensili di fr. 7607.60 (fr. 7465.30 da rendite e fr. 142.30 dalla sostanza), egli disporrà pertanto di un agio pari a  fr. 2615.– mensili (arrotondati). Nulla induce a ritenere, di conseguenza, ch'egli non avrà – come asserisce – i mezzi per continuare a versare alla moglie il contributo litigioso di fr. 1000.– mensili fino al 31 marzo 2014. Ciò posto, il problema è di sapere se siano dati i presupposti per l'erogazione di tale contributo, eventualmente se l'ammontare del medesimo vada ridotto.

                                   6.   Si è spiegato dianzi che in virtù dell'art. 125 cpv. 1 CC, dandosi – come in concreto – un matrimonio di lunga durata, per principio entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare, dopo il divorzio, il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sopra, consid. 3). Per quanto riguarda il marito, la questione di sapere quale sia, dopo il divorzio, il fabbisogno corrispondente al livello di vita anteriore è stata esaminata. Rimane da appurare quale sia il corrispettivo fabbisogno della moglie, la quale però null'altro di specifico ha allegato se non quanto si evince dalla convenzione sugli effetti del divorzio (accettata dal marito fino al 1° maggio 2008), ovvero di abbisognare di fr. 1000.– mensili, con un reddito proprio di fr. 2600.– netti mensili, per coprire il proprio fabbisogno minimo (di fr. 2409.–) e garantirsi il tenore di vita richiesto. L'appellante non asserisce che tali necessità siano destinate a ridursi dal 1° maggio 2008 (del resto, mal si capirebbe perché il pensionamento di lui dovrebbe influire sulle necessità della moglie), né che il contributo di fr. 1000.– fino al 1° maggio 2008 permetterebbe alla moglie – per ipotesi – di tesaurizzare quanto necessario fino al 31 marzo 2014. Si aggiunga, per altro, che in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non vige il principio inquisitorio (FamPra.ch 2/2001 pag. 129 consid. 2 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e com­mentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b). Non spetta pertanto a questa Camera promuovere istruttorie d'ufficio. Ne segue che il fabbisogno della moglie commisurato al tenore di vita precedente la separazione risulta di fr. 3600.– mensili (fr. 2600.– di reddito proprio più fr. 1000.– di contributo alimentare). Il che appare lungi dall'essere inverosimile, ove appena si consideri che, al netto delle imposte (nei __________ quelle sul reddito da attività lucrativa della moglie sono prelevate alla fonte: act. VII: interrogatorio formale, risposta n. 4), il fabbisogno dell'appellante ascende a fr. 3660.– mensili arrotondati (sopra, consid. 5e). In altri termini, se la moglie abbisogna di fr. 1000.– mensili per conservare il livello di vita anteriore fino al 1° maggio 2008, non è dato a divedere come l'appellante possa pretendere che ciò più non occorra in seguito. E ch'egli abbia i mezzi sufficienti (anzi, abbondanti) per stanziare tale contributo fino al 31 marzo 2014 si è visto testé.

                                   7.   L'appellante afferma che dopo il 1° maggio 2008 la moglie potrebbe aumentare il reddito da attività lucrativa e sopperire alle proprie esigenze. Egli nega che costei abbia subìto pregiudizio per essersi occupata, dopo la nascita di T__________, della casa e della famiglia (appello, punto 3). Fa valere ch'essa è ormai responsabile di quindici infermiere in una casa per anziani e che con una figlia di 16 anni può estendere il suo grado d'occupazione al 100%. Il Pretore ha accertato il contrario, ovvero che l'inattività professionale durante la vita in comune aveva nuociuto all'interessata, ma che questa ha poi dimostrato intraprendenza e buona volontà, riuscendo a impiegarsi nei __________ nella misura del 90-95% in un campo affine a quello della sua formazione originale (sentenza impugnata, pag. 5).

                                         a)   L'interessata, che ha oggi 54 anni, è di formazione infermiera. Dagli atti risulta ch'essa ha svolto tale professione a tempo parziale fino alla nascita della figlia (act. VI: interrogatorio formale, risposta n. 1). In seguito, tra il 26 agosto 1992 e il 30 giugno 1993, ha nuovamente lavorato a tempo parziale per uno studio medico (loc. cit.). Trasferitasi in __________, essa è stata assunta dal novembre del 1998 all'agosto del 1999 (doc. 3) e poi ancora per due mesi, dal settembre del 1999, come infermiera “di corsia” (istanza del 20 dicembre 1999 nell'inc. DI.1999.1353, pag. 5, punto 7). Il 15 gennaio 2000 essa ha cominciato a lavorare presso una casa per anziani a __________ come responsabile di quindici infermiere (act. VII: interrogatorio formale, risposte n. 1 e 3; doc. P). Il Pretore ha accertato il suo reddito in fr. 2600.– netti mensili (sentenza impugnata, pag. 4, quarto paragrafo) con un grado d'occupazione del 90%-95%, pari a 32 ore settimanali, in __________ vigendo la settimana lavorativa di 36 ore (act. VII: interrogatorio formale, risposta n. 2). Pur ammettendo la possibilità per lei di estendere l'attività al 100%, il primo giudice non ha ritenuto che ciò modificherebbe apprezzabilmente le possibilità di guadagno. L'appellante non spende una parola al proposito, né indica quale reddito andrebbe concretamente imputato alla moglie con un'attività al 100%. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello sfugge finanche a un esame di merito (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                         b)   L'appellante rammenta che in liquidazione della comproprietà sulla casa di vacanza a __________ la moglie ha ricevuto fr. 50 000.–, ciò che giustificherebbe di riconoscere nel fabbisogno minimo di lui i costi correlati alla casa medesima. La tesi è infondata e al riguardo non giova ripetersi (sopra, consid. 4b). È vero invece che, come all'appellante è stato imputato un reddito presunto del 2% sulla sostanza in capitale (sopra, consid. 5e), analogo provento va ascritto alla moglie. Il Pretore ha reputato non potersi pretendere che l'interessata intacchi la somma ricevuta, ma al reddito da capitale egli neppure ha accennato. Ne segue che all'interessata va computato, nel segno della parità di trattamento, un'entrata di fr. 1000.– annui dalla sostanza.

                                         c)   Nelle osservazioni all'appello la moglie obietta che il suo contratto di lavoro, a scadenza annuale, non è più stato rinnovato il 15 gennaio 2002 (memoriale, pag. 3). A parte il fatto però che l'allegazione manca di qualsiasi elemento di prova a sostegno (le pretese patrimoniali tra coniugi non sono disciplinate, nel Cantone Ticino, dal principio inquisitorio: sopra, consid. 6), l'interessata medesima dichiara di avere reperito altre occupazioni che le permettono di conseguire un reddito analogo a quello accertato dal Pretore. La questione nulla muta, pertanto, all'esito del giudizio.

                                   8.   L'appellante contesta che il matrimonio abbia precluso alla moglie la possibilità di costituirsi un'adeguata previdenza per la vecchiaia. A suo parere la questione è stata sufficientemente regolata nella convenzione sugli effetti del divorzio riconoscendo all'appellata il diritto a metà della prestazione di libero passaggio (fr. 192 652.85: doc. 33 e 34) da lui maturata in costanza di matrimonio (appello, punto 4). Nella sentenza impugnata il Pretore ha stimato, per converso, che dopo il 31 marzo 2014 l'interessata non si vedrà erogare dal suo “se­condo pilastro” più di fr. 1800.– mensili. Anche cumulando a tale importo la rendita svizzera dell'AVS e la previdenza sociale __________, ciò basterà ad assicurarle appena il fabbisogno minimo. Onde l'esigenza che il marito continui a versare il contributo fino a quella data (sentenza impugnata, pag. 5).

                                         a)   L'argomentazione dell'appellante cade nel vuoto. È appena il caso di ripetere che il marito stesso ha riconosciuto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, come per conservare il livello di vita avuto durante la comunione domestica la moglie abbisogni di fr. 1000.– mensili fino al 1° maggio 2008. Perché tale necessità dovrebbe improvvisamente venir meno dopo tale data non si comprende. L'appellante evoca la prestazione di libero passaggio stanziata alla moglie dal suo “secondo pilastro”, ma quel capitale nulla frutterà sino all'aprile del 2014. Per quanto riguarda il lasso di tempo dal

                                               1° maggio 2008 a quella data, la prestazione del “secondo pilastro” è inconferente.

                                         b)   Si aggiunga – con il Pretore – che dopo il 31 marzo 2014 l'interessata potrà contare soltanto su quanto ricevuto dall'appellante a titolo di “secondo pilastro”, sulla rendita AVS e sulla previdenza olandese. La rendita di circa fr. 1800.– mensili dal “secondo pilastro” stimata dal Pretore va nondimeno rivista al ribasso, la diminuzione dei saggi minimi d'interesse sugli averi di vecchiaia lasciando presagire ormai una prestazione di poco superiore ai fr. 1500.– mensili (fr. 192 652.85 erogati dalla __________ nell'ottobre del 2002, con rendimento del 4% fino al dicembre 2002, del 3¼% fino al dicembre 2003 e del 2¼% fino all'aprile del 2014, al tasso di conversione del 7.2% giusta l'art. 17 cpv. 1 OPP 2). Quanto alla futura rendita AVS, nulla si conosce di preciso, salvo che il periodo di contribuzione è sicuramente incompleto. E la previdenza __________ colma solo il periodo mancante, equivalendo essa sostanzialmente all'AVS svizzera (act. VII: interrogatorio formale, risposta n. 4). In simili condizioni è difficile intuire come la moglie possa coprire il proprio fabbisogno mensile di fr. 3600.– (sopra, consid. 6).

                                         c)   Ne deriva che, prima del pensionamento (il 31 marzo 2014), l'interessata è tenuta per forza a costituirsi un “terzo pilastro” integrativo, salvo preventivare una netta decurtazione delle sue risorse economiche dopo i 64 anni. Rischio che non grava sull'appellante, il quale non dovrà più versare alcunché alla moglie dopo il 31 marzo 2014 e vedrà addirittura migliorare la propria disponibilità finanziaria. Ora, nel “debito mantenimento” che il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili deve garantire (nella fattispecie: il tenore di vita precedente) rientra anche “un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. In concreto, pur capitalizzando l'intero contributo di fr. 1000.– mensili dal luglio del 2000 (mese successivo alla firma della convenzione) al 31 marzo 2014 in base al tasso del 2% (il rendimento presunto di averi al risparmio: sopra, consid. 5c) si otterrebbe una somma di circa fr. 110 000.–. E siccome il giorno del pensionamento l'interessata avrà un'aspettativa media di vita pari a 25.36 anni (Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, 5ª edizione, Zurigo 2001, pag. 448, tavola 42), ciò le consentirà una rendita di circa fr. 360.– mensili. Ammesso e non concesso che la moglie viva fino a 64 anni con il solo provento del proprio guadagno. Tutto induce a ritenere, nelle circostanze descritte, che neppure con il contributo di fr. 1000.– mensili versato dall'appellante fino al 31 marzo 2014 l'interessata possa conservare il livello di vita anteriore (fr. 3600.– mensili). Al proposito l'appello denota tutta la sua inconsistenza.

                                   9.   In precedenza si è accennato al fatto che, come il marito, la moglie deve lasciarsi imputare un reddito presunto di fr. 1000.– annui dalla sostanza in capitale ricevuta dopo il divorzio (consid. 7b). A rigore il contributo alimentare andrebbe quindi ridotto di

                                         fr. 83.– mensili, che l'interessata può procurarsi con mezzi propri. Ciò offenderebbe tuttavia il sentimento di giustizia ed equità se solo si pensa che, dovendo l'appellante continuare a stanziare

                                         fr. 1000.– mensili anche dopo il 1° maggio 2008, il suo onere d'imposta presunto non risulta di fr. 1334.– mensili (sopra, consid. 5d), bensì di circa fr. 1050.–. Donde un agio mensile non di fr. 2615.–, ma di quasi fr. 2900.–. Ridurre il contributo di fr. 83.– in simili condizioni sarebbe manifestamente iniquo. Quanto al fatto che la moglie disponga di fr. 50 000.– liquidi, ciò non significa ch'essa debba consumarli prima del pensionamento. Anzi, secondo dottrina l'ex coniuge beneficiario di contributi alimentari non è tenuto – di regola – a intaccare la sua sostanza per sovvenire a sé stesso se l'ex coniuge debitore è in grado di versare il contributo senza attingere alla propria (Schwenzer, op. cit., n. 22 ad art. 125 CC con richiamo). Se mai, il consumo di sostanza è prospettabile dopo il pensionamento (Hausheer/ Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 89 n. 05.140). Nulla induce a scostarsi da tale principio nel caso precipuo.

                                10.   Se ne conclude che l'appello, privo di buon diritto, è votato al rigetto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dall'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________, __________; – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2002.63 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.08.2004 11.2002.63 — Swissrulings