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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.07.2002 11.2002.61

5. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,048 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2002.00061

Lugano 5 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ (nullità di decisioni assembleari) della    Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'11 febbraio 2002 da

__________ __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (_) (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

Centro __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ (__________) (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________) e __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

giudicando ora sul decreto del 14 maggio 2002 con cui il Segretario assessore ha parzialmente accolto, in luogo e vece del Pretore, una domanda di provvedimenti cautelari presentata dagli attori;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 27 maggio 2002 presentata dall'associazione Centro __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 14 maggio 2002, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 12 gennaio 2002 si è tenuta a Lugano l'assembla dei soci fondatori dell'associazione Centro __________ __________ __________;

                                         che l'11 febbraio 2002 __________ __________ __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto l'associazione, oltre a __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, affinché la citata assemblea fosse dichiarata nulla, rispettivamente fosse annullata;

                                         che, pedissequamente alla petizione, gli attori ha chiesto l'adozione di misure cautelari, in particolare la sospensione delle risoluzioni n. 8, 9 (recte: 12) e 10 (recte: 13) prese dall'assemblea;

                                         che alla discussione cautelare del 1° marzo 2002 __________ __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno contestato la loro legittimazione passiva e si sono opposti, unitamente all'associazione Centro __________ __________ __________, alla domanda cautelare;

                                         che, relativamente alla procedura cautelare, tutte le parti hanno offerto mezzi di prova;

                                         che per contro, non essendovi prove da assumere sulla legittimazione passiva, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale;

                                         che con ordinanza sulle prove del 2 maggio 2002 il Segretario assessore ha ammesso il richiamo di un incarto dalla Pretura stessa e ha respinto le altre prove, citando le parti alle discussione finale sulla cautelare del 13 maggio successivo;

                                         che le parti hanno rinunciato alla discussione finale;

                                         che, statuendo il 14 maggio 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'azione nei confronti di __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ per carenza di legittimazione passiva, sospendendo provvisoriamente le decisioni n. 8 e 9 (recte: 12) prese dall'assemblea il 12 gennaio 2002;

                                         che contro il giudizio impugnato, nella misura in cui costituisce un decreto cautelare, l'associazione Centro __________ __________ Internazionali è insorta con un appello del 27 maggio 2002 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di respingere l'istanza;

                                         che con decreto del 6 giugno 2002 la presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo;

                                         che nelle loro osservazioni del 19 dicembre 1997 2002 __________ __________ __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;

e considerando

in diritto:                        che nella fattispecie il Segretario assessore ha statuito simultaneamente sia sull'eccezione di legittimazione passiva sia sull'istanza cautelare presentata dagli attori;

                                         che l'appello in esame riguarda il giudizio impugnato nella sola misura in cui esso costituisce un decreto cautelare, escluso il rigetto della petizione nei confronti di __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________;

                                         che l'appellante censura la mancata assunzione delle prove da essa offerte e contesta l'esistenza dei requisiti per l'emanazione di misure cautelari;

                                         che in linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b);

                                         che l'autorità non è tenuta perciò a esperire tutte le prove notificate dalle parti ma, qualora intenda rifiutarle (in tutto o in parte), deve indicare perché queste risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii);

                                         che, in concreto, nell'ordinanza del 2 maggio 2002, il Segretario assessore aveva respinto le prove richieste “per i motivi che verranno indicati al più tardi nel decreto cautelare”;

                                         che tuttavia nel decreto impugnato non figura il minimo cenno ai motivi per cui le prove non sono state ammesse;

                                         che l'atto in rassegna è quindi carente di motivazione sul tema delle prove notificate;

                                         che tale motivazione è indispensabile, sia perché occorre conoscere quali ragioni hanno indotto il magistrato a respingere la richiesta, sia perché l'appellante deve spiegare poi nel ricorso i motivi per cui l'apprezzamento anticipato del giudice non resisterebbe alla critica;

                                         che, invero, l'appellante non evoca in modo esplicito un difetto di motivazione, ma qualora la carenza di requisiti formali comporti la nullità dell'atto – come in concreto – il vizio dev'essere rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC);

                                         che, ciò posto, il decreto impugnato va dichiarato nullo e gli atti rinviati al primo giudice perché motivi il rifiuto di assumere le prove notificate dalle parti (art. 326 lett. a CPC);

                                         che le spese e le ripetibili del presente giudizio seguono soccombenza degli attori, i quali hanno postulato a torto la reiezione dell'appello (art. 148 cpv. 1 CPC);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto, il decreto impugnato è dichiarato nullo e gli atti sono rinviati al Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti solidalmente a carico di __________ __________ __________ __________ e __________ __________, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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