Incarto n.: 11.2002.53
Lugano 23 dicembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.______._____ (rettifica del registro fondiario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 12 gennaio 2000 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________ __________., __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 29 aprile 2002 presentata da __________ __________ __________. e __________ __________ contro la sentenza emessa il 4 aprile 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1908) e __________ __________ __________ (1934), cittadini __________, si sono sposati ad __________ il __________ 1989, assoggettandosi mediante convenzione del 7 giugno 1989 al regime della separazione dei beni. Il marito, al terzo matrimonio, aveva già due figli: __________ __________. e __________. __________ __________ __________ __________, al suo secondo matrimonio, egli non ha avuto discendenti. Il 5 luglio 1994 i coniugi hanno firmato un atto pubblico con il quale hanno annullato il regime precedente, sostituendolo con quello della comunione dei beni secondo il diritto svizzero. Il 15 settembre 1994 __________ __________ ha convenuto la moglie davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché la convenzione del 5 luglio 1994 fosse annullata siccome inficiata da dolo, timore ed errore essenziale. La convenuta ha proposto di respingere la petizione.
B. L'8 marzo 1995 __________ __________ ha chiesto al medesimo Pretore di pronunciare la separazione dei beni a norma degli art. 145 e 185 vCC, domanda che il Pretore ha accolto con decreto del
9 novembre 1995. Il 12 novembre 1996 __________ __________ ha instato per la revoca del decreto. Statuendo inaudita parte il 15 novembre 1996, il Pretore ha revocato il decreto e ha ripristinato con effetto immediato la comunione dei beni. Un'istanza presentata dal marito per conseguire la revoca di tale decreto è stata respinta dal Pretore il 14 marzo 1997, giudizio che questa Camera ha confermato con sentenza del 31 luglio 1998 (inc. __________.__________.__________).
C. Nel frattempo, il 30 aprile 1997, __________ __________ è deceduto e nella causa sulla validità della nota convenzione gli sono subentrati i figli __________ __________ __________. e __________ __________ insieme con __________ __________, alla quale l'attore aveva destinato un quarto del suo patrimonio – dietro cura e assistenza vitalizia – in virtù di un contratto successorio dell'8 agosto 1994. Con sentenza del
5 novembre 1997 il Pretore ha respinto la petizione. Un appello presentato da __________ __________ __________. e __________ __________ contro tale sentenza è stato parzialmente accolto da questa Camera il 9 dicembre 1998, che ha riformato il dispositivo sulle spese ripetibili (inc. __________.__________.__________).
D. Il 22 dicembre 1999 __________ __________ ha instato davanti all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno perché, sulla base della convenzione matrimoniale del 5 luglio 1994, le particelle
n. __________, __________, __________e __________RFD di __________ fossero iscritte come proprietà comune di lei e della comunione ereditaria fu __________ __________. Con decisione del 23 dicembre 1999 l'ufficiale ha respinto la richiesta, argomentando che per procedere all'iscrizione occorreva la firma degli eredi fu __________ __________ o l'autorizzazione del giudice. Tale decisione non è stata impugnata.
E. Il 12 gennaio 2000 __________ __________ ha promosso un'azione di modifica del registro fondiario contro __________ __________ __________., __________ __________ e __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che le particelle n. ______________________________, __________, __________RFD di __________ fossero iscritte come proprietà comune sua e degli eredi del marito. In via cautelare essa ha chiesto che fosse iscritta una restrizione della facoltà di disporre sui citati fondi. Con decreto emesso inaudita parte il 13 gennaio 2000 il Pretore ha ordinato l'annotazione cautelare. Il 19 gennaio 2000 __________ __________ è stata dimessa dalla lite. Alle udienze del 3 febbraio e del 4 aprile 2000, indette per la discussione, gli altri convenuti si sono opposti al provvedimento e hanno chiesto la revoca del decreto. Statuendo il 19 aprile 2000, il Pretore ha confermato l'annotazione cautelare. Un appello interposto contro tale decreto da __________ __________ __________. e __________ __________ è stato respinto da questa Camera il 26 aprile 2001 (inc. __________.__________.__________).
F. Nella loro risposta di merito, del 20 agosto 2001, __________ __________ __________. e __________ __________ hanno poi sollecitato il rigetto della petizione. All'udienza preliminare dell'11 ottobre 2001 le parti hanno confermato le loro domande. Non essendo state offerte prove oltre a quelle documentali, il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha assegnato alle parti, che hanno rinunciato al dibattimento finale, un termine per presentare conclusioni scritte. I convenuti vi hanno rinunciato a esprimersi, confermando di opporsi alla petizione. L'attrice ha ribadito le proprie domande di giudizio in un memoriale del 24 gennaio 2002.
G. Statuendo il 4 aprile 2002, il Pretore ha accolto la petizione e ha invitato l'ufficiale dei registri del Distretto di Locarno a iscrivere __________ __________ quale proprietaria comune delle particelle n. __________, __________, __________e __________RFD __________ insieme con gli eredi fu __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 7000.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attrice fr. 30 000.– per ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata __________ __________ __________. e __________ __________ sono insorti con un appello del 29 aprile 2002 nel quale chiedono che la petizione sia respinta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. Con osservazioni del 6 giugno 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello, chiedendo in via subordinata che il gravame sia dichiarato finanche temerario.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha rilevato anzitutto che i fondi litigiosi (le particelle n. __________, __________, __________e __________RFD di __________) sono passati in proprietà comune dei coniugi con la firma della convenzione matrimoniale del 5 luglio 1994 (doc. B), senza che occorresse alcuna iscrizione a registro fondiario. Del resto – ha continuato il primo giudice – gli immobili in questione non erano beni propri dell'uno o dell'altro, né la convenzione matrimoniale li escludeva dalla sostanza comune. Quanto alla revoca della separazione dei beni (risalente al 9 novembre 1995) decretata il 15 novembre 1996, essa ha ripristinato la comunione dei beni e quindi la proprietà comune dell'attrice. Ne segue, secondo il Pretore, che l'attrice è proprietaria comune di tutti i beni coniugali insieme con gli eredi del marito e ha dunque diritto di farsi iscrivere come tale nel registro fondiario, a tutela dei suoi diritti verso eventuali terzi.
2. Gli appellanti ribadiscono che, nella misura in cui è stata pronunciata la separazione dei beni, l'attrice non ha più alcuna pretesa derivante dalla convenzione matrimoniale, ma solo spettanze in esito alla liquidazione della comunione dei beni. Ritengono pertanto che i diritti vantati nei loro confronti non abbiano natura reale e che l'attrice non possa essere iscritta quale proprietaria comune, ma debba far valere le sue pretese davanti al giudice germanico competente, la successione essendosi aperta in quello Stato.
3. Dagli atti risulta che – come detto – il 5 luglio 1994 __________ e __________ __________ hanno adottato il regime della comunione dei beni. Ciò ha comportato la riunione in un'unica entità di tutta la sostanza e di tutti i redditi dei coniugi, salvo i beni propri (art. 222 cpv. 1 CC) e quelli che i coniugi stessi hanno – eventualmente –escluso dalla comunione (art. 224 CC). In concreto le parti non hanno escluso alcun immobile dalla comunione dei beni (doc. B). Alla firma della convenzione matrimoniale i fondi appartenenti all'uno o all'altra sono diventati così – per legge – proprietà comune di entrambi. Quanto all'iscrizione nel registro fondiario, essa avrebbe avuto effetto meramente dichiarativo e ogni coniuge avrebbe potuto conseguirla dietro semplice richiesta (art. 665 cpv. 3; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 645 n. 1643 seg.). Tanto meno sarebbe occorsa quindi un'azione giudiziaria, l'iscrizione nel registro di cui si sarebbe chiesta la modifica in virtù dell'art. 963 cpv. 2 non essendo ingiustificata (Deschenaux in: Traité de droit suisse, vol. V, tomo II/2, pag. 264; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 208 n. 746a).
4. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare il 26 aprile 2001 giudicando la procedura cautelare (inc. __________.__________.__________), il
22 dicembre 1999 l'attrice aveva diritto di essere iscritta nel registro fondiario come proprietaria comune dei fondi intestati al marito (doc. H). A torto l'ufficiale aveva respinto perciò la richiesta, sostenendo la necessità del consenso degli eredi del marito o di un'autorizzazione del giudice (doc. I). Se non che, tale decisione non era stata impugnata e aveva assunto così carattere definitivo (art. 24 cpv. 3 RRF). Né l'istante poteva ovviare all'inconveniente presentando la medesima richiesta una seconda volta sulla base degli stessi documenti giustificativi, né l'ufficiale poteva rivedere la propria decisione (Steinauer, op. cit., pag. 208 n. 854d; Deschenaux, op. cit., pag. 122). Per ottenere la sua iscrizione come proprietaria comune non rimaneva dunque all'attrice che promuovere una causa intesa all'accertamento del proprio buon diritto.
5. È vero che in concreto il Pretore ha pronunciato, il 9 novembre 1995, la separazione dei beni (ciò che ha posto termine al precedente regime della comunione dei beni), ma poco importa. Intanto, come rileva anche il Pretore, fino alla liquidazione del regime la moglie rimane formalmente e materialmente proprietaria comune dei fondi in questione. Inoltre, il 15 novembre 1996 lo stesso Pretore ha ripristinato il regime della comunione dei beni, revocando il precedente decreto del 9 novembre 1995, ciò che ha nuovamente riunito in un'unica entità tutta la sostanza e tutti i redditi dei coniugi. Quand'anche la comunione dei beni fosse stata liquidata, dunque, i beni del marito – tra cui gli immobili di __________– sarebbero tornati in proprietà comune delle parti per effetto del decreto 15 novembre 1996. Ne segue che alla morte del marito, avvenuta il __________ 1997, la comunione dei beni continuava a esplicare i suoi effetti e che gli eredi del defunto si ritrovano ora proprietari comuni dei fondi insieme con l'attrice (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 713 n. 1864). Contrariamente all'opinione degli appellanti, in concreto non si tratta pertanto di iscrivere una pretesa in liquidazione del precedente regime dei beni, bensì pretese reali dell'attrice sgorganti dalla convenzione matrimoniale che istituiva la comunione dei beni. Quanto alla morte del marito, essa non inibisce l'azione di accertamento. Anzi, l'iscrizione di un trapasso in proprietà comune per effetto di una convenzione matrimoniale può essere chiesta anche dopo lo scioglimento del regime per morte di uno dei coniugi (Schmid, Ehegüterrecht und grundbuchrechtliche Aspekte, in: ZBGR 83/2002 pag. 337 a metà). Su questo punto l'appello, non privo di leggerezza, deve pertanto essere respinto.
6. Il Pretore ha fissato l'indennità per ripetibili dovuta all'attrice in
fr. 30 000.–, senza spiegare come sia giunto a tale cifra. Gli appellanti criticano simile ammontare e affermano che per una decina d'ore di lavoro il legale della controparte non può esporre un onorario superiore a fr. 3000.–, la causa non avendo richiesto nemmeno un'istruttoria. L'attrice obietta dal canto suo, nelle osservazioni all'appello, che l'importo di fr. 30 000.– tiene conto dell'alto valore litigioso (superiore a fr. 1 750 000.–) e delle difficoltà giuridiche (che hanno comportato un impegno di almeno 75 ore), come pure dell'accanimento dimostrato dai convenuti e dalle responsabilità correlate all'adempimento del mandato.
7. Giusta l'art. 150 CPC l'indennità per ripetibili è fissata, nella misura in cui è destinata a coprire gli oneri di patrocinio, entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati (RL 3.2.1.1.2). Questa prevede che in ogni pratica avente un valore determinato o determinabile l'onorario dell'avvocato è stabilito in base a percentuali del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima l'onorario va commisurato poi caso per caso, secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Ai fini delle ripetibili, in ogni modo, la tariffa non vincola il giudice (Rep. 1985 pag. 96), nel senso che quest'ultimo fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).
8. Ciò premesso, occorre accertare anzitutto il valore litigioso, per la cui determinazione fanno stato le norme della procedura civile (art. 9 cpv. 2 TOA). Ora, l'art. 5 CPC stabilisce che se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, come nella fattispecie, il valore litigioso è determinato dalla domanda (art. 5 CPC). In base alla domanda si determina anche il valore delle cause riguardanti beni mobili o immobili (art. 9 cpv. 1 CPC). In concreto l'attrice ha postulato l'iscrizione dei beni litigiosi in proprietà comune, limitandosi a indicare nella petizione un valore litigioso “superiore a fr. 8000.–”. Invitata dal Pretore a precisarne l'ammontare, essa ha comunicato il 14 gennaio 2000 di stimarlo in fr. 500 000.–. Non risulta che la controparte abbia mosso contestazioni, sicché nelle circostanze descritte il Pretore era vincolato per principio al valore indicato (I CCA, sentenza dell'8 febbraio 1998 in re F., citata in Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 9). Se non che, in concreto, gli estratti del registro fondiario attestavano un valore di stima complessivo di fr. 1 398 100.– (doc. D a G). L'importo di fr. 500 000.– appariva, già a prima vista, manifestamente inattendibile, il valore di stima potendosi ragionevolmente presumere – in mancanza d'altro – un valore minimo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 9 CPC). Ragionevolmente il Pretore avrebbe dovuto fondarsi di conseguenza sull'ammontare di quest'ultimo.
9. Per pratiche il cui valore si situa tra fr. 500 000.– e fr. 1500 000.–l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede un onorario dell'avvocato compreso fra il 4 e il 7% del valore medesimo. Nella fattispecie la causa non appariva di grande complessità, né dal profilo fattuale né da quello legale. Gli “approfondimenti giuridici” cui accenna genericamente l'attrice non richiedevano eccezionale impegno, mentre i fatti erano pacifici. L'asserito “accanimento” dei convenuti è consistito, per altro, in una ferma e legittima difesa dei propri interessi. Anzi, alla petizione dell'attrice (6 pagine) costoro hanno risposto con un allegato finanche laconico (3 pagine). Non vi è stata istruttoria – a conferma che i fatti erano chiari – e il memoriale conclusivo dell'attrice consta di 4 pagine in tutto. Tenuto calcolo dei criteri generali posti dall'art. 8 TOA, appare adeguato applicare alla fattispecie quindi la percentuale medio-bassa del 5%. Nell'ipotesi di una causa ordinaria implicante analoghi problemi di fatto e di diritto, l'onorario dell'avvocato a norma dell'art. 9 cpv. 1 TOA sarebbe risultato così di fr. 69 905.– (5% di fr.
1 398 100.–). Il fatto è che un simile compenso sarebbe apparso, già d'acchito, esorbitante per rapporto all'impegno richiesto al patrocinatore nel caso precipuo. Il Pretore avrebbe dovuto far capo di conseguenza all'art. 11 cpv. 1 TOA, secondo cui nelle pratiche di alto valore che hanno richiesto al legale un impegno limitato, l'onorario “normale” va calcolato non solo in base al valore litigioso (come dispone l'art. 9 cpv. 1 TOA), ma anche sulla scorta del dispendio orario. Il Consiglio di moderazione ricorre in tali circostanze alla combinazione dei due parametri (valore e tempo) attraverso la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15).
10. Nella fattispecie il patrocinatore dell'attrice ha indicato di aver dedicato alla pratica almeno 75 ore di lavoro. Per la stesura dei due memoriali (invero stringati), la partecipazione all'udienza preliminare, la stesura della corrispondenza (4 lettere) e i presumibili colloqui con la cliente, si può ragionevolmente supporre tuttavia che un avvocato solerte e speditivo non avrebbe impiegato complessivamente più di una trentina d'ore (16 per la redazione degli scritti, 4 per la preparazione e la partecipazione all'unica udienza, 10 ore per la corrispondenza e i colloqui). In tali condizioni un'indennità di fr. 69 905.– equivarrebbe a una rimunerazione oraria di circa fr. 2330.–, sicuramente esagerata. Dipartendosi da una retribuzione di fr. 350.– l'ora, adeguata alla particolarità del caso (compresi gli alti valori patrimoniali in discussione), il presumibile onorario spettante al patrocinatore dell'attrice ammonta perciò a:
2 x 69 905 x 10 500 = fr.18 257.–.
69 905 + 10 500
Aggiungendo le spese vive della parte e del patrocinatore, l'indennità può equitativamente essere fissata in complessivi fr.
20 000.–. In proposito l'appello va parzialmente accolto.
11. L'attrice insta in via subordinata affinché il comportamento processuale degli appellanti sia dichiarato temerario nel senso dell'art. 152 CPC. La domanda va respinta già per il fatto che l'appello merita parziale accoglimento. Oltre a ciò, la responsabilità aggravata dell'art. 152 cpv. 1 CPC presuppone che la parte agisca “con manifesta ingiustizia”, ovvero con sconsiderata arditezza o inammissibile leggerezza. Il ricorso degli appellanti si rivela, almeno in parte, fondato e non integra pertanto gli estremi dell'art. 152 cpv. 1 CPC.
12. Gli oneri processuali del pronunciato odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). A tale proposito i convenuti ottengono causa parzialmente vinta solo sull'indennità per ripetibili di prima sede, mentre escono perdenti sul resto. Si giustifica pertanto di porre a loro carico la quasi integralità dei costi, addebitando equitativamente all'attrice la quota di un ventesimo, e di obbligarli a rifondere all'attrice una corrispondente indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 7'000.– e le spese di fr. 50.–, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno all'attrice, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 20 000.– per ripetibili.
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 3550.–
sono posti per un ventesimo a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________ __________. e __________ __________ in solido, che rifonderanno ad __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1600.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria