Incarto n. 11.2002.44
Lugano, 27 giugno 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __._____.__ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 21 aprile 1998 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ -__________, __________, e in subdelega dall'avv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto cautelare del 26 marzo 2002 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 aprile 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
26 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Riviera;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni all'appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1955) e __________ __________ (1958), cittadini __________, si sono sposati a __________ (____________________) il __________ 1982. Dal matrimonio sono nati __________, il __________ 1983, e __________, il __________ 1985. I coniugi vivono separati dal 10 aprile 1996. Con decreto cautelare del 24 agosto 1998 il Pretore del Distretto di Riviera ha imposto a __________ __________ il versamento provvisionale di fr. 2200.– mensili complessivi a titolo di contributo alimentare per moglie e figli, con ordine di trattenuta al datore di lavoro. Tale decreto è stato confermato da questa Camera, su appello di __________ __________, con sentenza del 23 novembre 1998 (inc. __________.__________.__________).
B. Il 21 aprile 1998 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, tuttora pendente, e l'8 febbraio 1999 ha chiesto la riduzione dell'importo versato in via provvisionale a titolo di contributo alimentare da fr. 2200.– a fr. 827.50 mensili per i soli figli, esclusa la moglie, con revoca della trattenuta di stipendio. __________ __________ si è opposta alla domanda, salvo aderirvi alla discussione finale del 7 giugno 1999 fino a concorrenza di fr. 2000.– mensili (fr. 600.– per sé e fr. 1400.– per i figli). A tale discussione __________ __________ ha ulteriormente ridotto l'offerta, nondimeno, a fr. 376.35 mensili complessivi per i soli figli.
C. Con decreto cautelare del 16 agosto 1999 il Pretore ha ridotto l'ammontare dei contributi provvisionali a fr. 1530.– mensili complessivi (fr. 230.– per la moglie, fr. 600.– per Massimo e fr. 700.– per Valentina) dal 1° marzo 1999, adattando di conseguenza la trattenuta di stipendio. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 250.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le richieste di assistenza giudiziaria formulate dai coniugi sono state respinte con decreto del giorno stesso.
D. Il 14 luglio 2000 __________ __________ si è nuovamente rivolto al Pretore, facendo valere che alla fine di febbraio il figlio __________ (17 anni) si era trasferito da lui con l'accordo della madre, che in tali circostanze il ragazzo gli doveva essere affidato e l'ammontare dei contributi provvisionali ridotto a fr. 160.60 mensili per la sola figlia __________. Fallito un tentativo di componimento amichevole, alla discussione del 14 settembre 2000 __________ __________ ha offerto un contributo provvisionale di fr. 414.– mensili dal 3 aprile 2000 per __________ e uno di fr. 276.– mensili dal 9 settembre 2000 per __________, nel frattempo tornato dalla madre. __________ __________ ha rivendicato una somma di almeno fr. 1000.– mensili complessivi per i due figli, senza più nulla pretendere per sé.
E. Nel suo memoriale conclusivo del 5 gennaio 2001 __________ __________ ha offerto, per finire, un contributo provvisionale di fr. 320.– mensili a __________ dall'aprile del 2000 e uno di fr. 214.– mensili a __________ (senza precisarne la decorrenza). Nel proprio allegato conclusivo dello stesso 5 gennaio 2001 __________ __________ ha chiesto, da parte sua, il versamento di complessivi fr. 950.– mensili per i due figli dal 1° ottobre 2000, con relativa trattenuta dallo stipendio del marito. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale.
F. Il 16 gennaio 2001 __________ __________ ha comunicato al Pretore che quello stesso giorno, in seguito a un alterco con la madre, il figlio __________ si era nuovamente trasferito da lui e il 19 gennaio successivo ha modificato le proprie conclusioni provvisionali, postulando l'affidamento del figlio e riducendo l'offerta di contributo per __________ a fr. 170.– mensili (senza specificarne la decorrenza). Non risulta che alcun atto processuale sia intervenuto dipoi fino all'8 ottobre 2001, quando il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per aggiornare la documentazione prodotta. I coniugi hanno ottemperato alla richiesta.
G. Con ordinanza del 5 novembre 2001 il Pretore ha fissato alle parti un nuovo termine di 20 giorni “per presentare eventuali completazioni delle conclusioni”. __________ __________ ha introdotto il
3 dicembre 2001 un memoriale, proponendo che per l'avvenire ogni coniuge sopperisse da sé al proprio mantenimento e a quello del figlio affidatogli. Il 7 dicembre 2001 egli ha inviato al Pretore un ulteriore documento sulla sua assicurazione perdita di guadagno. __________ __________ non ha formulato alcuna conclusione complementare.
H. Statuendo infine il 26 marzo 2002, il Pretore ha ridotto i contributi provvisionali stabiliti nel decreto cautelare del 16 agosto 1999 a complessivi fr. 480.– mensili per i figli dal 15 luglio al 15 settembre 2000 e a fr. 664.– dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001. Dopo di allora __________ __________ avrebbe dovuto provvedere da sé al mantenimento di __________ e __________ __________ a quello di __________. __________ __________ è stato autorizzato inoltre a compensare fino a concorrenza di fr. 4020.– un suo credito verso la moglie con il debito alimentare accumulato nel frattempo. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un appello dell'8 aprile 2002 per ottenere che – conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – il decreto del Pretore sia riformato nel senso di condannare __________ __________ a versare un contributo provvisionale di fr. 519.50 mensili per __________ dal 15 luglio al 15 settembre 2000, di fr. 1039.50 complessivi per __________ e __________ dal 15 settembre 2000 al 1° gennaio 2001 e nuovamente di fr. 1178.15 mensili per la sola __________ dal 17 febbraio 2001 in poi. Essa chiede altresì che gli oneri di prima sede siano addebitati all'istante e che le sia assegnata un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato, sollecitando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio che il 1° gennaio 2000 dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, foss'anche di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Le misure provvisionali decretate durante una causa di stato sono disciplinate nel nuovo diritto dall'art. 137 cpv. 2 CC. Il metodo per il calcolo dei contributi cautelari, ad ogni modo, è sempre quello fondato sul riparto dell'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e quello dei figli (Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/ Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 210 n. 987 segg.; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 37; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 36). Il criterio rimane, in altri termini, quello adottato dalla Camera nel consid. 7 della sentenza emanata il 23 novembre 1998 fra le stesse parti (sopra, lett. A).
2. Per quanto attiene alla procedura, le misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio continuano a trattarsi con il rito sommario degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC). Continua a valere altresì, in appello, il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2; I CCA, sentenza del 27 luglio 2000 in re S., consid. 1, notificata anche al patrocinatore dell'appellante). La richiesta di __________ __________, contenuta nelle osservazioni all'appello, intesa a far richiamare per la prima volta da questa Camera “la documentazione relativa al conferimento di sussidi o borse di studio in favore di __________ __________ ” è dunque irricevibile. Né giova all'interessato il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 122 III 404). A prescindere dal fatto che tale precetto non è concepito per rimediare alle omissioni delle parti (DTF 128 III 414 in alto), un assegno di studio non è destinato ad alleviare l'obbligo contributivo dei genitori. Se mai, ove i genitori dovessero superare una certa soglia di reddito, il ragazzo si vedrà negare la borsa o concedere un semplice prestito (art. 4 e 5 del regolamento sulle borse di studio: RL 5.1.3.1). Ciò non influisce tuttavia sul contributo alimentare.
3. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio possono sempre essere modificate, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Rep. 1996 pag. 123 consid. 4 con rinvii). Sotto questo profilo il nuovo diritto non si scosta dal vecchio (Gloor in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 15 ad art. 137 CC; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 16 ad art. 137 CC). E non si scosta dal vecchio nemmeno per quanto attiene alla decorrenza della modifica cautelare, che ha effetti solo per il futuro, riservata al giudice la possibilità di far retroagire la modifica – secondo il suo apprezzamento – dal momento in cui è stata introdotta la richiesta (Gloor, loc. cit. con rinvio). È quel che ha fatto il Pretore nel caso in esame, riducendo l'ammontare dei contributi provvisionali dal 15 luglio 2000, giorno successivo alla data dell'istanza (sopra, lett. D). Su questo punto nemmeno l'appellante muove obiezioni.
4. Il Pretore ha rilevato in concreto che, per rapporto all'assetto provvisionale definito con il decreto cautelare del 16 agosto 1999, la situazione familiare era mutata non solo perché alla fine di febbraio del 2000 il figlio si era trasferito dal padre, ma anche perché dall'aprile del 2000 quest'ultimo era rimasto senza occupazione. Mutato era anche il fabbisogno minimo dell'istante e mutate erano le condizioni di __________, che conseguiva un reddito da apprendista. Nel settembre del 2000 inoltre il figlio era tornato dalla madre, salvo rientrare dal padre il 15 gennaio 2001. Occorreva dunque, secondo il Pretore, distinguere tre periodi: dal 15 luglio 2000 (data dell'istanza) fino al 15 settembre 2000 (soggiorno di __________ dal padre), dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 (ritorno di __________ dalla madre) e dal 15 gennaio 2001 in poi (nuovo trasferimento dal padre). Onde, a mente del primo giudice, il seguente quadro economico:
Dal 15 luglio al 15 settembre 2000
Reddito del marito fr. 3416.—
Reddito della moglie fr. 2825.—
fr. 6241.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2883.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 2752.— (*)
Fabbisogno del figlio __________ fr. 520.—
Fabbisogno della figlia __________ fr. 750.—
fr. 6905.— mensili
Ammanco fr. 664.— mensili
Contributo per __________ (decreto, consid. 8a e 9) fr. 480.— mensili
(*) recte: fr. 2572.50 (sotto, consid. 11b)
Dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001
Dati identici
Contributo complessivo per i due figli
(decreto, consid. 8b e 9) fr. 664.— mensili
Dal 15 gennaio 2001 in poi
Reddito del marito fr. 3706.75
Reddito della moglie fr. 3613.30
fr. 7320.05 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3134.35
Fabbisogno minimo della moglie fr. 2752.— (*)
Contributo per __________ (decreto, consid. 8c e 9) fr. –.—
(*) recte: fr. 2572.50 (sotto, consid. 11b)
5. Che in concreto suscitano i presupposti per una modifica dell'assetto provvisionale è indubbio. Rispetto al precedente decreto cautelare del 16 agosto 1999 il marito risultava in effetti disoccupato dal 3 aprile 2000, con una contrazione delle entrate pari a circa fr. 1000.– mensili (per rapporto ai fr. 4562.50 accertati nel decreto del 16 agosto 1999). La moglie, da parte sua, era riuscita a migliorare il proprio reddito da attività lucrativa nel 2001 di circa fr. 600.– mensili nei confronti del 1999 (quando guadagnava fr. 2990.90 mensili). Il figlio __________, trasferendosi a due riprese dalla madre al padre, aveva mutato il fabbisogno minimo dei genitori, la sua partecipazione all'alloggio influendo sul fabbisogno delle parti e sul minimo esistenziale del diritto esecutivo del genitore affidatario. Sotto questo profilo il decreto impugnato non presta il fianco a critiche. Quanto lascia perplessi è il metodo di calcolo applicato dal Pretore, mero simulacro di quanto prevede la giurisprudenza relativa all'art. 137 cpv. 2 CC (sopra, consid. 1). Il criterio per la definizione dei contributi cautelari è quello del diritto federale (sopra, consid. 1). Eccedenze “proprie”, calcolate in base al reddito di un singolo coniuge – come quelle cui si rifà il Pretore nel decreto impugnato (consid. 8a, 8b e 8c) – non sono di alcuna pertinenza. Il che risulta ancor meno comprensibile ove si consideri che ai fini del giudizio sarebbe bastato attenersi al criterio applicato da questa Camera il 23 novembre 1998 nella sentenza fra le medesime parti (consid. 7), seguito dal Pretore stesso nel decreto del 16 agosto 1999.
6. Altrettanto perplessi lascia il fabbisogno in denaro dei figli valutato dal Pretore. Stimare a soli fr. 520.– mensili il fabbisogno in denaro di __________ oltre i 17 anni (decreto, pag. 5 in basso), checché reputino i genitori, è irrealistico e a poco giova fissare in fr. 750.– (ancora insufficienti) il fabbisogno in denaro di __________ dopo i 15 anni. A tale riguardo il Pretore sarebbe dovuto intervenire d'ufficio. Certo, un contributo per i figli va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb).
7. Non meno increscioso appare il fatto che, seppure in concreto la causa di divorzio penda dall'aprile del 1998, il Pretore non abbia ascoltato i figli. Eppure i minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, devono essere sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi non vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). Questa Camera potrebbe invero supplire essa medesima alla mancanza. Se non che, nel caso in esame entrambi i figli hanno ormai raggiunto la maggiore età: __________ il 17 febbraio 2001 (davanti al Pretore) e __________ il 2 febbraio 2003 (davanti a questa Camera). Interpellarli ora non avrebbe più senso, anche perché in materia di contributi alimentari l'audizione dei ragazzi è proficua soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali siano suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammontare del fabbisogno. Dagli atti si evince che, dal 14 luglio 2000 (data dell'istanza) fino alla maggiore età, __________ ha assolto un apprendistato di polimeccanico (cominciato nel 1998: doc. 5), mentre __________ frequentava ancora – quando ha statuito il Pretore – un istituto scolastico di __________ (iniziato nel settembre del 2000: act. XXXIX, pag. 2; act. XLVI, pag. 7; appello, pag. 5). Quanto a eventuali contributi dopo la maggiore età, il problema sarà trattato nel considerando che segue.
8. Il genitore cui è attribuita l'autorità parentale può far valere nella causa di divorzio in proprio nome e in vece del figlio minorenne i contributi di mantenimento dovuti a quest'ultimo. Se il figlio diventa maggiorenne in pendenza di causa, tale facoltà del genitore continua per i contributi posteriori al compimento dei 18 anni (art. 133 cpv. 1 CC), a condizione che il figlio maggiorenne vi acconsenta (DTF 129 III 55). Nella fattispecie, come detto, __________ ha raggiunto la maggiore età il 17 febbraio 2001 e __________ il 2 febbraio 2003. Il Pretore, da parte sua, non ha fissato alcun contributo in loro favore dopo il 15 gennaio 2001, limitandosi a disporre che dopo di allora ogni genitore avrebbe dovuto sostentare autonomamente il figlio affidatogli. Ne segue che il giudizio di questa Camera non può sospingersi oltre la maggiore età dei ragazzi. Questi ultimi non sono stati coinvolti in alcun modo nella causa (tant'è che non sono stati nemmeno sentiti) e non possono essere chiamati a ratificare in appello l'operato delle parti per quanto riguarda eventuali contributi alimentari dopo la loro maggiore età. Rimangono salvi, con ogni evidenza, i loro diritti ad agire personalmente nei confronti dei genitori sulla base dell'art. 277 cpv. 2 CC. Fermo restando ad ogni modo che, fino alla maggiore età di __________, il contributo per quest'ultima è prioritario rispetto a quello per il figlio __________, maggiorenne (Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 450 n. 08.35).
9. L'appellante contesta anzitutto il fabbisogno minimo del marito, che il Pretore ha così calcolato dal 15 luglio 2000 al 15 gennaio 2001 (primi due periodi citati al consid. 4):
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.—
locazione fr. 837.50
spese accessorie fr. 200.—
parcheggio fr. 64.—
acqua calda non compresa nelle spese accessorie fr. 51.45
pasti fuori domicilio fr. 198.—
premio della cassa malati fr. 295.—
assicurazione dell'economia domestica fr. 19.—
imposte fr. 193.—
fr. 2882.95 mensili.
Dal 15 gennaio 2001 in poi (terzo periodo citato) il fabbisogno è stato stabilito come segue:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.—
locazione fr. 837.50
spese accessorie fr. 200.—
parcheggio fr. 64.—
acqua calda non compresa nelle spese accessorie fr. 51.45
pasti fuori domicilio fr. 242.—
spese di trasferta fr. 110.—
cassa malati fr. 317.40
assicurazione economia domestica fr. 19.—
imposte fr. 193.—
fr. 3134.35 mensili.
a) L'appellante sostiene che l'onere fiscale di fr. 193.– mensili va stralciato dalle voci ammesse, dato che la famiglia versa in grave ristrettezza (memoriale, punti 4 e 5). In realtà la prassi del Tribunale federale non è del tutto univoca. Dopo avere ricordato in DTF 121 III 51 consid. 1c che il carico d'imposta va sempre inserito nel fabbisogno minimo (con richiamo a DTF 114 II 394 consid. 4b e 118 II 99 in basso), tanto da definire ai limiti della temerarietà l'opinione contraria (sentenza __________.__________/__________del 7 aprile 1999 in re B., consid. 3c/ aa), in DTF 126 III 356 consid. 1a/aa il Tribunale federale ha stabilito per converso – e con ampi riferimenti di dottrina – che l'onere fiscale del debitore del contributo “non deve essere considerato in presenza di ristrettezze economiche”. Tale orientamento è stato ripreso in DTF 127 III 70 consid. 2b, salvo essere smentito in una sentenza __________.__________/__________del 19 dicembre 2002, in cui lo stesso Tribunale ha definito “non definitivamente decisa” la questione di sapere se l'onere fiscale vada escluso dal fabbisogno minimo di un debitore in condizioni economiche difficili (consid. 3.3, seconda frase). Quest'ultima sentenza, a sua volta, è stata ignorata da una sentenza più recente, del 15 maggio 2003 (__________.__________/__________), la quale menziona semplicemente DTF 126 III 356 e 127 III 70. Tutto ciò, invero, disorienta. Comunque sia, nel caso specifico l'onere fiscale di fr. 193.– mensili inserito nel fabbisogno del marito non è mai stato avversato dall'appellante, la quale anzi lo ammetteva ancora esplicitamente nelle sue conclusioni del 5 gennaio 2001 (act. XLVI, pag. 6). Per tacere del fatto che nemmeno sarebbe equo stralciare l'onere fiscale a un solo coniuge, tanto meno in relazione a imposte di periodi pregressi, in concreto la contestazione in appello si rivela quindi nuova, e come tale irricevibile (sopra, consid. 2).
b) Irricevibile è anche la contestazione sui costi dell'acqua calda non compresi nelle spese accessorie (fr. 51.45 mensili), che l'appellante afferma rientrare nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (memoriale, loc. cit.). Nelle citate conclusioni del 5 gennaio 2001 tale cifra era infatti riconosciuta (pag. 5: locazione fr. 837.50, spese accessorie fr. 200.–, acqua calda fr. 51.45, per un totale di fr. 1088.95 mensili). Non può quindi essere rimessa in discussione per la prima volta in appello. Del resto mal si comprenderebbe perché i costi d'acqua calda andrebbero ammessi se compresi nelle spese accessorie ed esclusi invece ove il bollitore funzioni con energia elettrica pagata direttamente dall'inquilino. Anche al proposito l'appello è pertanto destinato all'insuccesso.
c) L'appellante contesta le spese di parcheggio (fr. 64.– mensili), sostenendo che un marito disoccupato non abbisogna di un'automobile (memoriale, loc. cit.). Ora, il 14 luglio 2000 (data dell'istanza) __________ __________ era effettivamente senza lavoro da due mesi e mezzo (act. XXXI, pag. 4). Dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001 egli ha poi seguito un programma occupazionale a __________, vedendosi rimborsare il costo dei mezzi pubblici (doc. Z, allegati H e R), e il 2 aprile 2001 è stato assunto dal Cantone come ausiliario presso l'Istituto delle assicurazioni sociali a __________ (act. LVIII, pag. 5; doc. V). Non risulta che l'automobile gli serva per scopi professionali o che egli non possa spostarsi da __________ a __________ con i mezzi pubblici. D'altro lato non si deve trascurare che l'appellante spende a titolo di locazione, per sé, complessivi fr. 1205.– mensili (act. XLVI, pag. 6), più di quanto spende il marito, posteggio compreso (fr. 1152.95). Poco muta anche togliendo le quote di alloggio che rientrano nel fabbisogno dei figli (sotto, consid. 10a e 10b). Dal profilo equitativo e nel segno della parità di trattamento non è il caso dunque di togliere fr. 64.– mensili al fabbisogno minimo del marito.
d) Quanto all'indennità per pasti fuori domicilio (fr. 198.– mensili fino al 15 gennaio 2001, fr. 242.– dopo di allora), l'appellante asserisce che essa non rientra nella nozione di fabbisogno minimo. È vero il contrario. Fra le spese indispensabili connesse all'esercizio di una professione o di un mestiere rientrano, ove non siano già a carico del datore di lavoro, quelle per pasti fuori casa, riconosciute nella misura di fr. 11.– per pasto (da fr. 6.– a fr. 9.– fino al 31 dicembre 2000) finanche nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b, rispettivamente Rep. 1993 pag. 266 n. 2.4.3). A ragione l'appellante rileva invece che, fino al momento di essere assunto dal Cantone, il marito non esercitava alcuna attività. L'indennizzo si giustifica quindi, equitativamente, dal settembre del 2000, quando egli ha cominciato a seguire il programma occupazionale a __________. E la cifra di fr. 198.–mensili, corrispondenti a 22 indennità di fr. 9.– (act. XLVII, pag. 4 in fondo), rispettivamente di fr. 242.– mensili, pari a 22 indennità di fr. 11.– (act. LVIII, pag. 6), risulta corretta. A torto invece l'appellante rivendica un'indennità per lo stesso titolo: essa abita e lavora a __________. Non è quindi costretta a pranzare fuori casa.
e) Il premio della cassa malati inserito nel fabbisogno minimo del marito (fr. 295.– mensili nel 2000, fr. 317.40 mensili nel 2001) è contestato dell'appellante poiché comprenderebbe anche una quota destinata a un'assicurazione complementare. La censura è irricevibile, la convenuta non avendo mai sollevato un'argomentazione del genere. Anzi, nelle conclusioni del 5 gennaio 2001 essa ammetteva ancora l'importo di fr. 295.– mensili senza riserve (act. XLVI, pag. 6). Si aggiunga ad ogni buon conto che, quand'anche si volesse riconoscere al marito la sola assicurazione di base, non sarebbe equo ridurre il premio della cassa malati di punto in bianco, tanto meno per un lasso di tempo già trascorso. In proposito l'argomentazione dell'appellante non potrebbe quindi, comunque sia, essere condivisa.
f) Nelle osservazioni all'appello l'istante afferma (memoriale, pag. 3 in fondo) che, ad ogni modo, nel proprio fabbisogno minimo dev'essere inserito il premio di fr. 170.10 mensili pagato per un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera in caso di malattia (doc. EE). In astratto l'esborso potrebbe anche essere riconosciuto. Il documento tuttavia non risulta essere passato al vaglio del contraddittorio. Prodotto il 7 dicembre 2001, esso è stato versato agli atti quando era già scaduto non solo il termine per formulare conclusioni scritte, ma finanche quello per le nuove conclusioni autorizzate dal Pretore il 5 novembre 2001. Oltre a ciò, la polizza nemmeno risultava sussistere anteriormente al 1° gennaio 2002. Nuovo, il documento invocato non può dunque essere considerato per la prima volta in appello.
10. Per quanto riguarda i figli (appello, punti 6 e 7), la convenuta assevera che il fabbisogno in denaro di __________ ammonta ad almeno fr. 1460.– mensili e che da quando __________ ha raggiunto la maggiore età (17 febbraio 2001) il contributo per lei è prioritario. La rivendicazione tocca un problema già accennato (sopra, consid. 6). Il fabbisogno in denaro di un figlio nell'ultima fascia di età prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù – ora Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale – del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante da almeno un ventennio (tabella relativa all'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), non può essere seriamente stimato né in fr. 520.– né in fr. 750.– mensili. Le cifre indicate nella tabella dell'edizione 2000 sono commisurate ormai al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Nella fattispecie questa Camera deve pertanto intervenire d'ufficio, a tutela di entrambi i minorenni, in virtù del principio inquisitorio che disciplina il diritto di filiazione (sopra, consid. 2).
a) Secondo l'edizione 2000 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (quella che il Pretore avrebbe dovuto applicare) il fabbisogno medio in denaro di un figlio fra i 13 e i 18 anni che non vive in comunione domestica con altri figli ammonta a fr. 1920.– mensili, compresi fr. 300.– per cura e educazione. Il fabbisogno in denaro di __________ dal 15 luglio al 15 settembre 2000 (periodo durante il quale il ragazzo ha soggiornato dal padre) andava fissato dipartendosi da tale base. A essa andavano sottratti i fr. 300.– mensili per cura e educazione, che il padre disoccupato poteva fornire in natura. È vero che negli ultimi 15 giorni costui aveva cominciato a seguire un corso occupazionale a __________, ma nel complesso si può transigere, visto il giudizio meramente sommario che presiede all'emanazione di misure provvisionali (sopra, consid. 2 in principio). Accertato un fabbisogno medio di fr. 1620.– mensili, il Pretore avrebbe dovuto adattare alla fattispecie il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta a fr. 310.– mensili (valore medio stimato dalle raccomandazioni), bensì a fr. 385.– (un terzo di fr. 1152.95, cioè la pigione pagata dal genitore: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). Ne discende un fabbisogno in denaro, durante il soggiorno dal padre fino al 15 settembre 2000, di fr. 1695.-- mensili.
b) Per quanto riguarda __________, valgono identiche premesse. Se non che, l'appellante lavorando praticamente a tempo pieno (act. XL, allegato; act. LV, allegati), non può essere dedotto dal fabbisogno in denaro della figlia la quota di fr. 300.– mensili per cura e educazione. Il costo dell'alloggio va adattato una volta ancora al caso specifico (fr. 400.–, ovvero un terzo di fr. 1205.– mensili). Onde, per finire, un fabbisogno in denaro fino al 15 settembre 2000 di fr. 2010.– mensili.
c) Durante la permanenza di __________ presso la madre (dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001) i fabbisogni di entrambi i figli mutano per economia di scala. Due figli da 13 a 18 anni che vivono nella stessa economia domestica hanno in effetti un fabbisogno medio di fr. 1700.– mensili ciascuno (anziché di fr. 1920.–). Il costo dell'alloggio va aggiornato, per entrambi, in 7/12 complessivi della pigione pagata dal genitore (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto), pari fr. 350.– ciascuno (invece dei fr. 285.– stimati dalle raccomandazioni). Tutt'e due i ragazzi hanno quindi un fabbisogno medio in denaro di fr. 1765.– mensili.
d) Rientrato il figlio __________ dal padre (15 gennaio 2001), il fabbisogno di __________ torna ai livelli precedenti (fr. 2010.– mensili). Quello di __________ solo in parte, giacché il padre non può più prodigargli cura e educazione in natura, essendo occupato professionalmente a tempo pieno. Nei noti fr. 1920.– va quindi sostituita la quota di alloggio di fr. 385.– a quella di fr. 310.– (come sopra, al consid. a), per un totale di fr. 1995.– mensili.
11. Le considerazioni che precedono – ma anche una palese svista del Pretore, su cui si tornerà fra breve (consid. b) – impongono altresì una rettifica dei fabbisogni minimi dei genitori. Risulta evidente, in effetti, che includendo nel fabbisogno in denaro dei figli la relativa quota di alloggio, identico importo va tolto dal fabbisogno dei genitori. E dal fabbisogno dei genitori va stralciato altresì il premio della cassa malati dei figli, che rientra appunto nel fabbisogno in denaro di questi ultimi. Dal 1° gennaio 2001, per di più, sono entrati in vigore i nuovi minimi esistenziali del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74), che vanno considerati d'ufficio. Le conseguenze pratiche sono quelle in appresso.
a) Il fabbisogno minimo del marito subisce una contrazione di fr. 385.– mensili dal 15 luglio al 15 settembre 2000, come pure dopo il 15 gennaio 2001 (onere di alloggio inserito nel fabbisogno del figlio), e ciò fino alla maggiore età di __________o. Non muta il premio della cassa malati, che è quello personale del genitore. Aumenta invece il minimo esistenziale del diritto esecutivo, che dal 1° gennaio 2001 passa da fr. 1025.– a fr. 1100.– mensili, per risalire sino a fr. 1250.– mensili dal 15 gennaio 2001 fino alla maggiore età di __________ (genitore affidatario: FU 2/2001 pag. 74, cifra I n. 2) e tornare in seguito a fr. 1100.– mensili.
b) Il fabbisogno minimo dell'appellante non è, intanto, di fr. 2752.– mensili come indica il Pretore per inavvertenza manifesta, ma di fr. 2572.50 (act. XLVI, pag. 6). La locazione di fr. 1205.– (loc. cit.) va ridotta di fr. 400.– fino al 15 settembre 2000, di fr. 700.– fino al 15 gennaio 2001 e di fr. 400.– dopo di allora, e ciò fino alla maggiore età di __________ (quote inserite nel fabbisogno dei figli). Il premio della cassa malati di fr. 207.25 (loc. cit.) andrebbe ridotto della quota che riguarda personalmente __________ (doc. 7). Dato però che l'appellante non ha assicurazioni complementari e spende meno del marito, equitativamente si può prescindere dalla riduzione, anche perché il premio aggiornato – sul quale mancano dati precisi – non si scosta verosimilmente da tale cifra. Aumenta invece, come per il marito, il minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1025.– a fr. 1250.– mensili (genitore affidatario) dal 1° gennaio 2001.
12. Per quanto attiene ai redditi, l'appellante afferma che gli introiti del marito sono aumentati negli ultimi due mesi del 2001, che nonostante ciò la tredicesima mensilità di lui è stata computata unicamente da ottobre a dicembre del 2001 e che il figlio __________ consegue un reddito di fr. 815.– mensili, oltre a svolgere la mansione di pompiere con un guadagno di fr. 30.– orari. La convenuta chiede inoltre a questa Camera di verificare tali circostanze, che a suo dire il primo giudice avrebbe dovuto appurare d'ufficio (memoriale, punto 7 in fine).
a) Priva di qualsiasi conclusione cifrata che consenta un calcolo qualsiasi, l'argomentazione potrebbe essere dichiarata già di primo acchito irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 e 10 ad art. 309 CPC). Inammissibili sono anche fatti, domande o prove nuove in appello (sopra, consid. 2), né la sentenza citata dalla convenuta (del 14 febbraio 2002, inc. __________.__________.__________, pag. 6) stabilisce altrimenti. A tutela dei figli minorenni il principio inquisitorio impone tuttavia che in concreto, i dati sul reddito dell'istante essendo desumibili dal fascicolo processuale, questa Camera proceda essa medesima ai necessari accertamenti. Assumere altri mezzi di prova, invece, servirebbe solo a rimediare omissioni delle parti, e il principio inquisitorio non è deputato a ciò.
b) Quanto alle entrate del marito, calcolate dal Pretore in fr. 3416.– mensili dal 15 luglio 2000 al 15 gennaio 2001 e in fr. 3706.75 mensili dopo di allora (sopra, consid. 4), dagli atti si desumono gli elementi che seguono:
indennità media di disoccupazione
percepita in luglio e agosto 2000 (act. LVIII, pag. 4) fr. 3620.– mensili
indennità media di disoccupazione
percepita da gennaio a marzo 2001 (ibidem) fr. 3607.70 mensili
indennità media di disoccupazione
percepita da aprile a settembre 2001 (ibidem) fr. 1944.40 mensili
reddito integrativo da attività dipendente
conseguito da aprile a settembre 2001 (ibidem) fr. 1755.50 mensili.
Da aprile a settembre 2001 le entrate medie del marito assommano perciò a fr. 3699.90 mensili, cui va aggiunta la quota di tredicesima che il personale ausiliario del Cantone riceve per legge (art. 2a cpv. 2 del relativo regolamento: RL 2.5.4.1.4), pari a fr. 1939.80 (stipendio netto senza deduzione del “secondo pilastro”), onde un'entrata media complessiva di fr. 3860.– mensili arrotondati.
Dall'ottobre del 2001 (ultimo dato disponibile) il marito percepisce uno stipendio netto di fr. 3525.75 mensili (doc. U8), pari a fr. 3850.– arrotondati, compresa la quota di tredicesima. Rispetto al periodo precedente il reddito non denota perciò variazioni di rilievo.
c) Il figlio __________ guadagnava il 15 luglio 2000, come apprendista __________o, fr. 500.– lordi mensili (doc. 5), pari a fr. 467.25 netti, aumentati dal settembre del 2000 a fr. 660.– lordi mensili (doc. 5), pari a fr. 616.80 netti. Il 17 febbraio 2001 egli è divenuto maggiorenne. Ora, i genitori possono esigere dal figlio minorenne che ritrae un provento dal proprio lavoro e che vive con essi in economia domestica un'adeguata partecipazione alle spese di mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Di regola, nondimeno, il figlio minorenne non è tenuto a sovvenire a sé stesso – se non in casi di eccezionale ristrettezza familiare – in misura superiore a un terzo del suo guadagno (nemmeno le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello pongono esigenze più severe per il calcolo del minimo di esistenza: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3; FU 2/2001 pag. 76 cifra IV n. 2). Ne segue che la partecipazione di __________ al proprio sostentamento va fissata in fr. 155.– mensili fino all'agosto del 2000 e in fr. 205.– mensili dal settembre del 2000 fino alla maggiore età. Quanto a un eventuale indennizzo come pompiere, gli atti non danno alcuna indicazione, né il principio inquisitorio soccorre all'appellante, non essendo destinato a rimediare le insufficienze istruttorie in appello.
13. Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente compendio delle entrate e delle uscite familiari:
Dal 15 luglio al 15 settembre 2000 (__________dal padre)
Reddito del marito (consid. 12b) fr. 3620.—
Reddito della moglie con assegni familiari (act. XLVII, pag. 5) fr. 2825.40
fr. 6445.40 mensili
Fabbisogno minimo del marito (act. XLVII, pag. 4):
minimo esistenziale LEF fr. 1025.—
2/3 pigione e accessori fr. 768.65
premio della cassa malati fr. 295.—
assicurazione domestica fr. 19.—
imposte fr. 193.— fr. 2300.65
Fabbisogno minimo della moglie (act. XLVI, pag. 6):
minimo esistenziale LEF fr. 1025.—
2/3 pigione e accessori fr. 803.35
premio della cassa malati fr. 207.25
assicurazione domestica fr. 35.25
imposte fr. 100.— fr. 2170.85
Fabbisogno in denaro di __________ (consid. 10a e 12c) fr. 1540.—
Fabbisogno in denaro di __________ fr. 2010.—
fr. 8021.50 mensili
Eccedenza fr. –.—
Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 2300.65 mensili
e deve destinare ai figli fr. 1319.35, di cui in proporzione:
a __________ fr. 572.35 mensili
a __________ fr. 747.— mensili
La moglie può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 2170.85 mensili
e deve destinare ai figli fr. 654.55, di cui in proporzione:
a __________ fr. 283.95 mensili
a __________ fr. 370.60 mensili
Conguaglio che il marito deve versare alla moglie:
fr. 463.05 mensili, arrotondati in: fr. 465.— mensili.
Dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 (__________dalla madre)
Reddito del marito fr. 3620.—
Reddito della moglie con assegni familiari fr. 2825.40
fr. 6445.40 mensili
Fabbisogno minimo del marito (act. XLVII, pag. 4):
minimo esistenziale LEF fr. 1025.—
pigione e accessori fr. 1152.95
pasti fuori domicilio fr. 198.—
premio della cassa malati fr. 295.—
assicurazione domestica fr. 19.—
imposte fr. 193.— fr. 2882.95
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 11b):
minimo esistenziale LEF fr. 1025.—
5/12 pigione e accessori fr. 502.10
premio della cassa malati fr. 207.25
assicurazione domestica fr. 35.25
imposte fr. 100.— fr. 1869.60
Fabbisogno in denaro di __________ (consid. 10c e 12c) fr. 1560.—
Fabbisogno in denaro di __________ fr. 1765.—
fr. 8077.55 mensili
Eccedenza fr. –.—
Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 2882.95 mensili
e deve destinare ai figli fr. 737.05, di cui in proporzione:
a __________ fr. 345.80 mensili
a __________ fr. 391.25 mensili
La moglie può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 1869.60 mensili
e deve destinare ai figli fr. 955.80, di cui in proporzione:
a __________ fr. 448.45 mensili
a __________ fr. 507.35 mensili
Somma che il marito deve versare alla moglie
fr. 737.05 mensili, arrotondati in: fr. 740.— mensili.
Dal 15 gennaio al 17 febbraio 2001 (__________dal padre, fino ai 18 anni)
Reddito del marito (consid. 12b) fr. 3607.70
Reddito della moglie con assegni familiari (act. LVIII, pag. 6) fr. 3613.15
fr. 7220.85 mensili
Fabbisogno minimo del marito:
minimo esistenziale LEF fr. 1250.—
2/3 pigione e accessori fr. 768.65
pasti fuori domicilio fr. 242.—
premio della cassa malati fr. 317.40
assicurazione domestica fr. 19.—
imposte fr. 193.— fr. 2790.05
Fabbisogno minimo della moglie:
minimo esistenziale LEF fr. 1250.—
2/3 pigione e accessori fr. 803.35
premio della cassa malati fr. 207.25
assicurazione domestica fr. 35.25
imposte fr. 100.— fr. 2395.85
Fabbisogno in denaro di __________ (consid. 10d e 12c) fr. 1790.—
Fabbisogno in denaro di __________ fr. 2010.—
fr. 8985.90 mensili
Eccedenza fr. –.—
Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 2790.05 mensili
e deve destinare ai figli fr. 817.65, di cui in proporzione:
a __________ fr. 385.15 mensili
a __________ fr. 432.50 mensili
La moglie può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 2395.85 mensili
e deve destinare ai figli fr. 1217.30, di cui in proporzione:
a __________ fr. 573.40 mensili
a __________ fr. 643.90 mensili
Conguaglio che la moglie deve versare al marito:
fr. 140.90 mensili, arrotondati in: fr. 140.— mensili.
Dal 17 febbraio 2001 al 2 febbraio 2003 (maggiore età di __________)
Reddito del marito (consid. 12b) fr. 3860.—
Reddito della moglie con assegni familiari fr. 3613.15
fr. 7473.15 mensili
Fabbisogno minimo del marito:
minimo esistenziale LEF fr. 1100.—
pigione e accessori fr. 1152.95
pasti fuori domicilio fr. 242.—
premio della cassa malati fr. 317.40
assicurazione domestica fr. 19.—
imposte fr. 193.— fr. 3024.35
Fabbisogno minimo della moglie:
minimo esistenziale LEF fr. 1250.—
2/3 pigione e accessori fr. 803.35
premio della cassa malati fr. 207.25
assicurazione domestica fr. 35.25
imposte fr. 100.— fr. 2395.85
Fabbisogno in denaro di __________ fr. 2010.—
fr. 7430.20 mensili
Eccedenza fr. 42.95 mensili
Metà eccedenza fr. 21.50 mensili
Il marito può conservare per sé
(fabbisogno minimo + metà eccedenza): fr. 3045.85 mensili
e deve destinare a __________ fr. 814.15 mensili
La moglie può conservare per sé
(fabbisogno minimo + metà eccedenza): fr. 2417.35 mensili
e deve destinare a __________ fr. 1195.80 mensili
Somma che il marito deve versare alla moglie
fr. 814.15 mensili, arrotondati in: fr. 815.— mensili.
14. Nel decreto impugnato i contributi alimentari a carico dell'istante sono stati fissati come segue:
dal 15 luglio al 15 settembre 2000 fr. 480.— mensili
dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 fr. 664.— mensili
dal 15 gennaio 2001 in poi fr. –.—
Nell'appello la convenuta rivendica:
dal 15 luglio al 15 settembre 2000 fr. 519.50 mensili
dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 fr. 1039.50 mensili
dal 17 febbraio 2001 in poi fr. 1178.15 mensili.
In esito al presente giudizio i contributi risultano:
dal 15 luglio al 15 settembre 2000 fr. 465.— mensili
dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 fr. 740.— mensili
dal 15 gennaio al 17 febbraio 2001 fr. –.—
dal 17 febbraio 2001 al 2 febbraio 2003 fr. 815.— mensili.
Ne segue che l'appellante soccombe appieno sul primo periodo (in mancanza di appello avversario l'importo di fr. 480.– mensili rimane invariato), ottiene causa parzialmente vinta sul secondo (ancorché in misura minima rispetto alla richiesta) ed esce largamente vittoriosa sul contributo per __________ dopo la maggiore età di __________. Equitativamente si giustifica dunque di suddividere a metà la tassa di giustizia (commisurata all'impegno e alla mole di lavoro richiesti alla Camera) e le spese di appello, compensando le ripetibili. Quanto agli oneri di prima sede, non è il caso di riformarli, il riparto a metà deciso dal Pretore non denotando abuso né eccesso del potere di apprezzamento nemmeno se il Pretore avesse statuito alla medesima stregua di questa Camera.
15. Nelle osservazioni all'appello l'istante sostiene che, comunque sia, la moglie ha riscosso dall'autorità cantonale preposta all'anticipo dei contributi alimentari svariate migliaia di franchi in esubero, somma che va posta in compensazione con quanto da lui dovuto (memoriale, pag. 6 in alto). Ora, nulla impedisce all'istante di compensare eventuali contributi pagati in eccesso e contributi scaduti non ancora pagati. Verificandosi divergenze, però, la lite va sottoposta non al giudice delle misure provvisionali, bensì – come qualsiasi contesa pecuniaria che coinvolge ordinari rapporti di debito e credito fra le parti – al giudice del rigetto dell'opposizione, se mai al giudice ordinario. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato invero che i contributi provvisionali da lui fissati “sono suscettibili di compensazione con il credito di fr. 4020.– vantato dal signor __________ __________, __________, nei confronti della moglie” (dispositivo n. 2). Tale pronunciato però non è stato appellato e non spetta a questa Camera verificarne la regolarità d'ufficio (art. 146 CPC). Ai fini del presente giudizio basti ribadire che i possibili contenziosi nei rapporti di dare e avere fra le parti circa l'incasso di contributi alimentari non vanno risolti in questa sede.
16. Entrambe le parti postulano in appello l'assistenza giudiziaria evocando le loro modeste capacità di reddito. Ora, il conferimento di tale beneficio presuppone che il richiedente giustifichi di non essere in grado di sopperire alle spese della lite (art. 155 vCPC). A tale riguardo entra in linea di conto non solo il reddito, ma anche la sostanza (DTF 124 I 2 consid. 2a con rinvii, 98 consid. 3b). E in concreto, nell'ambito della causa di merito, il Pretore ha respinto il 16 agosto 1999 un'analoga domanda formulata dai coniugi proprio con riferimento a un immobile da essi posseduto a __________ (____________________): una casa di due piani con una superficie abitabile di 145 m², dal valore venale di 105 milioni di vecchie lire, sulla quale non risultano più gravare ipoteche (act. XXXIII, pag. 3). Chi sollecita l'assistenza giudiziaria deve illustrare la propria situazione in maniera completa (DTF 125 IV 164 consid. 4a con citazioni). Non può limitarsi a lamentare le sue scarse entrate quando sa che il primo giudice gli ha negato il beneficio – nella parallela causa di divorzio – a causa di ben preciso elemento della sostanza. Né l'uno né l'altro coniuge pretende nella fattispecie di non poter ricavare da quel fondo quanto occorre per finanziare i costi del processo e di patrocinio. Anzi, alla casa di __________ non accenna nessuno dei due. In simili condizioni le parti non possono evidentemente presumersi versare in grave ristrettezza.
17. Il caso in esame impone, per finire, un richiamo d'ordine. Si è ricordato più volte che il procedimento inteso alla pronuncia di misure cautelari è processualmente una causa a sé (sopra, consid. 2). Ora, nel carteggio della Pretura tutti gli atti del procedimento in rassegna (come di quello precedente, culminato nel decreto cautelare del 16 agosto 1999) risultano commisti ai numerosi atti della causa di merito, per di più senza una successione cronologica precisa (si vedano gli act. XXXIII e XXXIV, del 16 agosto 1999, rubricati dopo svariati atti del 2000). Oltre a ciò, i documenti delle parti sono stati acquisiti in modo confuso (alcuni nelle rubriche colorate della causa di merito, altri acclusi a singoli atti processuali (come gli act. XV, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XLIV, LV, LVI, LVIII), al punto da riscontrarsi anche più documenti muniti della stessa individuazione (nella rubrica gialla i documenti da A a Q sono tutti in doppio) oppure privi di qualsiasi individuazione (quelli acclusi agli act. XV, XVIII, XXI, XXIII, XLIV, LV). Tale arruffio lede la sicurezza giuridica e rende inutilmente laborioso il lavoro delle autorità di ricorso. Alla giurisdizione di primo grado va quindi rivolto un invito a maggior rigore, tanto più giustificato ove si consideri che i primi tre procedimenti cautelari di cui erano state oggetto le parti (__________.__________.__________, __________.__________.__________, __________.__________.__________) erano stati correttamente raccolti in cartelle separate.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che:
a) Il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare alla moglie __________ __________, anticipatamente entro il 1° di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
dal 15 luglio al 15 settembre 2000:
fr. 480.– mensili per __________;
dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001:
fr. 740.– mensili complessivi per __________ e __________;
dal 15 gennaio al 17 febbraio 2001:
fr. –.–;
dal 17 febbraio 2001 al 2 febbraio 2003:
fr. 815.– mensili per __________.
b) Il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è annullato.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
IV. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________ -__________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria